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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3012/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9427/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240054039603 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2046/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ricorso avverso cartella di pagamento n. 10020240054039603/000 per un ammontare di euro 318,78 per tassa automobilistica anno 2017, chiedendone l'annullamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la Regione Campania e ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data odierna la Corte in composizione monocratica ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è esclusivamente la prescrizione della pretesa tributaria per omessa notifica dell'avvisto di accertamento.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania risulta che la cartella è stata preceduta da un avviso di accertamento notificato nei termini mediante notifica semplificata con raccomandata ricevuta dal padre del ricorrente.
Ebbene, è noto che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito non solo la legittimità della notifica a mezzo posta degli atti tributari da parte degli Enti Locali, senza intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario ma anche che la stessa si perfezioni con la compiuta giacenza, qualora in caso di notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente, il destinatario risulti temporaneamente assente.
La notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale - ordinanza n. 16183 del 9 giugno 2021-.
Si tratta di una modalità di notifica semplificata rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982 e le regole da osservare per la compiuta giacenza non sono quelle della legge dell'82 bensì quelle delle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008).
La legge 890 prevede che, nel caso in cui la notifica non vada a buon fine per assenza del destinatario o siano altre persone abilitate a ricevere il plico nel medesimo luogo dove deve avvenire la notifica, l'operatore postale deve informare il destinatario del tentativo di notifica mediante avviso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere altresì affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. In questo caso la notifica si perfeziona una volta trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto tentativo di notifica e del deposito dell'atto.
Secondo la Cassazione la non applicabilità delle disposizioni della legge 890/1982 fa sì che, in caso di mancato recapito, la notifica si concretizzi trascorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito dell'atto, o in alternativa, della data di spedizione della raccomandata informativa eventualmente inviata anche se non obbligatoria. A questo iter semplificato, introdotto dall'art.1, comma 161, della legge
296/2006 e giudicato legittimo dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 104/2019, non possono essere applicate le regole della legge 890/1982.
In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale o punto di deposito come invece previsto nel caso di “irreperibilità relativa”. La conseguenza
è che in caso di notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento occorre fare riferimento al regolamento per l'espletamento del servizio postale universale (Dm 1/10/2008) che si limita a stabilire che i plichi non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
Per la Cassazione poi, il momento esatto in cui la notifica a mezzo posta si perfeziona, va ricercato bilanciando l'interesse del notificante e quello del destinatario, applicando anche alla notifica a mezzo posta, per analogia, le regole della legge 890/1982. La stessa quindi si verificherà passati 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza (o dal ritiro del piego se precedente), tenuto conto dell'assenza dell'obbligo della raccomandata informativa nella notifica ex comma 161 della legge 296/2006.
Una volta accertata la regolarità della procedura semplificata per la notifica il contribuente potrà sempre essere rimesso nei termini ma dovrà addurre elementi idonei a dimostrare di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie tali elementi non sono stati né dedotti né dimostrati in quanto dagli atti risulta che la residenza fiscale del contribuente fosse quella di destinazione dell'atto.
La regolare notifica dell'avviso di accertamento ha comportato la definitività della pretesa tributaria non essendo stato lo stesso impugnato nei termini di legge.
Una volta accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione dell'intimazione. Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Unico motivo è l'inesistenza dell'atto per mancata indicazione dell'Ente impositore e mancata allegazione del ruolo.
Ebbene, dalla cartella di pagamento risulta chiaramente indicata la Regione Campania quale Ente impositore, la natura e l'anno dell'imposta.
Il ricorso, pertanto, è infondato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 100,00 euro, omnicomprensivi, oneri accessori come per legge
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9427/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240054039603 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2046/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli ricorso avverso cartella di pagamento n. 10020240054039603/000 per un ammontare di euro 318,78 per tassa automobilistica anno 2017, chiedendone l'annullamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la Regione Campania e ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data odierna la Corte in composizione monocratica ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è esclusivamente la prescrizione della pretesa tributaria per omessa notifica dell'avvisto di accertamento.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania risulta che la cartella è stata preceduta da un avviso di accertamento notificato nei termini mediante notifica semplificata con raccomandata ricevuta dal padre del ricorrente.
Ebbene, è noto che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito non solo la legittimità della notifica a mezzo posta degli atti tributari da parte degli Enti Locali, senza intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario ma anche che la stessa si perfezioni con la compiuta giacenza, qualora in caso di notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente, il destinatario risulti temporaneamente assente.
La notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale - ordinanza n. 16183 del 9 giugno 2021-.
Si tratta di una modalità di notifica semplificata rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982 e le regole da osservare per la compiuta giacenza non sono quelle della legge dell'82 bensì quelle delle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008).
La legge 890 prevede che, nel caso in cui la notifica non vada a buon fine per assenza del destinatario o siano altre persone abilitate a ricevere il plico nel medesimo luogo dove deve avvenire la notifica, l'operatore postale deve informare il destinatario del tentativo di notifica mediante avviso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere altresì affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. In questo caso la notifica si perfeziona una volta trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto tentativo di notifica e del deposito dell'atto.
Secondo la Cassazione la non applicabilità delle disposizioni della legge 890/1982 fa sì che, in caso di mancato recapito, la notifica si concretizzi trascorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito dell'atto, o in alternativa, della data di spedizione della raccomandata informativa eventualmente inviata anche se non obbligatoria. A questo iter semplificato, introdotto dall'art.1, comma 161, della legge
296/2006 e giudicato legittimo dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 104/2019, non possono essere applicate le regole della legge 890/1982.
In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale o punto di deposito come invece previsto nel caso di “irreperibilità relativa”. La conseguenza
è che in caso di notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento occorre fare riferimento al regolamento per l'espletamento del servizio postale universale (Dm 1/10/2008) che si limita a stabilire che i plichi non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
Per la Cassazione poi, il momento esatto in cui la notifica a mezzo posta si perfeziona, va ricercato bilanciando l'interesse del notificante e quello del destinatario, applicando anche alla notifica a mezzo posta, per analogia, le regole della legge 890/1982. La stessa quindi si verificherà passati 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza (o dal ritiro del piego se precedente), tenuto conto dell'assenza dell'obbligo della raccomandata informativa nella notifica ex comma 161 della legge 296/2006.
Una volta accertata la regolarità della procedura semplificata per la notifica il contribuente potrà sempre essere rimesso nei termini ma dovrà addurre elementi idonei a dimostrare di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie tali elementi non sono stati né dedotti né dimostrati in quanto dagli atti risulta che la residenza fiscale del contribuente fosse quella di destinazione dell'atto.
La regolare notifica dell'avviso di accertamento ha comportato la definitività della pretesa tributaria non essendo stato lo stesso impugnato nei termini di legge.
Una volta accertato che l'atto impugnato non costituisca nuova pretesa tributaria e che pertanto tale pretesa sia divenuta definitiva, occorre verificare se vi sia stata autonoma impugnazione dell'intimazione. Ed invero, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e comunque unitamente a questi ultimi.
Unico motivo è l'inesistenza dell'atto per mancata indicazione dell'Ente impositore e mancata allegazione del ruolo.
Ebbene, dalla cartella di pagamento risulta chiaramente indicata la Regione Campania quale Ente impositore, la natura e l'anno dell'imposta.
Il ricorso, pertanto, è infondato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 100,00 euro, omnicomprensivi, oneri accessori come per legge