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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/07/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12313/2022 R.G., chiamata all'udienza del 14/7/2025, promossa da
- , rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'Avv. P. Buono e dall'avv. I. Sannicandro
Ricorrente
CONTRO
- in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto tempestivamente depositato in data 14/11/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, contestava le conclusioni rassegnate nell'ambito dell'ATP richiesto per la valutazione del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario d'invalidità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 1 l.n. 222/84, negati dal CTU il quale accertava l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento sia della pensione che dell'assegno d'invalidità ordinaria.
Nello specifico, l'istante rilevava che il perito, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva sottovalutato il quadro patologico di cui il ricorrente è portatore tale da provocare limitazioni funzionali che incidono in maniera severa sullo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dallo stesso di operaio piastrellista. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della CTU, che il Tribunale voglia accertare se, in conseguenza delle patologie di cui il ricorrente risulta portatore, la capacità di lavoro del ricorrente fosse ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28/10/2020) e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento a favore dell'istante dei ratei di pensione/assegno dalla data della presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità della CP_1 domanda e, nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La causa giungeva sul ruolo della scrivente giudicante che disponeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico ad uno specialista in ortopedia, in ragione delle specifiche patologie da cui il ricorrente risulta affetto;
depositato l'elaborato peritale, all'udienza odierna, la causa veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente osservarsi che parte ricorrente ha tempestivamente depositato l'atto di dissenso relativo all'espletato accertamento tecnico preventivo, atteso che, con decreto del Tribunale datato 20/9/2022, veniva assegnato termine alle parti per contestare le conclusioni del CTU e parte ricorrente depositava in data 18/10/2022 atto di contestazione, riservandosi di presentare ricorso introduttivo del giudizio che veniva proposto in data 14/11/2022.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Quanto al requisito contributivo, osserva il Giudicante che, dalla disamina dell'estratto contributivo versato in atti dalla parte ricorrente, deve ritenersi che ricorrano le condizioni previste dalla l.n. 222/84.
Quanto al requisito sanitario, a seguito di rinnovo della CTU, il perito, specialista in
Ortopedia e Traumatologia, all'esito della valutazione della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo del periziando, nella relazione depositata in data 6/6/2025, ha attestato che il ricorrente “Esaminando il quadro obiettivo e la documentazione sanitaria in atti si rileva che il ricorrente allo stato attuale è affetto da:
Pag. 2 di 8 - Cervicalgia e lombosciatalgia cronica sinistra, trocoscoliosi lombare sinistra, spondilosi osteofitaria, discopatie multiple evolute, ernie discali D11-D12, L1-L2, L4-
L5 e L5-S1 con radicolopatia bilaterale e danno muscolare neurogeno diffuso nei miomeri di L4-L5 e L5-S1 bilateralmente, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, esiti di frattura epicondilo mediale gomito sinistro (05/2024).
- Depressione endoreattiva grave (03/2025).
Trattasi di infermità che coinvolgono prevalentemente l'apparato locomotore e psichico che nel complesso determinano un importante deficit funzionale in considerazione dell'età e dell'attività lavorativa fino ad oggi svolta.
Tali patologie, cronicizzate e aggravatesi nel tempo, laddove si evidenzia anche
l'indicazione a intervento chirurgico di artroprotesi all'anca sinistra, inficiano fortemente la capacità lavorativa del sig. , impedendo tutta una serie Parte_1 di movimenti che riguardano sia la colonna vertebrale che gli arti inferiori.
Alla luce del quadro clinico riscontrato e della certificazione medica in atti e successivamente presentata ed acquisita, emerge che le condizioni di salute del sig.
fossero già tali all'epoca di presentazione della domanda e si può Parte_1 affermare che il complesso morboso di cui è affetto, in considerazione dell'età, del grado d'istruzione, dell'attività lavorativa svolta, determina una riduzione permanente della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo e quindi presenta i requisiti sanitari per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità, secondo quanto previsto art. 1 della legge del 12 giugno 1984 n. 222 a decorrere dal mese di ottobre 2020 (presentazione della domanda)”.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice,
Pag. 3 di 8 in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, ben motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
Pag. 4 di 8 (sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Appaiono, tuttavia, inammissibili le domande di condanna, a carico dell' , al CP_1 pagamento dei ratei della relativa prestazione dalla data del riconoscimento del requisito sanitario.
Ed invero, come noto, l'art. 445-bis c.p.c. prevede il necessario accertamento tecnico in riferimento alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” e, dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni, mentre, per quanto riguarda le controversie previdenziali, ha richiamato esclusivamente le controversie in materia di pensione e di assegno disciplinate dalla legge n. 222 del 1984.
Il comma quinto del medesimo art. 445-bis dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”, da ciò comprendendosi che, a seconda del tipo di diritto vantato, l'interessato individuerà l'ente competente al pagamento di prestazioni ovvero, trattandosi di materia assistenziale che ha per fondamento una delle dette condizioni di disabilità, comunque l'ente competente per la prestazione richiesta.
Il comma primo della norma in esame richiama l'art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, a norma del quale “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell . CP_1 CP_1
Ne deriva che l' è l'unico soggetto legittimato per tutti i procedimenti ex art. 445 CP_1 bis c.p.c. e che, conseguentemente, gli altri enti eventualmente competenti al riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali sono privi di legittimazione passiva.
Quanto sopra esposto trova conforto anche nel recente intervento della Corte di
Cassazione (sentenze n. 8533/2015 e n. 8878/2015); la Suprema Corte, nel delineare l'ambito della cognizione demandato al procedimento per ATP, ha evidenziato il parallelismo tra il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. e la riforma realizzata con
Pag. 5 di 8 il D.L. n. 78/2009 (conv. con modificazioni in legge 102/2009), che ha accentrato CP_ nell' la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, ed ha eliminato la qualifica di litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (modificando l'art. 10 del D.L. 203/2005 conv. in L. 248/2005). Il decreto legge n. 78/2009 ha, inoltre, disposto che, a decorrere dall'1/1/2010, le domande volte ad CP_ ottenere i benefici nelle materie sopra indicate sono presentate all' che, a sua volta, le trasmette alle ASL per lo svolgimento della visita, avvenendo poi in un momento successivo – in caso di esito positivo dell'accertamento sanitario – la verifica degli ulteriori requisiti socio-economici.
Osserva la Corte di Cassazione che parallelamente l'art. 445 bis c.p.c. ha individuato ipotesi di ricorso alla procedura per ATP omogenee rispetto a quelle per le quali il CP_ procedimento di accertamento sanitario è attribuito ormai integralmente all' in seguito agli interventi legislativi sopra richiamati. Il richiamo all'art. 10 comma 6-bis, CP_ del D.L. 203/2005 da parte dell'art. 445 bis c.p.c. conferma che l' è parte necessaria del procedimento in esame.
Occorre, inoltre, rilevare che l'accertamento sanitario omologato, ai sensi del comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c. viene notificato agli enti competenti che, compiute le necessarie verifiche, provvedono al pagamento della prestazione;
al riguardo, la Suprema Corte, con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, aveva già avuto modo di affermare che
“il procedimento per atp ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che a norma del comma 5 in caso di mancata contestazione diviene immodificabile ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto”.
L'accertamento sanitario compiuto all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., qualora divenuto definitivo per effetto del decreto di omologa, è dunque vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, che dovrà limitarsi all'accertamento degli eventuali ulteriori requisiti socio-economici.
Il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. deve, pertanto, seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario
Pag. 6 di 8 astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta, senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
Coerentemente, per tali ragioni, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di opposizione non è appellabile, ma solo ricorribile in Cassazione, avendo il legislatore ritenuto sufficienti, per tali tipologie di giudizio il cui oggetto è limitato all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario, due “gradi” di giudizio, ossia quello di accertamento tecnico preventivo e quello di opposizione allo stesso.
Tanto premesso, rilevata la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, la domanda del ricorrente deve essere accolta.
In merito alla regolamentazione delle spese, posto che il requisito sanitario per il beneficio invocato risulta essere stato riconosciuto a far data dalla domanda amministrativa, il Tribunale ritiene di dover condannare l' al pagamento delle CP_1 spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via definitiva a carico CP_ dell'
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 14/11/2022 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
-accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario per Parte_1 il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l.n. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (28/10/2020), secondo le conclusioni del CTU ed in relazione all'oggetto della domanda proposta;
-condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_2 complessivi 1.400,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 3.900,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella
Pag. 7 di 8 misura del 15%, IVA, CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti della parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Bari, 14/7/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12313/2022 R.G., chiamata all'udienza del 14/7/2025, promossa da
- , rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'Avv. P. Buono e dall'avv. I. Sannicandro
Ricorrente
CONTRO
- in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
Oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto tempestivamente depositato in data 14/11/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, contestava le conclusioni rassegnate nell'ambito dell'ATP richiesto per la valutazione del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario d'invalidità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 1 l.n. 222/84, negati dal CTU il quale accertava l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento sia della pensione che dell'assegno d'invalidità ordinaria.
Nello specifico, l'istante rilevava che il perito, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva sottovalutato il quadro patologico di cui il ricorrente è portatore tale da provocare limitazioni funzionali che incidono in maniera severa sullo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dallo stesso di operaio piastrellista. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della CTU, che il Tribunale voglia accertare se, in conseguenza delle patologie di cui il ricorrente risulta portatore, la capacità di lavoro del ricorrente fosse ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28/10/2020) e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento a favore dell'istante dei ratei di pensione/assegno dalla data della presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità della CP_1 domanda e, nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La causa giungeva sul ruolo della scrivente giudicante che disponeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, conferendo incarico ad uno specialista in ortopedia, in ragione delle specifiche patologie da cui il ricorrente risulta affetto;
depositato l'elaborato peritale, all'udienza odierna, la causa veniva decisa, previa discussione, con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente osservarsi che parte ricorrente ha tempestivamente depositato l'atto di dissenso relativo all'espletato accertamento tecnico preventivo, atteso che, con decreto del Tribunale datato 20/9/2022, veniva assegnato termine alle parti per contestare le conclusioni del CTU e parte ricorrente depositava in data 18/10/2022 atto di contestazione, riservandosi di presentare ricorso introduttivo del giudizio che veniva proposto in data 14/11/2022.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Quanto al requisito contributivo, osserva il Giudicante che, dalla disamina dell'estratto contributivo versato in atti dalla parte ricorrente, deve ritenersi che ricorrano le condizioni previste dalla l.n. 222/84.
Quanto al requisito sanitario, a seguito di rinnovo della CTU, il perito, specialista in
Ortopedia e Traumatologia, all'esito della valutazione della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo del periziando, nella relazione depositata in data 6/6/2025, ha attestato che il ricorrente “Esaminando il quadro obiettivo e la documentazione sanitaria in atti si rileva che il ricorrente allo stato attuale è affetto da:
Pag. 2 di 8 - Cervicalgia e lombosciatalgia cronica sinistra, trocoscoliosi lombare sinistra, spondilosi osteofitaria, discopatie multiple evolute, ernie discali D11-D12, L1-L2, L4-
L5 e L5-S1 con radicolopatia bilaterale e danno muscolare neurogeno diffuso nei miomeri di L4-L5 e L5-S1 bilateralmente, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, esiti di frattura epicondilo mediale gomito sinistro (05/2024).
- Depressione endoreattiva grave (03/2025).
Trattasi di infermità che coinvolgono prevalentemente l'apparato locomotore e psichico che nel complesso determinano un importante deficit funzionale in considerazione dell'età e dell'attività lavorativa fino ad oggi svolta.
Tali patologie, cronicizzate e aggravatesi nel tempo, laddove si evidenzia anche
l'indicazione a intervento chirurgico di artroprotesi all'anca sinistra, inficiano fortemente la capacità lavorativa del sig. , impedendo tutta una serie Parte_1 di movimenti che riguardano sia la colonna vertebrale che gli arti inferiori.
Alla luce del quadro clinico riscontrato e della certificazione medica in atti e successivamente presentata ed acquisita, emerge che le condizioni di salute del sig.
fossero già tali all'epoca di presentazione della domanda e si può Parte_1 affermare che il complesso morboso di cui è affetto, in considerazione dell'età, del grado d'istruzione, dell'attività lavorativa svolta, determina una riduzione permanente della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo e quindi presenta i requisiti sanitari per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità, secondo quanto previsto art. 1 della legge del 12 giugno 1984 n. 222 a decorrere dal mese di ottobre 2020 (presentazione della domanda)”.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice,
Pag. 3 di 8 in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, ben motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
Pag. 4 di 8 (sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Appaiono, tuttavia, inammissibili le domande di condanna, a carico dell' , al CP_1 pagamento dei ratei della relativa prestazione dalla data del riconoscimento del requisito sanitario.
Ed invero, come noto, l'art. 445-bis c.p.c. prevede il necessario accertamento tecnico in riferimento alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” e, dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni, mentre, per quanto riguarda le controversie previdenziali, ha richiamato esclusivamente le controversie in materia di pensione e di assegno disciplinate dalla legge n. 222 del 1984.
Il comma quinto del medesimo art. 445-bis dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”, da ciò comprendendosi che, a seconda del tipo di diritto vantato, l'interessato individuerà l'ente competente al pagamento di prestazioni ovvero, trattandosi di materia assistenziale che ha per fondamento una delle dette condizioni di disabilità, comunque l'ente competente per la prestazione richiesta.
Il comma primo della norma in esame richiama l'art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, a norma del quale “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell . CP_1 CP_1
Ne deriva che l' è l'unico soggetto legittimato per tutti i procedimenti ex art. 445 CP_1 bis c.p.c. e che, conseguentemente, gli altri enti eventualmente competenti al riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali sono privi di legittimazione passiva.
Quanto sopra esposto trova conforto anche nel recente intervento della Corte di
Cassazione (sentenze n. 8533/2015 e n. 8878/2015); la Suprema Corte, nel delineare l'ambito della cognizione demandato al procedimento per ATP, ha evidenziato il parallelismo tra il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. e la riforma realizzata con
Pag. 5 di 8 il D.L. n. 78/2009 (conv. con modificazioni in legge 102/2009), che ha accentrato CP_ nell' la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, ed ha eliminato la qualifica di litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (modificando l'art. 10 del D.L. 203/2005 conv. in L. 248/2005). Il decreto legge n. 78/2009 ha, inoltre, disposto che, a decorrere dall'1/1/2010, le domande volte ad CP_ ottenere i benefici nelle materie sopra indicate sono presentate all' che, a sua volta, le trasmette alle ASL per lo svolgimento della visita, avvenendo poi in un momento successivo – in caso di esito positivo dell'accertamento sanitario – la verifica degli ulteriori requisiti socio-economici.
Osserva la Corte di Cassazione che parallelamente l'art. 445 bis c.p.c. ha individuato ipotesi di ricorso alla procedura per ATP omogenee rispetto a quelle per le quali il CP_ procedimento di accertamento sanitario è attribuito ormai integralmente all' in seguito agli interventi legislativi sopra richiamati. Il richiamo all'art. 10 comma 6-bis, CP_ del D.L. 203/2005 da parte dell'art. 445 bis c.p.c. conferma che l' è parte necessaria del procedimento in esame.
Occorre, inoltre, rilevare che l'accertamento sanitario omologato, ai sensi del comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c. viene notificato agli enti competenti che, compiute le necessarie verifiche, provvedono al pagamento della prestazione;
al riguardo, la Suprema Corte, con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, aveva già avuto modo di affermare che
“il procedimento per atp ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che a norma del comma 5 in caso di mancata contestazione diviene immodificabile ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto”.
L'accertamento sanitario compiuto all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., qualora divenuto definitivo per effetto del decreto di omologa, è dunque vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, che dovrà limitarsi all'accertamento degli eventuali ulteriori requisiti socio-economici.
Il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. deve, pertanto, seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario
Pag. 6 di 8 astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta, senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
Coerentemente, per tali ragioni, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di opposizione non è appellabile, ma solo ricorribile in Cassazione, avendo il legislatore ritenuto sufficienti, per tali tipologie di giudizio il cui oggetto è limitato all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario, due “gradi” di giudizio, ossia quello di accertamento tecnico preventivo e quello di opposizione allo stesso.
Tanto premesso, rilevata la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, la domanda del ricorrente deve essere accolta.
In merito alla regolamentazione delle spese, posto che il requisito sanitario per il beneficio invocato risulta essere stato riconosciuto a far data dalla domanda amministrativa, il Tribunale ritiene di dover condannare l' al pagamento delle CP_1 spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via definitiva a carico CP_ dell'
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 14/11/2022 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
-accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario per Parte_1 il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l.n. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (28/10/2020), secondo le conclusioni del CTU ed in relazione all'oggetto della domanda proposta;
-condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_2 complessivi 1.400,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 3.900,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella
Pag. 7 di 8 misura del 15%, IVA, CAP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti della parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Bari, 14/7/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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