Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3012
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato notificato regolarmente mediante raccomandata semplificata, con perfezionamento della notifica decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza della Cassazione, in assenza di prova contraria da parte del contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la regolare notifica dell'avviso di accertamento abbia comportato la definitività della pretesa tributaria, non essendo stato l'avviso impugnato nei termini di legge.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto per mancata indicazione dell'Ente impositore e mancata allegazione del ruolo

    La Corte ha ritenuto che dalla cartella di pagamento risulti chiaramente indicata la Regione Campania quale ente impositore, la natura e l'anno dell'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3012
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3012
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo