Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23867 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23867/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11215/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11215 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EP TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Luigi Luciani n. 1;
contro
- Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- Commissione Esaminatrice del Concorso Notarile Bandito con D.D.G del 13 dicembre 2022;
nei confronti
IA IO, NC UI RI, PO AG, CA RA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia in data 3 luglio 2024 e dell’allegato elenco nominativo recante gli ammessi alla prova orale del concorso notarile bandito con D.D.G. 13 dicembre 2022 a 400 posti di notaio, in via principale, nella parte in cui si rivelano lesivi della posizione del ricorrente e, quindi, laddove il ricorrente non è incluso tra gli ammessi alla prova orale;
- di tutti i verbali concorsuali e relativi allegati, inclusi il verbale della Commissione n. 141 dell’8 novembre 2023 e del relativo allegato A, ossia l’allegata scheda di valutazione relativa alla busta n. 325, nella parte lesiva della posizione del ricorrente;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, la approvazione della graduatoria finale, con riserva di proporre motivi aggiunti
quanto riguarda ai motivi aggiunti presentati l’8 luglio 2025:
- della graduatoria del concorso notarile bandito con D.D.G. 13 dicembre 2022 a 400 posti di notaio, dell’elenco delle sedi disponibili, provvedimenti entrambi approvati con D.M. 15 maggio 2025, pubblicato sul sito internet dell’Amm.ne resistente in data 16 maggio 2025;
- del decreto di nomina di 288 notai, approvato con D.M. 12 giugno 2025, pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione resistente in data 17 giugno 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. ER PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente – partecipante alla procedura selettiva in precedenza indicata – che la Commissione d’esame ne ha disposto l’esclusione dopo l’esame del terzo elaborato, relativo all’atto inter vivos di diritto commerciale.
Tale elaborato, in particolare, veniva giudicato “ gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite” nell’ “inserimento nello statuto di una clausola antistallo formulata non in termini generali ed astratti, ma con specifico riferimento alle persone dei soci al momento della delibera, con conseguente inapplicabilità della stessa clausola nel caso di modifica della compagine medesima”.
Nel rilevare come altri candidati, poi ammessi a sostenere la prova orale, abbiano adottato la medesima soluzione dell’odierno ricorrente, prevedendo l’inserimento nello statuto di una clausola antistallo formulata non in termini generali ed astratti, ma con specifico riferimento alle persone dei soci al momento della delibera, la parte assume l’illegittimità della determinazione di esclusione dal concorso.
La stessa Commissione, inoltre, ha rilevato, quanto agli altri atti, non corrette soluzioni prospettate dal candidato, non aventi tuttavia valenza ostativa i fini del prosieguo della procedura.
2. Queste le censure dedotte con l’atto introduttivo:
2.1) Violazione dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 166/2006. Eccesso di potere in tutte le sue forme. Erroneità della motivazione. Difetto di istruttoria. Disparità di trattamento (in relazione alla fattispecie standard n. 4).
La Commissione rilevava la presunta violazione della fattispecie standard n. 4 e dichiarava, “ ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite: INTER VIVOS COMMERCIALE. Il candidato prevede l’inserimento nello statuto di una clausola antistallo formulata non in termini generali ed astratti, ma con specifico riferimento alle persone dei soci al momento della delibera, con conseguente inapplicabilità della stessa clausola nel caso di modifica della compagine medesima”.
Ribadita l’ammissione agli orali di altri candidati che pur avevano fornito identica soluzione rispetto a quella resa dal ricorrente, quest’ultimo lamenta la difforme valutazione degli elaborati ad opera della Commissione, con conseguente disparità di trattamento.
2.2) Violazione dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 166/2006. Eccesso di potere in tutte le sue forme. Erroneità della motivazione. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei fatti. Disparità di trattamento. Illogicità. Irragionevolezza. Irrazionalità. Abnormità. Violazione del principio di proporzionalità (in relazione alle fattispecie standard n. 15 e 17 e, quindi, in relazione alle fattispecie diverse dalla “nullità o gravi insufficienze”)
Nel sottolineare che l’unica contestazione rilevante ai fini in esame è quella relativa al profilo di censura per primo riportato, la parte comunque sostiene che le motivazioni adottate dalla Commissione, anche con riguardo alle fattispecie standard nn. 15 e 17, siano erronee e non possano essere condivise.
Assume, con riferimento all’atto inter vivos di diritto civile, che, diversamente rispetto a quanto sostenuto dalla Commissione:
- la legge e, segnatamente, l’art. 57 L.N. non richiede che la sottoscrizione del sordomuto IO sia immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno;
- nessuna norma prevede l’obbligo di indicare in atto un verbale notarile di accertamento nel verificarsi o meno dell’evento dedotto in condizione, come, del resto, conformato dalla prassi notarile in merito;
- la clausola relativa ai mezzi di pagamento è conforme tecnicamente alla previsione legislativa di cui al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, in base alla quale “ le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo ” (come risulterebbe nell’elaborato inter vivos dell’odierno ricorrente);
- le premesse, andando a costituire una parte sostanziale ed integrante dell’atto, possono contenere la descrizione del bene oggetto di vendita, come risulta dalla costante prassi notarile sul punto; a conferma di quanto dedotto, infatti, non esiste alcuna prescrizione normativa che vieti ciò.
Con riferimento all’atto mortis causa, la diseredazione sarebbe stata ampiamente trattata; e la soluzione adottata, ritenuta corretta dalla commissione, è consistita nella previsione di un legato in sostituzione di legittima in favore di EV, con la previsione ulteriore dell’esclusione di EV medesimo dalla successione ab intestato .
Inoltre, a differenza di quanto asserito dalla Commissione, il ricorrente, avendo presupposto la cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza della morte, stante l’ intuitus personae del contratto di lavoro subordinato, ha conseguentemente effettuato un legato avente ad oggetto la stipula di un contratto di lavoro subordinato ai medesimi patti e condizioni del contratto di lavoro attualmente in essere. E tale soluzione è stata confermata dalla Commissione, in quanto giuridicamente ineccepibile.
3. Con motivi aggiunti successivamente proposti, il ricorrente ha impugnato la conclusiva graduatoria concorsuale, assumendone l’illegittimità con riferimento alle doglianze articolate con l’atto introduttivo del giudizio.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in data 7 novembre 2024; ed ha depositato in atti, il successivo 15 novembre, articolata memoria di controdeduzioni.
5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.
6. Viene all’esame del Collegio il suindicato gravame, con il quale parte ricorrente ha avversato il giudizio di non idoneità nei propri confronti espresso dalla Commissione esaminatrice dell’anzidetto concorso notarile.
All’atto introduttivo del giudizio, ha fatto seguito la proposizione di motivi aggiunti, con i quali è stata impugnata la conclusiva graduatoria concorsuale.
Tale mezzo di tutela ha formato oggetto di notificazione nei confronti dei partecipanti in quest’ultima utilmente graduatisi, a mezzo di pubblici proclami, da questo Organo di giustizia previamente autorizzati.
7. Cò posto, si osserva, in via generale, che le tre prove scritte del concorso notarile hanno ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile. In aggiunta alla redazione dell’atto, il candidato deve anche separatamente esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi alla traccia assegnata.
Quanto alla correzione, l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 166 del 2006, stabilisce che la Commissione d’esame, prima di iniziare l’esame delle prove, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione.
In occasione della predeterminazione dei criteri valutativi, la Commissione elabora anche le formulazioni standard per la sintetica motivazione del giudizio di non idoneità (art. 11, comma 5), con l’ulteriore specificazione che, nell’ipotesi in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (art. 11, comma 7).
Nel novero dei criteri generali, la Commissione ha stabilito che fossero condizioni per il giudizio di idoneità la correttezza nell’uso della lingua italiana, esente da errori di grammatica, di sintassi o di ortografia non riconducibili a semplici lapsus calami; la formazione dell’atto osservando le prescrizioni di legge previste per la corretta redazione dell’atto in forma notarile; l’adeguatezza dell’atto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge; la completezza, la coerenza logica, l’ordine, la chiarezza, l’esattezza sotto il profilo giuridico, sia della motivazione delle scelte compiute, sia dello svolgimento della parte teorica.
La Commissione ha, quindi, formulato un elenco di diciassette categorie di errori accompagnati da formulazioni standard per motivare sinteticamente i giudizi di inidoneità a norma dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 166/2006.
Il corredo di criteri elaborato preventivamente dalla Commissione si rivela puntuale e incisivo, dal momento che abbraccia i profili di correttezza formale e sostanziale, di completezza, coerenza e chiarezza dell’elaborato, sia nella parte di svolgimento pratico, sia nella parte di trattazione teorica.
In più, l’elencazione di diciassette formulazioni standard copre un’ampia gamma di potenziali errori, ostativi o meno, garantendo una sufficiente uniformità nell’espressione dei giudizi di inidoneità.
Deve, quindi, escludersi che la Commissione abbia mancato di determinare compiutamente i ridetti criteri, né l’omissione dei criteri è stata soppiantata dalla sola elaborazione delle formulazioni standard.
Sia la previsione delle formulazioni standard sia il meccanismo della cd. “tagliola” ( id est, l’interruzione delle correzioni al riscontro di nullità o gravi insufficienze del primo o secondo elaborato) rispondono chiaramente alla ratio di celerità e snellimento delle operazioni concorsuali che possono rivelarsi assai laboriose per concorsi di elevato livello tecnico-professionale come quello notarile.
Segnatamente, il ricorso alle formulazioni standard assicura una uniformità di fondo nell’applicazione dei criteri valutativi alleviando, tuttavia, l’onere motivazionale analitico per ogni elaborato, mentre il meccanismo della tagliola presuppone la ricognizione di una serie di errori la cui gravità è tale da risultare ostativa alla prosecuzione delle correzioni non essendo in alcun modo compensabile o sanabile dall’esito, pur brillante, riportato negli altri elaborati.
La richiamata normativa ha, quindi, previsto, con l’obiettivo di accelerare la fase di correzione degli elaborati, diverse ipotesi alternative, cui corrispondono differenti oneri di motivazione per la Commissione esaminatrice, tra le quali quella relativa all’ipotesi di errore c.d. ostativo, che può ricorrere nella prima o nella seconda prova, legittimando la sospensione della valutazione della prova successiva, ovvero nella terza, costituendo motivo di inidoneità.
Tale giudizio si concreta in quel vizio (dell’atto, della motivazione e/o della parte teorica) che preclude ex se una complessiva valutazione di idoneità, legittimando la deroga al principio generale della lettura analitica di tutte le prove svolte dal candidato.
L’individuazione dei c.d. "errori ostativi", così come la correzione degli elaborati, implicano una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, integrando esse esplicazione di discrezionalità tecnica della Commissione: la cui sindacabilità, nell’ambito del giudizio di legittimità, postula la presenza di particolari tipologie inficianti (quali il macroscopico travisamento, ovvero la manifesta irrazionalità), mentre rimane all’adito organo di giustizia precluso – previa estensione del sindacato al merito della valutazione – l’esercizio di un potere avente valenza “sostitutiva” rispetto alle prerogative rimesse all’organismo concorsuale.
La giurisprudenza, dalla quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha costantemente stabilito “ che l’individuazione dei c.d. "errori ostativi" nell’ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito della valutazione. Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale - si ribadisce - essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2017 n. 558) ”, rimanendo fermo il principio, secondo cui “ nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti ” (Cons. Stato, Sez. III: 26 luglio 2024, n. 6748, 8 maggio 2024, n. 4142, 28 settembre 2023, n. 8572; Sez. IV: 19 giugno 2020, n. 3918, 26 ottobre 2018, n. 1603, 25 febbraio 2018, n. 705, 30 agosto 2017, n. 4107, 3 aprile 2014, n. 1596).
La giurisprudenza ha anche chiarito che l’esame dai vizi da cui sarebbe asseritamente affetta l’attività di correzione non può mai trasmodare nella sostituzione del giudice amministrativo all’Amministrazione attraverso una nuova valutazione che si sovrapponga a quella della Commissione (Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962; Sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1846).
8. In ordine alle censure mosse nel ricorso, va innanzitutto precisato che la valutazione in sede giurisdizionale dei giudizi della Commissione d’esame deve tener conto della circostanza che gli stessi hanno natura essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica.
Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2025, n. 7113 e 14 settembre 2023, n. 8319).
Nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente, contrariamente a quanto si assume, riguardano il merito della valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione che, ancorché sindacabile, lo è per vizi di illogicità, ragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi che nella specie non ricorrono.
Parimenti infondata è la censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, pur a fronte di soluzioni omogenee.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che nel concorso per il conferimento di posti di notaio, il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice costituisce una valutazione unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto. Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati. In ogni caso, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato (Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5048; Cons. Stato, sez. III 6748/2024).
Seppure, per assurdo, fosse vero che un errore contestato all’odierno ricorrente non è stato evidenziato rispetto ad altri concorrenti, ciò sarebbe irrilevante ai fini di un’eventuale comparazione, posto che, come sopra chiarito, ciò che conta è la valutazione complessiva delle argomentazioni svolte e degli errori compiuti dal candidato.
9. Quanto sopra posto, si duole in primo luogo il ricorrente del seguente rilievo operato dalla Commissione, quanto all’atto inter vivos di diritto commerciale: “ il candidato prevede l'inserimento nello statuto di una clausola antistallo formulata non in termini generali ed astratti, ma con specifico riferimento alle persone dei soci al momento della delibera, con conseguente inapplicabilità della stessa clausola nel caso di modifica della compagine medesima ”.
Nell’osservare il carattere gravemente insufficiente annesso alla soluzione prospettata dal ricorrente, si rileva come la clausola antistallo formulata da quest’ultimo sia stata così esplicitata:
" Qualora si verifichi uno stallo decisionale (precisazione delle ipotesi di stallo decisionale) sia i soci Primo, Secondo e terzo congiuntamente possono presentare una proposta irrevocabile di acquisto delle quote di EV pari al cinquanta per cento del capitale sociale sia EV può presentare una proposta irrevocabile di acquisto di tutte le quote di Primo, Secondo e Terzo pari congiuntamente al cinquanta per cento del capitale sociale.
Le proposte irrevocabili di acquisto devono essere comunicate alla società mediante… (precisazioni) e devono contenere il prezzo di acquisto almeno pari al valore di recesso delle quote in caso di recesso.
Si intenderà irrevocabile la prima proposta irrevocabile di acquisto pervenuta alla società.
In tal caso il soggetto che riceve tale proposta ha diritto o di accettare la proposta o di proporre un'altra proposta di acquisto ad un prezzo superiore da comunicare all'altra parte mediante… (precisazioni).
Entro … giorni da tale comunicazione il soggetto destinatario può accettare la proposta o rifiutarla, comunicandolo all'altra parte entro…(precisazioni) e mediante…(precisazioni).
In caso di rifiuto della proposta, il proponente è obbligato a vendere la totalità delle quote all'altro soggetto al medesimo secondo prezzo come sopra indicato”.
È palese che una clausola in tal modo “personalmente” formulata non appartenga alla disciplina statutaria, elettivamente preordinata a contenere norme astratte destinate a regolare la vita della società nel tempo, a prescindere dal nominativo dei soci di volta in volta risultanti tali.
Se, conseguentemente, deve darsi atto della correttezza della decisione assunta dalla Commissione, va esclusa la condivisibilità della censura di disparità di trattamento dalla parte pure formulata, in ragione delle considerazioni dal Collegio precedentemente rassegnate al punto 8.
10. A fronte della connotazione escludente del rilievo sopra esaminato, parte ricorrente rivela chiara carenza di interesse all’esame dei rimanenti profili di censura, atteso che – quand’anche essi si dimostrassero fondati – il dott. TI in ogni caso non potrebbe veder soddisfatto l’interesse sostanziale del quale è portatore.
Tale è anche la consapevolezza del ricorrente, il quale, alla pag. 9 dell’atto introduttivo (in inizio del secondo motivo di ricorso) evidenzia che “l’unica contestazione rilevante ai fini in esame è quella supra dianzi ampiamente censurata”.
Ciò posto, a fini di mera completezza espositiva, si evidenzia che:
- la commissione ha correttamente ritenuto che “la sottoscrizione del sordomuto IO non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno ex art. 57 L.N.”, dovendo quest’ultimo essere posto in condizione di controllare l’intero documento notarile e di farlo proprio mediante la sottoscrizione alla fine dello stesso, di seguito alla dichiarazione di pugno, avuto altresì riguardo all’esigenza di assicurare alle altre parti che esso abbia compreso l’intero contenuto del documento;
- lo stesso organismo concorsuale ha correttamente apprezzato la “mancata previsione di un verbale notarile di accertamento del verificarsi o meno dell'evento dedotto in condizione”, atteso che, se è pur vero che l’atto ricognitivo non è imposto dalla legge, la sua rilevanza viene in considerazione ai fini pubblicitari, onde dare stabilità all’acquisto ai sensi dell’art. 2655 c.c.;
- è, inoltre, corretto il rilievo concernente la “atecnica formulazione della clausola relativa alla indicazione dei mezzi di pagamento del prezzo”, in quanto il comma 22 dell’art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 e modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296), dopo aver disposto che “all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo […] ”, soggiunge che “in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro” ;
- è parimenti corretto il rilievo riguardante l’atto inter vivos civile, nella parte in cui viene osservato che “la descrizione del bene oggetto di vendita è fatta mediante rinvio alle premesse dell'atto che non ne consentono una precisa identificazione”, atteso che (se pur il ricorrente sostiene che le premesse, costituendo parte integrante dell’atto, possono contenere la descrizione del bene oggetto di vendita) in premessa l’interessato aveva descritto i due fabbricati (A e B) siti in Roma alla Via Gioberti n. 5 e 7 (con annessa corte pertinenziale) che Primo e Secondo avevano ricevuto in donazione dai genitori in quote eguali ed aveva richiamato l’atto di divisione intervenuto tra i due fratelli, senza però specificare a chi fosse stato assegnato il fabbricato A e a chi fosse stato assegnato quello B;
- indenne da mende è l’ulteriore rilievo, concernente l’atto inter vivos di diritto civile, relativo alla “mancata previsione della garanzia relativa alla servitù, senza alcuna considerazione dell'ipoteca gravante sul fondo servente”, in quanto dalla traccia era dato argomentare che il compratore del fondo dominante aveva dimostrato un particolare interesse verso tale servitù, tanto da chiedere una specifica “garanzia”; ed, essendo il compratore già legalmente tutelato dai diritti a lui riconosciuti della legge (diritto all’eventuale residuo della vendita forzata e garanzia per evizione per la parte non coperta dal residuo), la particolare richiesta del compratore si riferiva principalmente a una soluzione che evitasse il rischio dell’espropriazione del fondo servente. La richiesta della traccia, pertanto, non era ambigua, ma rifletteva la situazione, di fatto e di diritto, in essa descritta e si coordinava con una disciplina specifica dettata dal Codice civile, che il ricorrente non ha preso in considerazione nel proprio elaborato;
- omogeneamente indenne dalle formulate censure è quanto dalla Commissione osservato a proposito dell’atto mortis causa, con riferimento alla “carente giustificazione in motivazione e parte teorica della diseredazione di EV, senza particolare riguardo alla intangibilità della sua quota di riserva e con incongruo riferimento alla disposizione di cui all'art. 713 c.c.”;
- condivisibile si dimostra, poi, il rilevato difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica, con riferimento all'atto mortis causa, perché " il candidato con riferimento alla volontà del testatore di tutelare il dipendente IO prevede un legato avente ad oggetto ‘il diritto alla stipula, entro…giorni dall'apertura della successione, di un contratto di lavoro subordinato ai medesimi patti e condizioni del contratto di lavoro attualmente in essere’, ipotizzando in motivazione la cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza della morte del testatore, senza considerare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c.”. Trovava, infatti, nella fattispecie applicazione l’art. 2112 c.c. che, in caso di trasferimento di azienda, prevede la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione dei diritti che ne derivano in capo al prestatore, per il principio di spersonalizzazione della posizione del datore di lavoro e la conseguente insensibilità del rapporto stesso alle vicende che riguardano la persona dell’imprenditore (per l’effetto, dovendo il candidato, in luogo di dedurre un intuitus personae non indicato dalla traccia, fare riferimento alla sopra citata disposizione).
11. La constatata infondatezza delle doglianze dalla parte ricorrente dedotte impone la reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti successivamente proposti.
La peculiarità della controversia costituisce idoneo motivo per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER PO, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER PO |
IL SEGRETARIO