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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/05/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 706/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Vincenzo Di Benedetto ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Vicolo DEla Manna n. 3, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto e con l'impegno a comunicarsi l'un l'altro eventuali successivi trasferimenti DEla propria rispettiva residenza.
b) La casa coniugale sita in Radicondoli (SI), Frazione Belforte, piazza Betti
Alvaro n. 1, distinta al Catasto Fabbricati DE Comune suddetto nel foglio 48 dalla particella 262 subalterno 19 (categoria A/3), subalterno 20 (categoria
C/6) e subalterno 14 (area urbana di pertinenza) di proprietà di entrambi i coniugi per ½ ciascuno in regime di comunione dei beni, è assegnata alla Sig.ra con quanto l'arreda. Il Sig. ha già Parte_1 Parte_2 provveduto a prelevare dalla casa coniugale tutti i propri beni personali.
Essi si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente l'eventuale variazione di domicilio, residenza e dimora.
c) La Sig.ra manterrà la propria residenza presso la Parte_1 casa coniugale sita in in Radicondoli (SI), Frazione Belforte, piazza Betti Alvaro
n. 1, mentre il Sig. trasferirà la propria residenza in Radicondoli Parte_2
(SI), Via Cesare Battisti n.
7. La Sig.ra dichiara di Parte_1 essersi accollata a far data dal 1° ottobre 2023, tutte le spese di ordinaria manutenzione inerenti la gestione DEl'ex casa coniugale e di aver provveduto alla volturazione a proprio nome DEle relative utenze civili afferenti l'abitazione. Entrambi i coniugi si impegnano a rispettare quanto previsto nell'atto di obbligo unilaterale ai rogiti DE Notaio Repertorio n. Persona_1
36671/22245 DE 16/06/2017 ed, in particolare, la Sig.ra Parte_1
si impegna a mantenere la residenza nell'immobile fino al termine DE
[...] periodo minimo di dieci anni dalla data di sottoscrizione DEl'atto d'obbligo unilaterale sopra richiamato.
d) Ai sensi DEl'art. 155 c.c., il figlio viene affidato congiuntamente Persona_2 ad entrambi i genitori, pur restando convenuto che lo stesso continui a convivere in via preferenziale con la madre, presso la cui abitazione avrà la residenza anagrafica. In virtù DEl'affidamento condiviso, mentre le decisioni
2 di ordinaria amministrazione potranno quindi essere assunte da ciascun coniuge nei momenti di rispettiva pertinenza, le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, l'educazione e la salute DE minore verranno valutate congiuntamente ed assunte di comune accordo tra i genitori e ciò, in specie, con riguardo al futuro indirizzo di studi e all'istituto scolastico cui il minore verrà prossimamente iscritto, tenendo comunque conto dei desideri e DEle inclinazioni DE minore stesso. I genitori si impegnano pertanto a collaborare fra loro nelle funzioni educative e nell'elaborazione di un progetto educativo comune, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto DE figlio con entrambi i genitori e la conservazione di rapporti significativi e paritari con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
e) Riconoscendo la fondamentale importanza DEla frequentazione dei due genitori da parte DE figlio con tempi adeguati da trascorrere con entrambi, i coniugi hanno convenuto di regolamentare come segue le frequentazioni di ciascun genitore con il figlio:
e/1) durante il periodo di frequentazione scolastica (programmazione tempo ordinario), salvo miglior accordo tra le parti anche in considerazione DEla volontà DE figlio, secondo la seguente tabella
Entrambi i genitori si impegnano ad assicurare il proprio contributo ed assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici assegnati al minore.
Il genitore presso il quale sarà di volta in volta collocato dovrà Per_2 tendenzialmente farsi carico DElo spostamento DE figlio tra le due abitazioni o DEl'eventuale prelievo / accompagnamento a / da scuola e a / da eventuali attività pomeridiane (per attività sportive, ricreative, ecc.), coordinando tale obbligo con i propri impegni, soprattutto lavorativi.
3 e/2) durante il periodo estivo non compreso nelle ferie lavorative che ciascun genitore trascorrerà con il minore (programmazione tempo straordinario):
Detto periodo deve considerarsi tempo ordinario ed è, pertanto, normate dallo specchietto precedente.
Durante tale periodo il bambino verrà tenuto in custodia da ciascun genitore, che provvederà alla sua gestione nei giorni DEla settimana di propria pertinenza, utilizzando le proprie risorse e la propria organizzazione.
e/3) nei periodi di ferie che ciascun genitore trascorrerà con il minore:
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane di ferie estive decidendo liberamente la meta in cui recarsi.
I due genitori stabiliranno il calendario DEle ferie estive entro la fine di marzo DEl'anno di riferimento e le due settimane di vacanza potranno essere fruite anche in mesi diversi DEl'estate.
e/4) durante le festività natalizie e pasquali: In occasione DEle festività natalizie il figlio trascorrerà ad anni alterni i giorni dal 24 al 30 dicembre con uno dei genitori, tranne il giorno 26 che il figlio trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso il Natale, e dal giorno 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
così come trascorrerà alternativamente con uno dei genitori il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì DEl'Angelo.
Il figlio, inoltre, ove lo desideri, potrà partecipare ai compleanni o a eventi familiari straordinari (ricorrenze etc.) festeggiati anche se organizzati dal genitore e/o relativa famiglia presso il quale in quel momento non si trova.
Qualora uno dei genitori, per motivi di lavoro e/o personali o per esigenze DE minore, dovesse incontrare in via eccezionale DEle difficoltà nel rispettare gli obblighi assunti in relazione alla gestione DE minore, avrà cura di darne preavviso all'altro genitore. In tal caso, i coniugi manifestano fin d'ora la loro disponibilità, compatibilmente con i propri impegni personali, a farsi carico degli obblighi di gestione DE minore, che nella specifica circostanza non possano essere esercitati dall'altro genitore.
4 f) Ciascun genitore sarà comunque libero di contattare a mezzo telefono il figlio allorquando quest'ultimo si trovi presso l'altro. Entrambi i genitori si impegnano altresì a garantire che il figlio mantenga attraverso telefonate rapporti paritari anche con i nonni. In caso di malattia DE bambino che, a giudizio DE medico, ne sconsigli lo spostamento, quest'ultimo rimarrà domiciliato presso il genitore in cui si trovi al momento DEl'insorgere DEla malattia fino a che le sue condizioni non tornino ad essere compatibili con il trasporto. Viene in ogni caso garantito all'altro genitore la possibilità di recarsi a far visita al figlio presso la residenza o il domicilio DEl'altro genitore almeno una volta al giorno e per tutta la durata DEla malattia.
g) Le parti convengono che prestazioni quali il c.d. assegno unico a carico DEl' o qualunque altra erogazione economica statale saranno percepite CP_1 al 50% tra i coniugi, impegnandosi i genitori, ciascuno per quanto di sua competenza e fin dal deposito DE presente ricorso, a favorire l'attuazione pratica di tale condizione nonché ciascun coniuge beneficerà DE 50% DEle detrazioni fiscali per il figlio a carico.
h) Ciascun coniuge provvederà, inoltre, a rimborsare all'altro, entro il mese solare successivo alla loro effettuazione, il 50% DEle spese di natura straordinaria secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siena. Tutte le spese straordinarie fiscalmente deducili saranno detratte fiscalmente da ciascun coniuge nella misura DE 50%”.
i) Quanto alla posizione economica e reddituale dei coniugi, per come sopra esposto, i predetti si dichiarano autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richiedere somme per il loro mantenimento;
l) Le parti, nell'interesse DE figlio, stabiliscono quanto segue:
1. il Sig. rinuncia a qualsiasi pretesa e/o azione nei confronti DEla Parte_2
Sig.ra per le somme presenti sui conti correnti Parte_1 anche cointestati nonché in merito alle somme dallo stesso sostenute, fino ad oggi, per la ristrutturazione e l'acquisto di mobilio per la casa coniugale e per tutto quanto a ciò connesso;
5 m) Per quanto attiene la conoscenza DE minore con gli eventuali nuovi partner dei genitori, si prevede che questa avvenga con modalità graduali, impegnandosi ciascun coniuge – previa comunicazione all'altro di tale frequentazione – sia ad adottare tutte le cautele idonee ad evitare la sovrapposizione DEla figura DE nuovo partner a quella DEl'altro genitore, sia ad astenersi dall'interferire nei rapporti genitori / figlio e, in generale, ad astenersi da condotte che possano ingenerare disorientamento nel minore circa le figure genitoriali n) I coniugi si concedono, sin da ora, il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e prestano reciproco consenso al disbrigo DEle formalità amministrative necessarie al rilascio od al rinnovo DE passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per il figlio.
o) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti DEle predette condizioni che accettano e sottoscrivono integralmente;
p) Le spese DEla presente procedura saranno compensate integralmente tra le parti”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti DE presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione DEla convivenza ai sensi DEl'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono DEla domanda di separazione già proposta;
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considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento DEla domanda di separazione personale da parte DE Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nato il figlio
(1.12.2014) e ritenuto che le condizioni inerenti allo stesso Persona_2 appaiono rispondenti al suo interesse morale e materiale;
Solo con riferimento al punto sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito DEl'entrata in vigore DEl'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso DEl'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto DEla dichiarazione DEle parti;
rilevato ai fini DEle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro DE Comune di Radicondoli, atto N. 2, parte II serie A;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento DEla domanda comune DEle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il [...] Parte_2
a BO (SI), che si sono uniti in matrimonio in data 07/09/2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di Radicondoli, atto
N. 2, parte II serie A alle condizioni in epigrafe;
7 dispone che il competente Ufficiale DElo stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione DEla presente sentenza all'Ufficiale DElo stato civile DE
Comune di Radicondoli in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 09/05/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione DE presente provvedimento, al di fuori DEl'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi DEla normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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