CASS
Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2024, n. 23260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23260 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso emessa dalla Corte di appello, così come anche il PG. Antonio Balzamo ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello che ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato a mezzo PEC, e dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze. Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Nicola Marcinnò, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per ZI emessa dalla Corte di Appello di Firenze e, per l'effetto, ritenuta rituale ed ammissibile l'impugnazione, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni effetto di legge 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23260 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/4/2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino il 15/3/2017 nei confronti di PE Attilio in ordine ai delitti di cui artt. 110, 640 comma 2 n. 2 cod. pen.,110, 56, 640 comma 2 n. 2 cod. pen. e 110, 56, 346 comma 2 cod. pen., unificati dalla continuazione, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il PE ha proposto un primo ricorso per cassazione con deposito a mezzo PEC, e successivamente anche con deposito mediante raccomandata AR spedita il 23/7/2021. 3. Il ricorso presentato a mezzo PEC è stato dichiarato inammissibile "per carenza di firma digitale in calce al ricorso o agli allegati" dalla Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 19/11/2021, che ha ordinato anche l'esecuzione della sentenza, con condanna alle spese. 4. Il PE ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, deducendo due motivi di impugnazione: 4.1. violazione degli artt. 582, 583 e 591 cod. proc. pen. in relazione all'art. 164 comma 4 cod. proc. pen., non potendosi ritenere in alcun modo che, in caso di doppio deposito dell'atto di impugnazione (a mezzo PEC ed a mezzo di raccomandata AR), eventuali vizi del primo deposito tolgano efficacia al secondo. 4.2. Vizio di motivazione per essersi utilizzato un modello prestampato sottolineando la dicitura, "per carenza di firma digitale in calce al ricorso o agli allegati" ed interlineandone altra, sicché l'individuazione del motivo di inammissibilità non è esplicitata ma può essere solo desunta. 5. A sostegno del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, depositato con raccomandata AR, invece, il PE ha articolato tre motivi di impugnazione: 5.1. Vizio di motivazione e mancanza di valutazione di prove decisive, per essersi la Corte territoriale limitata a riprodurre le argomentazioni del giudice di primo grado, ripetendo il susseguirsi del fatto storico oggetto di giudizio. La stessa carenza di motivazione sarebbe ravvisabile, inoltre, anche con riferimento alla valutazione d'infondatezza del quarto motivo di appello, relativo al trattamento sanzionatorio, non essendo esposti i dati oggettivi che provino la "notevole spregiudicatezza" del ricorrente, ed alle statuizioni civili, che si assumono non adeguatamente motivate con riferimento all'entità del danno morale patito dalla persona offesa. 2 5.2. Violazione di legge per avere la sentenza impugnata ritenuto persistere continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'abrogato art. 346 cod pen. e quello di traffico di influenze di cui all'art. 346-bis cod. pen., (sez. 6 n. 1896/2021), così riconoscendo la penale responsabilità del PE in ordine al reato di cui al capo c) nonostante l'abrogazione del delitto di cui all'art. 346 cod. pen. e nonostante il teste UN abbia riferito che il nome del magistrato Cicchella era stato fatto non dal PE bensì dal TA TI. 5.3. Omessa motivazione in ordine al terzo motivo d'appello, con il quale si era sostenuta l'insussistenza del tentativo di millantato credito. 6. Con requisitoria scritta del 15/6/2023 il PG Antonio Balzamo ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello che ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato a mezzo PEC, e dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze. Con successiva requisitoria anche il PG Paola Mastroberardino ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso emessa dalla Corte di appello. 7. Il difensore del ricorrente, avv. Nicola Marcinnò, ha depositato memoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per ZI emessa dalla Corte di Appello di Firenze e, per l'effetto, ritenuta rituale ed ammissibile l'impugnazione, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni effetto di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza con la quale il 19/11/2021 la Corte di Appello di Firenze, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal PE a mezzo PEC, ha ordinato anche l'esecuzione della sentenza, con condanna alle spese, va annullata senza rinvio per violazione di legge, essendo stato comunque depositato tempestivamente ricorso anche a mezzo di raccomandata AR. La sentenza della Corte territoriale del 12/4/2021, infatti, indicava in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione, sicché per il disposto dell'all'art. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) cod. proc. pen. il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione decorreva dall'11/6/2021, con scadenza il 26/7/2021. Conseguentemente deve ritenersi tempestivo il ricorso cartaceo spedito ex art. 583 cod. proc. pen. a mezzo raccomandata AR il 23/7/2021. Questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo rilevare, in tema di impugnazioni, che la modalità di deposito in via telematica introdotta dalla disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, di cui all'art. 24, connma 6-bis, d. I. 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non è prevista a pena di 3 inammissibilità, non escludendo l'utilizzo delle forme tradizionali di deposito di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40190 del 03/06/2022, Rv. 283669), sicché la tempestiva presentazione del ricorso per cassazione anche a mezzo di raccomandata AR è, di per sé, sufficiente a rendere ammissibile il ricorso. 2. Il primo motivo del ricorso depositato a mezzo di raccomandata AR è, invece, inammissibile perché attiene esclusivamente al merito della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale, lungi dal limitarsi a riprodurre le argomentazioni del giudice di primo grado, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere l'attendibilità delle deposizioni testimoniali della persona offesa RR e del teste UN, evidenziando, quanto alla prima, che la stessa risultava aver trasferito automobile e denaro al TA TI in quanto questi le era stato presentato dal UN, persona alla quale era evidentemente legata, e con l'intervento del PE che le si era presentato sotto falso nome quale appuntato della Guardia di Finanza. Il motivo è pertanto inammissibile perché, a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata immune da vizi logici, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Analogamente, attengono al merito della decisione impugnata, e peccano anche di genericità, le censure in ordine al trattamento sanzionatorio, volte a negare la spregiudicatezza attribuita dalla sentenza al ricorrente, presentatosi falsamente come appuntato della Guardia di Finanza, oppure a contestare genericamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza indicare elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, Rv. 280495), ipotesi che non può in alcun modo riconoscersi nel caso in esame, per avere la Corte valorizzato le difficoltà della persona offesa, che, in un contesto di separazione dal coniuge molto litigiosa, che l'aveva anche estronnessa dalle aziende di marmi del marito nelle quali lavorava, era stata anche costretta a rivolgersi alle forze dell'ordine e ad affrontare le vicende processuali. 3. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso, inerente il giudizio di penale responsabilità del PE in ordine al delitto di cui al capo C), in quanto occorre dare continuità all'insegnamento di questa Corte di ZI - di recente confermato anche da Sez. Unite n. 19357 del 29/02/2024 - secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza 4 impugnata, non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, connma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 11342 del 12/12/2022, Rv. 284567; Sez. 6 n. 23407 del 10/03/2022, Rv. 283348; Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, Rv. 281980). 4. Attesa l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti i reati di cui ai capi A) e B), la fondatezza del secondo motivo di ricorso, nel quale deve ritenersi assorbito anche il terzo, comporta l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al solo reato di cui al capo C) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, l'eliminazione della relativa pena, determinata dai giudici di merito in mesi uno di reclusione ed euro 75,00 di multa, con la revoca delle statuizioni civili relative al suddetto reato, disposte in favore della persona offesa Cicchella CL. Conseguentemente all'eliminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo C), pertanto, la pena inflitta al ricorrente va rideterminata in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 1.325,00 di multa.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 75 di multa, e revoca le statuizioni civili limitatamente al suddetto reato;
dichiara inammissibile il ricorso limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) relativamente ai quali ridetermina la pena in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 1.325,00 di multa. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore LU nTppriali
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso emessa dalla Corte di appello, così come anche il PG. Antonio Balzamo ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello che ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato a mezzo PEC, e dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze. Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Nicola Marcinnò, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per ZI emessa dalla Corte di Appello di Firenze e, per l'effetto, ritenuta rituale ed ammissibile l'impugnazione, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni effetto di legge 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23260 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/4/2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino il 15/3/2017 nei confronti di PE Attilio in ordine ai delitti di cui artt. 110, 640 comma 2 n. 2 cod. pen.,110, 56, 640 comma 2 n. 2 cod. pen. e 110, 56, 346 comma 2 cod. pen., unificati dalla continuazione, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il PE ha proposto un primo ricorso per cassazione con deposito a mezzo PEC, e successivamente anche con deposito mediante raccomandata AR spedita il 23/7/2021. 3. Il ricorso presentato a mezzo PEC è stato dichiarato inammissibile "per carenza di firma digitale in calce al ricorso o agli allegati" dalla Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 19/11/2021, che ha ordinato anche l'esecuzione della sentenza, con condanna alle spese. 4. Il PE ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, deducendo due motivi di impugnazione: 4.1. violazione degli artt. 582, 583 e 591 cod. proc. pen. in relazione all'art. 164 comma 4 cod. proc. pen., non potendosi ritenere in alcun modo che, in caso di doppio deposito dell'atto di impugnazione (a mezzo PEC ed a mezzo di raccomandata AR), eventuali vizi del primo deposito tolgano efficacia al secondo. 4.2. Vizio di motivazione per essersi utilizzato un modello prestampato sottolineando la dicitura, "per carenza di firma digitale in calce al ricorso o agli allegati" ed interlineandone altra, sicché l'individuazione del motivo di inammissibilità non è esplicitata ma può essere solo desunta. 5. A sostegno del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, depositato con raccomandata AR, invece, il PE ha articolato tre motivi di impugnazione: 5.1. Vizio di motivazione e mancanza di valutazione di prove decisive, per essersi la Corte territoriale limitata a riprodurre le argomentazioni del giudice di primo grado, ripetendo il susseguirsi del fatto storico oggetto di giudizio. La stessa carenza di motivazione sarebbe ravvisabile, inoltre, anche con riferimento alla valutazione d'infondatezza del quarto motivo di appello, relativo al trattamento sanzionatorio, non essendo esposti i dati oggettivi che provino la "notevole spregiudicatezza" del ricorrente, ed alle statuizioni civili, che si assumono non adeguatamente motivate con riferimento all'entità del danno morale patito dalla persona offesa. 2 5.2. Violazione di legge per avere la sentenza impugnata ritenuto persistere continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'abrogato art. 346 cod pen. e quello di traffico di influenze di cui all'art. 346-bis cod. pen., (sez. 6 n. 1896/2021), così riconoscendo la penale responsabilità del PE in ordine al reato di cui al capo c) nonostante l'abrogazione del delitto di cui all'art. 346 cod. pen. e nonostante il teste UN abbia riferito che il nome del magistrato Cicchella era stato fatto non dal PE bensì dal TA TI. 5.3. Omessa motivazione in ordine al terzo motivo d'appello, con il quale si era sostenuta l'insussistenza del tentativo di millantato credito. 6. Con requisitoria scritta del 15/6/2023 il PG Antonio Balzamo ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello che ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato a mezzo PEC, e dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze. Con successiva requisitoria anche il PG Paola Mastroberardino ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso emessa dalla Corte di appello. 7. Il difensore del ricorrente, avv. Nicola Marcinnò, ha depositato memoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per ZI emessa dalla Corte di Appello di Firenze e, per l'effetto, ritenuta rituale ed ammissibile l'impugnazione, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni effetto di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza con la quale il 19/11/2021 la Corte di Appello di Firenze, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal PE a mezzo PEC, ha ordinato anche l'esecuzione della sentenza, con condanna alle spese, va annullata senza rinvio per violazione di legge, essendo stato comunque depositato tempestivamente ricorso anche a mezzo di raccomandata AR. La sentenza della Corte territoriale del 12/4/2021, infatti, indicava in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione, sicché per il disposto dell'all'art. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) cod. proc. pen. il termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione decorreva dall'11/6/2021, con scadenza il 26/7/2021. Conseguentemente deve ritenersi tempestivo il ricorso cartaceo spedito ex art. 583 cod. proc. pen. a mezzo raccomandata AR il 23/7/2021. Questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo rilevare, in tema di impugnazioni, che la modalità di deposito in via telematica introdotta dalla disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, di cui all'art. 24, connma 6-bis, d. I. 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non è prevista a pena di 3 inammissibilità, non escludendo l'utilizzo delle forme tradizionali di deposito di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40190 del 03/06/2022, Rv. 283669), sicché la tempestiva presentazione del ricorso per cassazione anche a mezzo di raccomandata AR è, di per sé, sufficiente a rendere ammissibile il ricorso. 2. Il primo motivo del ricorso depositato a mezzo di raccomandata AR è, invece, inammissibile perché attiene esclusivamente al merito della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale, lungi dal limitarsi a riprodurre le argomentazioni del giudice di primo grado, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere l'attendibilità delle deposizioni testimoniali della persona offesa RR e del teste UN, evidenziando, quanto alla prima, che la stessa risultava aver trasferito automobile e denaro al TA TI in quanto questi le era stato presentato dal UN, persona alla quale era evidentemente legata, e con l'intervento del PE che le si era presentato sotto falso nome quale appuntato della Guardia di Finanza. Il motivo è pertanto inammissibile perché, a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata immune da vizi logici, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Analogamente, attengono al merito della decisione impugnata, e peccano anche di genericità, le censure in ordine al trattamento sanzionatorio, volte a negare la spregiudicatezza attribuita dalla sentenza al ricorrente, presentatosi falsamente come appuntato della Guardia di Finanza, oppure a contestare genericamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza indicare elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, Rv. 280495), ipotesi che non può in alcun modo riconoscersi nel caso in esame, per avere la Corte valorizzato le difficoltà della persona offesa, che, in un contesto di separazione dal coniuge molto litigiosa, che l'aveva anche estronnessa dalle aziende di marmi del marito nelle quali lavorava, era stata anche costretta a rivolgersi alle forze dell'ordine e ad affrontare le vicende processuali. 3. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso, inerente il giudizio di penale responsabilità del PE in ordine al delitto di cui al capo C), in quanto occorre dare continuità all'insegnamento di questa Corte di ZI - di recente confermato anche da Sez. Unite n. 19357 del 29/02/2024 - secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza 4 impugnata, non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, connma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 11342 del 12/12/2022, Rv. 284567; Sez. 6 n. 23407 del 10/03/2022, Rv. 283348; Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, Rv. 281980). 4. Attesa l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti i reati di cui ai capi A) e B), la fondatezza del secondo motivo di ricorso, nel quale deve ritenersi assorbito anche il terzo, comporta l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al solo reato di cui al capo C) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, l'eliminazione della relativa pena, determinata dai giudici di merito in mesi uno di reclusione ed euro 75,00 di multa, con la revoca delle statuizioni civili relative al suddetto reato, disposte in favore della persona offesa Cicchella CL. Conseguentemente all'eliminazione dell'aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo C), pertanto, la pena inflitta al ricorrente va rideterminata in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 1.325,00 di multa.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 75 di multa, e revoca le statuizioni civili limitatamente al suddetto reato;
dichiara inammissibile il ricorso limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) relativamente ai quali ridetermina la pena in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 1.325,00 di multa. Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024 Il Consigliere estensore LU nTppriali