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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2820/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
VIA BONITO 26- Parte_1 [...]
(c.f.: ), in persona dell'Amministratore p.t. e Parte_2 P.IVA_1
, nato il [...] a [...], (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1 entrambi elett. dom. in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 33, presso lo studio dell'Avv. Ricca Fulvio (c.f. ) dal quale sono rappresentati e difesi come da procura C.F._2 su foglio separato;
APPELLANTI E (c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale dott. , in forza dei poteri conferiti con atto di “cessazione e Parte_3 conferimento dei poteri” con firma autenticata dal notaio di Torino il 6/7/2011 Persona_1
(rep. 68352, racc. 29675) e con atto di “modifica di poteri” con firma autenticata dal notaio di Torino il 20/6/2013 (rep. 117560, racc. 14024), elett. dom. in via Monte di Persona_2
Dio 66 Napoli, presso lo studio dell'Avv. De Divitiis Paolo (C.F. ) dal C.F._3 quale è rappresentata e difesa in virtù di procura su foglio separato;
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 18/09/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Parte_1 Parte_4
Napoli (sezione distaccata di Casoria) la società deducendo: Controparte_2
- che il condominio era composto da 10 corpi di fabbrica, tutti con accesso da via Bonito n.26 in , e, parzialmente, da un corpo di fabbrica che aveva l'accesso principale da via Mattia Pt_2
Preti n.80;
1 - che, all'interno del parco, vi era , ove è ubicato il corpo di fabbrica denominato Parte_2
“fabbricato Solimene”, costituito da un complesso di depositi;
- di aver stipulato con la la polizza globale fabbricati n. 745/80/8123 e che, per la CP_2 sezione incendio, erano operanti le condizioni facoltative A,B,C;
- che i corpi di fabbrica coperti da polizza erano: 1) corpo di fabbrica con scala A e B;
2) corpo di fabbrica con scala C;
3) corpo di fabbrica con scala D e N;
4) corpo di fabbrica con scala E e O;
5) corpo di fabbrica con scala F;
6) corpo di fabbrica con scala P, Q e G;
7) corpo di fabbrica denominato fabbricato Pt_2
- che il fabbricato era costituito da capannoni, tutti affittati ad uso deposito;
Pt_2
- che la polizza aveva avuto inizio il 26.1.2005 e scadenza il 26.1.2015;
- che il 14.01.2008, verso le ore 19.00, scoppiava un incendio nel corpo centrale del fabbricato di circa 1.100 mq. appartenente a nudo proprietario, e a Pt_2 Controparte_1
usufruttuaria, all'epoca condotto in locazione dalla società “AS Commerciale Persona_3
S.r.l.” che vi esercitava attività di deposito e commercio di detersivi, prodotti per la pulizia della casa, casalinghi;
- che sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco i quali erano riusciti ad estinguere l'incendio solo il giorno successivo;
- che la convenuta si rifiutava di indennizzare i danni subiti dal fabbricato a suo dire, Pt_2 non rientrando l'immobile nell'oggetto della polizza. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di:
“a) dichiarare che il corpo di fabbrica è parte integrante del Condominio Via Bonito n. 26 Parte_2
80026 Casoria-La Cittadella;
b) dichiarare che la polizza globale fabbricati n. 745/80/008123 stipulata tra il istante e la Parte_1 convenuta per la Sezione incendio con le condizioni facoltative A, B, C. era Controparte_3 operante al momento del sinistro avvenuto in data 14-15 gennaio 2008 e pertanto è dovuto l'indennizzo per i danni cagionati dall'incendio; c) per l'effetto condannare la convenuta a Controparte_3 favore del Condominio attoreo all'indennizzo per Euro Parte_5
157.390,64, oltre la pigione del fabbricato incendiato ammontante ad Euro 5.000,00 mensili, a partire dal mese di Marzo 2009, mese successivo alla stipula del processo verbale conclusivo di perizia datato 04/02/2009 fino al soddisfo, ed oltre gli interessi di cui al D.L. 231/02 ovvero agli interessi legali, ovvero al pagamento della somma ritenuta di giustizia sempre e comunque nella competenza dell'adito tribunale d) vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti difensori per fattone anticipo, con iva, cpa e rimborso spese generali”. La si costituiva in giudizio contestando: Controparte_2
- che il fabbricato non rientrava tra quelli che formavano oggetto della garanzia Pt_2 prestata dalla compagnia con la polizza n. 745/80/8123;
- l'inoperatività della garanzia alla luce del disposto dell'art.
3.1 delle c.g.a. della sezione incendio che prevede una destinazione prevalentemente abitativa dei fabbricati, mentre il fabbricato era costituito da 4 capannoni con destinazione esclusivamente Pt_2 commerciale;
- il rilascio da parte del contraente di dichiarazioni inesatte e/o reticenti dolose o gravemente colpose (ex art. 1892 c.c.);
2 - il difetto di legittimazione attiva del condominio a richiedere l'indennizzo per i danni arrecati al capannone posto che, con il contratto di assicurazione de quo, il Condominio di Via Bonito n. 26 aveva assunto la veste di mero “Contraente”, mentre la veste di
“Assicurato” (ossia di “soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione”) spettava allo stesso
(in relazione ai beni comuni dei singoli fabbricati, di sua diretta pertinenza Parte_1 ex artt. 1117 e ss. c.c.), ma anche ai singoli proprietari delle singole unità immobiliari ubicate nei fabbricati “assicurati”;
- che il contraente aveva avvisato la compagnia assicurativa del sinistro oltre il termine di tre giorni previsto dal contratto;
- l'infondatezza della richiesta di rimborso della “pigione del fabbricato incendiato ammontante ad euro 5.000,00 mensili, a partire dal mese di marzo 2009, mese successivo alla stipula del processo verbale conclusivo di perizia datato 4.2.2009 fino al soddisfo” giacchè l'eventuale esborso a carico di per tale causale e titolo non poteva comunque eccedere “il CP_2 periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno”, come previsto dall'art. 2.1, lett. D, n. 11, delle c.g.a., e tenendo conto che la stima concordemente predisposta dai periti già contemplava, per tale titolo, un indennizzo di € 20.000, pari quindi a 4 mensilità. Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 27/6/2019, interveniva nel giudizio , nudo proprietario del Fabbricato il quale aderendo alla Controparte_1 Pt_2 ricostruzione dei fatti operata dal Condominio, faceva proprie le domande azionate dall'attore.
1.3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1378/2021, rigettava le domande proposte dal e da Parte_1
condannando gli attori al rimborso, in solido tra loro, delle spese di lite in Controparte_1 favore della controparte. In sintesi, il Tribunale, affermata l'ammissibilità dell'intervento di , riteneva Controparte_1 incontestati la vigenza della polizza globale fabbricati n. 745/80/8123, l'evento ed il regolare pagamento del premio, ma escludeva che, in base al contenuto del contratto concluso tra le parti, l'attore (e la parte intervenuta) avessero diritto all'indennizzo. In particolare, secondo il primo Giudice, il c.d. fabbricato non rientrava tra i sette Pt_2 corpi di fabbrica indicati dall'Amministratore del al momento della conclusione Parte_1 del contratto giacchè, dall'esame della planimetria prodotta in giudizio, seguendo la freccia che indica l'ingresso del su via Bonito, risultavano posizionati, sul lato destro a Parte_1 scendere, 7 autonomi corpi di fabbrica con accessi indipendenti separati da viali comuni. Inoltre, secondo il Tribunale, il corpo di fabbrica indicato dal condominio come unico fabbricato e formato, a suo dire, dalle scale A e B, risultava costituito da due corpi di fabbrica (e non uno) posto che, sul lato destro di via Bonito, seguendo la freccia di ingresso a scendere, appariva, proprio all'inizio del parco, un fabbricato, indipendente dagli altri, indicato come
“scala A” che risultava separato dal fabbricato indicato come “scala B” da un viale comune che conduce ad altre zone del parco. Infine, secondo la sentenza impugnata, il fabbricato non rientrava fra i sette Pt_2 fabbricati coperti da polizza, essendo costituito da diversi capannoni alti circa sei metri per una superficie di circa 1100 mq. ed essendo composto da un unico ed esteso corpo di fabbrica fuori
3 terra ubicato sul lato opposto del , precisamente sul lato sinistro per chi scende Parte_1
e avendo una destinazione esclusivamente commerciale.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 20.6.2022, tramite pec al difensore costituito per parte appellata nel giudizio di primo grado) hanno proposto appello sia il che per i seguenti motivi: Parte_1 Controparte_1
2.1 violazione e falsa applicazione dell'art. 1882 c.c. collegato alla polizza globale fabbricati n. 745/80/8123 poiché il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso il fabbricato tra quelli assicurati senza tenere conto delle seguenti circostanze: Pt_2
- che il fabbricato Scala A si trova fuori dal Condominio, prima della sbarra di ingresso, e solo una parete è all'interno del parco dove vi sono due immobili al Piano Terra che sono di esclusivo utilizzo commerciale come riportato al punto 2 del regolamento di Condominio, e ha una assicurazione a se stante;
a tal fine gli appellanti depositavano una planimetria e delle foto al fine di evidenziare che la Scala A è fuori il perché e fuori la sbarra che delimita Parte_1
l'ingresso del con il gabbiotto del custode al centro tra le due sbarre ( di ingresso e Parte_1 di uscita).
- che il fabbricato invece di avere i negozi sottostanti alle abitazioni, ha un Pt_2 capannone, ma è sempre suddiviso tra uso commerciale e abitazioni rispettando le previsioni di cui al punto 3.1. del Mod. 5221 INC. (condizioni generali di contratto nella sezione operatività dell'assicurazione) secondo cui i locali assicurati dovevano essere destinato almeno per ¾ dei piani coperti ad abitazioni civili e nel residuo ¼ ad uso diverso. Eliminando la scala A, che solo per comodità illustrativa era stata abbinata alla (dato CP_4 che il Condominio ha unicamente due terranei della Scala A e non ha il fabbricato Scala A che è esterno – come risulta dal regolamento di Condominio), e avendo il Condominio inizio con la Scala B, secondo gli appellanti, risultava dimostrato che il fabbricato costituiva il Pt_2 settimo fabbricato della polizza, come da tra l'altro specificato nella dicitura della polizza stessa
“via Bonito 26/ via Solimene”. Inoltre, secondo gli appellanti, comunque, risultava applicabile, al caso di specie, l'art. 1893 Codice Civile sicchè, pur ritenendo la dichiarazione dell'amministratore in merito alla struttura del fabbricato Solimene inesatta, tale dichiarazione non avrebbe comportato l'annullamento ma esclusivamente il diritto dell'assicurazione, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione, di recedere dal contratto. In ogni caso, pur volendo ritenere che la compagnia avesse avuto conoscenza dell'inesatta dichiarazione al momento del sinistro, la somma dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 1893 c.2 c.c., avrebbe dovuto essere ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Sotto altro aspetto gli appellanti evidenziano che, diversamente da quanto opinato dal Giudice di primo grado, le clausole del contratto di assicurazione devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 1362, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c., tenendo, dunque, conto della buona fede delle parti, della loro condotta successiva alla stipula del contratto e della necessità di fornire alla polizza un'interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l'oggetto del contratto;
al contrario, l'interpretazione del contratto operata dalla società – e prospettata nella sentenza impugnata – non Parte_6
4 teneva conto della buona fede dell'Amministratore del condominio che, certamente, non avrebbe mai escluso dalla polizza un immobile condominiale. Sulla base di tali premesse gli appellati così concludevano: Riformarsi la Sentenza n. 3116/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 29.03.2022 nella procedura r.g. 80792/2009 e per l'effetto in accoglimento del presente appello:
1- dichiarare che il Corpo di Fabbrica Solimene oggetto dell'incendio di proprietà dell'interventore CP_1
è parte integrante del
[...] Controparte_5
80026 e coperto dalla polizza incendi della;
Pt_2 CP_2
2- dichiarare che la polizza fabbricati n. 745/80/008123 stipulata tra il istante e la convenuta Parte_1 per la sezione incendio con le condizioni facoltative A, B, C era operante al Controparte_2 momento del sinistro avvenuto in data 14-15 gennaio 2008 e pertanto è dovuto l'indennizzo per i danni cagionati dall'incendio al Fabbricato Pt_2
3- per l'effetto, stante il consenso espresso manifestato da ex art. 1891 c.p.c. all'esercizio dei Controparte_1 diritti dell'assicurato da parte del Condominio istante, condannare la convenuta a Controparte_2 favore del Via Bonito 26/ Via Solimene 80026 all'indennizzo Parte_1 Pt_2 per Euro 157.390,64, oltre la pigione del fabbricato incendiato ammontante ad Euro 5.000,00 mensili, a partire dal mese di Marzo 2009, mese successivo alla stipula del processo verbale conclusivo di perizia datato
04/02/2009 fino al soddisfo, ed oltre gli interessi di cui al D.L. 231/02 ovvero agli interessi legali, ovvero al pagamento della somma ritenuta di giustizia, ovvero condannare al pagamento di detto importo direttamente a
standoci la non opposizione del Condominio;
Controparte_1
4- Condannare la società al pagamento delle spese legali sia per il Condominio e sia Parte_6 per con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto avv. Fulvio Ricca Controparte_1 antistatario per il doppio grado di giustizia, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettari La si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ma anche 345 c.p.c. avendo gli appellanti prospettato fatti e prodotto documenti (fotografie e planimetrie) nuovi, rispetto a quanto allegato, in fatto e documentalmente, nel giudizio di primo grado. In particolare, l'appellata evidenziava che negli scritti difensivi depositati nel primo giudizio, sia l'attore che l'interventore, avevano affermato che “i corpi di fabbrica coperti da polizza … sono: 1) corpo di fabbrica con scala A e scala B …” e non avevano mai fatto nessun riferimento alla posizione del corpo di fabbrica corrispondente alla “scala A”, alla “sbarra di ingresso” del Parco, alla “sbarra che delimita l'ingresso del con il gabbiotto del custode al centro tra le due sbarre (di Parte_1 ingresso e di uscita)”, ai “due immobili al Piano Terra”, ad un loro ipotetico “esclusivo utilizzo commerciale” ed alla loro “assicurazione a se stante”. Inoltre, l'appellata contestava che i rilievi fotografici contenuti nell'atto di appello e le “n. 14 visure catastali immobile effettuare il 29.1.2007 relative ai 7 fabbricati”, Parte_1
(individuate con il n. 42 a pag. 27 dell'atto di appello) risultavano irritualmente e tardivamente depositate per la prima volta solo in questo secondo grado. Nel merito, la evidenziava la correttezza della motivazione della Controparte_2 sentenza impugnata ribadendo che tra i sette fabbricati oggetto della polizza non poteva ritenersi incluso anche il “corpo di fabbrica denominato Fabbricato Solimene”, dato che tale “corpo di fabbrica”:
5 - non era affatto menzionato nella polizza e negli atti ad essa prodromici e collaterali;
- era isolato e del tutto separato dai sette fabbricati di proprietà di , essendo Persona_3 ubicato sul lato opposto del “ ”; Parte_1
- era costituito da un unico piano fuori terra;
- era completamente separato dal resto del Parco, poiché ad esso si accede attraverso un viale privato presidiato da una sbarra metallica;
- era diviso in 4 unità immobiliari che appartenevano a diversi proprietari (solo una delle quali apparterrebbe in mero usufrutto alla predetta ) ed erano tutti concessi in Persona_3 locazione a soggetti che vi svolgevano attività commerciali, laddove la garanzia poteva validamente riguardare solamente edifici prevalentemente destinati ad un uso abitativo. In via subordinata, all'eventualità in cui si dovesse ritenere che il cd. “Fabbricato Solimene” rientrava tra gli immobili che formavano oggetto della polizza, la Controparte_2 riproponeva le eccezioni e le difese non analizzate dal Giudice di primo grado e già sopra indicate e, ribadiva che la legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto a termini di polizza (così come determinato dai periti), spettava esclusivamente a ciascuno dei proprietari degli immobili interessati dall'evento dannoso. In tale prospettiva, quanto alla posizione della parte intervenuta nudo Controparte_1 proprietario di uno dei quattro locali facenti parte del “Fabbricato Solimene”, l'appellata rilevava che la domanda di condanna diretta di in suo favore era stata CP_2 abbandonata e rinunciata in corso di causa, avendo l'interventore dichiarato la propria adesione alle domande originariamente proposte dal solo Condominio, così assumendo una posizione che (a dire della controparte) andrebbe considerata alla stregua del consenso di cui all'art. 1891, 2° comma, c.c. Tuttavia, secondo la tale iniziativa risultava Controparte_2 tardiva, giacchè l'incendio risaliva al 14/1/2008 e la domanda giudiziale era stata proposta dal Condominio con atto notificato il 23/6/2009, ma il primo atto riconducibile allo era CP_1 rappresentato dall'atto di intervento depositato in data 27/6/2019, più di undici anni dopo il fatto e più di dieci anni dopo l'inizio del presente giudizio, allorchè qualsiasi diritto astrattamente vantato dallo in relazione alla presente vicenda si era prescritto. CP_1
Sulla base di tali premesse l'appellata così concludeva: 1) rigettare l'appello proposto dal , Via Bonito n. 26, e dal sig. Parte_7 Controparte_1
(con atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 20/6/2022), perché irrituale, improponibile, inammissibile (anche ex art. 345 c.p.c.), non provato ed infondato, con conferma integrale dell'impugnata sentenza n. 3116/2022 del 29/3/2022 e delle statuizioni con essa rese, eventualmente anche previa integrazione e/o correzione della motivazione;
2) in ogni caso, anche previo esame di tutte le difese ritualmente riproposte in questa sede (ex art. 346 c.p.c.), rigettare tutte le domande riproposte dal n. 26 e dal sig. Parte_1 Parte_8 [...] nei confronti della “ , perché irrituali, nulle, inammissibili, CP_1 Controparte_2 tardive, non provate ed infondate (nell'an e nel quantum), eventualmente previo accertamento incidenter tantum della ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 1892, 1893, 1913 e 1915 c.c.;
3) condannare il e/o il sig. anche in solido tra Parte_1 Parte_9 Controparte_1 loro, al pagamento in favore della società appellata delle spese e delle competenze anche di questo secondo grado del giudizio;
6 4) in via istruttoria, all'occorrenza, ammettere le richieste istruttorie tempestivamente formulate in primo grado (capi “2” e “3” della memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. datata 3/2/2010), All'udienza dell'11.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e va rigettato anche se per ragioni diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata. Per motivi di ordine logico, oltre che giuridico, infatti, merita di essere esaminata preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Parte_1
ad agire nel presente giudizio e la correlata eccezione di prescrizione del diritto
[...] azionato da formulate, già nel corso del giudizio di primo grado, dalla Controparte_1 convenuta compagnia di assicurazione. In particolare, va rilevato che, volendo ritenere, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, che l'immobile denominato “Fabbricato Solimene” rientrasse tra quelli oggetto del contratto di assicurazione di cui alla polizza globale fabbricati n. 745/80/8123, risulta pacifico tra le parti che tale corpo di fabbrica è di proprietà esclusiva di quale nudo Controparte_1 proprietario, e quale usufruttuaria. E' evidente, quindi, che tale unità Persona_3 immobiliare non presentava alcuna parte comune con gli altri fabbricati asseritamente facenti parte del sicchè il contratto di assicurazione stipulato in Parte_1 data 27.1.2005 deve farsi rientrare tra quelli regolati dall'art. 1891 c.c. ovvero dell'assicurazione per conto di chi spetta. D'altronde, tale qualificazione giuridica risulta fatta propria anche dalla parte intervenuta che ha dichiarato di aver consentito espressamente al Controparte_1 condominio terzo contraente di far valere i suoi diritti di assicurato.
In ragione di quanto sin qui osservato, si può affermare che, con riguardo alla polizza per cui è causa, la veste di assicurato non coincide con quella di contraente e può far capo anche ai singoli condomini (a seconda della garanzia azionata) con tutte le conseguenze del caso in tema di legittimazione a pretendere l'erogazione dell'indennizzo assicurativo, posto che, come affermato da Cass. 30653/2017 (tra le altre pronunce in termini, si vedano anche Cass. 24901/2005 e Cass. 9240/20122): "Nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2 c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice". Né a diversa conclusione può indurre l'insegnamento di Cass. 4245/2009, citata CP_1
con tale pronuncia, invero, la Corte di Cassazione ha escluso la legittimazione del
[...] singolo condomino ad agire in forza di polizza assicurativa stipulata dal , in un caso Parte_1 in cui, come si evince dalla motivazione della sentenza, il giudice di merito aveva interpretato la polizza "come diretta ad assicurare solo le parti comuni dell'edificio" ed in cui la Corte aveva ritenuto non essere compito del giudice di legittimità tornare su tale interpretazione del contratto, a fronte di una motivazione ritenuta congrua e logica. Trattasi, quindi, di pronuncia resa in fattispecie del tutto diversa dalla presente. Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che il soggetto che stipula un'assicurazione per conto di un altro soggetto è normalmente un mandatario di costui;
tuttavia, tale assicurazione
7 rientra nella categoria dei contratti a favore dei terzi (art. 1411 c.c.) e l'art. 1891 c.c., con disciplina autonoma rispetto al disposto dell'art. 1705 stesso codice, distingue nettamente la posizione giuridica del contraente l'assicurazione da quella dell'assicurato e, attraverso una parziale deviazione anche dalla normativa dei contratti a favore dei terzi, sancisce che i diritti derivanti dall'accennato rapporto assicurativo vengono acquistati direttamente dall'assicurato senza che sia necessario da parte di costui alcuna dichiarazione preventiva di volere utilizzare il rapporto. Viceversa, lo stipulante, anche se sia rimasto in possesso della polizza di assicurazione, non può esercitare i diritti che ne derivano salvo che non ottenga il consenso espresso dell'assicurato in modo da presentarsi come mandatario speciale di costui per lo specifico esercizio dei predetti diritti. Da ciò deriva il corollario che l'assicurazione per conto altrui, pur definendosi un contratto a favore di terzi, da questo si discosta per effetto di quanto dispone l'art. 1891 c.c., in quanto i diritti derivanti dal rapporto assicurativo vengono acquistati direttamente dall'assicurato senza che sia necessaria alcuna dichiarazione preventiva di volere utilizzare il rapporto, quale, invece, richiesta dall'art. 1411 c.c. ed, altresì, per la circostanza che la prestazione dell'assicuratore non può mai andare a beneficio dello stesso contraente per effetto di una sua eventuale revoca del contratto, come, invece, avviene ex art. 1411 c.c., a meno che questi non venga ad essere titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro il che, però, accade per lo più nella sola assicurazione per conto di chi spetta. Sia pure per i principi che governano il contratto di assicurazione, l'art. 1411 c.c. viene, in definitiva, in parte derogato, pur non snaturandosi la stipulazione a favore del terzo contenuta nell'assicurazione per conto. Ciò premesso, va evidenziato che ex art. 1891 c.c., secondo comma, il contraente che agisce nei confronti dell'assicuratore non potrà mai invocare quale titolo per la legittimazione la esistenza di un mandato tacito ricevuto all'assicurato o la ratifica da parte di quest'ultimo del proprio operato processuale occorrendo, si ribadisce, l'espresso consenso dell'assicurato (sul punto, Cass. 12680-91). E sotto tale profilo va posto in evidenza che il , sia nella Parte_1 fase stragiudiziale che instaurando il presente giudizio, non ha mai dichiarato di agire con il consenso espresso di né può valere quale titolo di legittimazione del Controparte_1
la esistenza di un mandato tacito ricevuto dall'assicurato Parte_1
o la ratifica da parte dell'assicurato stesso del suo operato processuale, ciò in quanto, se la legge prescrive un determinato presupposto di legittimazione non è certo consentito alle parti di farne valere un altro, anche per l'evidente motivo che la legittimazione "ad causam" non può certo derivare da un fatto successivo alla proposizione dell'azione. (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/1997, n.9746). Consegue a quanto premesso che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione del ad agire nel presente giudizio non rivestendo la qualità di Parte_1 assicurato e, quindi, di titolare del diritto all'indennizzo richiesto per i danni arrecati al fabbricato di proprietà di non essendo stato dimostrato che il condominio abbia Controparte_1 instaurato la presente lite con il consenso – espresso – dello . Controparte_1
Quanto, invece, alla posizione di quest'ultimo, va ricordato che, come sopra indicato, il nudo proprietario/assicurato è intervenuto nel corso del giudizio di primo grado soltanto con la
8 comparsa depositata in data 27.6.2019 sicchè, in disparte ogni questione relativa alla qualificazione di tale atto di intervento, è evidente che ha esercitato i diritti Controparte_1 derivanti dal contratto di assicurazione oltre undici anni dopo l'incendio che si è sviluppato nei locali di cui è nudo proprietario e, dunque, oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 2952 c.c. Né, in relazione a quanto sopra indicato, può ritenersi che le iniziative – stragiudiziali e giudiziali – del contrante della polizza (ovvero ), in Parte_1 mancanza di prova di un preventivo espresso consenso dell'assicurato, fossero idonee ad interrompere (e sospendere) il termine di prescrizione. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto che può essere compiuto o direttamente dal titolare del diritto o da un suo rappresentante e, per la sua natura meramente intimatoria e non negoziale, non è soggetto all'applicazione dell'art. 1324 c.c. che estende ai soli atti unilaterali patrimoniali negoziali la disciplina dei contratti;
pertanto, non è possibile configurare la ratifica di un atto di costituzione in mora compiuto da un falsus procurator perché in tal modo in conseguenza dell'effetto retroattivo dell'istituto (art. 1399, comma 2, c.c.) si otterrebbe il risultato di eludere le norme sulla prescrizione, inderogabili dai privati perché d'ordine pubblico (art. 2936 c.c.). (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/01/2005 , n. 900) In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 CP_1 deve essere rigettato dovendosi dichiarare il difetto di legittimazione attiva del
[...]
– non rivestendo la qualità di assicurato ma di mero Parte_1 contraente della polizza azionata in giudizio e non avendo l'attrice mai prospettato – e quindi provato – di aver agito con il consenso – espresso – dell'assicurato . In ogni Controparte_1 caso, deve dichiararsi la prescrizione del diritto esercitato per mediante Controparte_1
l'intervento nel giudizio di primo grado per decorso dei termini di cui all'art. 2952 c.c. Alla luce di quanto premesso risulta superfluo l'esame di tutti i motivi di doglianza formulati dagli appellanti il cui esame risulta precluso per le ragioni sopra evidenziate.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte appellata (e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria), rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta dal Parte_10
[...]
[...]
[...] nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
3116/2022 pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 29.03.2022, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione attiva del Parte_1
2. rigetta l'appello proposto dal e Parte_1 CP_1
[...]
3. condanna il al pagamento, in Parte_10 solido tra loro ed in favore della delle spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in: € 12.194,00 (dodicimilacentonovantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 20/12/2024
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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