Articolo 4 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 maggio 1967
Art. 4.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1967 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967