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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Antonella Miryam Sterlicchio Presidente
Biagio Roberto Cimini Consigliere relatore
Pierluigi De Nardis Consigliere
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al N. 4112/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza in data 4. 3. 2025 e vertente tra
, avente sede legale in Roma alla Parte_1
Via Archimede n. 112, c.f. n. , in persona del Liquidatore e P.IVA_1 legale rappresentante p.t. con domicilio eletto in Roma al Parte_2
Viale Parioli n. 74 presso lo studio dell'Avv. Saverio Menniti (c.f.
e p.e.c. che la C.F._1 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti
Appellante – Appellata incidentale
E
già con sede Controparte_1 Controparte_2 in Roma, via Po, n. 16/A, partita IVA e codice fiscale n. , in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità Controparte_3 di Responsabile della funzione Legal Department, in proprio e quale società di gestione del Fondo comune di investimento denominato “Fondo Immobili Pubblici – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso” giusta procura per atto Notaio dott. di Roma, Persona_1 rep. n.6324 – rogito n. 3186, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof.
Andrea Zoppini (c.f. pec: C.F._2
; fax: 06.92912089) e Vincenzo Di Email_2
Vilio (cod. fis. ; pec: C.F._3
r.g. n. 1 fax: ) ed Email_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza di Spagna n.
15, come da delega in calce alla comparsa di costituzione
Appellata – Appellante incidentale
Oggetto: Impugnazione della sentenza n. 9561/2019. pubblicata il 07/05/2019, del Tribunale Civile di Roma, Sezione decima IN FATTO E IN DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 9561/2019 del Tribunale di Roma.
Si è costituita in questo grado la contrastando Controparte_1
l'impugnazione.
All'udienza del 28.1.2025 nessuna parte depositava note di trattazione scritta e la causa veniva rinviata alla nuova udienza del 4.3.2025 per la quale nessuna parte depositava note di trattazione scritta.
Per tale motivo, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, va pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza.
Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2018), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 9561/2019.
r.g. n. 2 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Biagio Roberto Cimini Antonella Miryam Sterlicchio
r.g. n. 3