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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/10/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3153/2024 R.G.; tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ramellini -appellante; Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuse de Maglie - appellato; Parte_2 nonché
, non costituita – appellata;
Controparte_1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1089/2024 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 15 ottobre 2025) è stata riservata la decisione ex artt.350 terzo comma, 350 bis, 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. 1089/2024 con cui il Giudice di Pace di Taranto ha Parte_1 accolto la domanda risarcitoria proposta nei propri confronti ex art. 149 D.lgs. n. 209/2005 da
[...]
, per i danni materiali, fisici e morali subiti in conseguenza del sinistro stradale del 03.05.2018, alle Pt_2 ore 19:50 circa, in Contrada San Donato-Leporano (TA), allorquando il percorrendo la SP 108 in Pt_2 direzione Pulsano alla guida dell'autovettura Opel Astra tg. DG 843 BD (di sua proprietà e assicurata con
) veniva in collisione con l'autovettura FO UG tg. FM 413 TF (di proprietà e condotta da Pt_1 CP_1
assicurata , che, percorrendo la medesima strada in direzione opposta, invadeva
[...] CP_2 improvvisamente la corsia di marcia impegnata dalla Opel, ritenendo la responsabilità esclusiva della
[...] nella causazione del sinistro. CP_1
L'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che afferma l'esclusiva responsabilità della nella produzione dell'incidente e conseguentemente pone a carico della compagnia assicurativa CP_1 soccombente le spese di giudizio e delle consulenze tecniche espletate in corso di causa, nonché la statuizione sulla quantificazione del quantum debeatur che riconosce la personalizzazione del danno nella misura del 10% del danno biologico.
A sostegno di tali motivi di gravame, ha dedotto essenzialmente che:
-il Giudice di Pace ha valutato erroneamente e arbitrariamente le risultanze probatorie offerte al suo esame;
1 -ha posto a fondamento della propria decisione la testimonianza resa dal teste di parte attrice Tes_1
in tutto confermativa della ricostruzione della dinamica del sinistro esposta in citazione, non
[...] rilevandone la manifesta inattendibilità;
-ha omesso di esaminare il verbale di intervento redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente;
-dai rilievi operati sul luogo della collisione, tra cui, in particolare, la posizione assunta dai mezzi coinvolti dopo l'urto, emerge che il alla guida dell'autovettura Opel, perdendo il controllo della stessa, Pt_2 invadeva la corsia di marcia percorsa dalla FO UG;
-il Giudice del primo grado ha riconosciuto la personalizzazione del risarcimento del danno in modo automatico nella misura del 10% del danno biologico, in assenza di allegazione e prova del maggior danno patito dal Pt_2 ha quindi concluso nei seguenti termini: Parte_1
-in via principale, per la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria dell'esclusiva responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro;
-in via subordinata, per la declaratoria della pari corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro nella causazione dello stesso, con condanna della Compagnia deducente al risarcimento del danno nei limiti della quota di responsabilità posta a carico della CP_1
-in ogni caso, per la riforma della sentenza impugnata nel senso della esclusione della personalizzazione del risarcimento;
-con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellato ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ed ha esposto che:
-il Giudice di Pace ha correttamente valutato il quadro probatorio sottoposto alla sua cognizione, rilevando che tutti gli elementi addotti al processo, complessivamente considerati, determinassero l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura FO UG nella causazione del sinistro;
-in particolare, ha correttamente ritenuto che la deposizione del teste di parte attrice fosse in armonia e consonanza con gli altri elementi probatori presenti in giudizio (reperti fotografici, rapporto dei Carabinieri e planimetria del sinistro allegata allo stesso) e con le risultanze della CTU tecnica espletata in corso di causa;
-il primo Giudice ha correttamente attribuito all'appellato la personalizzazione del danno, conformemente ai principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia.
L'appellato ha concluso per il rigetto del gravame con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese, competenze e onorari.
*** *** ***
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
Sull'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo FO UG.
2 La valutazione del materiale probatorio in atti, operata dal Giudice di primo grado nel senso del riconoscimento della responsabilità esclusiva della conducente della FO UG nella causazione del sinistro oggetto del giudizio, non appare corretta e non è condivisibile.
In termini generali, va detto che, per giurisprudenza costante, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria.
Nella fattispecie, tale potere di accertamento non è stato correttamente esercitato.
La lettura degli atti processuali di primo grado fa emergere un quadro probatorio che non permette di pervenire a un giudizio di responsabilità esclusiva e assorbente di uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa.
L'evidenza probatoria non consente di apprezzare il concreto atteggiarsi delle condotte dei conducenti,
l'esatta ricostruzione della dinamica dell'evento e, conseguentemente, di determinare la misura dell'incidenza causale delle stesse nella produzione dell'evento.
Specificamente, dalla lettura della Relazione di Incidente Stradale del 03.05.2018, redatta dai Carabinieri della Stazione di Leporano intervenuti sul luogo del sinistro, versata in atti, emerge che:
-i conducenti dei veicoli Opel Astra e FO UG, sentiti presso gli uffici del Comando Carabinieri di
Leporano, rispettivamente in data 30.05.2018 e in data 12.05.2018, dichiaravano entrambi che la collisione si verificava a causa dell'invasione frontale, improvvisa e immotivata, della propria corsia di marcia da parte del veicolo antagonista, che procedeva nel senso opposto;
-affermavano entrambi di non aver potuto evitare l'impatto nonostante tenessero una condotta di guida prudente e adeguata alle circostanze;
-precisavano entrambi di essere soli alla guida del proprio veicolo al momento dello scontro;
-i verbalizzanti intervenivano sul luogo dell'occorso “presumibilmente a 30 minuti dall'incidente”;
-accertavano che i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e che al suolo “non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”.
-constatavano che “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”.
-effettuati i rilievi foto-planimetrici concernenti l'area interessata dal sinistro, il punto d'urto, i danni visibili riportati dai veicoli coinvolti, le abrasioni del manto stradale causate dall'impatto e le caratteristiche della località, redigevano uno schema planimetrico dell'area collocando il punto d'urto approssimativamente al centro della carreggiata.
3 Rispetto all'esatta collocazione sulla strada del punto di collisione tra i veicoli sinistrati, occorre inoltre evidenziare che:
-l'appuntato scelto , in sede di escussione testimoniale, all'udienza del 28.06.2023, a Testimone_2 domanda di chiarimenti del Giudice su quanto riportato nel verbale di intervento, confermava che “non essendo presenti al momento dell'impatto ci siamo riportati ai rilievi tecnici dell'incidente e a quanto dichiarato dalle parti, successivamente, presso la Caserma”;
-rispetto al punto d'urto tra le autovetture si riportava “alla planimetria allegata alla relazione di incidente, nella quale viene indicato con il segno “x”, come probabile punto d'urto” e ribadiva che “non è stato possibile ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, in quanto, ripeto, non eravamo presenti;
il punto
“x” è collocato più o meno al centro della strada, divisa in due corsie. Quella strada è priva di linea di divisione della carreggiata (…)”;
-in definitiva, sia i Militari che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente, che il Consulente Tecnico del Giudice si esprimevano in termini dubitativi sull'esatta collocazione nello spazio dell'impatto, individuandola, con una certa approssimazione, al centro della strada.
Né la significativa e perdurante incertezza in ordine all'addebito all'uno o all'altro dei conducenti della condotta causativa della collisione tra i veicoli, cioè, l'invasione da parte dell'uno o dell'altro dell'opposta corsia di marcia, può ritenersi superata dalle dichiarazioni del teste di parte attrice , in Testimone_1 tutto confermative della versione dei fatti esposta in citazione.
Il Giudice di Pace, nell'argomentare verso l'accoglimento della domanda risarcitoria, ha valorizzato tali dichiarazioni, della cui attendibilità può ragionevolmente dubitarsi, in considerazione delle seguenti circostanze:
-il teste forniva le proprie generalità al conducente della Opel su richiesta dello stesso, nei momenti immediatamente successivi al verificarsi del sinistro;
, all'arrivo dei Militari dell'Arma sul luogo dell'occorso, non riferiva dell'esistenza di un testimone Per_1 oculare dei fatti;
-i verbalizzanti, constatavano che “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”(cfr. facciata 2, primo rigo);
-nelle dichiarazioni rese in data 30.05.2018 all'agente di P.G. presso gli uffici del Comando di Per_2
Leporano, il conducente della Opel ricostruiva in modo particolareggiato la dinamica dell'incidente senza segnalare la presenza sul posto di un testimone oculare dei fatti, delle cui generalità era venuto in possesso su sua richiesta.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, nella pronuncia n.9456 del 6 aprile 2023, in un passo argomentativo della motivazione ha detto che “se è vero che il giudice non può non credere che possa davvero darsi una ricostruzione giudiziale della verità materiale dei fatti di causa, in una visione per così dire
"corrispondentista", quella, per usare la formula onusta di storia, dell'adequatio rei et intellectus;
e se è vero che, in un sistema costituzionale, come il nostro, ispirato ai principi delle democrazie occidentali, la ricerca della verità nell'ambito del processo civile è da tenere come valore imprescindibile, che deve
4 informare di sé le regole del procedimento probatorio;
non è men vero che certo non è la prova testimoniale lo strumento principe pensato, presso di noi, per la ricostruzione di una simile verità oggettiva (…)”.
Il prudente apprezzamento indicato dal primo comma dell'art.116 c.p.c. avrebbe dovuto indurre il primo
Giudice a dubitare dell'attendibilità di tale testimonianza, o quantomeno della sua idoneità a fondare, da sola, senza il conforto in termini di consonanza di altri elementi oggettivi, la responsabilità esclusiva della conducente della FO UG nella produzione dello scontro.
Allo stato degli atti, in ragione dell'incertezza pressoché completa in ordine alla concreta misura in cui la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (si richiama, sul punto, tra le altre, Cass. civ., sez. VI, 18 maggio 2021, n.13360:“la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (…)”), nonché in assenza di qualsiasi elemento idoneo a provare la regolarità della condotta di guida dell'uno o dell'altro guidatore sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva, il Giudice di Pace avrebbe dovuto sussumere la fattispecie sotto i precetti di cui all'art. 2054, secondo comma c.c., ai sensi del quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, rilevando l'assenza di prove idonee a superare tale presunzione di corresponsabilità.
Sulla personalizzazione del danno.
In punto di determinazione del quantum debeatur il Giudice di Pace ha riconosciuto in favore dell'attore in primo grado una somma pari a €937,41 a titolo di danno morale, quantificato in modo automatico nella misura del 10% del danno biologico, in assenza di specifica allegazione e prova dello stesso.
Ha così disatteso un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha da tempo chiarito che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfetariamente individuato attraverso i meccanismi tabellari, spetta al danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente le circostanze peculiari, comprovanti conseguenze dannose eccedenti le ripercussioni ordinarie, e che solo in presenza di prova di specifiche circostanze, il giudice deve liquidare il danno in termini individualizzati (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord. del 10.07.2025 n. 18956), escludendo ogni automatismo (si veda, sul punto Cass. civ., Sez. III, Ord. del 07.08.2025, n. 22781, in cui si chiarisce che “l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari").
Ciò posto, escludendo le statuizioni non gravate d'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata:
1) con affermazione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli, in misura del 50% in capo a ciascuno;
5 2) con riduzione del 50% per il risarcimento del danno materiale e biologico, liquidato in favore del dal Giudice di Pace (senza contestazioni in sede di gravame da parte della Pt_2 società appellante sugli importi liquidati);
3) con rigetto della domanda di personalizzazione del danno.
La riforma in parte qua della sentenza determina la compensazione per metà delle spese processuali di secondo grado e la liquidazione, come in dispositivo, per la parte non compensata.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.3153-2024 RG tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza n.1089-2024 del Giudice di Pace di Taranto, dichiara che la responsabilità per il sinistro stradale del 3 maggio 2018 va ascritta ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in egual misura (50% a carico di ciascuno);
-in parziale riforma della sentenza n.1089-2024 del Giudice di Pace di Taranto, specularmente al concorso di responsabilità, riduce del 50% la condanna nei confronti di (punto Parte_1
n.2 del dispositivo della sentenza di primo grado) per danni materiali e danno biologico, come quantificati dal Giudice di Pace in motivazione;
-rigetta la domanda di personalizzazione del danno proposta da;
Parte_2
-conferma, per il resto, in mancanza di specifici motivi di gravame, la sentenza di primo grado;
-dispone la compensazione per metà delle spese processuali di secondo grado e condanna
[...]
al pagamento di quelle non compensate, liquidate in € 177,75 per esborsi, € 1.500,00 per Pt_2 compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
Così deciso il 15 ottobre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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