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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2118 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SCIOTTO GINO, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBARDO ALDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/06/2025, i coniugi nata a Parte_1
MESSINA (ME) il 03/02/1975, e nato a [...] il [...], CP_1
premesso:
- che con sentenza n. 18/2025 pubblicata il 09/01/2025, il Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione giudiziale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano l'obbligo in capo allo di versare Pt_2
alla moglie un assegno di mantenimento per la prole pari ad € 400,00 mensili (200,00 a figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota del 70% delle spese straordinarie;
- che, a detta dei ricorrenti, erano successivamente sopravvenuti giustificati motivi che rendevano necessario modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“I) modificare l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli ad €100 mensili
(€50,00 ciascuno) oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT quale contributo al mantenimento della prole, oltre alla quota del 70% delle spese straordinarie”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 06/08/2025.
Con il medesimo decreto veniva altresì assegnato alle parti termine di giorni 20 per integrare il ricorso con le indicazioni di cui all'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c. e per esplicitare i giustificati motivi posti a fondamento della domanda di modifica.
Con note depositate il 06-08/08/2025 le parti riferivano che “la modifica richiesta è necessaria ed indispensabile al fine di permettere l'usufruizione di beneficio/sussidio/indennità statale altrimenti così come da situazione odierna non usufruibili”.
Alla luce delle motivazioni fornite dalle parti, ritiene il collegio che non possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto in contrasto con gli interessi della prole.
Si evidenzia, infatti, come le parti non rappresentino né alleghino a sostegno della domanda di modifica il sopravvenuto mutamento della propria condizione economica rispetto all'epoca della separazione, definitasi peraltro con sentenza pubblicata appena il 09/01/2025, con motivazione adeguata a recepire un accordo che prevede una drastica riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, la quale non può certamente essere legittimata dalla necessità di usufruire di presunti e generici benefici/sussidi/indennità statali.
La domanda va, quindi, allo stato rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/06/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis .51 comma 5 c.p.c.,
rigetta allo stato la domanda di modifica contenuta nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2118 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SCIOTTO GINO, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBARDO ALDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/06/2025, i coniugi nata a Parte_1
MESSINA (ME) il 03/02/1975, e nato a [...] il [...], CP_1
premesso:
- che con sentenza n. 18/2025 pubblicata il 09/01/2025, il Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione giudiziale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano l'obbligo in capo allo di versare Pt_2
alla moglie un assegno di mantenimento per la prole pari ad € 400,00 mensili (200,00 a figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota del 70% delle spese straordinarie;
- che, a detta dei ricorrenti, erano successivamente sopravvenuti giustificati motivi che rendevano necessario modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“I) modificare l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli ad €100 mensili
(€50,00 ciascuno) oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT quale contributo al mantenimento della prole, oltre alla quota del 70% delle spese straordinarie”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 06/08/2025.
Con il medesimo decreto veniva altresì assegnato alle parti termine di giorni 20 per integrare il ricorso con le indicazioni di cui all'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c. e per esplicitare i giustificati motivi posti a fondamento della domanda di modifica.
Con note depositate il 06-08/08/2025 le parti riferivano che “la modifica richiesta è necessaria ed indispensabile al fine di permettere l'usufruizione di beneficio/sussidio/indennità statale altrimenti così come da situazione odierna non usufruibili”.
Alla luce delle motivazioni fornite dalle parti, ritiene il collegio che non possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto in contrasto con gli interessi della prole.
Si evidenzia, infatti, come le parti non rappresentino né alleghino a sostegno della domanda di modifica il sopravvenuto mutamento della propria condizione economica rispetto all'epoca della separazione, definitasi peraltro con sentenza pubblicata appena il 09/01/2025, con motivazione adeguata a recepire un accordo che prevede una drastica riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, la quale non può certamente essere legittimata dalla necessità di usufruire di presunti e generici benefici/sussidi/indennità statali.
La domanda va, quindi, allo stato rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/06/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis .51 comma 5 c.p.c.,
rigetta allo stato la domanda di modifica contenuta nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.