Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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in persona del Giudice dott. Michele Guarnotta, nel procedimento iscritto al n. 254 / 2024 del Ruolo Generale avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali, vertente tra nato in [...] il [...] (avvocato DI STEFANO DIEGO ); Parte 1
parte ricorrente contro
Controparte_1 parte resistente
Rilevato che all'esito del termine assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 30.05.2025, nessuna delle parti ha provveduto a depositare le suddette note;
considerato che
l'udienza indicata era stata fissata a seguito del mancato deposito di note scritte sostitutive della precedente udienza del 13.05.2025; visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c. il quale recita “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo"; ritenuto, pertanto, che deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo, in data 03/06/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Michele Guarnotta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.