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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
dott. Massimo Canosa - Presidente
dott. Giovanni Nappi - Giudice est.
dott.ssa Chiara D'Alfonso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 246/2022 R.G. e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Lanciano, Via Piave 22, presso lo studio dell'avv. Vittorio Battistella, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Lanciano, Via Dalmazia 9/a, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Bada, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
RESISTENTE
1 e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente a oggetto: separazione giudiziale conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. ha convenuto in giudizio la coniuge doman- Parte_1 CP_1
dando pronuncia di separazione personale, senza condizioni perché “dalla loro unione non sono nati figli” e “i coniugi sono economicamente autonomi”; ma l'“autovettura Peugeot tg ED846BP attualmente intestata alla resistente [...] diverrà di proprietà esclusiva del ricorrente mentre l'autovettura Nissan
[Qashqai] tg FA907CH attualmente cointestata [...] diverrà di proprietà esclu- siva della” resistente.
si è costituita aderendo alla domanda di separazione;
domandando CP_1
l'addebito a in quanto i “rapporti tra i coniugi si sono compromessi Pt_1
solo ed esclusivamente per le condotte infedeli del [...] il quale ha Pt_1
letteralmente costretto la resistente ad abbandonare la casa coniugale per farvi ingresso con la nuova compagna”; chiedendo un assegno di mantenimento da persistenza dell'obbligo di assistenza materiale tra coniugi separati nella misura mensile di euro 300,00, poi precisati in euro 180,00; quanto alle autovetture, chiedendo di mantenere la proprietà della Peugeot e l'attribuzione in proprietà esclusiva a della Nissan. Pt_1
e sono coniugi in virtù di matrimonio celebrato in Lanciano Pt_1 CP_1
il 25 maggio 2013.
Con ordinanza presidenziale ex art. 708, c. 3, c.p.c. depositata l'1 ottobre 2022 il Tribunale ha disposto un assegno di mantenimento da persistenza
2 dell'obbligo di assistenza materiale tra coniugi separati a carico di Parte_2
[.. a “euro 180,00 mensili”.
Instaurata la fase a rito ordinario di cognizione, il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e, all'esito, fissato udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 709-bis c.p.c.
Il pubblico ministero ha concluso per la “separazione tra i coniugi”.
2. Il Tribunale pronuncia la separazione personale di e Pt_1 CP_2
Infatti, le loro stesse deduzioni e l'esito negativo, all'udienza presidenziale, del tentativo di conciliazione depongono univocamente per la intollerabilità della convivenza, ai sensi e ai fini dell'art. 151 c.c.
3. In relazione all'“assegno di mantenimento” chiesto da nella misura CP_1
precisata dopo l'ordinanza presidenziale in euro 180,00 mensili, il Tribunale osserva quanto segue.
3.1. La separazione personale non fa venir meno l'obbligo di assistenza mate- riale tra i coniugi;
la persistenza di tale obbligo si giustifica nella persistenza del vincolo coniugale.
L'obbligo di assistenza materiale si traduce, ricorrendo determinati presuppo- sti, nell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento che ha, appun- to, la funzione di determinare una continuità tra la fase della convivenza e quella della crisi.
Presupposti dell'assegno di mantenimento sono: che il coniuge richiedente non abbia un reddito sufficiente (“non abbia adeguati redditi propri”: art. 156,
c. 1, c.c.) a conservare un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offer- to dalla continuazione della vita matrimoniale (C. 975/2021; C. 20858/2021) secondo il complesso delle risorse economiche dei coniugi (anche se prece-
3 dentemente minormente utilizzate, ossia anche se il richiedente avesse prima del- la separazione tollerato, subito o accettato un tenore di vita più modesto di quello consentito dalle risorse disponibili: C. 1557/2003; e “a prescindere[...] dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali [...] godute [“dai co- niugi quando vivevano insieme”], assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, [che “contribuiscono alla ricostruzione del tenore di vita familiare” e] in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche uf- ficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione”: C. 22616/2022); che vi sia una disparità economica tra i coniugi e il coniuge più abbiente abbia risorse (anche non produttive di reddito) sufficienti a consentire all'altro di conservare un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dalla continuazione della vita matrimoniale e comunque tali che la corresponsione di una somma non determini la privazione dell'obbligato del minimo indi- spensabile per la sopravvivenza (“l'entità di tale somministrazione è determi- nata in [...] alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”: art. 156, c. 2, c.c.); le “disponibilità patrimoniali dell'onerato [vanno valutate senza] limitarsi a considerare [...] il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta,
[dovendosi] tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (C. 22616/2022).
Il coniuge più abbiente può non avere risorse sufficienti a consentire all'altro di conservare un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dalla continuazione della vita matrimoniale anche in ragione del fatto che, di per sé, la separazione generalmente comporta per i coniugi un accrescimento delle spese per duplicazione di alcune voci, in particolare quelle inerenti all'abitazione.
4 È inoltre insindacabile la scelta del coniuge che non chiede l'assegno di cessare o diminuire l'attività lavorativa, con conseguente riduzione o esclusione del di- ritto all'assegno dell'altro (C. 4800/2002), salvi eventuali profili penali.
In relazione al coniuge richiedente, la possibilità di avere “adeguati redditi pro- pri”, ossia la capacità lavorativa non esercitata, può essere equiparata alla per- cezione di redditi propri solo se sussiste in concreto, ossia solo in caso di “effet- tiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita”
(C. 789/2017), se del caso tenendo conto del ritardo con il quale l'esigenza di inserirsi nel mondo del lavoro si è presentata per il coniuge già dedicatosi alla famiglia;
rilevano altresì, tra gli altri, attitudini e qualificazione del coniuge, condizioni del mercato, età, stato di salute;
l'“attitudine al lavoro proficuo [...], quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice[, ma facendo riferimento alla] effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore in- dividuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgi- mento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (C. 24049/2021); peraltro, questo “principio non può essere am- plificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il risultato di addossa- re l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato” (C.
20866/2021).
È il richiedente l'assegno che deve provarne i presupposti e, tra questi, la pro- pria incapacità lavorativa, ossia che non sussiste una “effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita”; peraltro, la giuri- sprudenza ritiene che non è necessario l'accertamento dei redditi dei coniugi
5 nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni reddituali e patrimoniali complessive (C. 605/2017; C.
975/2021; C. 20858/2021); inoltre, la mancata produzione di “ogni documen- tazione” relativa ai redditi e al patrimonio può valere “contegno” ai fini dell'art. 116, c. 2, c.p.c. (Tribunale di Roma, 19 maggio 2017).
3.2. Ebbene, poiché le CU in atti non sono univoche nel rappresentare una di- sparità economica reddituale tra i coniugi a sfavore di stesso CP_1 Pt_1
rappresenta la titolarità in proprietà esclusiva della già casa coniugale;
CP_1
stessa non contesta la titolarità in proprietà esclusiva della Peugeot;
al- CP_1
lega che “possiede diversi beni immobili nei comuni di Lanciano e Pt_1
Treglio” e “percepisce mensilmente altresì il canone di locazione di uno degli immobili di cui è proprietario”; il Tribunale ritiene che per la decisione sull'an
e sul quantum del diritto di all'assegno di mantenimento sia necessario CP_1
procedere a ulteriore istruzione della controversia, anche disponendo “indagi- ni sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, [...] valendosi se del caso della polizia tributaria”, ai sensi del nuovo art. 473 bis 2, c. 2, c.p.c.
4. Anche quanto alla domanda di addebito è necessario procedere a ulteriore istruzione della controversia.
5. La causa deve pertanto essere rimessa in istruttoria ai fini delle decisioni predette.
Il Tribunale provvede sull'ulteriore istruzione con separata ordinanza.
6. La regolamentazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, non definitivamente pronunciando, così provvede:
6 a) pronuncia la separazione personale di e co- Parte_1 CP_1
niugi in virtù di matrimonio celebrato in Lanciano il 25 maggio 2013, trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Treglio dell'anno 2013, atto n. 2, p.
II, s. C, u. 1;
b) dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica ai compe- tenti Uffici dello stato civile, per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000;
c) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
d) spese alla sentenza definitiva.
Lanciano, 27 gennaio 2025.
Il Presidente
Massimo Canosa
Il Giudice estensore
Giovanni Nappi
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