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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/10/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2429/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. LV GO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2429/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele CARNIELLO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Sonia GALLOZZI, Vera TONDI P.IVA_1
e ED DE IT, come da procura allegata alla memoria difensiva
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale per le motivazioni esposte in narrativa:
a) accertare e dichiarare la nullità illegittimità, inefficacia, invalidità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al ricorrente in data 8.1.2024;
b) per l'effetto di quanto accertato e dichiarato al punto a), ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pagina 1 di 6 tempore, con sede in 35131 Abano Terme (PD), Piazza C. Colombo 1, CF , P.IVA_1 pec con conseguente condanna della società convenuta al Email_1 pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso (8.1.2024) fino alla reintegra, ovvero al versamento della indennità risarcitoria da determinarsi nella misura massima di 12 mensilità.
In via subordinata per le motivazioni esposte in narrativa:
a) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, invalidità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al ricorrente in data 8.1.2024;
b) per l'effetto di quanto accertato e dichiarato al punto a), condannare la società convenuta Controparte_1
al pagamento della indennità risarcitoria, come prevista per legge ex art. 3, comma 1,
[...] del Decreto legislativo del 04.03.2015, n. 23.
In ogni evenienza, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso
- con vittoria di competenze e spese di lite, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, atteso che il presente atto, depositato con modalità telematiche, è redatto «con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione» che, in particolare, «consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e IVA, come per legge, con distrazione a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta:
a) rigettare il ricorso presentato dal Sig. nei confronti del Parte_1 [...] con atto depositato nella Cancelleria del Controparte_2
Lavoro del Tribunale di Padova, ritenendosi la piena legittimità del provvedimento di licenziamento adottato dalla Società, per tutti i motivi innanzi esposti, nonché nulla dovuto per i titoli richiesti;
b) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese ed onorari da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del ricorrente non sono fondate, per i motivi di seguito esposti.
1.Il signor , premesso di aver lavorato per la Parte_1 [...] dal12.4.2021 – dapprima a tempo determinato Controparte_2 poi trasformato a tempo indeterminato – con mansioni di tecnico di laboratorio, categoria
D, con applicazione del CCNL cooperative del settore socio - sanitario assistenziale educativo e di inserimento ha contestato, con le conclusioni indicate in epigrafe, la legittimità del licenziamento comunicato in data 8.1.2024 per superamento del periodo di comporto, per essere stato assente, nell'ultimo quadriennio, oltre 554 giorni.
Il ricorrente ha sostenuto che dal comporto devono essere escluse le assenze per OV e quelle per LO OV.
2. Si è costituita la convenuta sostenendo la legittimità del licenziamento, sì da concludere per il rigetto del ricorso,
3. La causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta, a seguito del deposito delle autorizzate note conclusive.
4. Parte convenuta ha chiarito che il CCNL applicato al rapporto ratione temporis non è stato quello delle “cooperative del settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento”, né il CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie 2005 allegato dal ricorrente, bensì quello per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all' ARIS” sottoscritto in data 8 ottobre 2020 (quindi in data antecedente l'assunzione), il quale fissa quale termine per il superamento del periodo di comporto non più
18 mesi nel quadriennio mobile (art. 42 CCNL 2005) bensì 540 giorni (art. 43 CCNL 2020), disponendo in particolare che “il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di 540 giorni complessivi nell'arco di un quadriennio mobile”.
Nella stessa lettera di licenziamento dell'8 gennaio 2024 per superamento del periodo di comporto viene fatto riferimento all'art. 43 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie del 2005 “e successive modifiche e integrazioni”, essendo in particolare risolto il rapporto per essersi il lavoratore assentato per malattia per 554 giorni nel quadriennio mobile.
pagina 3 di 6 Pertanto, il periodo del comporto è fissato non in 18 mesi, come indicato dal ricorrente, bensì in 540 giorni.
Il datore di lavoro ha comunicato il licenziamento decorsi 554 giorni di malattia, ossia ben 14 giorni dopo il raggiungimento del termine contrattualmente previsto.
4.1 Dalla documentazione prodotta emerge che il sig. , rispetto ai 554 giorni di Parte_1 assenza per malattia, è stato assente solo otto giorni per OV, malattia che – come affermato dalla convenuta – è da computarsi ai fini del comporto.
4.2. Diversamente da quanto vorrebbe il ricorrente, irrilevante è il riferimento alla previsione dell'art. 26 del dl 18/20 in base al quale: “fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma
2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
La malattia per OV del signor si è però verificata come allegato e risultante dai Parte_1 certificati “dall'11.1.2023 al 18.1.2023”, quindi ben oltre la data considerata dalla norma citata, che dunque non è applicabile al caso di specie.
Non vi è prova – non risultando dai certificati medici prodotti – che il ricorrente avesse contratto il OV nel dicembre 2019 e nel gennaio 2021, peraltro allorquando il ricorrente non era neanche dipendente della società resistente!
Ciò senza contare che la suddetta norma fa espresso riferimento – escludendoli dal comporto - alla “quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
Erano esclusi dal comporto i periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori fragili che non potevano stare in smart working, sia per le ipotesi di rischio stabilite dalla legge: non operavano per il contagio OV-19, ma per l'esposizione a rischio di contagio, in base a situazioni selettive in funzione preventiva del rischio di contrazione della malattia e del connesso pericolo di vita.
Come ben chiarito dalla difesa della convenuta, la finalità della citata normativa era quella di garantire una tutela economica a quei soggetti che, pur non essendo malati, erano costretti a casa da un provvedimento della Pubblica autorità o per il rischio elevato alla vita e pagina 4 di 6 all'integrità fisica che correrebbero in caso di infezione, e ai soggetti individuati come lavoratori fragili.
Non risulta in alcun modo che il ricorrente sia mai stato dichiarato un “lavoratore fragile” (
(“lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 2 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”).
4.3. Vieppiù, anche a voler decurtare (ma così non è) gli otto giorni di malattia covid, il si è comunque assentato 546 giorni (554-8), ossia sei giorni in piu' rispetto al Parte_1 termine contrattuale previsto per il superamento del comporto, di tal che il licenziamento non può che ritenersi legittimo.
4.4. In relazione al LONG COVID, certificato per 36 giorni, nulla è stato previsto nel 2022, non essendo più in vigore il citato articolo 26.
4.5. Né rileva la previsione dell'art. 43 CCNL 2020 secondo cui: “Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 60 giorni, da 540 giorni a 600 giorni”.
Nel caso di specie alla data di scadenza del comporto non era in corso un prolungato ricovero.
Non si comprende in base a quale disposizione gli accessi di pronto soccorso avvenuti nell'arco di un anno non debbano essere computati nel periodo di comporto.
In ogni caso, anche a voler scomputare ulteriori 4 giornate, il termine di 540 giorni sarebbe stato comunque superato.
4.6. Il licenziamento del signor per superamento del periodo di comporto Parte_1 risulta pertanto legittimo, con conseguente infondatezza delle domande del ricorrente, che vanno perciò tutte rigettate.
5. La particolarità delle questioni e ragioni di equità giustificano la compensazione della metà delle spese di lite, mentre la residua metà – liquidata in dispositivo – segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
pagina 5 di 6 rigetta le domande del ricorrente;
condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta la metà delle spese del giudizio, liquidate in detta misura in € 3.600,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e CPA con distrazione a favore dei procuratori antistatari, compensata la residua metà.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 9 giugno 2025
Il giudice del lavoro
LV GO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. LV GO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2429/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele CARNIELLO, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Sonia GALLOZZI, Vera TONDI P.IVA_1
e ED DE IT, come da procura allegata alla memoria difensiva
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via principale per le motivazioni esposte in narrativa:
a) accertare e dichiarare la nullità illegittimità, inefficacia, invalidità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al ricorrente in data 8.1.2024;
b) per l'effetto di quanto accertato e dichiarato al punto a), ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pagina 1 di 6 tempore, con sede in 35131 Abano Terme (PD), Piazza C. Colombo 1, CF , P.IVA_1 pec con conseguente condanna della società convenuta al Email_1 pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso (8.1.2024) fino alla reintegra, ovvero al versamento della indennità risarcitoria da determinarsi nella misura massima di 12 mensilità.
In via subordinata per le motivazioni esposte in narrativa:
a) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, invalidità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al ricorrente in data 8.1.2024;
b) per l'effetto di quanto accertato e dichiarato al punto a), condannare la società convenuta Controparte_1
al pagamento della indennità risarcitoria, come prevista per legge ex art. 3, comma 1,
[...] del Decreto legislativo del 04.03.2015, n. 23.
In ogni evenienza, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso
- con vittoria di competenze e spese di lite, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, atteso che il presente atto, depositato con modalità telematiche, è redatto «con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione» che, in particolare, «consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e IVA, come per legge, con distrazione a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta:
a) rigettare il ricorso presentato dal Sig. nei confronti del Parte_1 [...] con atto depositato nella Cancelleria del Controparte_2
Lavoro del Tribunale di Padova, ritenendosi la piena legittimità del provvedimento di licenziamento adottato dalla Società, per tutti i motivi innanzi esposti, nonché nulla dovuto per i titoli richiesti;
b) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese ed onorari da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Le domande del ricorrente non sono fondate, per i motivi di seguito esposti.
1.Il signor , premesso di aver lavorato per la Parte_1 [...] dal12.4.2021 – dapprima a tempo determinato Controparte_2 poi trasformato a tempo indeterminato – con mansioni di tecnico di laboratorio, categoria
D, con applicazione del CCNL cooperative del settore socio - sanitario assistenziale educativo e di inserimento ha contestato, con le conclusioni indicate in epigrafe, la legittimità del licenziamento comunicato in data 8.1.2024 per superamento del periodo di comporto, per essere stato assente, nell'ultimo quadriennio, oltre 554 giorni.
Il ricorrente ha sostenuto che dal comporto devono essere escluse le assenze per OV e quelle per LO OV.
2. Si è costituita la convenuta sostenendo la legittimità del licenziamento, sì da concludere per il rigetto del ricorso,
3. La causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta, a seguito del deposito delle autorizzate note conclusive.
4. Parte convenuta ha chiarito che il CCNL applicato al rapporto ratione temporis non è stato quello delle “cooperative del settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento”, né il CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie 2005 allegato dal ricorrente, bensì quello per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all' ARIS” sottoscritto in data 8 ottobre 2020 (quindi in data antecedente l'assunzione), il quale fissa quale termine per il superamento del periodo di comporto non più
18 mesi nel quadriennio mobile (art. 42 CCNL 2005) bensì 540 giorni (art. 43 CCNL 2020), disponendo in particolare che “il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di 540 giorni complessivi nell'arco di un quadriennio mobile”.
Nella stessa lettera di licenziamento dell'8 gennaio 2024 per superamento del periodo di comporto viene fatto riferimento all'art. 43 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie del 2005 “e successive modifiche e integrazioni”, essendo in particolare risolto il rapporto per essersi il lavoratore assentato per malattia per 554 giorni nel quadriennio mobile.
pagina 3 di 6 Pertanto, il periodo del comporto è fissato non in 18 mesi, come indicato dal ricorrente, bensì in 540 giorni.
Il datore di lavoro ha comunicato il licenziamento decorsi 554 giorni di malattia, ossia ben 14 giorni dopo il raggiungimento del termine contrattualmente previsto.
4.1 Dalla documentazione prodotta emerge che il sig. , rispetto ai 554 giorni di Parte_1 assenza per malattia, è stato assente solo otto giorni per OV, malattia che – come affermato dalla convenuta – è da computarsi ai fini del comporto.
4.2. Diversamente da quanto vorrebbe il ricorrente, irrilevante è il riferimento alla previsione dell'art. 26 del dl 18/20 in base al quale: “fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma
2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
La malattia per OV del signor si è però verificata come allegato e risultante dai Parte_1 certificati “dall'11.1.2023 al 18.1.2023”, quindi ben oltre la data considerata dalla norma citata, che dunque non è applicabile al caso di specie.
Non vi è prova – non risultando dai certificati medici prodotti – che il ricorrente avesse contratto il OV nel dicembre 2019 e nel gennaio 2021, peraltro allorquando il ricorrente non era neanche dipendente della società resistente!
Ciò senza contare che la suddetta norma fa espresso riferimento – escludendoli dal comporto - alla “quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
Erano esclusi dal comporto i periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori fragili che non potevano stare in smart working, sia per le ipotesi di rischio stabilite dalla legge: non operavano per il contagio OV-19, ma per l'esposizione a rischio di contagio, in base a situazioni selettive in funzione preventiva del rischio di contrazione della malattia e del connesso pericolo di vita.
Come ben chiarito dalla difesa della convenuta, la finalità della citata normativa era quella di garantire una tutela economica a quei soggetti che, pur non essendo malati, erano costretti a casa da un provvedimento della Pubblica autorità o per il rischio elevato alla vita e pagina 4 di 6 all'integrità fisica che correrebbero in caso di infezione, e ai soggetti individuati come lavoratori fragili.
Non risulta in alcun modo che il ricorrente sia mai stato dichiarato un “lavoratore fragile” (
(“lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 2 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”).
4.3. Vieppiù, anche a voler decurtare (ma così non è) gli otto giorni di malattia covid, il si è comunque assentato 546 giorni (554-8), ossia sei giorni in piu' rispetto al Parte_1 termine contrattuale previsto per il superamento del comporto, di tal che il licenziamento non può che ritenersi legittimo.
4.4. In relazione al LONG COVID, certificato per 36 giorni, nulla è stato previsto nel 2022, non essendo più in vigore il citato articolo 26.
4.5. Né rileva la previsione dell'art. 43 CCNL 2020 secondo cui: “Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 60 giorni, da 540 giorni a 600 giorni”.
Nel caso di specie alla data di scadenza del comporto non era in corso un prolungato ricovero.
Non si comprende in base a quale disposizione gli accessi di pronto soccorso avvenuti nell'arco di un anno non debbano essere computati nel periodo di comporto.
In ogni caso, anche a voler scomputare ulteriori 4 giornate, il termine di 540 giorni sarebbe stato comunque superato.
4.6. Il licenziamento del signor per superamento del periodo di comporto Parte_1 risulta pertanto legittimo, con conseguente infondatezza delle domande del ricorrente, che vanno perciò tutte rigettate.
5. La particolarità delle questioni e ragioni di equità giustificano la compensazione della metà delle spese di lite, mentre la residua metà – liquidata in dispositivo – segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
pagina 5 di 6 rigetta le domande del ricorrente;
condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta la metà delle spese del giudizio, liquidate in detta misura in € 3.600,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e CPA con distrazione a favore dei procuratori antistatari, compensata la residua metà.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 9 giugno 2025
Il giudice del lavoro
LV GO
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