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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9159/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9159/2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. LUCIDO Stefano in forza di procura alle liti Parte_1
3.5.2024 ATTORE e
sito in Torino, VIA VARAITA n. 9 con il patrocinio dell'avv. GAGLIASSO ANDREA CP_1
GIANMARIA in forza di procura alle liti 16.2.2024 CONVENUTO Oggi 14 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi sono comparsi:
- per l'avv. Vincenzo La Pasta in sost. per delega orale dell'avv. Parte_1
LUCIDO STEFANO
- per l'avv. GAGLIASSO ANDREA GIANMARIA. Controparte_2
L'avv. Gagliasso insiste per la tardività dell'eccezione di improcedibilità e perché la causa sia assunta a decisione. L'avv. La Pasta insiste per l'eccezione di improcedibilità e perché nel merito non venga assegnato alcun termine ma decisa la causa in base a tale eccezione con revoca del decreto. Il Giudice, rilevato che il mancato esperimento della mediazione è stato eccepito dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. ovvero con il deposito delle note conclusive e non come erroneamente affermato nell'ordinanza 30.6.2025 con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.; rilevato che l'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 dispone che: “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”. Ritenuto, pertanto, che l'eccezion e di improcedibilità sia stata tardivamente sollevata da parte opponente e dbba essere dichiarata inammissibile;
a modifica dell'ordinanza 30.6.2025. Dichiara inammissibile l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente;
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. L'avv. La Pasta precisa come da atto introduttivo così come integrato con le note autorizzate 26.5.2025. L'avv. Gagliasso precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9159/2024 avente a oggetto: pagamento oneri condominiali promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LUCIDO Stefano in forza di procura alle liti Parte_1
3.5.2024
ATTORE contro
sito in Torino, via VARAITA n. 9 con il patrocinio dell'avv. GAGLIASSO ANDREA CP_1
GIANMARIA in forza di procura alle liti 16.2.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 sito in Torino, via VARAITA n. 9, (in seguito “ ”) ha azionato in via CP_1 CP_1
monitoria nei confronti di il credito di € 12.960,84 a titolo di spese Parte_1
dovute in relazione al preventivo gestione ordinaria 2023 e al consuntivo gestione ordinaria
2022 approvati nel corso dell'assemblea del 13.4.2023.
Con decreto in giuntivo n. 1252/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 4.3.2024, è stato ingiunto a il pagamento immediato di € 12.960,84 oltre a interessi e Parte_1 spese.
Con la presente opposizione, ha eccepito la parziale estinzione Parte_1 dell'obbligazione azionata in via monitoria per avere il Condominio, nel novembre 2018, ricevuto da , quale presidente del Circolo Lingotto, conduttore Controparte_3
pagina 2 di 4 dell'immobile di proprietà di esso opponente, due assegni di cui il primo di € 9.500,00 e il secondo di € 2.000,00, da imputarsi alle spese condominiali arretrate oggetto della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la sua revoca o in subordine l'accertamento che le somme eventualmente dovute erano quelle ordinarie non corrisposte che ammonterebbero a €.1.460,84.
Il ha eccepito (i) la mancata impugnazione della deliberazione 13 aprile 2023 di CP_1
approvazione dei consuntivi sui quali si basava il decreto ingiuntivo opposto e (ii)
l'infondatezza dell'eccezione di estinzione atteso che l'assegno di € 9.500,00 era risultato impagato e l'assegno di € 2.000,00 non era stato consegnato e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza 26.6.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. ritenendo che la mancata impugnazione della deliberazione comportasse la sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e rilevando che dalla documentazione prodotta dal (doc. 2 di parte opposta) si evinceva che l'assegno di € 9.500,00 era CP_1
risultato impagato, con conseguente storno della somma già accreditata sul conto corrente condominiale e che alla luce della contestazione da parte del in ordine alla CP_1
ricezione dell'assegno di € 2.000,00, allo stato non vi era prova che tale somma fosse stata ricevuta dal creditore.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e rigettate le istanze di istruttoria orale, nonché rigettata l'eccezione di improcedibilità, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.L'opposizione proposta da avverso il decreto in giuntivo n. Parte_1
1252/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 4.3.2024 non può essere accolta.
La pretesa azionata in via monitoria e costituita dalle spese dovute dal condomino in relazione al preventivo gestione ordinaria 2023 e consuntivo Parte_1
gestione ordinaria 2022 trova il suo fondamento nella deliberazione di approvazione di tali spese e dai relativi riparti avvenuta nel corso dell'assemblea del 13.4.2023 (doc. 5
, fase monitoria). CP_1
Era onere del condomino opponente provare di avere estinto tale obbligazione.
L'onere non è stato assolto.
L'assegno di € 9.500,00 che il sig. assume essere stato consegnato al Parte_1
dal proprio inquilino a copertura dei debiti della proprietà è CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 4 risultato impagato per mancanza di provvista e, pertanto, l'importo del medesimo è stato stornato dal conto condominiale nella stessa data del versamento, come si evince dall'estratto conto del (cfr. doc. n. 2 di opposizione). CP_1 Controparte_4
Al contempo, non ha provato la dazione al Condominio dell'ulteriore Parte_1
assegno di € 2.000,00, di tal ché anche in relazione a tale somma non può ritenersi provata la parziale estinzione dell'obbligazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese della presente opposizione seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Le spese devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, valori medi di liquidazione e così per complessivi € 5.077,00.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per provvedere ex art. 96 terzo comma c.p.c. atteso che non vi è prova che fosse a conoscenza dello storno Parte_1
della somma versata dal conduttore con assegno di € 9.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto in giuntivo n. Parte_1
1252/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 4.3.2024;
CONDANNA a rimborsare in favore del sito in Torino, VIA Parte_1 CP_1
VARAITA n. 9 le spese del presente giudizio liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15%
a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 14 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9159/2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. LUCIDO Stefano in forza di procura alle liti Parte_1
3.5.2024 ATTORE e
sito in Torino, VIA VARAITA n. 9 con il patrocinio dell'avv. GAGLIASSO ANDREA CP_1
GIANMARIA in forza di procura alle liti 16.2.2024 CONVENUTO Oggi 14 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi sono comparsi:
- per l'avv. Vincenzo La Pasta in sost. per delega orale dell'avv. Parte_1
LUCIDO STEFANO
- per l'avv. GAGLIASSO ANDREA GIANMARIA. Controparte_2
L'avv. Gagliasso insiste per la tardività dell'eccezione di improcedibilità e perché la causa sia assunta a decisione. L'avv. La Pasta insiste per l'eccezione di improcedibilità e perché nel merito non venga assegnato alcun termine ma decisa la causa in base a tale eccezione con revoca del decreto. Il Giudice, rilevato che il mancato esperimento della mediazione è stato eccepito dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. ovvero con il deposito delle note conclusive e non come erroneamente affermato nell'ordinanza 30.6.2025 con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c.; rilevato che l'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 dispone che: “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”. Ritenuto, pertanto, che l'eccezion e di improcedibilità sia stata tardivamente sollevata da parte opponente e dbba essere dichiarata inammissibile;
a modifica dell'ordinanza 30.6.2025. Dichiara inammissibile l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente;
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. L'avv. La Pasta precisa come da atto introduttivo così come integrato con le note autorizzate 26.5.2025. L'avv. Gagliasso precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9159/2024 avente a oggetto: pagamento oneri condominiali promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LUCIDO Stefano in forza di procura alle liti Parte_1
3.5.2024
ATTORE contro
sito in Torino, via VARAITA n. 9 con il patrocinio dell'avv. GAGLIASSO ANDREA CP_1
GIANMARIA in forza di procura alle liti 16.2.2024
CONVENUTO
Udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 sito in Torino, via VARAITA n. 9, (in seguito “ ”) ha azionato in via CP_1 CP_1
monitoria nei confronti di il credito di € 12.960,84 a titolo di spese Parte_1
dovute in relazione al preventivo gestione ordinaria 2023 e al consuntivo gestione ordinaria
2022 approvati nel corso dell'assemblea del 13.4.2023.
Con decreto in giuntivo n. 1252/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 4.3.2024, è stato ingiunto a il pagamento immediato di € 12.960,84 oltre a interessi e Parte_1 spese.
Con la presente opposizione, ha eccepito la parziale estinzione Parte_1 dell'obbligazione azionata in via monitoria per avere il Condominio, nel novembre 2018, ricevuto da , quale presidente del Circolo Lingotto, conduttore Controparte_3
pagina 2 di 4 dell'immobile di proprietà di esso opponente, due assegni di cui il primo di € 9.500,00 e il secondo di € 2.000,00, da imputarsi alle spese condominiali arretrate oggetto della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la sua revoca o in subordine l'accertamento che le somme eventualmente dovute erano quelle ordinarie non corrisposte che ammonterebbero a €.1.460,84.
Il ha eccepito (i) la mancata impugnazione della deliberazione 13 aprile 2023 di CP_1
approvazione dei consuntivi sui quali si basava il decreto ingiuntivo opposto e (ii)
l'infondatezza dell'eccezione di estinzione atteso che l'assegno di € 9.500,00 era risultato impagato e l'assegno di € 2.000,00 non era stato consegnato e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza 26.6.2025, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. ritenendo che la mancata impugnazione della deliberazione comportasse la sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e rilevando che dalla documentazione prodotta dal (doc. 2 di parte opposta) si evinceva che l'assegno di € 9.500,00 era CP_1
risultato impagato, con conseguente storno della somma già accreditata sul conto corrente condominiale e che alla luce della contestazione da parte del in ordine alla CP_1
ricezione dell'assegno di € 2.000,00, allo stato non vi era prova che tale somma fosse stata ricevuta dal creditore.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e rigettate le istanze di istruttoria orale, nonché rigettata l'eccezione di improcedibilità, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.L'opposizione proposta da avverso il decreto in giuntivo n. Parte_1
1252/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 4.3.2024 non può essere accolta.
La pretesa azionata in via monitoria e costituita dalle spese dovute dal condomino in relazione al preventivo gestione ordinaria 2023 e consuntivo Parte_1
gestione ordinaria 2022 trova il suo fondamento nella deliberazione di approvazione di tali spese e dai relativi riparti avvenuta nel corso dell'assemblea del 13.4.2023 (doc. 5
, fase monitoria). CP_1
Era onere del condomino opponente provare di avere estinto tale obbligazione.
L'onere non è stato assolto.
L'assegno di € 9.500,00 che il sig. assume essere stato consegnato al Parte_1
dal proprio inquilino a copertura dei debiti della proprietà è CP_1 Controparte_3
pagina 3 di 4 risultato impagato per mancanza di provvista e, pertanto, l'importo del medesimo è stato stornato dal conto condominiale nella stessa data del versamento, come si evince dall'estratto conto del (cfr. doc. n. 2 di opposizione). CP_1 Controparte_4
Al contempo, non ha provato la dazione al Condominio dell'ulteriore Parte_1
assegno di € 2.000,00, di tal ché anche in relazione a tale somma non può ritenersi provata la parziale estinzione dell'obbligazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese della presente opposizione seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Le spese devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, valori medi di liquidazione e così per complessivi € 5.077,00.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per provvedere ex art. 96 terzo comma c.p.c. atteso che non vi è prova che fosse a conoscenza dello storno Parte_1
della somma versata dal conduttore con assegno di € 9.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto in giuntivo n. Parte_1
1252/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 4.3.2024;
CONDANNA a rimborsare in favore del sito in Torino, VIA Parte_1 CP_1
VARAITA n. 9 le spese del presente giudizio liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15%
a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 14 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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