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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 09.06.2025 , celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8235/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Orlando ed elettivamente Parte_1 dio sito in Napoli alla via Giotto n. 25 RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1 enedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta in via Arena – Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, la parte ricorrente ha notificato il CP_ decreto medesimo all' al fine di ottenere il pagamento dei rati dovuti a titolo di assegno ordinario di invalidità ai sensi delle legge n. 222/1984 con decorrenza 2.03.2021.
In mancanza di adempimento spontaneo nei 120 giorni, ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. CP_1
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione. CP_ L' ha provveduto ad effettuare il pagamento dei ratei dovuti a titolo di assegno ordinario di invalidità in un momento successivo e per una residua somma, atteso che l'istante risultava essere percettore della Naspi e solo in data 20.06.2024 aveva presentato richiesta di opzione. CP_ L' ha rappresentato che, solo a seguito di detta richiesta - avendo il optato per l'assegno Pt_1 ordinario di invalidità - si procedeva alla compensazione del detto credito con l'indebito calcolato a titolo di si procedeva pertanto al pagamento del residuo importo dovuto. CP_2
Si legge dalla relazione amministrativa : “Con l'apertura della fase istruttoria, visto che il sig. risultava Pt_1 percettore di Naspi, in data 13.maggio 2024, si chiedeva allo stesso di esprimere “opzione” per una delle due prestazioni
(Naspi o A.O,I,) che sono tra loro incompatibili. In data 20.06.2024 il ricorrente inviava – allegandolo ad una linea 1 - richiesta di opzione (allegata) Si specifica che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire l'Indennità di Naspi CP_1 dal 06/10/2023 a 15/10/2025. In data 15.10.2024 si liquida l'Omologa ( TE08 allegato) e contestualmente si chiede alle “Attività successive al primo pagamento “ di quantificare l'indebito di ( allegato) – visto che il ricorrente CP_2 aveva optato per l'A.O.I. – e di inserirlo in procedura R.I. ( allegato ) Dalla liquidazione dell'Omologa risultano calcolati euro 20095,99 da cui sono detratti euro 0,47 per trattenute ONPI e euro 99,09 per trattenute sindacali per un importo di €19.996,43. pagamento risulta validato il 07/01/2025 (Allegato), in pagamento con la rata di febbraio
2025”
La parte istante non ha contestato l'intervenuto pagamento dei ratei a titolo di assegno ordinario di invalidità come rappresentato dall' , né la percezione del sussidio a titolo di , ma ha CP_1 CP_2 dedotto che le due prestazioni sono cumulabili tra loro e quindi ha richiesto la condanna dell al CP_1 pagamento dell'intera somma dovuta al ricorrente a titolo di arretrati di assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84.
Ebbene tale domanda non può trovare accoglimento.
Il trattamento di disoccupazione è incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità ex legge CP_2
222/1984, ma è prevista la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto d'opzione per il trattamento più favorevole.
L'art.11 lettera e) d.lgs. n. 22 del 2015 prevede la decadenza del lavoratore dalla fruizione della CP_2 nel caso della «acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la . CP_2
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, d.l. n. 148 del 1993 nella parte in cui non prevede che, posto il divieto di cumulo tra assegno ordinario di invalidità e trattamento di disoccupazione, l'interessato, con riferimento ai periodi di coincidenza del diritto ad entrambe le prestazioni, possa optare per l'una o per l'altra.
Dunque, colui al quale (già percettore di Naspi) è stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità, ha la facoltà di optare per il mantenimento della per la fruizione dell'assegno stesso, con specifico CP_2 riferimento ai periodi di coincidenza delle prestazioni.
Nella fattispecie in esame, la Naspi risulta percepita per il periodo dal 06/10/2023 a 15/10/2025 e l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 spetterebbe dal 2.3.2021. Non vi è dubbio, quindi, che è ravvisabile, in parte, coincidenza tra il periodo di percezione della ed il periodo, CP_2 con riferimento al quale, è stata chiesta la corresponsione dell'assegno di invalidità.
Ne consegue che, avendo il ricorrente optato per la prestazione a titolo di assegno ordinario di invalidità, l'incumulabilità tra le due prestazione limitatamente al periodo di coincidenza .
Il principio richiamato dalla Corte di Cassazione citata dal ricorrente ( Sez. L - , Ordinanza n. 4724 del
23/02/2025) ammette che l'assicurato possa esercitare il diritto di opzione tra le dette prestazioni
(questa in sintesi la pronuncia della Corte Territoriale oggetto del ricorso in Cassazione “ la Corte
2 territoriale ha ritenuto che in forza della sentenza della Corte costituzionale n.234/2011 spettasse all'assicurato il diritto di optare tra assegno di invalidità ed indennità di disoccupazione;
che né la disciplina di legge né la sentenza della Corte costituzionale avessero introdotto -a pena di decadenza- l'obbligo per il lavoratore invalido di esercitare il diritto di opzione contestualmente alla presentazione della domanda amministrativa di disoccupazione all che tale opzione CP_1 obbligatoria fosse prevista solo per il diverso caso del lavoratore invalido che presenta domanda di indennità di mobilità.
Per la cassazione della sentenza ricorre l' con ricorso affidato ad un unico motivo….”) non il cumulo tra le CP_1 stesse ovvero che l'assicurato possa percepire contestualmente entrambe le prestazioni.
Circa l'illegittimità della detta compensazione va rilevato che, con il giudizio di esame, non si discetta di trattenute o pignoramenti sulla pensione in godimento, ma del quantum dovuto a titolo di assegno ordinario di invalidità.
Ebbene, va rilevato che solo a decorrere dall'esercizio del diritto di opzione può essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla percezione dei ratei rivendicati a titolo dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984, ma contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, stante la non cumulabilità fra le due prestazioni, non sussiste il diritto al pagamento di tutti i ratei dovuti a titolo di assegno, ma solo della differenza fra l'ammontare del suddetto trattamento e quanto erogato dall' CP_1
a titolo di Naspi nel frattempo già percepiti. CP_ In conclusione avendo l' adempiuto al pagamento della detta prestazione nella residua parte dovuta va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto della circostanza che il ricorrente ha esercitato il diritto di opzione in data successiva al deposito del ricorso le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Orlando ed elettivamente Parte_1 dio sito in Napoli alla via Giotto n. 25 RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1 enedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta in via Arena – Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Presentata istanza di atp ed ottenuto il decreto di omologa positivo, la parte ricorrente ha notificato il CP_ decreto medesimo all' al fine di ottenere il pagamento dei rati dovuti a titolo di assegno ordinario di invalidità ai sensi delle legge n. 222/1984 con decorrenza 2.03.2021.
In mancanza di adempimento spontaneo nei 120 giorni, ha adito successivamente l'autorità giudiziaria per il pagamento della prestazione assistenziale rivendicata. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione rivendicata. CP_1
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione. CP_ L' ha provveduto ad effettuare il pagamento dei ratei dovuti a titolo di assegno ordinario di invalidità in un momento successivo e per una residua somma, atteso che l'istante risultava essere percettore della Naspi e solo in data 20.06.2024 aveva presentato richiesta di opzione. CP_ L' ha rappresentato che, solo a seguito di detta richiesta - avendo il optato per l'assegno Pt_1 ordinario di invalidità - si procedeva alla compensazione del detto credito con l'indebito calcolato a titolo di si procedeva pertanto al pagamento del residuo importo dovuto. CP_2
Si legge dalla relazione amministrativa : “Con l'apertura della fase istruttoria, visto che il sig. risultava Pt_1 percettore di Naspi, in data 13.maggio 2024, si chiedeva allo stesso di esprimere “opzione” per una delle due prestazioni
(Naspi o A.O,I,) che sono tra loro incompatibili. In data 20.06.2024 il ricorrente inviava – allegandolo ad una linea 1 - richiesta di opzione (allegata) Si specifica che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire l'Indennità di Naspi CP_1 dal 06/10/2023 a 15/10/2025. In data 15.10.2024 si liquida l'Omologa ( TE08 allegato) e contestualmente si chiede alle “Attività successive al primo pagamento “ di quantificare l'indebito di ( allegato) – visto che il ricorrente CP_2 aveva optato per l'A.O.I. – e di inserirlo in procedura R.I. ( allegato ) Dalla liquidazione dell'Omologa risultano calcolati euro 20095,99 da cui sono detratti euro 0,47 per trattenute ONPI e euro 99,09 per trattenute sindacali per un importo di €19.996,43. pagamento risulta validato il 07/01/2025 (Allegato), in pagamento con la rata di febbraio
2025”
La parte istante non ha contestato l'intervenuto pagamento dei ratei a titolo di assegno ordinario di invalidità come rappresentato dall' , né la percezione del sussidio a titolo di , ma ha CP_1 CP_2 dedotto che le due prestazioni sono cumulabili tra loro e quindi ha richiesto la condanna dell al CP_1 pagamento dell'intera somma dovuta al ricorrente a titolo di arretrati di assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84.
Ebbene tale domanda non può trovare accoglimento.
Il trattamento di disoccupazione è incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità ex legge CP_2
222/1984, ma è prevista la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto d'opzione per il trattamento più favorevole.
L'art.11 lettera e) d.lgs. n. 22 del 2015 prevede la decadenza del lavoratore dalla fruizione della CP_2 nel caso della «acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la . CP_2
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, d.l. n. 148 del 1993 nella parte in cui non prevede che, posto il divieto di cumulo tra assegno ordinario di invalidità e trattamento di disoccupazione, l'interessato, con riferimento ai periodi di coincidenza del diritto ad entrambe le prestazioni, possa optare per l'una o per l'altra.
Dunque, colui al quale (già percettore di Naspi) è stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità, ha la facoltà di optare per il mantenimento della per la fruizione dell'assegno stesso, con specifico CP_2 riferimento ai periodi di coincidenza delle prestazioni.
Nella fattispecie in esame, la Naspi risulta percepita per il periodo dal 06/10/2023 a 15/10/2025 e l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984 spetterebbe dal 2.3.2021. Non vi è dubbio, quindi, che è ravvisabile, in parte, coincidenza tra il periodo di percezione della ed il periodo, CP_2 con riferimento al quale, è stata chiesta la corresponsione dell'assegno di invalidità.
Ne consegue che, avendo il ricorrente optato per la prestazione a titolo di assegno ordinario di invalidità, l'incumulabilità tra le due prestazione limitatamente al periodo di coincidenza .
Il principio richiamato dalla Corte di Cassazione citata dal ricorrente ( Sez. L - , Ordinanza n. 4724 del
23/02/2025) ammette che l'assicurato possa esercitare il diritto di opzione tra le dette prestazioni
(questa in sintesi la pronuncia della Corte Territoriale oggetto del ricorso in Cassazione “ la Corte
2 territoriale ha ritenuto che in forza della sentenza della Corte costituzionale n.234/2011 spettasse all'assicurato il diritto di optare tra assegno di invalidità ed indennità di disoccupazione;
che né la disciplina di legge né la sentenza della Corte costituzionale avessero introdotto -a pena di decadenza- l'obbligo per il lavoratore invalido di esercitare il diritto di opzione contestualmente alla presentazione della domanda amministrativa di disoccupazione all che tale opzione CP_1 obbligatoria fosse prevista solo per il diverso caso del lavoratore invalido che presenta domanda di indennità di mobilità.
Per la cassazione della sentenza ricorre l' con ricorso affidato ad un unico motivo….”) non il cumulo tra le CP_1 stesse ovvero che l'assicurato possa percepire contestualmente entrambe le prestazioni.
Circa l'illegittimità della detta compensazione va rilevato che, con il giudizio di esame, non si discetta di trattenute o pignoramenti sulla pensione in godimento, ma del quantum dovuto a titolo di assegno ordinario di invalidità.
Ebbene, va rilevato che solo a decorrere dall'esercizio del diritto di opzione può essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla percezione dei ratei rivendicati a titolo dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/1984, ma contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, stante la non cumulabilità fra le due prestazioni, non sussiste il diritto al pagamento di tutti i ratei dovuti a titolo di assegno, ma solo della differenza fra l'ammontare del suddetto trattamento e quanto erogato dall' CP_1
a titolo di Naspi nel frattempo già percepiti. CP_ In conclusione avendo l' adempiuto al pagamento della detta prestazione nella residua parte dovuta va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto della circostanza che il ricorrente ha esercitato il diritto di opzione in data successiva al deposito del ricorso le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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