Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3169 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio – ricorso congiunto proposto
DA
(c.f. ), nata a [...] il [...], e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Paduli (BN) alla Via E. C.F._2
Marmorale n. 6 presso l'avv. Ornella Mazzeo (c.f. , che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3 procura in atti allegata
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Ricorrenti
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte in atti allegate, riportandosi alle richieste formulate in ricorso.
Il Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6.11.2024, ed esponevano che il 27.10.2003 Parte_1 Parte_2 avevano contratto matrimonio concordatario in Benevento e con sentenza del 25.9.2023 del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello, resa esecutiva con decreto del 12.2.2024 dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, era stata dichiarata la nullità del vincolo per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attrice (can. 1101§ 2 C.I.C.).
Tanto premesso, entrambe le parti, non avendo nulla da eccepire sia sostanzialmente che formalmente alla pronuncia del Tribunale Ecclesiastico e volendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza, chiedevano accertarsi e dichiararsi l'efficacia civile della stessa.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro il 5.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva riservata in decisione.
Appare opportuno rammentare, in via preliminare, che, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 64 della legge n. 218\1995, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18.2.1984 di revisione del
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L'art. 2 della legge n. 218\1995, infatti, prevede espressamente che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicché è necessaria una pronuncia di delibazione del competente giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Nel caso in esame ritiene la Corte che sussistano le condizioni per il riconoscimento della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di Appello del 25.9.2023, oggetto del presente giudizio di delibazione.
Ricorrono, inoltre, le condizioni richieste dall'art. 8 comma 7, lett. a), b) e c) della legge n. 121\1985, che disciplina la materia come si è detto.
Infatti, il Tribunale Ecclesiastico era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti era stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo è stato trascritto nei registri dello stato civile italiano. È stato altresì assicurato il diritto di difesa delle parti, attesa la presenza del mandato procuratorio al procuratore di entrambe le parti nel processo ecclesiastico in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Infine, non risultano condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento, da valutarsi in base all'art. 64 della legge n. 218\1995, alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo contenuto nell'art. 8 lett. c) della legge n. 121\1985.
Al riguardo, va sottolineato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le nuove regole canoniche ed è stata resa esecutiva con il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 12.2.2024 e che essa non produce effetti contrari all'ordine pubblico.
Il motivo di nullità accertato dal Tribunale Ecclesiastico è costituito da vizio del consenso per avere l'attrice escluso l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, giova rammentare, in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale Ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei “bona matrimonii”, poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell'ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (cfr Cass. n. 5292\09).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Beneventano e di Appello del 25.9.2023, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica con decreto del 12.2.2024, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto da Pt_2
e in Benevento il 27.10.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
[...] Parte_1
Benevento dell'anno 2003, parte II, serie A, atto n. 6;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Benevento di procedere alla trascrizione, iscrizione, annotazione negli atti di stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
2 c) nulla per le spese.
Napoli, così deciso il giorno 12 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
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