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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/08/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1420/2022
PROMOSSA DA
CF e N. REA di e , Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_2 corrente in Verbania, Vicolo Antoniazza n° 17 in persona dei soci e legali rappresentanti nonché personalmente dei IGg.ri CF e Controparte_1 C.F._1
CF entrambi residenti in [...], Loc Parte_2 C.F._2
Bienna n° 10, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Chiara
Pepe C.F. , e dall' Avv. Patrich Rabaini CF C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Verbania via C.F._4
Montezeda n. 2 APPELLANTI
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Brizio (c.f.
) di Verbania, Via S. Vittore 82, presso il cui studio ha eletto CodiceFiscale_6 domicilio in virtù di delega in atti APPELLATO
Udienza collegiale del 21.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
“Voglia l'eccellentissima Corte di Appello di Torino:
IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare l'insussistenza della condizione di procedibilità del giudizio di primo e secondo grado in ragione della mancanza dell'iter di negoziazione assistita e, di conseguenza, dichiarare improcedibile la presente causa.
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società CP_4
convenuta nel presente giudizio nel quale è stata avanzata domanda di
[...] CP_2
Pag. n. 1 di 16 accertamento e di condanna nei confronti della (diversa) società di e Parte_1 CP_1
IG.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in totale riforma dell'impugnata sentenza respingere le avverse domande avanzate nel giudizio di primo grado RG 209/2022 siccome destituite di fondamento in fatto e diritto per le motivazioni di cui in narrativa.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
Accertare che la somma eventualmente dovuta dai convenuti è limitata a quanto di competenza del solo ome in narrativa esposto;
CP_3
Accertare che l'importo dovuto dai convenuti in misura di euro 11.250,00 è già stato integralmente versato dagli stessi prima del presente giudizio e, per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto dai IGg.ri e . Controparte_1 Controparte_2
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello
e nello specifico si ribadisce la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie con riferimento alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 del 6.07.2021 ed alla memoria 183 co. 6 n.
3 del 28.07.2021 che costituiscono parte integrante dell' atto di appello.
Segnatamente si chiede l'ammissione dei capitoli n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 22 e da n. 23 sino a n. 29 non ammessi nell'ordinanza del Giudice dell' 8.10.2022 e reiterate nel foglio di precisazione delle conclusioni del 10.03.2022 con i testi indicati in memoria istruttoria. Si insiste soprattutto circa l'audizione della teste dottoressa Testimone_1
Commercialista che ebbe a seguire la contabilità della società e le questioni economiche
e personali tra le socie. (Capitoli da n. 22 a n. 29).
Si indicano, di seguito, i capitoli non ammessi dal Giudice di prime cure con richiesta di istruttoria in ordine ai medesimi.
1. Vero è che sono titolare di un negozio di parrucchiere sito in via San Vittore in prossimità al bar Crimi oggi “Cappuccino Rosso” ); Pt_3
2. Vero è che nel periodo luglio 2017 - giugno 2019 mi sono recato quotidianamente presso il bar IM, domeniche mattina compresa, giacché lavoro e risiedo nelle vicinanze e con la titolare IG.ra si era instaurato un rapporto di amicizia ); CP_1 Pt_3
3. Vero è che nel periodo luglio 2017 - giugno 2019 mi sono recato presso il bar IM con cadenza quotidiana, domeniche comprese, intrattenendomi con la signora CP_1 con la quale è nata un'amicizia ;
[...] Per_1
Pag. n. 2 di 16
4. Vero è che in quelle occasioni mi intrattenevo presso il bar con la signora CP_1 ed il signor con i quali avevo stretto amicizia ( Zoppis);
[...] Testimone_2
5. Vero è che nel medesimo periodo la signora mi confidava che Controparte_1 mensilmente consegnava una busta contenente la somma di €. 500 ai signori IG e
in diverse occasioni ero presente sia alla preparazione della busta, che alla CP_3 consegna della medesima;
) Parte_4
6. Vero è che la IG.ra mi riferiva che tali importi di denaro si riferivano a somme CP_1 che la IG aveva versato nelle casse sociali quale conferimento soci;
[...]
); Pt_4
7. Vero è che ho visto la signora e il signor una Parte_5 Controparte_3 volta al mese dal luglio 2017 al giugno 2019 presso il bar IM ritirare una busta contenente la somma pari ad €. 500 a mani della signora – Controparte_1 Per_1
); Pt_3
8. Vero è che nel luglio 2017 ho visto la signora IG lavorare al bar Crimi insieme alla signora nel turno di mattina – ); CP_1 Per_1 Pt_3
9. Vero è che nel luglio 2017 ho visto la signora lavorare tutte le sere al bar Crimi CP_1 coprendo, da sola, il turno serale compresa l'ora degli aperitivi – ); Per_1 Pt_3
22. Vero è che dall'epoca della costituzione di avvenuta nel 2017 mi occupo Parte_1 della contabilità della società ); Tes_1
23. Vero è che sono al corrente delle circostanze personali e patrimoniali relative alla gestione di che hanno coinvolto le socie originarie e Parte_1 Parte_5 [...]
dal luglio 2017 ); CP_1 Tes_1
Per_ 24. Vero è che ho presenziato all'atto a rogito Notaio di cessione delle quote sociali sottoscritto dalle signore IG e in data 21.09.2017 ); CP_1 Tes_1
Per_ 25. Vero è che in quella sede la signora IG dichiarò al Notaio che non sussistevano versamenti da parte sua nelle casse sociali a titolo di finanziamento come poi inserito nell'art. 2 dell'atto medesimo ); Tes_1
26. Vero è che nella fase costitutiva della società la signora IG ebbe ad effettuare un versamento di importo pari ad €. 45.000 a titolo di integrazione del capitale sociale
); Tes_1
27. Vero è che il conferimento della somma pari ad €. 45.000 era privo di specificazione
a latere che lo qualificasse quale prestito da rimborsare ); Tes_1
28. Vero è che il versamento della somma pari ad €. 45.000 privo della specificazione che lo qualifichi quale prestito deve considerarsi finanziamento della socia IG ad integrazione del capitale sociale ); Tes_1
29. Vero è che il versamento della somma pari ad €. 45.000 effettuato da parte della socia
IG a titolo di integrazione del capitale sociale in assenza di precisa specificazione
Pag. n. 3 di 16 e previsione che lo qualifichi quale prestito da restituire deve considerarsi conferimento a fondo perduto ). Tes_1
Con rifusione dei compensi e delle anticipazioni del presente giudizio e del giudizio di primo grado”.
Per l'appellato
“Voglia l'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI TORINO così decidere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RITENERE E DICHIARARE infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di gravame come proposti con l'atto di citazione in appello del
11.10.2022 e, conseguentemente la sua inammissibilità e quindi
RIGETTARE l'appello, così come proposto, con contestuale conferma integrale della sentenza n. 402/2022, resa in data 11.10.2022 pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Verbania nella causa recante R.G. n. 209/2021 e conseguentemente
CONFERMARE la sentenza n. 402/2022, pubblicata in data 11.10.2022 pronunciata dal
Tribunale Ordinario di Verbania nella causa recante R.G. n. 209/2021, il tutto con
dei compensi legali di causa del presente giudizio”. Parte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 5.02.2021 conveniva Controparte_3 davanti al Tribunale di Verbania la società e Parte_7 CP_2
, nonché i soci amministratori e , per sentir
[...] Controparte_1 Controparte_2 dichiarare ed accertare che il finanziamento dallo stesso contratto con Agos per €.
45.000,00 e poi rinegoziato con NT LO spa era stato utilizzato integralmente da
(poi divenuta, a seguito della cessione CP_4 Controparte_5 Parte_5 della quota della IG a , CP_2 Parte_8 CP_2
) in quanto la società era allora impossibilitata a richiedere detto finanziamento per
[...] mancanza di garanzie, ma bisognosa dello stesso per acquistare le attrezzature del bar.
Considerato che la società aveva restituito al solo il minor importo di Pt_1 CP_3 euro 10.869,50 l'attore ha chiesto la condanna della e dei soci amministratori Parte_1
e alla corresponsione in suo favore della somma di € Controparte_1 Controparte_2
21.335,50=, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa depositata in data 10.5.2021 si costituivano la società Parte_7
e , nonché personalmente e
[...] Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 chiedendo, in rito, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita nonchè di accertare la carenza di legittimazione passiva di
; nel merito, in via principale, i convenuti Parte_9 Controparte_1 chiedevano il rigetto della domanda, ed in via subordinata di contenere la somma eventualmente dovuta a quanto di competenza del solo come in narrativa CP_3 esposto, previo accertamento che l'importo dovuto dai convenuti in misura di euro
Pag. n. 4 di 16 11.250,00 era già stato integralmente versato dagli stessi prima del giudizio e, per l'effetto, dichiarare che nulla era più dovuto.
Deducevano i convenuti che il versamento effettuato dal verso il conto della CP_3 società, essendo proveniente da conto cointestato tra i coniugi e IG, CP_3 integrava in realtà un finanziamento a fondo perduto da parte della socia IG alla società dal momento che la stessa, a differenza della non avrebbe avuto le CP_1 competenze necessarie per svolgere l'attività e quindi trattavasi di suo apporto capitale.
All'atto della cessione della quota di partecipazione al la IG aveva CP_2 dichiarato di nulla avere più a pretendere.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi sui capitoli ammessi.
Precisate le conclusioni, all'udienza “figurata” del 15.3.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 402/2022, pubblicata in data 11.10.2022, il Tribunale di
Verbania condannava e nonché Parte_7 Controparte_2 [...]
e a corrispondere a la somma di € CP_1 Controparte_2 Controparte_3
21.335,50=, il tutto oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite.
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
, nonché personalmente e Parte_10 Controparte_1 Controparte_2 hanno proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha respinto l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita;
b) laddove ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva di;
Parte_1
c) laddove ha qualificato il versamento effettuato dal quale finanziamento CP_3 alla società invece che finanziamento socio;
d) laddove non ha considerato che il finanziamento socio è infruttifero e potrebbe essere restituito solo dopo l'eventuale liquidazione della società;
e) laddove non ha considerato che nell'atto di cessione quote la IG ha reso dichiarazione liberatoria;
f) laddove ha qualificato la restituzione parziale da parte della al Parte_1 CP_3 come restituzione di somme ricevute e non come restituzione alla ex socia IG;
g) laddove non ha ammesso i mezzi istruttori riferiti alla corretta identificazione e qualificazione della dazione della somma di denaro a . Parte_1
Parte appellante ha altresì formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
Pag. n. 5 di 16 sentenza appellata.
4. Con comparsa depositata in data 13.3.2023 si costituiva Controparte_3 chiedendo, in via pregiudiziale, il rigetto delle richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado e, nel merito, il rigetto del gravame, siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. Con ordinanza pubblicata in data 15.3.2023 la Corte
-rilevato che con le note scritte di udienza la parte appellante non aveva reiterato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che doveva quindi intendersi rinunciata;
-rilevato che non sussistevano i presupposti per una pronuncia ex art.348 bis c.p.c.;
-ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni anche preliminari sollevate dalle parti;
fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 26.3.2024, disponendone lo svolgimento con trattazione scritta, successivamente differita al 21.5.2024, con provvedimento pubblicato in data 15.2.2024.
6. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 24.5.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 19 luglio 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
7.1. Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha respinto l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria prevista dal DL. 132/2014 convertito in L. 162/2014, per non aver parte attrice portato a termine la procedura.
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
“Parte attrice ha dimostrato di aver invitato parte convenuta a concludere una negoziazione assistita (doc 10). Parte convenuta risulta aver aderito (doc 11). Tuttavia, a fronte dell'invito a redigere l'accordo di negoziazione con l'indicazione di date di incontro, le parti non risultano aver raggiunto un accordo e dal carteggio prodotto non è bene chiaro a chi sia addebitabile tale mancato perfezionamento e mancato incontro.
Tale evoluzione deve quindi configurarsi quale esito negativo della negoziazione assistita non potendosi inquadrare l'adesione iniziale cui è seguito il procrastinare di un'effettiva impossibilità di incontro quale ostacolo a ritenere verificata la condizione di procedibilità, essendo evidente come un'interpretazione in tal senso finirebbe per eludere la finalità dell'istituto e per divenire un oggettivo impedimento alla radicazione della causa laddove sia manifesta l'impossibilità di fissare incontri e di concretizzare nei fatti un accordo”.
Pag. n. 6 di 16 7.1.1. Deducono gli appellanti che tale prospettiva non è condivisibile giacchè, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n. 162 del 2014, è sanzionata con l'improcedibilità della domanda giudiziale non solo la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita - la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura - ma a fronte dell'adesione di controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte.
La parte attrice, ricevuta l'adesione della controparte, per conservare gli effetti collegati all'invito deve attivarsi con immediatezza e svolgere con tempestività entro un tempo ragionevolmente contenuto, gli atti necessari a promuovere la conclusione della convenzione di negoziazione: la legge non determina tale termine, ma quest'ultimo deve però considerarsi congruo, nella misura massima stabilita per l'espletamento della procedura, e cioè di tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.
Dal carteggio tra le parti versato in atti si evince che parte attrice, dopo aver promosso la procedura di negoziazione, non si sia attivata concretamente per finalizzarla e comunque non abbia poi chiarito a controparte l'esito negativo della procedura medesima e l'interruzione delle trattative.
La negoziazione si sarebbe spenta per mancanza di impulso e di iniziativa che, contrariamente a quanto evidenziato dal Giudice di prime cure, sarebbe spettato a parte attrice.
7.1.2. Il motivo è privo di pregio.
Con lettera racc.ta A/R del 03.08.2020 (cfr. doc. 10 fasc. appellato)
[...] invitava gli odierni appellanti a stipulare una convenzione di negoziazione CP_3 assistita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e ss. della l.n.162/14.
I convenuti, con comunicazione via pec del 4.09.2020 (cfr. doc. 11 fasc. appellato) accettavano “l'invito alla procedura di negoziazione assistita”.
Seguiva poi l'invio della convenzione, che indicava il termine di trenta giorni per l'espletamento della procedura (con unico incontro): con e mail datata 11 settembre 2020
(cfr. doc. 1 fasc. appellanti) l'avv. Rabaini proponeva che la procedura contemplasse tre incontri e si svolgesse nel termine di tre mesi.
La successiva e mail datata 18.11.2020 con la richiesta di fissazione di un incontro da parte dell'avv. Brizio (cfr. doc. 12 fasc. appellato) non trovava riscontro, così con successiva e mail datata 08.01.2021 (cfr. doc. 12 fasc. appellato) l'avv. Brizio comunicava che visto il tempo trascorso avrebbe provveduto a notificare atto di citazione.
Con e mail in pari data l'avv. Rabaini riferiva che non era stato dato riscontro alle proposte di modifica da lui avanzate (cfr. doc. 1 fasc. appellanti).
Rileva la Corte che il tempo di trenta giorni per l'espletamento della procedura appare del
Pag. n. 7 di 16 tutto congruo, anche in considerazione della natura non particolarmente complessa della vertenza.
A prescindere da ciò, correttamente il Tribunale ha ritenuto che dal carteggio in atti dovesse desumersi l'esito negativo della negoziazione assistita, non potendosi configurare l'adesione iniziale (a cui non è seguita ulteriore attività) quale ostacolo a ritenere verificata la condizione di procedibilità.
In effetti l'atto di citazione è stato notificato in data 5 febbraio 2021: essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comunicazione dell'invito alla stipula della convenzione (3 agosto
2020), senza che le parti abbiano trovato un accordo nemmeno sulle modalità di espletamento della procedura, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata
(esito negativo della negoziazione, come correttamente rilevato dal Tribunale).
7.2. Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_9
e .
[...] Controparte_1
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
“Non merita parimenti accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
posto che la società già e Parte_1 Parte_7 Parte_5 Controparte_1 ha modificato la ragione sociale a seguito della cessione delle quote da IG a senza cambiare la propria identità né tantomeno determinare l'estinzione del CP_2 soggetto giuridico che ha mantenuto infatti lo stesso codice fiscale”
7.2.1. Parte appellante oppone le censure sub 3.b) precisando di avere eccepito nel giudizio di primo grado che la società convenuta - odierna appellante - ovvero
[...]
, fosse stata chiamata in un giudizio in cui è stata Parte_10 formulata una domanda nei confronti di un diverso soggetto giuridico.
L'attore ministero del proprio difensore, ha chiesto la condanna di CP_3 [...]
benchè la ragione sociale fosse da tempo cambiata Parte_8 Parte_5 Per con atto di compravendita di quote sociali a ministero Notaio del 21.09.2017 n. 11519 serie 1T.
L'attore avrebbe quindi chiesto la condanna di una persona giuridica che ha cessato di esistere nell'anno 2017 come risulta dai documenti in atti, con particolare riferimento alla socia IG che era uscita da anni dalla società.
Circostanza, quest'ultima, ben nota all'attore CP_3
Secondo gli appellanti non può considerarsi sufficiente ai fini della corretta identificazione della persona giuridica il mero riferimento al codice fiscale, soprattutto in considerazione del fatto che trattasi, nel caso di specie, di una società di persone nell'ambito della quale, com'è noto, tutti i soci amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza della società, indipendentemente da chi tra questi abbia realmente contratto un'obbligazione, rispondono
Pag. n. 8 di 16 con il proprio patrimonio dei debiti societari.
7.2.2. Il motivo non coglie nel segno.
L'odierno appellato ha chiamato in giudizio sia la società , Parte_10 che e personalmente. Controparte_1 Controparte_2
La è stata chiamata in giudizio in quanto società Parte_11 Parte_10 beneficiaria del finanziamento chiesto ed ottenuto ed i sigg. e Controparte_1 CP_2
sono stati chiamati in causa in quanto soci della medesima società.
[...]
Il fatto che sia stata chiesta la condanna della società Parte_8
è irrilevante, posto che la richiesta di condanna è stata estesa anche ai Parte_5 soci amministratori e . Controparte_1 Controparte_2
La società ha solo modificato la ragione sociale a seguito della cessione delle quote da
IG a contrariamente a quanto dedotto da parte appellante non si è quindi CP_2 estinta, ed ha mantenuto la propria identità come risulta dall'identico codice fiscale.
Occorre inoltre considerare il consolidato principio secondo cui nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice deve tenere conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria.
Quindi il Giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte, dovendo a tal fine considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto (cfr. Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass.
n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999).
7.3. Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha qualificato il versamento effettuato da - IG quale finanziamento alla CP_3 società invece che finanziamento socio.
Parte appellante lamenta che la dazione integra con tutta evidenza un finanziamento socio tanto per le modalità con le quali è stato erogato, quanto per lo stretto rapporto parentale
(coniugale) che giustificherebbe l'erogazione della somma che ci occupa a titolo gratuito ed a fondo perduto.
L'odierno appellato ha avanzato la propria richiesta alla finanziaria con la finalità di sostenere la propria moglie nella sua esperienza imprenditoriale: fu il solo CP_3 dunque, portatore dei requisiti necessari, ad inoltrare la richiesta a favore e beneficio della moglie, allo scopo di finanziarla nel proprio progetto
Non si comprende altresì per quale altro motivo vrebbe dovuto mai finanziare CP_3
Pag. n. 9 di 16 la società se non per via dello stretto legame con la moglie/socia ed in tale remota ipotesi senza curarsi di munirsi di un accordo preventivo in ordine alle restituzione che, dal punto di vista contabile e fiscale, non costituisce la prassi naturale in simili circostanze.
Il denaro veniva erogato sul conto corrente cointestato a lui e alla propria moglie/socia e da lì versato nelle casse della società a titolo di finanziamento soci.
La causale “prestito Agos” non lo qualifica – di per se stesso - quale mutuo bensì proprio quale finanziamento socio che come tale non può essere restituito con le modalità di un mutuo, come sosterrebbe in sentenza il primo Giudice.
Il fatto che il finanziamento sia stato richiesto dal solo e a costui erogato da CP_3 parte di Agos non potrebbe consentire di qualificare il trasferimento della somma di denaro quale mutuo alla società invece che finanziamento soci.
Il peraltro avrebbe dovuto giustificare, nell'ambito della propria richiesta alla CP_3 società Agos, il motivo del finanziamento ed invece non è dato sapere come abbia motivato sul punto giacchè, seppur richiesto in tal senso da parte convenuta, l'odierno appellato non si è curato di depositare copia del documento.
In una simile fattispecie l'erogazione della somma dal conto cointestato – CP_3
IG al conto deve intendersi quindi quale finanziamento socio. Parte_1
Si ponga sempre mente al fatto che si tratta del finanziamento di cui beneficia la moglie dell'odierno appellato (signora IG) per il tramite del marito a favore CP_3 della società di cui è socia fondatrice insieme all'odierna appellante.
D'altra parte pure la teste commercialista e consulente della società, ha Testimone_1 confermato come il finanziamento erogato dalla socia IG si fosse “reso necessario per far fronte alle necessità iniziali della società”.
In tale premessa e prospettiva sarebbe perfettamente legittimo e comprensibile lo sforzo della signora di restituire mensilmente alla IG il proprio conferimento CP_1 iniziale con i proventi dell'attività lavorativa finché è stato possibile, senza che tale restituzione costituisse (né costituisca ora) un obbligo o un onere per sotto il Parte_1 profilo restitutorio.
7.4. Con il quarto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove non ha considerato la postergazione e destinazione a fondo perduto del finanziamento socio.
Parte appellante evidenzia come la richiesta di restituzione del medesimo da parte dell'odierno appellato sia illegittima anche in ragione della tempistica dettata dalla corretta gestione della contabilità.
Il finanziamento socio, com'è noto, si qualifica quale finanziamento infruttifero e postergato ed è infatti l'ultima voce che, nell'ambito del bilancio societario, potrebbe essere restituita – al netto del pagamento degli altri debiti – dopo l'eventuale liquidazione
Pag. n. 10 di 16 della società.
La ha chiuso senza utili dopo il pagamento dei debiti con il fisco. Parte_1
7.5. Con il quinto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove non ha considerato la dichiarazione liberatoria resa dalla socia IG nell'atto di cessione delle proprie quote.
Nel caso vi fossero state pretese restitutorie o risarcitorie di qualunque natura da parte della
IG o di chi l'aveva finanziata nel proprio progetto imprenditoriale, l'atto di cessione delle quote sarebbe stata la sede formale solenne ed opportuna per renderle note.
La dichiarazione corrisponderebbe quindi ad una liberatoria.
7.6. Con il sesto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove avrebbe erroneamente interpretato la restituzione parziale da parte della società . Parte_1
Parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata qualificando la dazione di denaro da parte del alla (moglie) socia IG quale finanziamento socio CP_3 inquadrando più correttamente la parziale restituzione delle somme da alla ex Parte_1 socia IG.
La signora ed il signor infatti hanno restituito, spontaneamente, la parte CP_1 CP_2 di finanziamento socio concettualmente spettante alla CP_1
E' evidente come vi fosse un accordo tra le due socie affinchè la IG immettesse del denaro nella società quale finanziamento socio mentre la collaborasse con le CP_1 proprie competenze, i propri titoli abilitativi e soprattutto un sostanziale apporto di monte ore di lavoro proprio e dei propri familiari, anche per sopperire alle difficoltà familiari della
IG confermate in istruttoria.
La signora ed il signor dopo la cessione delle quote avvenuta in data CP_1 CP_2
19.09.2017, pur non avendone alcun obbligo giuridico, in considerazione anche del fatto che la IG di fatto era uscita subito dalla società recando danni, si sono sentiti in dovere di provvedere, in qualche modo, alla restituzione almeno parziale dell'apporto della socia IG fintanto che il bar IM continuava a lavorare.
7.7. Con il settimo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso numerosi capitoli di prova riguardanti l'aspetto nodale della causa ovvero la corretta identificazione e qualificazione della dazione della somma di denaro a Parte_1 da parte dell'attore anche sotto il profilo fiscale. CP_3
L'escussione (con tutti i capitoli di prova indicati) della teste Testimone_1 commercialista della società (e delle socie e IG) avrebbe chiarito Pt_1 CP_1
l'aspetto oggettivo del finanziamento effettuato dall'attore soprattutto sotto l'aspetto della doverosità/suscettibilità ad essere restituito, e tanto sotto il profilo squisitamente tecnico ed in ragione del portato di un soggetto super partes.
In tale prospettiva la mancanza dei mezzi istruttori di cui sopra rappresenta vizio della
Pag. n. 11 di 16 sentenza posto che la teste è comunque stata sentita dal Giudice su alcuni capitoli Tes_1 ad esclusione di quelli riguardanti proprio la qualificazione del finanziamento.
7.7.1.Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e non meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale ha rilevato che nel caso in esame è pacifica la dazione dell'importo di €.
45.000,00 in data 21.04.2017: il versamento risulta disposto da (anche se da CP_3 conto cointestato con la moglie, , una delle due socie della società) e la Parte_5 causale è “prestito Agos”.
Il fatto che l'erogazione delle somme provenga da soggetto estraneo alla società (il ppunto) in quanto effettivo soggetto che ne aveva la disponibilità, il fatto che CP_3 nella causale lo stesso abbia indicato la voce “prestito Agos” secondo il Giudice di prime cure portava a ritenere che trattavasi di prestito di terzo a favore della società, non essendovi traccia del fatto che la IG avesse effettuato il bonifico delle somme alla società (fatto che avrebbe sì portato a dover valutare se trattavasi di finanziamento socia o versamento a fondo perduto).
Anzi la stessa ha dichiarato in sede di cessione quote alla presenza dell'altra socia CP_1 che nulla ha contestato in tale sede, che non sussistevano “versamenti da lei effettuati nelle casse sociali a titolo di finanziamento o ad altro titolo”.
Il versamento dell'importo di €. 45.000,00 nelle casse della quindi, secondo il Parte_1
Tribunale, era da imputarsi a tutti gli effetti al che aveva l'onere di provare la CP_3 causale del versamento e soprattutto l'obbligo restitutorio.
Le prove orali hanno dimostrato che dal 2017 al 2020 la aveva versato degli Parte_1 importi al così che risultavano provati sia la dazione di denaro da parte del CP_3 alla per €. 45.000,00 a titolo di mutuo e pari al quantum bonificato CP_3 Parte_1 in data 21.04.2017, sia l'obbligo restitutorio che la aveva già iniziato ad assolvere Parte_1 effettuando i versamenti.
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Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, preciso e lineare, della sentenza di prime cure: infatti le argomentazioni di parte appellante non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata.
Il Tribunale, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, ha fatto buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali secondo cui il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo
Pag. n. 12 di 16 chiede in restituzione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 16332/2024; Cass. Civ. n. 16074/2024, che richiama in motivazione Cass, Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959 citata dal
Tribunale).
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto
2003, n. 12119).
Nella specie, vi è da osservare che il Tribunale ha fornito una puntuale motivazione delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare l'esistenza di un contratto di mutuo dal alla il Giudice di prime cure ha valorizzato la circostanza che nella CP_3 Pt_1 causale del versamento alla società il abbia indicato la voce “prestito Agos”, CP_3 ed altresì l'assenza di elementi, anche indiziari, che potessero evidenziare che il bonifico delle somme alla società fosse stato disposto dalla IG.
Al contrario, la stessa in sede di cessione quote alla presenza dell'altra socia (che CP_1 nulla ha contestato) ha dichiarato che non sussistevano “versamenti da lei effettuati nelle casse sociali a titolo di finanziamento o ad altro titolo”.
Così che il versamento dell'importo di €. 45.000,00 nelle casse della era da Parte_1 imputarsi a tutti gli effetti al CP_3
Come detto, la parte attrice è tenuta a provare non solo la materiale consegna della somma, ma anche l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a giustificare l'obbligo di restituzione, ai sensi dell' art. 1813 c.c.: correttamente il Tribunale ha ricordato, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che l'eventuale rigetto della domanda di restituzione deve essere argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (cfr. Cass. Civ, n. 27372/2021 citata dal Tribunale;
conformi Cass. Civ, n. 22576/2016; Cass. Civ. n. 17050/2014).
Ciò in quanto l'ordinamento non consente trasferimenti di ricchezza acausali: il pagamento, cioè, deve sempre essere sorretto da un titolo giustificativo, sicchè il giudice, per poter rigettare la domanda restitutoria, dovrà considerare a che titolo il convenuto possa trattenere il denaro ricevuto.
Parte appellante avrebbe quindi dovuto allegare un titolo diverso, che legittimasse il trattenimento della somma: la prospettazione, a tale fine, del finanziamento socio o del finanziamento a fondo perduto da parte della IG, siccome le somme provenivano
Pag. n. 13 di 16 da conto cointestato, non convince.
In primis perché il finanziamento Agos è stato contratto dal che lo ha pure CP_3 estinto in data 12.11.2018 con il prestito a lui concesso da NT San Paolo per capitale di
€. 44.250,00 (doc 3 e 7 fasc. appellato): dallo scambio di messaggi intervenuti tra il e la (cfr. doc. 4 del fasc. appellato) risulta che quest'ultima fosse al CP_3 CP_1 corrente della circostanza.
L'estratto conto prodotto sub doc. 1 dal videnzia che il bonifico dell'importo CP_3 di € 45.000,00 a favore di fu immediatamente successivo al bonifico dello stesso Parte_1 importo disposto da Agos a favore dell'odierno appellato.
L'accettazione della richiesta di finanziamento (cfr. doc.14 fasc. appellato) evidenzia che che le rate da corrispondere a far tempo dal maggio 2017 ammontavano ad euro 477,00 ciascuna, e da quella data la versava le rate mensili di euro 477,00 mediante la Parte_1 sottoscrizione di un ordine di bonifico permanente dell'importo di € 477,00 a favore di
, recante la causale “Pagamento rata Agos” (all.15 del fascicolo di primo Controparte_3 grado).
Inoltre risulta pacifico in causa che sono stati eseguiti versamenti per € 10869,50 a favore del le dichiarazioni testimoniali hanno confermato la circostanza che non CP_3 risulta peraltro contestata (nella sentenza impugnata, cfr. pag. 6, viene dato atto che la parte convenuta aveva asserito di aver corrisposto importi maggiori senza fornire valida prova dei propri assunti).
In particolare, le somme furono versate al fino al settembre 2017 a mezzo CP_3 bonifico e poi in contanti.
Tali evidenze contrastano con la tesi propugnata da parte appellante, secondo cui si sarebbe trattato di un finanziamento soci o comunque a fondo perduto, e fanno decisamente ritenere che si trattò invece di un vero e proprio finanziamento del alla : in CP_3 Parte_1 particolare, non si spiegherebbe altrimenti la restituzione parziale dell'importo di €
10.869,50 a favore dell'odierno appellato.
Parte appellante deduce che i versamenti eseguiti (cfr. pag. 14 e seguenti appello) costituivano la restituzione alla IG del conferimento iniziale, senza che vi fosse un preciso obbligo restitutorio: tale deduzione contrasta però con l'ordine di bonifico permanente impartito dalla società a AN NT (cfr. doc. 15 fasc. appellato) a favore del corrispondente, per tempo di erogazione ed importo, alle rate mensili dovute CP_3 da quest'ultimo per fare fronte al prestito Agos.
Quanto alla dichiarazione resa dalla IG in sede di cessione quote, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante tale dichiarazione corrobora la pretesa del avendo la IG dichiarato (alla presenza dell'altra socia che nulla CP_3 CP_1 ha contestato in tale sede) che non sussistevano “versamenti da lei effettuati nelle casse
Pag. n. 14 di 16 sociali a titolo di finanziamento o ad altro titolo”.
Quindi può escludersi che IG abbia effettuato il bonifico della somma alla società, come correttamente rilevato dal Tribunale.
In questo quadro, il fatto che il conto dal quale vennero erogate le somme fosse cointestato a IG è del tutto inconferente: il versamento disposto a favore di CP_3 Pt_1 deve infatti imputarsi al solo a titolo di mutuo. CP_3
La natura del rapporto tra le parti e le circostanze del caso concreto non consentono di affermare che la potesse trattenere il denaro ricevuto, andando esente da obblighi Pt_1 restitutori: rileva la Corte che risultano provati sia la dazione della somma che il titolo giustificante l'obbligo restitutorio, così che non risulta un diverso titolo giustificativo che legittimasse, appunto, il trattenimento della somma.
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Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulata da parte appellante è del tutto inconferente e non può trovare accoglimento.
Solo per completezza, si evidenzia che parte appellante deduce che l'escussione della teste commercialista della società, avrebbe consentito la corretta qualificazione della Tes_1 dazione della somma di denaro a Pt_1
Rileva la Corte che la è stata sentita su alcuni capitoli, e le dichiarazioni rese Tes_1 dalla stessa sono state recepite nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5, laddove la teste ha confermato la circostanza del finanziamento da parte del per fare fronte alle CP_3 necessità iniziali della società e l'avvenuta parziale restituzione): quanto ai capitoli non ammessi deferiti alla (dal 22 al 29 memoria Treca 183, sesto comma, n. 2 cpc), Tes_1
è corretta la valutazione del Tribunale trattandosi di capitoli irrilevanti (capp. 22, 24), generici (cap. 23), documentali (cap. 25), e contenenti giudizi non demandabili a testi, ai quali non si può deferire la qualificazione della dazione (capp. 26, 27, 28,29).
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8. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a delle spese Controparte_3 di lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da
€ 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori
Pag. n. 15 di 16 medi, nei seguenti importi : per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva € 921,00#, per fase decisoria € 1.911,00# e così in complessivi € 3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di e , Parte_7 Controparte_2 [...]
e , in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di CP_1 Controparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e , nonchè Parte_7 Controparte_2 da e , e per l'effetto conferma la sentenza n. 402/2022 Controparte_1 Controparte_2 del Tribunale di Verbania, pronunciata nella causa iscritta al n. 209/2021 RG, pubblicata in data 11.10.2022;
- dichiara tenuti e condanna e , nonché Parte_7 Controparte_2
e , in via tra loro solidale, a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 [...] le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 3.966,00# oltre al CP_3 rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e , in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo Controparte_1 Controparte_2 di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.7.2025 della Sezione Prima Civile della Corte
d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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