Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/11/2025, n. 9170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9170 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09170/2025REG.PROV.COLL.
N. 01612/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2023, proposto da
RU RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Corbyons, Luca Lucini, Francesco Lilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
Comune di Trezzo sull'Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Erina Maria Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1447/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trezzo sull'Adda;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2025 il Cons. OB CH RI e udito per l’appellante l’avvocato Luca Lucini in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra RU RO ha impugnato innanzi al TAR Lombardia l’ordinanza n. 52 del 3.6.2021, con cui il Comune di Trezzo sull’Adda le ha ingiunto la “ demolizione delle opere realizzate in assenza di atto autorizzativo in via Brasca n. 80/C - Foglio 2 Mappali 246-248-2502-283-284 ”.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime disposizioni di legge, oltre all’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Trezzo sull’Adda ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che i provvedimenti comunali dichiarativi dell’interesse pubblico alla non demolizione, e di assegnazione a un’associazione, fossero stati travolti dalla sentenza del TAR Lombardia n. 530/2020, confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 3331/21.
Con sentenza n. 1447/22 il TAR Lombardia ha annullato gli atti impugnati.
Tale pronuncia è stata impugnata dalla signora RU RO, nella parte in cui il giudice di prime cure non ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale ella aveva censurato l’ordinanza di demolizione, nonostante lo stesso Comune di Trezzo sull’Adda avesse in precedenza dichiarato di pubblico interesse e, come tali, sottratti al regime demolitorio, le opere in esame, con provvedimenti espressi emanati ai sensi del comma 5 del predetto d.P.R. 380/2001.
Ha chiesto pertanto, a parziale accoglimento dell’appello, l’accoglimento del “ primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ” (atto di appello, p. 22). Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Trezzo sull’Adda ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’appello, per difetto di interesse da parte dell’appellante. In subordine, e nel merito, ne ha chiesto il rigetto. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.11.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Si legge nella sentenza n. 3331/21 di questo Consiglio di Stato che: “ Qualora … le opere de quibus siano nella disponibilità del privato all’atto della richiesta della sanatoria, la presentazione della domanda di condono comporta la sopravvenuta inefficacia delle precedenti sanzioni irrogate e – come osservato – anche dell’effetto acquisitivo degli immobili al patrimonio comunale; pertanto, il Comune non potrebbe impiegare le opere de quibus uti dominus, facendosi questione di beni che, seppure abusivi in assenza del rilascio del titolo edilizio, continuano a far parte del patrimonio dell’istante ” (cfr. sent. cit, punto 2.8 della parte motivazionale).
Ha soggiunto poi questo Consiglio di Stato che: “ Dalla affermata inefficacia delle ingiunzioni di demolizione n. 105 del 2001 e n. 70 del 2002 era derivata l’inefficacia dell’atto di acquisizione gratuita, costituendo le prime atto presupposto e causa giustificativa della seconda per l’ipotesi di inottemperanza. Venuta meno l’efficacia dell’ingiunzione di demolizione, anche l’acquisizione gratuita aveva perso infatti la sua ragione di giustificazione (così come avevano perso efficacia anche i successivi atti di assegnazione dei beni de quibus ad un’associazione terza, facendosi questione di atti meramente dipendenti da un’acquisizione gratuita al patrimonio comunale già divenuta inefficace ”.
4. Per tali ragioni, è evidente che, una volta affermata la sopravvenuta perdita di efficacia dell’atto di assegnazione dei beni, da ciò consegue in termini automatici la perdita di efficacia anche dell’interesse pubblico al suo mantenimento, dovendo ritenersi del tutto illogico – come correttamente rilevato dal giudice di prime cure – affermare che perda efficacia l’atto di assegnazione dei beni, ma non anche la declaratoria di interesse al mantenimento, che ne costituisce necessario presupposto.
5. Alla luce di tali considerazioni, l’appello, nella parte in cui esso mira a far accertare la persistente efficacia della declaratoria di interesse al mantenimento del compendio in esame, è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
AN MB, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
OB CH RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB CH RI | AN MB |
IL SEGRETARIO