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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 1519/2025 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione promossa dai coniugi
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FERRARI ROMINA
e
NS DI FRANCESCO (c.f. ), rappresentato e C.F._2 difeso dall'Avvocato FERRARI ROMINA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E vista la domanda congiunta proposta da e NS DI Parte_1
FRANCESCO con ricorso depositato il 28/02/2025 per lo scioglimento del loro matrimonio, unione celebrata a QUATTRO CASTELLA (RE) il 06/08/2011;
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: (in data Per_1
23/09/2011) e (in data 12/08/2013); Per_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza in trattazione scritta del 25/02/2022 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di
Reggio Emilia del 15/03/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determinazione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 07/04/2025; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
, nata a [...] il [...], e NS DI
[...]
FRANCESCO, nato ad [...] il [...], celebrato a
QUATTRO CASTELLA (RE) il 06/08/2011 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di QUATTRO CASTELLA al n. 11, parte 1, anno
2011;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni pagina 2 di 3 di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di QUATTRO
CASTELLA (RE) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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