Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G 1167/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 21/5/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. FRANCESCO GERVASI;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. LINKA ZANGARA;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa;
l'avv. Zangara si riporta anche alle note conclusive depositate.
L'avv. Gervasi si riporta all'esito della CTU e chiede la condanna alle spese di lite della controparte, con distrazione in proprio favore;
l'avv. Zangara ribadisce l'esistenza del refuso nella relazione del CTU e insiste nella richiesta di anonimizzazione formulata in atti;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1167 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO GERVASI per procura in atti
- attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUISELLA SARULLO, FRANCESCO
CANTONI e LINKA ZANGARA per procura in atti convenuta
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 30.1.2021 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della usurarietà dei tassi
[...] di interesse applicati, tenuto conto delle spese di assicurazione, di istruttoria e di estinzione pagina 2 di 10 anticipata, ai seguenti contratti: finanziamento n. 16264615 del 1.6.2016 e finanziamento n.
18182149 del 4.10.2017 conclusi con;
chiedeva la rideterminazione della Controparte_1 somma che l'attrice avrebbe dovuto restituire e, in via subordinata, in caso di importo residuo da corrispondere, chiedeva di rideterminare il numero di rate residue e il quantum di ciascuna rata, senza interessi.
A dire dell'attrice, i tassi, le commissioni e gli interessi di mora, avuto riguardo al TEG, comprensivo di spese di assicurazione e di estinzione anticipata, applicati ai suindicati contratti superavano i tassi soglia antiusura di cui alla l. n. 108/96, così come fissati dai decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
conseguentemente, chiedeva la restituzione della somma di € 7.523,95 in relazione al finanziamento n. 16264615 del 1.6.2016, estinto anticipatamente in data 4.10.2017, e di rideterminare la somma dovuta in relazione al finanziamento n. 18182149 del 4.10.2017, ancora in essere alla data di introduzione del giudizio, epurata da qualsivoglia interesse ex art. 1815 c.c..
Dava atto di aver preliminarmente esperito il tentativo di mediazione obbligatorio, con esito negativo per mancata adesione della controparte.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande;
Controparte_1 escludeva che nei contratti di finanziamento oggetto di causa fossero stati convenuti interessi usurari, evidenziando che tali interessi non potessero sommarsi a quelli corrispettivi;
escludeva, infine, che le spese assicurative, facoltative, potessero essere computate nel calcolo del TEG.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 25.5.2021 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. All'udienza del 20.11.2021 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio. Ottenuto il deposito della relazione, all'udienza del 24.10.2022 la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
23.11.2022. A detta udienza veniva disposto che il CTU rendesse i chiarimenti richiesti.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
pagina 3 di 10 Infine, all'udienza del 28.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 21.5.2025, alla quale viene decisa.
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La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
Deve innanzitutto escludersi che, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, gli interessi corrispettivi vadano sommati a quelli moratori.
Nella giurisprudenza si è registrato un contrasto tra l'orientamento che includeva gli interessi moratori nelle soglie d'usura (per tutti Cass. civ., nn. 603/2013, 602/2013, 350/2013,
5324/2003, 14899/2000, 5286/2000, 4251/1992, nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui
è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia) e l'orientamento che escludeva tale cumulo ai fini di siffatta valutazione.
Invero, il Tribunale di Roma, nell'ordinanza n. 41860 del 16.9.2014, ha rimarcato la differenza “ontologica” tra gli interessi moratori, idonea ad escludere l'applicazione della regola del cumulo. In particolare, gli interessi moratori rientrerebbero tra “[…] quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento
e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion [...]” finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore.
Secondo tale impostazione, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia doveva essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommatoria tra loro (cfr. Tribunale Ivrea, 26.2.2016, n. 152) e l'eventuale nullità risultava colpire unicamente la relativa clausola, senza coinvolgere anche l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia (così, ex plurimis,
Tribunale Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Tribunale Lecce 25.9.2015; si veda anche
Tribunale di Napoli nord 20.06.2016 n. 939 secondo cui: “Addizionare il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra – almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia – e solo
pagina 4 di 10 occasionalmente interdipendenti atteso che in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale (…). Irrilevante ai fini dello scrutinio sull'usura è la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria”).
Per individuare la soglia di riferimento questo Tribunale ha utilizzato il criterio indicato dalla Banca d'AL nella comunicazione del 3.7.2013 secondo cui: “In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui 'la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali'. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'AL adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”.
Al riguardo è stato osservato che non si tratta di applicare circolari amministrative anziché la legge, ma di prendere definitivamente coscienza del fatto che rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul
TEGM dei mutui, significa ancora una volta confondere grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento (Tribunale Cremona, ordinanza 09.01.2015).
Detto ultimo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della
pagina 5 di 10 percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.” (cfr. Cass. n. 31615 del
04/11/2021).
Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva", che determina la nullità della clausola, ai sensi dell'art. 1815, c. 2
c.c..
Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'AL non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Poiché la Banca d'AL provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo) è, infatti, possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, c. 4, della l. n. 108 del 1996.
In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori risulta rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti (in questo senso anche
Tribunale Lanciano 14.3.2016; Tribunale Pescara 20.10.2015; Tribunale Padova 23.9.2014;
Tribunale Verona 30.4.2014).
In merito alla penale per anticipata estinzione, secondo la costante giurisprudenza di questo
Tribunale non è possibile ritenere che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, possa reputarsi ammissibile la sommatoria tra tasso di mora e penale per anticipata estinzione.
La sua esclusione dal calcolo del tasso usurario (al pari, come noto, degli interessi moratori)
è espressamente stabilità dalle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” della Banca d'AL (punto C4: “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”). Dello stesso tenore appare la normativa primaria vigente, secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
pagina 6 di 10 erogazione del credito” (art. 644 c.p.). Infatti, la penale di anticipata estinzione – evidentemente riconducibile nella sfera di disponibilità del mutuatario, quale diritto potestativo – è eventuale e straordinaria e, quindi, non immediatamente “collegata”, quale interesse o costo, “alla erogazione del credito”, come richiesto dall'art. 644 c.p. La prevalente giurisprudenza ne esclude, infatti, la rilevanza ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (Trib. Trani 11.1.2017; Trib.
Cosenza 6.3.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e
10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016;
Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Mantova 26.1.2016; Trib. Treviso
11.2.2016; Trib. Padova 5.10.2015).
Tra le decisioni da ultimo citate, si segnala in particolare, per la sua condivisibile chiarezza,
Trib. Torino 28.3.2016, secondo cui “sostenere (…) che il tasso soglia ex l. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase 'fisiologica' del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il 'costo del denaro' per il mutuatario;
la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito
(rectius, del mancato guadagno); ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori. Se quest'ultima, come è noto, è largamente confutata non foss'altro perché postula la sommatoria di due voci che, pur originariamente pattuite, lo sono in relazione a due eventi radicalmente diversi e incompatibili tra loro (in definitiva, l'adempimento ed il suo opposto, l'inadempimento), nel caso che ci occupa non solo vale lo stesso principio, ma anzi, la penale per
l'estinzione anticipata conduce ex se a paralizzare, ovviamente, la successiva pretesa di pagamento degli interessi moratori, che viene meno per definizione: dunque non solo si postula di considerare unitariamente due voci conseguenti a due eventi alternativi, ma addirittura, una il cui pagamento elide in radice, a partire da quando il pagamento viene effettuato, l'altra”.
pagina 7 di 10 Ciò posto, venendo all'esame dei contratti oggetto di causa, il CTU, dott. Persona_1
nella relazione depositata il 18.5.2022, ha affermato, in relazione al contratto di
[...] finanziamento n. 18182149 del 4.10.2017, il mancato superamento dei tassi soglia per gli interessi corrispettivi;
ha, invece, rilevato il superamento del tasso soglia per gli interessi moratori, considerando l'incidenza degli oneri accessori per spese di istruttoria, spese di erogazione e spese di incasso rata.
Ha, infatti, constatato l'usurarietà originaria degli interessi moratori posto che il tasso di mora, come pattuito in contratto, quindi non sommato al tasso corrispettivo, era pari al
20,00% per gli insoluti successivi al primo, superando il tasso soglia di riferimento, pari al
18,495%; tuttavia, dall'estratto conto, allegato dalla convenuta, poteva evincersi come nessun importo era stato addebitato per interessi moratori e/o altre spese per inadempimento.
In relazione al contratto di finanziamento n. 16264615 del 1.6.2016, invece, non era stato superato il tasso soglia per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori, considerando l'incidenza degli oneri accessori per spese di istruttoria, spese di erogazione e spese di incasso rata.
Nell'integrazione di CTU depositata il 3.4.2023, disposta al fine di distinguere se, epurando il calcolo dei costi indicati dal CTP della convenuta, potesse rilevarsi il superamento del tasso soglia per il finanziamento n. 18182149 del 4.10.2017, il Consulente ha chiarito che “seguendo pedissequamente il nuovo mandato del G.I. si riscontra che il tasso di mora del finanziamento n. 18182149 supera il tasso soglia”.
Ha, infatti, specificato che Il tasso di mora, così come pattuito in contratto e quindi non in sommatoria al tasso corrispettivo è pari al 20,00% per gli insoluti successivi al primo, supera il tasso soglia di riferimento pari al 18,495%, conclusione confermata nei chiarimenti depositati il 3.4.2023 (In relazione alla richiesta effettuata dal G.I … se epurando il calco dei costi indicati dal CTP di parte opposta il tasso di mora del finanziamento in essere superi o meno il tasso soglia”. La Risposta del C.T.U.: seguendo pedissequamente il nuovo mandato del G.I.si riscontra che il tasso di mora del finanziamento n. 18182149 supera il tasso soglia”) (pag. 40), ed ha ribadito, in tema di estinzione anticipata, “Relativamente alla penale di estinzione anticipata, contrariamente a quanto indicato da parte attrice non è un fattore da valutare ex-ante e
pagina 8 di 10 non rappresenta un costo futuro legato all'erogazione del credito, quindi come tale non va incluso nel calcolo del
TEG. La commissione di estinzione anticipata non ha rilievo per la verifica di usurarietà poiché è un corrispettivo per l'eventuale esercizio di recesso distinto dall'erogazione del credito e dagli interessi”.
Le conclusioni del Consulente, frutto di un attento esame degli atti di causa e ben motivate anche nei chiarimenti depositati, vanno condivise.
In ragione di ciò risulta fondata la domanda di nullità, ex art. 1815 c.c., della clausola concernente gli interessi moratori relativi al finanziamento n. 18182149 del 4.10.2017, ancora in essere al momento della proposizione della domanda. Tale nullità, tuttavia, non comporta alcun ricalcolo, in assenza di addebiti a tale titolo effettuati da Controparte_1
L'esito della controversia, con l'accoglimento della sola domanda di accertamento per uno dei contratti di finanziamento, determina la compensazione per due terzi delle spese di lite, conseguentemente la convenuta è condannata al pagamento del residuo terzo, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione indeterminabile complessità bassa) nel seguente modo: € 1.700,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 2.800,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 7.500,00, oltre € 545,00 per esborsi, importi su cui applicare la disposta compensazione.
Le spese di CTU vanno poste per metà a carico dell'attrice e per metà a carico della convenuta (tenuto conto che solo per uno dei contratti è stata riscontrata l'usurarietà).
Va, da ultimo, rigettata la richiesta, formulata dalla convenuta, ai sensi dell'art. 52 d. lgs. n.
196/2003, non rinvenendosi i presupposti per derogare al principio generale della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, avuto riguardo alla natura della causa petendi del presente procedimento. Sul punto si richiama il seguente, condiviso, principio di diritto: L'oscuramento ad istanza di parte dei dati personali ex art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003 costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, sancita dall'art. 51, comma 2, dello stesso testo normativo, la quale trova fondamento nei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., rappresentando la
pagina 9 di 10 pubblicità sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controllo esterno sull'operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l'imparzialità delle procedure giudiziarie. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza, proposta in un giudizio avente ad oggetto un contratto di affitto di azienda, non ravvisando, in ragione della natura della causa petendi e del tenore delle difese, la necessità di salvaguardare l'interesse alla riservatezza delle parti a scapito dell'interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali) (C. Cass., n. 7558/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1167/2021 R.G, vertente tra (attrice) e Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa ogni diversa
[...] istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di accertamento nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità, ex art. 1815, c. 2, c.c., della clausola del contratto di finanziamento n.18182149 del 4.10.2017 concernente la pattuizione della misura del tasso degli interessi di mora;
2) rigetta le residue domande;
3) compensa per due terzi le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, del residuo terzo, che liquida in € 2.500,00 a titolo di compensi e € 182,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Gervasi;
4) pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico dell'attrice e per metà a carico della convenuta.
Così deciso in Catania il 21/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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