Articolo 24 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 23Articolo 19
Versione
12 giugno 1977
Art. 24.
Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .
Entrata in vigore il 12 giugno 1977