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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1144 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra p. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio Gigliotti (c.f. ed elettivamente domiciliata presso C.F._1
il suo studio in Avezzano, alla via B. Cassinelli 2A
ATTRICE
e
(p. Controparte_1
I.V.A. ) P.IVA_2
in persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Rencricca (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in alla via Vittorio Veneto 11 CP_1
CONVENUTA
Conclusioni: per parte attrice come da precisazioni delle conclusioni depositate in data
25.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 4.6.2025; per parte opposta come da note di precisazione delle conclusioni del 2.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 3.6.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 10.7.2019 la premesso Parte_1
di aver erogato negli anni 2016, 2017 e 2018 prestazioni di riabilitazione in regime di ricovero
1 ex art. 26 L. n. 833/78 (prestazioni eseguite previa autorizzazione ed in forza di accreditamento con il , ha dedotto di vantare a tale titolo un credito residuo di € CP_2
185.618,92 nei confronti della (di seguito, per Controparte_3
brevità, . CP_3
La società attrice ha quindi chiesto di condannare la al pagamento del residuo importo CP_3
dovuto maggiorato degli interessi ex D.Lgs. n. 231/02 agendo:
- in via principale, per l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla in ragione CP_3 dell'accreditamento, delle concrete caratteristiche e della preventiva autorizzazione di tutte le prestazioni erogate, della contabilizzazione di tali prestazioni da parte della CP_3
competente, del positivo esito dei controlli ispettivi effettuati da parte della struttura competente e dei pagamenti parziali già effettuati dalla stessa CP_3
- in via subordinata, in ragione dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione a prestazioni che sono state tutte erogate, controllate ed espressamente autorizzate dalla CP_3
competente, la quale ha certamente beneficiato delle prestazioni sanitarie per cui è causa, laddove invece il mancato pagamento ha determinato una certa diminuzione patrimoniale ai danni dell'attrice in misura pari al compenso dovuto per le prestazioni erogate.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita la CP_3
chiedendo, in via principale, di dichiarare inammissibili o comunque di rigettare nel merito le domande formulate nei suoi confronti, nonché, in via subordinata, di ridurre l'obbligo indennitario eventualmente ritenuto sussistente nei limiti dell'effettiva diminuzione patrimoniale subita dall'attrice e, in ogni caso, con esclusione degli interessi richiesti ex
D.Lgs. n. 231/02.
Con particolare riguardo alla domanda di esatto adempimento l ha dedotto: che alcun CP_3
importo può essere riconosciuto a tale titolo in assenza di un contratto scritto tra le parti come invece previsto dal D.Lgs. n. 502/1992 e dalla L.R. n. 32/07; che peraltro, in assenza di stipula del contratto, la sopra menzionata normativa di settore prevede la sospensione automatica ed ex lege dell'accreditamento; che con decreto del Commissario ad acta del 23.5.2016 è stato approvato lo schema di accordo contrattuale ed è stato stabilito, per ciascuna casa di cura, il budget attribuibile nei limiti del tetto massimo di spesa per il biennio 2016-2017 (poi modificato con successivo decreto commissariale del 28.9.2016), mentre per il 2018 lo schema di accordo ed il budget delle singole strutture nei limiti del tetto di spesa sono stati stabiliti con la delibera della Giunta regionale del 22.2.2018; che la società attrice si è rifiutata di stipulare i contratti per tali annualità, sicché alcun rilievo possono assumere dei
2 comportamenti meramente esecutivi;
che, in ogni caso, non possono essere remunerate prestazioni erogate per importi eccedenti i tetti massimi di spesa.
Con riferimento all'azione di ingiustificato arricchimento l' ha dedotto: che alcun CP_3
importo può essere riconosciuto a tale titolo trattandosi di prestazioni eseguite in esubero rispetto ai tetti di spesa, laddove invece sono stati già liquidati i corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite sino alla concorrenza di tali tetti;
che non rileva la preventiva autorizzazione all'esecuzione della prestazione, atteso che tale atto autorizza il trattamento medico ma non impone l'esecuzione della prestazione presso una data struttura ed in eccesso rispetto ai tetti di spesa;
che peraltro non può ritenersi sussistente un arricchimento in relazione a prestazioni eseguite da un soggetto il cui accreditamento è stato sospeso;
che comunque l'eventuale impoverimento non potrebbe coincidere con il mancato guadagno, potendo essere eventualmente indennizzato solo l'impoverimento effettivo da dimostrarsi a cura dell'attrice; che non sono infine dovuti gli interessi ex D.Lgs. n. 231/02.
3. Ammessi i documenti prodotti e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 19.6.2025, resa all'esito dell'udienza fissata per la rimessione in decisione ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. Le domande proposte da parte attrice possono trovare solo parziale accoglimento nei limiti di seguito esposti.
5. Per quanto concerne l'azione di esatto adempimento dell'obbligazione che la società attrice assume essere stata assunta dalla giova premettere che la stessa società attrice non CP_3
contesta la mancata stipulazione di un contratto scritto tra le parti con riguardo alle annualità per cui è causa.
Sostiene tuttavia la società attrice che il vincolo deriverebbe, comunque, dall'accreditamento e dal particolare regime di preventiva autorizzazione e di successivo controllo che connota le prestazioni di riabilitazione oggetto del presente procedimento, prestazioni che sono state per altro verso pacificamente eseguite.
Tale tesi non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il solo accreditamento è insufficiente a far insorgere il rapporto, essendo allo scopo necessaria la stipula di un contratto scritto di cui l'accreditamento è un mero presupposto (cfr., Cass., ord. n. 5213/25, Cass., ord. n.
20997/24).
Con la seconda delle menzionate pronunzie è stato in particolare chiarito che, in base alla disciplina di cui agli artt. 8 bis, 8 quater, 8 quinquies ed 8 sexies del D.Lgs. n. 502/92, per
3 ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate è necessaria la stipula di appositi accordi contrattuali: gli effetti obbligatori tra le parti sono infatti riconducibili alla convenzione stipulata tra la struttura privata e la territorialmente competente in base CP_3 alla quale, mentre l'ente pubblico si obbliga a corrispondere il pagamento del corrispettivo, la struttura si vincola rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili dalla singola struttura in relazione ai tetti massimi di spesa annuali.
In tale quadro il contratto stipulato tra la struttura privata e la di riferimento viene CP_3
dunque anche ad integrare il momento raccordo tra il singolo rapporto e le determinazioni assunte a livello regionale in punto di programmazione amministrativa e finanziaria.
I suesposti principi, pienamente applicabili al caso in esame, precludono quindi di ritenere sussistente un valido titolo fonte dell'obbligazione contrattuale di pagamento per il cui esatto adempimento l'attrice ha agito.
Né peraltro le suesposte conclusioni possono risultare inficiate in ragione del peculiare regime delle prestazioni di cui si discute, connotato da previa valutazione ed autorizzazione delle prestazioni stesse da parte dell'ente competente.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi, quanto alla preventiva autorizzazione della prestazione sanitaria che altro è la valutazione di tipo medico-terapeutico che è effettuata dall'Unità di
Valutazione Multidimensionale (in assenza della quale alcun corrispettivo potrebbe essere evidentemente erogato, anche a fronte dell'avvenuta stipula di un contratto), altro è la ricorrenza dei presupposti normativamente richiesti per il valido insorgere di un'obbligazione contrattuale a carico della pubblica amministrazione (presupposti che, come detto, nella specie non ricorrono).
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro affermato che simili autorizzazioni non costituiscono, ma danno piuttosto esecuzione al rapporto contrattuale individuando l'avente diritto alla prestazione e le modalità di erogazione della stessa (cfr., Cass., ord. n. 23481/24, relativa a prestazioni riabilitative per cui non opera la compensazione interregionale in ipotesi di assenza di contratto e di prestazioni autorizzate dalla competente;
Cass., ord. n. CP_3
6300/23 relativa a prestazioni di ricovero in residenza assistenziale autorizzate dall'Unità di
Valutazione Geriatrica della . CP_3
La prospettazione di parte attrice non può essere condivisa neanche nella parte in cui valorizza, al fine di dimostrare l'esistenza di un'obbligazione di pagamento in capo alla convenuta,
l'avvenuta contabilizzazione delle prestazioni per cui è causa da parte della il positivo CP_3
esito dei controlli ispettivi effettuati ed i pagamenti parziali già eseguiti.
4 Tali profili, concernendo il momento esecutivo e non genetico del vincolo contrattuale, non possono costituire fonte dell'obbligazione di pagamento tenuto conto della peculiare disciplina del contratto di cui si discute.
Sul punto deve infatti sottolinearsi:
- che, in base alla sopra richiamata normativa di settore, è con il contratto che devono essere necessariamente individuati i limiti alla quantità di prestazioni erogabili dalla singola struttura in relazione ai tetti massimi di spesa annuali;
- che tali limiti, in quanto espressione dell'esercizio discrezionale del potere autoritativo di programmazione e pianificazione dei limiti di spesa del sistema sanitario, sono ineludibili e, all'evidenza, non possono né essere integrati dalle ulteriori attività esecutive che sono state valorizzate dall'attrice né, in ipotesi, essere superati in virtù dell'avvenuto espletamento di dette attività;
- che inoltre, avuto riguardo alle parti coinvolte, è comunque necessario rispettare il necessario requisito di forma scritta ad substantiam del contratto concluso (cfr., Cass., sent. n. 14570/04, con cui viene chiarito come la forma scritta richiesta dagli artt. 16 e 17 del R.d. n. 2440/1923
è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa ed espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97
Cost.);
- che tale requisito formale, previsto come detto a pena di nullità, non è surrogabile mediante comportamenti concludenti (cfr., Cass., ord. n. 27910/18).
Giova peraltro evidenziare che, anche ad accedere alla ricostruzione prospettata sul punto dall'attrice, l'avvenuto superamento dei tetti di spesa previsti per le annualità in esame (su cui, più diffusamente, infra) avrebbe in ogni caso precluso l'accoglimento della domanda svolta a titolo contrattuale per il pagamento delle prestazioni eseguite in esubero, costituendo il superamento del tetto di spesa un fatto impeditivo della pretesa creditoria azionata (cfr.,
Cass., ord. n. 31364/24, relativa alla necessaria osservanza dei tetti di spesa anche in ipotesi di prestazioni rese ex art. 26 L. n. 833/78).
Escluso dunque che possa ritenersi sorta un'obbligazione di fonte contrattuale, deve parimenti escludersi che l'obbligazione di pagamento della discenda ex lege da un correlato CP_3
obbligo ex lege di erogazione della prestazione gravante sulla struttura privata.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la struttura può rifiutare la prestazione in caso di superamento del tetto di spesa anche tenuto conto del fatto che la richiesta di erogazione della prestazione non può integrare una volontà - validamente espressa - della di remunerare la prestazione oltre il previsto budget in quanto, al di fuori degli accordi CP_3
5 assunti, non vi è vincolo per l'ente pubblico a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate (cfr., Cass., sent. n. 17600/18, Cass., SS.UU., sent. n. 16336/19).
Giova del resto evidenziare che dalle stesse autorizzazioni adottate dall'Unità di Valutazione
Multidimensionale e prodotte dall'attrice non emergono né l'obbligo né il diritto del paziente ad ottenere la prestazione proprio da parte della società attrice (dovendosi peraltro riferire a tali autorizzazioni, come detto non dirimenti ai fini del decidere, la nota del 25.11.2016 prodotta dall'attrice come allegato n. 52 nella parte in cui fa riferimento alle prestazioni autorizzate per i primi nove mesi del 2016).
Né, da ultimo, la domanda in esame può trovare accoglimento in ragione delle motivazioni per cui, secondo la prospettazione della società attrice, non sarebbe intervenuta la conclusione del contratto.
Sul punto risulta dirimente osservare che tali motivazioni non possono comunque condurre all'accoglimento di una domanda, quale quella svolta in questa sede, non di tipo risarcitorio ma di esatto adempimento, il che presuppone, all'evidenza, che sussista un'obbligazione validamente sorta.
6. Può di contro trovare parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti, la domanda svolta dall'attrice ex art. 2041 c.c.
Sul punto deve prioritariamente esaminarsi, in ossequio al criterio della ragione più liquida della decisione, la questione relativa al dedotto superamento del tetto di spesa.
Sostiene infatti la convenuta di aver già interamente corrisposto quanto richiesto dalla CP_3
società attrice per gli anni in esame per la quota rientrante nei limiti di spesa e nel budget della struttura, mentre l'erogazione di prestazioni oltre tali limiti precluderebbe in ogni caso l'accoglimento anche della domanda di ingiustificato arricchimento.
Sostiene di contro l'attrice, la quale pure non ha specificamente contestato l'esistenza, l'entità
e la comunicazione del tetto di spesa e del proprio budget, l'inapplicabilità di tali limiti in senso ostativo all'accoglimento della domanda proposta in via subordinata, vuoi avuto riguardo alle concrete caratteristiche delle prestazioni sanitarie per cui è causa vuoi avuto riguardo alle attività, già sopra valorizzate, che la ha comunque posto in essere vuoi CP_3 avuto riguardo alla inapplicabilità dei tetti in questione rispetto all'azione svolta ex art. 2041
c.c.
Tali prospettazioni non possono tuttavia essere condivise.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la comunicazione alla struttura accredita del limite di spesa costituisce implicita manifestazione della contrarietà ad una spesa superiore, sicché l'arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall'esecuzione
6 oltre il limite del tetto di spesa assume un carattere imposto e preclude quindi l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento (cfr., Cass., ord. n. 25514/24, Cass., sent. n.
13884/20).
Deve quindi ritenersi che il fatto impeditivo costituito dal superamento dei tetti di spesa operi pienamente anche in caso di azione di ingiustificato arricchimento.
Né può ritenersi che tale operatività sia preclusa (con riguardo alla domanda in esame come anche con riguardo alla domanda di esatto adempimento già in precedenza valutata) in ragione del disposto dell'art. 8 quinquies lett d.) del D.Lgs. n. 502/92 nella parte in cui prevede che le
Regioni definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali anche con riferimento ai criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare gli ineludibili vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate, principi che trovano peraltro applicazione anche con riguardo alle determinazioni del tetto di spesa intervenute in corso d'anno ed anche in ipotesi di effetti retroattivi sulle prestazioni sanitarie già rese (cfr.,
Cass., sent. n. 27608/19, Cass., ord. n. 26334/21, Cass., ord. n. 25184/24).
Deve peraltro osservarsi, quanto all'azione di esatto adempimento già sopra scrutinata, che nella specie difetta in radice un accordo contrattuale sicché tali criteri, se anche adottati a livello regionale, non risulterebbero comunque trasfusi in un accordo idoneo a produrre effetti tra le parti.
Quanto poi alla misura dei tetti individuati, quale profilo di ulteriore rilevanza secondo l'attrice tenuto conto della peculiare natura delle prestazioni in esame e delle strutture capaci di erogarle nella zona, deve rilevarsi che esula dalla valutazione delle domande svolte nel presente giudizio una valutazione in ordine alla sufficienza o non dei limiti di spesa individuati a monte in sede di pianificazione amministrativa – finanziaria, come anche la valutazione in ordine alla sussistenza o non di ulteriori fondi disponibili ed astrattamente utilizzabili allo scopo (anche tenuto conto del fatto che non sono stati puntualmente prospettati né emergono i presupposti per l'eventuale disapplicazione dei relativi provvedimenti amministrativi per vizi che prima facie attengono ad una diversa valutazione di merito in ordine all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione).
7 Né a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando dalle particolari caratteristiche delle prestazioni rese (cfr., Cass., ord. n. 1567/24, relativa proprio all'ipotesi di azione ex art. 2041
c.c. con riferimento a prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L.n. 833/78) ovvero dalle attività esecutive comunque poste in essere dalle parti (cfr., Cass., ord. n. 11209/19, con cui è stata esclusa l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. in caso di superamento del tetto anche in caso di prospettata impossibilità di dimettere i pazienti, posto che tale azione verrebbe altrimenti a costituire un espediente per aggirare il limite di spesa e, con esso, il controllo delle pubbliche finanze nel rispetto dell'art. 97 Cost., oltre a doversi considerare che la struttura privata, inserita in forza dell'accreditamento nel sistema sanitario pubblico, avrebbe comunque dovuto pianificare il numero di prestazioni in proporzione al corrispettivo che avrebbe potuto ricevere).
Né, da ultimo, può ritenersi che i limiti di spesa possano ritenersi superati per effetto del riferimento, contenuto nella nota del Direttore Generale dell' prodotta come allegato n. CP_3
52 da parte attrice, a prestazioni definite “infungibili”: ed infatti tale nota, oltre ad essere relativa alla sola annualità 2016, non potrebbe comunque spiegare effetti sul vincolo derivante dal limite di spesa, la cui individuazione rientra, come detto, nella programmazione regionale e nei conseguenti atti autoritativi adottati dal diverso ente competente.
Può quindi concludersi che l'avvenuto superamento dei tetti di spesa, se provato, precluda il vittorioso esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Ciò posto in termini generali e venendo al caso di specie deve rilevarsi che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, grava sulla convenuta l'onere di provare la sussistenza CP_3 del fatto impeditivo costituito dal superamento del tetto di spesa, dimostrando l'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget (cfr., Cass., ord. n. 29474/24).
Tali criteri di riparto dell'onere probatorio non possono che applicarsi anche all'azione ex art. 2041 c.c. atteso che, come sopra esposto, è dal superamento dei limiti del tetto di spesa che consegue il carattere imposto dell'arricchimento (cfr., Cass., ord. n. 14735/24, con cui è stato chiarito che chi agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione deve provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, mentre l'ente pubblico può dedurre e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, risultando dunque “imposto”).
Ebbene nella specie la ha in primo luogo dedotto che, per ciascuna delle annualità in CP_3
esame, è stato stabilito il tetto di spesa e che alla società attrice è stato riconosciuto il budget di € 362.754,22 (si vedano il decreto del Commissario ad acta e la delibera della Giunta regionale prodotti come allegati n. 3 e 4 al fascicolo della convenuta).
8 Giova del resto sottolineare che, come detto, la stessa attrice non ha specificamente contestato l'esistenza, l'entità e l'avvenuta comunicazione dei tetti di spesa e del proprio budget come sopra individuato.
Ciò posto occorre quindi verificare se in concreto la in quanto gravata dal relativo CP_3
onere probatorio, abbia dimostrato di aver corrisposto quanto richiesto fino ad esaurimento del budget come sopra individuato.
Al riguardo si evidenzia che la ha prodotto, in sede di costituzione e di seconda CP_3
memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., i provvedimenti di liquidazione adottati con riguardo alle annualità in esame ed i relativi ordinativi di pagamento.
A fronte di tale produzione la società attrice non ha specificamente contestato di aver ricevuto pagamenti parziali sino ai limiti del budget attribuitole nel rispetto dei tetti stabiliti per le annualità 2016 e 2017, incentrando le proprie contestazioni sul punto sull'annualità 2018.
Con particolare riguardo a tale ultima annualità la società attrice ha infatti dedotto che dalle allegazioni della dalla documentazione dalla stessa prodotta emerge il pagamento del CP_3 minor importo di € 329.058,05.
Tale circostanza risulta confermata dai provvedimenti di liquidazione e dagli ordinativi di pagamento relativi alle prestazioni erogate nel 2018 che sono stati prodotti dalla (si CP_3
vedano i documenti prodotti come allegati nn. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 alla comparsa di costituzione, nonché i documenti prodotti come allegati nn. 13, 15, 16, 17, 18 e 19 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c.).
Risulta dunque non corrisposto, rispetto al budget previsto per il 2018 nel rispetto dei tetti di spesa, l'importo di € 33.696,17.
Ricorrono dunque, in relazione a tale minore importo, i presupposti per l'utile esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c., tenuto conto del fatto che è incontestata l'erogazione delle prestazioni (peraltro sottoposte a controllo con esito positivo) e che alcun rilievo può assumere rispetto a tale azione la prospettata sospensione dell'accreditamento per effetto della mancata conclusione del contratto (sospensione che peraltro, anche se vincolata in presenza dei relativi presupposti di legge, avrebbe dovuto essere trasfusa in apposito provvedimento).
Quanto all'importo riconoscibile a tale titolo deve escludersi, come dedotto dalla che CP_3
tale importo possa coincidere con il corrispettivo che il depauperato avrebbe percepito in caso di valida conclusione del contratto e che possa dunque comprendere il profitto previsto (cfr.,
Cass., ord. n. 12702/19).
9 L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha infatti una funzione recuperatoria e non corrispettiva, sicché il riconoscimento di tale indennizzo non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto (cfr., Cass., ord. n. 21138/24).
Deve tuttavia evidenziarsi che la società attrice ha altresì chiesto la condanna della al CP_3
pagamento, a tale titolo, della maggiore o minore somma accertata in giudizio come corrispondente all'effettiva diminuzione patrimoniale.
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è possibile ricorrere anche d'ufficio alla liquidazione equitativa (cfr., Cass., ord. n. 2831/21) e che anche l'indennizzo da ingiustificato arricchimento può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ex art. 1226 c.c. stante della difficile quantificazione di tutti i fattori economici rilevanti oltre ai meri costi vivi, seppur al netto della non riconoscibile percentuale di guadagno (cfr., Cass., ord. n. 14670/19).
In tale ottica si ritiene utilizzabile come parametro di riferimento l'importo come sopra individuato (anche tenuto conto del peculiare sistema di determinazione delle tariffe delle prestazioni) e si ritiene quindi applicabile allo stesso una decurtazione nella misura del 15%, coincidente con quanto indicato dall'attrice, seppur in via gradata, nelle memorie di replica
(cfr., Cass., ord. n. 12702/19 relativa ad ipotesi in cui tale riduzione è stata ritenuta congrua per neutralizzare l'impatto del lucro cessante non riconoscibile).
Tale importo non può infine essere maggiorato dei richiesti interessi ex D.Lgs. n. 231/02, non venendo in rilievo, nell'ambito dell'azione in esame, l'adempimento di una transazione commerciale consacrata in un valido accordo.
L'importo riconosciuto deve invece essere maggiorato di rivalutazione ed interessi compensativi (cfr., Cass., sent. n. 1889/13 in tema di qualificazione come credito di valore dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, il credito indennitario ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione va liquidato anche d'ufficio alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della pronuncia a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato, oltre a doversi riconoscere gli interessi decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore (cfr., con riguardo ad un'ipotesi di prestazioni eseguite in assenza di un valido contratto scritto, Cass., ord. n.
35480/22).
Da quanto precede consegue che l'importo di € 28.641,74 (pari all'importo ancora da corrispondere sino all'esaurimento del budget per il 2018, decurtato nella misura del 15%)
10 deve essere rivalutato dal 31.12.2018 (data di definitivo espletamento delle prestazioni relative a tale annualità) sino alla pubblicazione della presente sentenza.
L'importo così determinato di € 33.997,75 dovrà essere inoltre maggiorato degli interessi da liquidare nella misura degli interessi legali applicati alla suddetta somma devalutata al
31.12.2018 e rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul complessivo importo così determinato andranno quindi applicati gli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
7. Il parziale accoglimento delle domande proposte e la significativa evoluzione, anche in epoca successiva all'introduzione del giudizio, della giurisprudenza nella materia specialistica in questa sede in rilievo giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1144 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente le domande proposte dalla nei Parte_1 confronti della e per l'effetto condanna la Controparte_3 [...]
al pagamento in favore della Controparte_3 Parte_1 della somma di € 33.997,75, oltre interessi al saggio legale su tale somma devalutata al
[...]
31.12.2018 e poi rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi al saggio legale sulla somma così complessivamente determinata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
11