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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Vendita di cosa immobile nella causa iscritta al n. 498 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in Cagliari via della Pineta n. 91 presso lo studio dell'Avv. Marco
Filippo Liscia che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO con sede in Assemini, via Carmine 82, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Cagliari via Tigellio n. 8 presso lo studio
[...] dell'Avv. Ugo Mario Dessy che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione dell'11.11.2012;
APPELLATA
All'udienza del 28 giugno 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da verbale dell'udienza del 7 luglio
2023 e 28 giugno 2024): “Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare risolto il contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data
16/06/2010, e, per l'effetto, condannare a corrispondere in Controparte_3 favore del sig. l'importo di € 24.500,00 oltre interessi legali Parte_1
dal dovuto al saldo, a titolo di restituzione degli acconti. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Per i motivi sopra esposti, nell'interesse della così come Controparte_3
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata si conclude perché il Sig.
Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione, conclusione disattesa voglia: in via principale, rigettare l'appello e confermare la sentenza del
Tribunale di Cagliari, con vittoria di spese ed onorari. In via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello, compensare le spese dei due gradi di giudizio in virtù della condotta processuale dell'appellante”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 19 novembre 2012,
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la Parte_1
società per veder accertare e dichiarare che la scrittura Controparte_3
privata stipulata tra le odierne parti in data 5 giugno 2010 (rectius e da ora 16 giugno 2010) era a tutti gli effetti un contratto definitivo e che le sottoscrizioni apposte erano autentiche e, in subordine, qualora il Tribunale
l'avesse ritenuta essere un contratto preliminare, per veder trasferire, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'immobile in oggetto, con ordine al Conservatore dei
Registri Immobiliari di farne trascrizione, oltre al risarcimento del danno ed alla quantificazione del saldo dovuto alla società convenuta, con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
In particolare, egli ha esposto che:
- con scrittura privata del 16 giugno 2010, la società Controparte_3
gli aveva venduto un appartamento al piano primo di un edificio di nuova costruzione, composto di soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, disimpegno, due balconi, distinto al NCEU al Foglio 24 par. 4537 sub 6, edificato in virtù di concessione edilizia n. 278 del 28.11.2006 rilasciata dal responsabile dell'Area Tecnica urbanistica del Comune di Assemini, in un'area sita in Assemini, vico Po, distinta in catasto al foglio 24, mappale 3393-3394, ad essa pervenuta con rogito del notaio rep. n. Persona_1
30470/8077;
- il prezzo della compravendita era stato pattuito in euro 90.000,00 oltre
Iva, di cui euro 2.000,00 versati a titolo di caparra penitenziale ed euro
88.000,00 oltre iva da versare al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita, che le parti si erano impegnate a sottoscrivere entro la fine dell'anno 2010, con consegna dell'immobile da effettuare entro il 30 luglio
2010;
- nelle more, aveva versato acconti per complessivi euro 34.000,00, oltre a euro 14.000,00 in conto iva, rimanendo debitore di euro 65.000,00 e in data 16 luglio 2010 la società aveva consegnato le chiavi Controparte_3 dell'appartamento a esso attore che da allora vi aveva abitato;
- i molteplici solleciti e il tentativo di mediazione esperito da esso attore
(infruttuoso per la mancata comparizione della società alienante) per addivenire alla stipulazione dell'atto pubblico di compravendita erano stati vani;
- il ritardo nella consegna dell'immobile gli aveva causato molti danni per l'impossibilità di alienarlo, nonostante avesse ricevuto molteplici richieste, per le spese di fase stragiudiziale per euro 1.999,71, per l'assenza del certificato di abitabilità e per i vizi e difetti di cui l'immobile era gravato e per cui sarebbe stato necessario sostenere ulteriori spese da detrarre dal prezzo a saldo.
La società costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_3
delle domande di risarcimento del danno e di riduzione del prezzo, aderendo alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dall'attore con previsione a carico di costui del pagamento del saldo del prezzo per euro 65.500,00, deducendo di essere sempre stata disponibile a stipulare il contratto definitivo, avendo atteso che la controparte fissasse la data del rogito davanti ad un notaio di sua fiducia dal momento che in data 20.12.2012 detta stipula non era andata a buon fine esclusivamente per impegni della direttrice della CP_4
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, revocata la disposizione non essendo stati svolti gli accertamenti peritali a causa del mancato versamento del fondo spese e della condotta inerte dell'attore di mettere a disposizione dell'ausiliario l'immobile per il sopralluogo, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1466 pubblicata il 24 giugno 2020, ha rigettato le domande del e ha compensato le spese di lite. Pt_1
Premesso che doveva ritenersi rinunciata la domanda principale di accertamento del trasferimento della proprietà dell'immobile in forza della scrittura privata del 16.06.2010, perché non riproposta nella comparsa di costituzione del nuovo difensore dell'attore, il Tribunale ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. per non aver consentito il , in possesso Pt_1 dell'immobile, lo svolgimento delle attività demandate al CTU e per non aver versato l'importo a suo carico di anticipo del fondo spese e, per l'effetto, per aver impedito di verificare, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, se l'immobile avesse il requisito della regolarità urbanistica e se, accertato un qualche abuso, esso dovesse ritenersi primario o secondario.
Nemmeno era stata dirimente la produzione del certificato di agibilità dell'immobile, adempiendo il permesso di costruire e il certificato di agibilità
a funzioni diverse.
Per le stesse ragioni, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, in quanto il danno ed il nesso causale erano stati soltanto allegati e non dimostrati.
Ha, infine, compensato le spese di giudizio, non sussistendo soccombenza in senso tecnico della parte convenuta, avendo questa formulato conclusioni conformi all'attore e per l'inesistenza di conflitti nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2020 ha Parte_1
proposto appello per due motivi, riproponendo le medesime domande già formulate primo grado.
Primo motivo di appello Violazione o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., art. 2932 c.c. e art. 46 D.P.R. 6.6.2001, n. 380 T.U. dell'edilizia.
Con il primo motivo di impugnazione, ha censurato la Parte_1
decisione per aver il Tribunale ritenuto insussistenti i requisiti per la pronuncia della sentenza di trasferimento coattivo di cui all'art. 2932 c.c., posto che per gli immobili costruiti dopo il 17.3.1985 era sufficiente soltanto la menzione degli estremi della concessione edilizia o della concessione edilizia in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione. Pertanto, poiché l'edificio era stato costruito durante la vigenza del
D.P.R. n. 380/2001, doveva ritenersi soddisfatto il requisito di menzione di idoneo titolo edilizio nell'atto di citazione, in cui era indicata la concessione edilizia n. 278 del 28.11.2006, correttamente rilasciata e richiamata nel certificato di agibilità rilasciato dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Assemini.
Peraltro, la circostanza nemmeno era stata contestata dalla società convenuta, che aveva invece concluso in conformità rispetto alla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, fatto su cui il giudice non si era espresso.
Al riguardo, proprio la stessa società convenuta, costruttrice dell'immobile, aveva chiesto e ottenuto il titolo edilizio, di cui era in possesso, per cui la CTU era intesa a ovviare all'inerzia della promittente venditrice, che avrebbe dovuto sostenerne, almeno in parte, le spese né esso attore, peraltro, aveva ricevuto alcuna comunicazione sulle date di svolgimento della CTU o sulla richiesta di versamento del fondo spese.
Ad ogni buon conto, egli ha prodotto la copia della Concessione
Edilizia n. 278 del 28.11.2006 e la copia della Concessione Edilizia n.90 del
30.9.2011, rilasciate alla società convenuta, unitamente ad una copia della perizia giurata con la quale il geom. attestava la conformità CP_5 urbanistica catastale dell'immobile de quo all'ultimo titolo edilizio rilasciato dal Comune di Assemini, sostenendone la producibilità anche in appello alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.
Secondo motivo di appello Sul rigetto della domanda di risarcimento del danno – violazione dell'art. 115 c.p.c. e/o omessa, insufficiente o contradditoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio – violazione o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c.
Con il secondo motivo di impugnazione ha censurato Parte_1
la sentenza laddove aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, evidenziando in primo luogo che la società convenuta non aveva contestato di avergli causato un danno con il proprio inadempimento, nessuna rilevanza potendo essere riconosciuta al fatto impeditivo addotto dalla società, da essa riferito agli impegni della direttrice della filiale perché Controparte_6 tardivo, essendosi costituita soltanto alla prima udienza, e rimasto allo stato di mera allegazione.
Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non provato il danno, in violazione dell'art. 115 c.p.c., danno che egli aveva peraltro adeguatamente provato con produzioni documentali quanto al dedotto importo di euro
1.999,71 per le spese legali sopportate per la fase stragiudiziale derivante
CP_ dall'inadempimento della e di euro 152,00 per le spese di CP_3
mediazione.
Peraltro, la società convenuta non aveva aderito alla procedura di mediazione né aveva formulato delle proposte conciliative nel giudizio di primo grado né aveva aderito alla proposta rivoltale di accettare una somma prossima a quella richiesta nella comparsa di costituzione in giudizio, fatto che doveva essere considerato anche ai fini della condanna alle spese di lite.
Nel corso del giudizio, e precisamente all'udienza del 7 luglio 2023,
l'appellante ha modificato le conclusioni chiedendo, in luogo dell'adempimento, la risoluzione del contratto preliminare con ogni conseguenza sotto il profilo delle restituzioni e con riserva di agire per il risarcimento dei danni, conclusioni confermate all'udienza del 28 giugno
2024.
La società ha insistito nelle conclusioni rassegnate Controparte_3
nella comparsa di costituzione, contestando le avverse nuove domande.
All'udienza del 28 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Come sopra detto, all'udienza del 7 luglio 2023 ha Parte_1
formulato, modificando le precedenti, le conclusioni in epigrafe trascritte, riproponendo solo nella comparsa conclusionale la domanda di risarcimento del danno per euro 2.151,71, oltre interessi legali, o la diversa somma ritenuta di giustizia da questa Corte, deducendo che:
- nelle more della prima udienza del giudizio di impugnazione, era giunto a conoscenza della instaurazione di un giudizio di esecuzione immobiliare, proc. N. 108/2020 R. Es., sull'appartamento oggetto della presente lite promosso da un creditore ipotecario nei confronti della società CP_3
[...] - all' inizio dell'anno 2023, esso attore era stato inserito in una struttura protetta a causa di un attacco ischemico e pertanto egli aveva modificato la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di risoluzione;
- in data 23.02.2023 il Tribunale di Cagliari, nell'ambito della procedura esecutiva suddetta, aveva pronunciato il decreto di trasferimento dell'immobile.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore avanzata dal nel presente grado di giudizio deve Pt_1
essere accolta.
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di sua tardività sollevata dalla società appellata, essendo insorto il relativo impulso soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di appello, risalendo l'adozione del decreto di trasferimento dell'immobile in sede esecutiva al 23 febbraio 2023, laddove l'appello è stato promosso il 29 dicembre 2020.
Giova osservare che sulla scorta dell'art. 1453, co.2 c.c., la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento si sottrae al divieto di domande nuove nel giudizio d'appello di cui all'art. 345 c.p.c., trattandosi di eccezione legale alla regola generale, come di recente ribadito in Cass. n.
32456/2023 che ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 1453, co.2, c.c. “contiene un principio di ordine processuale in base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive è consentito alla parte, in deroga alle norme che vietano la 'mutatio libelli' nel corso del processo, sostituire alla domanda originaria di adempimento coattivo del contratto quella di risoluzione per inadempimento, non solo per tutto il corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello e nel giudizio di rinvio” (Cass.
n. 2715/1996) e che ha affermato “che tale facoltà si estende anche alla conseguente domanda accessoria di restituzione del prezzo, nonché a quella di risarcimento del danno (Cass. n. 26325/2008)[…]. Nella specie, la ricorrente aveva agito per l'esecuzione in forma specifica del mancato obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita e quindi ben poteva esercitare lo jus variandi chiedendo la risoluzione del contratto, comprensiva della domanda di restituzione del prezzo versato e del risarcimento del danno, fino alla precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello. La successiva domanda di risoluzione, per la quale non operavano le preclusioni dell'art. 345 c.p.c., era infatti rimasta nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre in giudizio nuovi temi di indagine (Cass. n. 28912/2022).”
Alla luce del richiamato arresto non può revocarsi in dubbio la proponibilità della domanda di risoluzione proposta dal , fondata sulla Pt_1
mancata stipulazione del contratto definitivo ascrivibile alla condotta del promittente venditore, inadempienza che fondava la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. originariamente proposta.
Nel merito, la domanda di risoluzione è fondata.
Al trasferimento a terzi dell'immobile per cui è causa, a seguito di una procedura esecutiva a carico del promittente venditore, deve essere imputato il decisivo impedimento oggettivo alla stipulazione del contratto definitivo cui le parti si erano obbligate con il contratto preliminare del 16 giugno 2010.
Trattandosi di fatto addebitabile alla società e Controparte_3 integrato il requisito di cui all'art. 1455 c.c., consistendo inequivocabilmente in un grave, assoluto e definitivo inadempimento avuto riguardo all'interesse del di acquistare la proprietà del bene promesso in vendita, mai più Pt_1
realizzabile, il contratto preliminare deve essere dichiarato risolto ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c. per inadempimento della società appellata.
Non meritano accoglimento le eccezioni da costei sollevate al fine di smentire il proprio inadempimento, riferite alla mancata comparizione del innanzi al notaio per la stipula del definitivo, in quanto allegazioni Pt_1
tardive e comunque non provate, non essendone stata fornita prova alcuna mentre, al contrario, i documenti prodotti dall'odierno appellante attestano la sua perdurante disponibilità alla stipula del contratto definitivo e conducono a ritenere attuati da parte della società molteplici rinvii di detta stipula (lettere
9.12.2010, 8 giugno 2011, 7 maggio 2011, docc. nn.10-12-Pisanu).
Quanto alla domanda di restituzione dell'importo di euro 24.500,00 versati dal e da lui imputati a titolo di acconto sul prezzo di vendita, Pt_1
accertata la sua tempestività alla stregua di quanto premesso, si osserva quanto segue.
È provato in atti che, mediante la stipulazione del contratto preliminare, il si fosse obbligato a corrispondere alla società Pt_1 complessivi euro 90.000,00 oltre iva, di cui euro 2.000,00, inclusa iva, erano stati da lui versati a titolo di caparra penitenziale contestualmente alla stipula del preliminare, ed euro 88.000,00 oltre iva dovevano essere versati alla stipula del contratto definitivo di vendita.
È fatto pacifico tra le parti, perché da loro condiviso negli atti difensivi in corso di causa, che il , al tempo di instaurazione del presente Pt_1
giudizio, fosse ancora tenuto a corrispondere euro 65.500,00 a titolo di saldo del prezzo di vendita e, conseguentemente, che egli avesse corrisposto alla società complessivi euro 24.500,00, di cui ha, appunto, Controparte_3
domandato la restituzione.
In accoglimento di detta domanda, la società deve Controparte_3
essere condannata alla restituzione della somma di euro 24.500,00 oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo (7 luglio 2023), dal momento che, a tacere della presunzione di buona fede, il promittente venditore aveva ricevuto il pagamento in esecuzione di un contratto che in quel momento era pienamente efficace, ignorando all'epoca e fino all'udienza del 7 luglio 2023 che avrebbe dovuto restituire quanto ricevuto.
Si richiamano i principi di diritto da ultimo enunciati da Cass., n.
423/2025:
“«Accertata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo». «In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola posta dall'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito quanto alla spettanza di frutti e interessi non riguarda i frutti e gli interessi previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali integralmente passibili di restituzione in ragione della retroattività della risoluzione prevista dall'art. 1458 c.c., ma
i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione». «In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della regolazione della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto deve essere oggetto di ripetizione, la buona fede di cui all'art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva e si identifica nell'ignoranza, in capo all'accipiens, dell'obbligo restitutorio». Considerato che nella comparsa di costituzione la società appellata ha dedotto il godimento dell'immobile da parte del fin dalla stipula del Pt_1
contratto preliminare a fronte del pagamento di una minima parte del prezzo pattuito, si evidenzia che se è vero che “L'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare comporta
l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per
l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che nel caso di occupazione di un immobile fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori.” (così Cass., n. 35280/2022), la società appellata non ha tuttavia formulato alcuna domanda di restituzione. Al riguardo si richiama Cass., n. 28722/2022: “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ.,
l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova.”
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, quantificato dal in euro 2.151,71 pari alle spese sostenute per la mediazione e per Pt_1
l'attività stragiudiziale, la Corte osserva che:
- con atto di citazione in appello del 29 dicembre 2020 il ha Pt_1 proposto domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c., oltre risarcimento del danno per le spese di mediazione e di attività stragiudiziale per complessivi euro 2.151,71, con vittoria di spese legali e di giudizio;
- all'udienza del 31 marzo 2023, il legale del ha chiesto il rinvio Pt_1 dell'udienza per conferire con il proprio assistito, frattanto trasferito in una struttura sanitaria, atteso che l'immobile per cui è causa era stato messo all'asta, per prendere eventuali decisioni sul mutamento della domanda;
- all'udienza collegiale del 7 luglio 2023, il legale del ha Pt_1
dichiarato di aver conferito con il proprio assistito e aveva concluso, in luogo dell'adempimento “per la risoluzione del contratto preliminare, con ogni conseguenza sotto il profilo delle restituzioni e con riserva di agire per il risarcimento”;
- con atto del 28 giugno 2024, in riferimento all'udienza collegiale svoltasi in pari data, il legale del ha rassegnato le seguenti conclusioni Pt_1
“voglia la Corte d'appello di Cagliari, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare risolto il contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data
16/06/2010, e, per l'effetto, condannare a corrispondere in Controparte_3 favore del sig. l'importo di € 24.500,00 oltre interessi legali Parte_1
dal dovuto al saldo, a titolo di restituzione degli acconti. Con vittoria di spese
e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”;
- solo nelle memorie conclusionali, depositate il 26 settembre 2024, il ha insistito “per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel Pt_1
proprio atto introduttivo, così come modificate all'udienza del 28.6.2024 e che, per comodità, vengono qui di seguito trascritte: “voglia la Corte
d'appello di Cagliari, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare risolto il contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data 16/06/2010, e, per
l'effetto, condannare a corrispondere in favore del sig. Controparte_3 Pt_1
l'importo di €24.500,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a
[...]
titolo di restituzione degli acconti;
(..), condannare la società in CP_3
nome collettivo a versare in favore del sig. , a titolo di Parte_1
risarcimento del danno subito per le ragioni di cui alla superiore espositiva, la somma di € 2.151,71, oltre interessi legali, ovvero di quella maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
-Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Se è certamente vero che il aveva ritualmente domandato il Pt_1
risarcimento del danno nell'atto di citazione in appello a corredo della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, nondimeno, quando ha mutato la domanda di adempimento in quella di risoluzione del contratto, non soltanto nulla ha domandato quanto al risarcimento dei danni, ma ha fatto espressa riserva di agire per esso, non formulando poi la domanda risarcitoria all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno formulata dall'appellante solo nella comparsa conclusionale, è tardiva e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio considerato che il giudizio di primo grado è stato caratterizzato da numerosi rinvii richiesti dalle parti congiuntamente per trattative di amichevole componimento e che la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale per accertare la sussistenza dei presupposti della domanda ex art. 2932 c.c., sulla quale concordavano entrambe le parti, non è stata espletata a causa della mancanza di disponibilità dell'odierno appellante a far effettuare il sopralluogo. Si richiama la nota del CTU del 16 maggio 2017.
Occorre ancora considerare che l'inadempimento del venditore si è concretizzato definitivamente nel corso del giudizio di appello.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da
, così provvede: Parte_1
1) Dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato in data
16 giugno 2010, tra la società quale promittente venditrice, Controparte_3
e , quale promissario acquirente, per inadempimento della Parte_1
promittente venditrice;
2) condanna la società alla restituzione in favore di Controparte_3 Pt_1
della somma di euro 24.500,00 oltre gli interessi legali dal 7 luglio
[...]
2023 al saldo;
3) Dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Cagliari in data 21 marzo 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu Il Consigliere Relatore
Donatella Aru