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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10577 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla via Cuoco n. 9, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Marco Grullo (c.f. e Francesco Fertitta (c.f. ) presso C.F._2 C.F._3 lo studio del primo elettivamente domiciliato in AN (NA), al Corso Umberto I, n. 409, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
P. Iva - c.f. , in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) C.F._4 ed Andrea Ornati (C.F. con studio in La Spezia (SP), alla Via Fontevivo n. C.F._5
21/N e domicilio eletto in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 15/04/2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate telematicamente, chiedendo assegnarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva formale e tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1475/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
02/05/2022 e notificatogli in data 08/09/2022, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società della complessiva somma di euro 10.272,84, oltre interessi e Controparte_1 spese della procedura, in ragione dell'esposizione debitoria maturata per l'inadempimento degli obblighi restitutori nascenti da due rapporti contrattuali, entrambi contraddistinti con la serie numerica 2272159, originariamente intrattenuti con Controparte_3
L'opponente, eccepita preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, contestava la procedibilità della domanda, per non aver l'opposta previamente esperito il tentativo di conciliazione ex d.lgs. 28/2010; rilevava il difetto di titolarità attiva in capo alla creditrice ingiungente;
evidenziava l'inidoneità probatoria dei documenti offerti a comprovare l'an ed il quantum debeatur; denunciava la nullità dei contratti per violazione degli artt. 117 e 120 TUB;
si doleva dell'applicazione di pratiche anatocistiche e della illegittima richiesta degli oneri e delle spese connesse alla cessione del credito.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della società opposta alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la creditrice, la quale, contestando l'avversa domanda, siccome infondata in fatto e destituita di pregio giuridico, insisteva per la conferma del provvedimento d'ingiunzione, con vittoria di spese di lite.
Denegata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fallito il tentativo di conciliazione e spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, alla udienza del 10/04/2025, poi differita d'ufficio alla udienza del 15/04/2025, in ragione dell'assegnazione del fascicolo allo scrivente G.O.P., che la tratteneva in decisione, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
2. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo per mancato accordo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 30/03/2023), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
2 3. È fondata l'eccezione di parte opponente relativa alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo, che, dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c., deve essere revocato, senza, tuttavia, che ciò osti all'esame del merito della domanda monitoria.
Il procedimento di opposizione instaurato ha, infatti, natura di giudizio di cognizione piena, che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione (cfr. Cass. Sez. Unite,
09/09/2010, n. 19246; Cass. Sez. Unite, 10/07/2015, n. 19596).
Come recentemente osservato in sede di legittimità, si tratta di una fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, che instaura, pertanto, un ordinario giudizio sulla domanda del creditore (cfr. amplius, Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 15/10/2024,
n. 26727).
Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È, dunque, l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto, trovandosi così onerato della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
4. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto.
Costituisce indirizzo esegetico stabilmente acquisito alla tradizione giurisprudenziale, quello secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Sottolinea, peraltro, la Corte Regolatrice che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
3 Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di plurime operazioni di cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., l'onere di provare le vicende traslative del credito e l'inclusione del credito litigioso nelle varie operazioni di cartolarizzazione succedutesi nel tempo (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
5. La creditrice ingiungente ha dedotto di essere divenuta cessionaria del credito azionato in giudizio per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, da giusta contratto di Controparte_4 cessione del 19/10/2016, versato in atti unitamente all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda n. 145 del 10/12/2016, alla lista dei crediti ceduti, alla missiva di comunicazione dell'avvenuta cessione, notificata al debitore con racc. AR del 23/01/2017, ed al verbale notarile di certificazione e deposito del giorno 11/10/2021, che, tuttavia, si riferisce ad altra cessione datata 17/06/2021.
Si è poi limitata a riferire, senza fornire all'uopo alcun supporto probatorio, che, ad CP_4
il credito azionato in giudizio sarebbe pervenuto in forza di una pregressa cessione intercorsa
[...] con a sua volta avente causa di Aspra Finance S.p.A., la Controparte_5 quale avrebbe acquistato il credito litigioso in forza di non meglio precisati contratti di cessione, dei quali viene proposto, sia nel ricorso monitorio (pag. 2) che nell'estratto di G.U. del 10/12/2016, un corposo elenco, costituito dalla lapidaria trascrizione di date, nomi di società cedenti ed estremi di pubblicazione in G.U., senza che sia possibile specificamente ricondurre l'acquisto del credito per cui è causa ad una delle vicende circolatorie ivi indicate, con la conseguenza che difetta, già sotto il profilo meramente allegatorio, la prova della continuità delle cessioni sino alla originaria dante causa, nemmeno menzionata nell'elenco delle cedenti di cui al citato estratto di G.U. del 10/12/2016.
Non essendo possibile ricostruire la serie delle vicende traslative aventi ad oggetto il credito azionato in giudizio, in ragione della claudicanza e lacunosità delle allegazioni assertive, prima ancora che probatorie, offerte dalla società ingiungente, deve ritenersi non provata la legittimazione ex latere creditoris della odierna opposta.
In caso di cessioni multiple o a catena, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo l'antico brocardo nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, sicché il creditore opposto deve dimostrare, con sufficiente determinatezza, l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato all'interno delle specifiche operazioni negoziali, mediante idonea produzione documentale, riferita a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale (cfr. Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798 e Cass. 10518/2016).
La ricostruzione ricognitiva della catena dei trasferimenti si disarticola, infatti, attraverso un meccanismo di transitività giuridica, tale per cui l'eventuale vulnus probatorio afferente alla
4 operazione cronologicamente precedente si ripercuote su quella temporalmente successiva, generando incertezza in ordine alla effettiva titolarità del credito azionato in capo alla società ultima cessionaria (cfr. Tribunale Napoli Nord, 04/08/2023, n. 3548).
Ne discende, per i superiori motivi, l'assoluta indeterminatezza in ordine alla effettiva ed attuale titolarità, in capo alla opposta, del credito per cui la stessa ha agito in via monitoria, con la conseguenza che, in mancanza di un elemento costitutivo, quale la titolarità del diritto fatto valere, la domanda si appalesa infondata, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni di merito proposte in via gradata dalle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opponente, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 1475/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 02/05/2022;
2. Rigetta la domanda formulata da Controparte_1
3. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisene antistatari, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché rimborso del bollo e del contributo unificato, se versati.
Aversa, 21/07/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
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