Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese dal 23.11.2024, a seguito all'invito al deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1885/2021 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Dell'Acqua del Foro di Pavia (C.F.: ), C.F._2 presso il cui studio in Pavia, Via Jacopo Menocchio n. e da procura alle liti in atti (comunicazioni via fax 0382/307784, o a mezzo pec:
Email_1
- attrice - contro
(C.F.: NTroparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa come da procure in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gianluca Orioli (C.F.: del Foro di Pavia, con Studio in C.F._3
Via Trento n. 72, 27049 Stradella (PV), presso il quale è elettivamente domiciliata, e dall'Avv. Giada Corona del Foro di Pavia (C.F.: ; fax: 0382 78042, PEC: , con C.F._4 Email_2 lotti n. 144, 27017 Piev lefax 0385.52232 nonché PEC ) Email_3
- convenuta –
CONCLUSIONI
Per l'attrice SI.ra : Parte_1
« Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Dichiarare la responsabilità della ditta in persona del NTroparte_1 suo legale rappresentante pro tempore ex artt. 2043 e 2051 c.c. nella determinazione del sinistro di cui è causa e conseguentemente condannarla a risarcire i danni tutti subiti dall'attrice nella misura di €. 28.681,49 quantificati sulla base delle tabelle milanesi e della valutazione del CTU Dr. e così meglio specificati: Persona_1
DANNO BIOLOGICO Invalidità permanente 9% anni 68 15.694,00 Inab.temp.totale gg. 37 4.255,00 Inab.temp.parziale gg. 60 al 75% 5.175,00
1
Per la convenuta : NTroparte_1
« Voglia il Tribunale Ill.mo, premesse le opportune declaratorie e per la causali di cui in atti: in via principale: respingere le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della convenuta al risarcimento totale o parziale, ex art. 1227 c.c., dei danni come effettivamente accertati, limitare il quantum nel giusto e provato. Spese rifuse».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 13.4.2021 la SI.ra ha Parte_1 citato in giudizio NTroparte_1 chiedendo dichiararsi “ la responsabilità della ditta NTroparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore ex artt. 2043 e
[...]
2051 c.c. nella determinazione del sinistro di cui è causa e conseguentemente condannarla a risarcire i danni tutti subiti dall'attrice nella misura di €. 37.054,68 o di quella veriore somma che il Giudice riterrà di ragione ed equità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo.”.
In particolare ha dedotto che:
-il giorno 19/06/2020 verso le ore 9 la SI.ra si recava al Bar Parte_1
“ sito in Pieve Porto Morone Via XXIV Maggio all'interno del CP_1 Par ciale Carrefour: all'interno del e, a circa un metro e mezzo, di fronte alla porta d'ingresso, vi era posizionato un dispenser di gel lavamani, sprovvisto del piatto contenitore;
-la SInora trovandosi in qualità di cliente all'interno del bar, giungeva Pt_1 in prossimità del dispenser, quando, a causa del liquido gelatinoso fuoriuscito dal dispenser, e caduto sul pavimento, di colore scuro, scivolava cadendo a gambe levate ed impattando a terra con la colonna dorso-lombare: veniva immediatamente soccorsa dall'ambulanza del 118 e, immobilizzata su tavola spinale, trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Broni-Stradella;
- a seguito della rovinosa caduta a terra riportava Frattura somatica di D12 con lieve infossamento della limitante somatica superiore ed irregolarità dello spigolo somatico antero-superiore, con giorni di prognosi 20 e con la prescrizione di assoluto riposo a letto e busto ortopedico C35 da mantenere per 90 giorni continuativamente, con dismissione da farsi in maniera graduale entro i successivi 30 giorni, come da referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Broni-Stradella (doc. 1); in data 23.06.2020 la signora Pt_1 veniva ricoverata presso la Divisione di Ortopedia della Fondazione di Montescano e sottoposta ad un necessario trattamento finalizzato al rinforzo
2 della muscolatura paravertebrale e di riabilitazione neuromotoria;
in data 30.07.2020 l'attrice veniva dimessa con la prescrizione di continuare ad utilizzare il busto ortopedico e di sottoporsi ad ulteriori visite di controllo, trattamenti fisioterapici, chinesiterapia, lastre ecc. (doc. 2); in data 07.08.2020 la SI.ra si sottoponeva ad esame radiografico di controllo che rilevava Pt_1 un ulteriore affossamento della limitante somatica superiore del soma di D12 rispetto al controllo radiografico precedente (doc.3); in data 24.09.2020 l'attrice si sottoponeva a visita ortopedica di controllo con prescrizione a rilasciare gradualmente il busto ortopedico in ulteriori 30 giorni (doc. 4); in data 30.11.2020 la SI.ra si sottoponeva a visita medico legale Parte_1 presso il Dott. che valutava il danno biologico nella misura del Persona_2
10-11% nonché l'inabilità temporanea totale in giorni 37, la parziale in giorni 60 al 75%, in giorni 30 al 50% e in ulteriori giorni 30 al 25% ritenendo congrue le spese sanitarie sostenute (doc.5) per l'importo complessivo di €. 1.753,68 come da allegati (da doc. 6 a doc. 13
-dal sinistro residuavano i seguenti danni: danno biologico Invalidità permanente 10-11% anni 68 euro 20.060,00, Inab.temp.totale gg. 37 euro 3.626,00, Inab.temp.parziale gg. 60 al 75% euro 4.410,00, Inab.temp.parziale gg.30 al 50% 1.470,00, Inab.temp.parziale gg.30 al 25% euro 735,00; danno personalizzato i.p. al 25% 5.000,00 c) spese sostenute (da doc.6 a doc.13: Ricevuta 0553 Ambulanza Croce D'Oro 19/06/20 70,00, Fatt.n.5420 Busto ortopedico La Sanitaria 19/06/20 250,00, Ricevuta 2445 Ambulanza Croce Azzurra Belgioioso 23/06/20 75,00, Scontrini farmaci 134,68, Ricevuta copia cartella clinica Montescano 30/07/20 20,00, Fatt. 1/serie 16 fisioterapia 27/10/20 402,00, Fatt. 2/serie 16 fisioterapia 08/11/20 402,00, Fatt.n.392 del 30/11/20 Dr. 400,00 totale €. 37.054,68 12) Per_2
-in data 01.09.2020 la SI.ra , trasmetteva raccomandata a.r. di Parte_1 diffida anticipata a mezzo PEC al Bar “ in persona del legale CP_1 rappresentante e in data 10.12.2020 trasmetteva al titolare del Bar “
[...]
con raccomandata PEC la perizia medico legale Dr. e la CP_1 Per_2 copia delle spese sostenute e la quantificazione dei danni (doc.16); ed il convenuto, benché intimato con successiva raccomandata legale del 27.01.2021, contenente l'invito alla negoziazione assistita,, non dava riscontro alcuno .
Concludeva chiedendo dichiararsi la responsabilità della CP_2 [...] in persona del suo legale rappresentante pro NTroparte_1
c.c. nella determinazione del sinistro di cui è causa e conseguentemente condannarla a risarcire i danni tutti subiti dall'attrice nella misura di €. 37.054,68 o di quella superiore somma che il Giudice riterrà di ragione ed equità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo.
Si è costituita la convenuta ditta NTroparte_1 eccependo, in via preliminare, l'i
3 procedimento di negoziazione assistita, nel merito, contro deducendo, circa la dinamica del fatto, che:
-in data 19.06.20, ore 09:00 circa, la SI.ra si recava, come ogni mattina Pt_1 da diversi anni, presso il Bar La Colombina: varcata la soglia, la stessa si dirigeva verso il bancone, quando improvvisamente, cadeva a terra. Il personale presente accorreva immediatamente in suo aiuto ed avvertiva i soccorsi.
-all'interno del bar è, sì, presente un dispenser, contenente CP_1 disinfettante mani (e ciò a far data dalla primavera del 2020) ma, diversamente da quanto ex adverso dedotto, tale dispenser era, ed è, posto, e saldamente ancorato, sopra apposita colonnina, ben più ampia del dispenser stesso, così svolgendo anche la funzione di “piatto contenitore”: la colonnina, posizionata a circa 3 metri dalla porta d'ingresso, ed in aderenza al muro perimetrale (così da essere visibile e fruibile dai clienti ma, al contempo, da non intralciare il passaggio), era posta sopra uno zerbino assorbente, a sua volta, segnalato con un cavalletto di colore giallo.
-il SI. legale rappresentante dell'attività, aveva inoltre incaricato CP_1 le dipendenti di verificare ciclicamente le condizioni del pavimento per pulirlo da eventuali residui di gelato, bevande o qualunque altra sostanza
-la convenuta ha predisposto tutte le cautele ed adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e, inoltre, con l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, la stessa danneggiata avrebbe evitato la caduta.
-la pretesa avversaria, anche in punto quantum, tanto con riferimento alla quantificazione del danno biologico, alla relativa genesi caratterizzata da evidente concausa degenerativa, ed all'ingiustificata personalizzazione, quanto al danno patrimoniale ( in relazione agli scontrini emessi da Parte_3 dai quali si evince solo un generico pagamento di “ti
[...] congruità delle n. 20 sedute di fisioterapia e dell'esborso per la visita medico legale non essendo propriamente una spesa medica), è infondata
-né alla relazione medico legale versata in atti dall'attrice si può attribuire alcun valore probatorio.
Concludeva, chiedendo, in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di negoziazione assistita;
in via principale e nel merito: respingere le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della convenuta al risarcimento totale o parziale dei danni, come effettivamente accertati, limitare il quantum nel giusto e provato. Spese rifuse.
Con ordinanza del 30.12.2021 è stata ammessa prova per interpello e per testi, con ordinanza del 13.10.2022 è stato disposto confronto tra i testimoni escussi ex art 254 cpc, con successiva ordinanza del 10.2.2023 è stata disposta CTU medico-legale, all'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni il 27.5.2024, il processo è stato riassegnato in data 16.5.2024, con
4 riprogrammazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione dal 23.11.2024 con assegnazione dei termini di legge ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ora, l'esame di tali fatti come dedotti impone di seguire un rigoroso iter logico.
La SIra ha dedotto i fatti come sopra indicati, sia agli Parte_1 effetti dell'art 2043 cc, sia agli effetti dell'art 2051 c.c..
Ex art. 2051 c.c., l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale : “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva "(v. Cass. 22.12.2017 n. 30775).
In ordine al comportamento colposo del soggetto danneggiato ed alla idoneità ad assumere rilievo ai fini dell'esonero da responsabilità, ed in ordine alla responsabilità ex art 2043 c ed ex art 2051 cc, la Corte di Cassazione ha indicato che “ Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014
Si legge in motivazione: “Occorre innanzitutto affermare, quanto al profilo della novità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. rispetto a quella di cui all'art. 2043 cod. civ., che questa Corte ha già da tempo posto in luce come l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia sia intrinsecamente, per così dire, diversa da quella fondata sul principio generale del
5 neminem laedere. Ciò in quanto «l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito» (così la sentenza 6 luglio 2004, n. 12329, richiamando un orientamento ancora più risalente). In altre parole, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 cod. civ. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito. Ne consegue un'ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell'onere della prova, perché nel primo caso il danneggiato dovrà attivarsi a dimostrare qualcosa, mentre nel secondo sarà il danneggiante a doversi attivare. …. Dando per pacifica tale conclusione, la giurisprudenza più recente ha esplicitato in modo ancora più chiaro che la domanda fondata sull'art. 2051 cod. civ. può non essere considerata nuova rispetto a quella fondata sull'art. 2043 cod. civ.
- e quindi, improponibile in appello - solo se l'attore abbia «sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli» (sentenze 21 giugno 2013, n. 15666, e 5 agosto 2013, n. 18609). Con la importante precisazione, però, che la regola probatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., più favorevole per il danneggiato, «in tanto può essere posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilità originariamente invocato dall'attore» (così la sentenza n. 18609 del 2013).”
Ebbene, preliminarmente, deve osservarsi che , secondo le deduzioni di Parte attrice la colonnina contenente il dispenser lava mani si trovava il giorno del sinistro , in data 19.6.2020, all'interno del bar e, a circa un metro e mezzo, di fronte alla porta d'ingresso, ed era sprovvisto del piatto contenitore. Sul punto Parte attrice ha allegato la foto n 18 alla memoria ex art 183 n 2 cpc.
Parte convenuta ha, invece, contro dedotto che tale dispenser era, ed è, posto, e saldamente ancorato, sopra apposita colonnina, ben più ampia del dispenser stesso, così svolgendo anche la funzione di “piatto contenitore”: la colonnina, posizionata a circa 3 metri dalla porta d'ingresso, ed in aderenza al muro perimetrale (così da essere visibile e fruibile dai clienti ma, al contempo, da non intralciare il passaggio), era posta sopra uno zerbino assorbente, a sua volta, segnalato con un cavalletto di colore giallo. Sul punto ha allegato la foto n. 2 all'atto di citazione.
6 Ebbene, circa la collocazione di tale colonnina, contenente il dispenser con il gel lavamani, il giorno del fatto, nonché circa la presenza del tappetino al di sotto della colonnina, deve osservarsi che Parte attrice la SIra nata a Pt_1
Pieve Porto Morone il 18.5.1952, in sede di interpello, sentita all'udienza del 1.3.2022 ha dichiarato, preliminarmente, che si recava dal 2019, non giornalmente, ma, tuttavia, spesso, presso il bar Circa la CP_1 collocazione della colonnina contenente il dispenser con il gel lavamani ha specificato , osservando la foto allegato 2 di parte convenuta : “ la colonnina era in prossimità dell'ingresso, di fronte ad esso, e non c'era la fascetta né il tappetino”; ancora sul punto collocazione della colonnina, ha ribadito che tale colonnina non era posizionata a circa tre metri dalla porta d'ingresso, ed in aderenza al muro perimetrale, come indicato nella citata foto 2): “Non era così per quanto riguarda il giorno in cui è avvenuto il fatto. Come ho detto prima”.
Ancora sulla dinamica del fatto, interrogata sulla domanda “in data 19.06.20 la SI.ra varcata la soglia del bar , si dirigeva verso il bancone Pt_1 CP_1 intenta a rovistare nella propria borsetta quando, giunta in prossimità dello stesso, improvvisamente, cadeva a terra (doc. 3)?” ha risposto : “Non è vero. Stavo entrando e dopo aver fatto due passi sono scivolata, ritrovandomi a gambe all'aria e la testa indietro”.
Parte convenuta ha altresì allegato nel doc3 la foto del bar in prossimità del bancone, con indicazione di un segno rosso in prossimità dello sesso, e Parte attrice, cui tale foto è stata mostrata ha dichiarato: “Il punto della caduta non è quello indicato con la croce rossa, ma è subito dopo l'ingresso”.
Ora, sul punto, deve osservarsi che Parte convenuta ha, altresì, prodotto nell'allegato 4 della comparsa di costituzione, una planimetria del locale e Parte attrice ha prodotto, nel documento allegato 19 della memoria ex art 183 n 3 cpc, la planimetria del bar, con indicazione della collocazione della colonnina del dispenser, collocata in prossimità dell'ingresso del locale.
Ebbene, risulta provato dall'interpello di parte attrice, nonché dal raffronto tra la foto di cui all'allegato n. 18 di parte attrice e la foto di cui all'allegato 2 di parte convenuta, nonché alla luce delle risultanze delle prove testimoniali, e altresì del confronto ex art. 254 c.p.c. tra i testimoni, effettuato all'udienza del 17.1.2023, che, in data 19 giugno 2020, alle ore 9 circa, la signora Pt_1 subito dopo aver varcato l'ingresso del Bar La Colombina, sito all'int Centro Commerciale Carrefour, sia caduta in prossimità del dispenser di gel lavamani, scivolando, e “cadendo a gambe levate ed impattando a terra con la colonna dorso-lombare”.
Circa la collocazione del suddetto dispenser di gel lavamani, deve ritenersi provato, sia dalla prova per interpello della signora sia dalla Pt_1 testimonianza del sig. anche all'esito del citato confronto ex Testimone_1 art. 254 codice di rito, che esso fosse collocato così come rappresentato nella foto n. 18 allegata da parte attrice.
7 Il sig. sul punto, rispondendo alla domanda Vero che in data Tes_1
19/06/2020 verso le ore 9,00 stavo entrando nel bar “ ” sito in Pieve CP_1
Porto Morone (PV) all'interno del Centro Commerciale Carrefour e davanti a me c'era la SInora che varcava la soglia e si dirigeva al bancone, quando Pt_1 scivolava davanti ad un dispenser di gel lavamani cadendo all'indietro a gambe levate e con il sedere a terra”, ha dichiarato: “Conoscevo di vista la sig.ra prima del Pt_1 fatto. Ero dietro alla signora ed attendevo di entrare. Confermo che è caduta scivolando davanti a me”.
Inoltre, ha precisato, osservando la fotografia prodotta sub 3 da parte convenuta, “Non mi sembra di avere visto la signora frugare nella borsetta e, per quanto riguarda il punto di caduta, mi sembra che quello indicato nella foto sia un po' più avanti”.
Sentito sulla domanda “Vero che il dispenser di gel lavamani era posto a circa un metro e mezzo di fronte alla porta del bar, nel passaggio diretto al bancone, e lo stesso era sprovvisto del piatto contenitore” ha risposto “L'avevano posizionato in modo tale da portare i clienti a disinfettarsi le mani e, quindi, in prossimità dell'ingresso e del passaggio per accedere al bancone, tanto che dovevi praticamente scansarlo”
Infine sentito in merito a quanto documentato dalla foto 18 allegata da parte attrice sulla collocazione della colonnina e del dispenser ( Vero che il dispenser in questione è raffigurato nella fotografia di cui al doc. 18 che si mostra) ha dichiarato “Confermo che il dispenser era come rappresentato nella fotografia, a parte la posizione, sulla quale ho già detto”.
Ancora sul punto alla domanda “Vero che dopo aver visto scivolare a terra la SInora mentre mi chinavo per portarle soccorso, notavo sul pavimento tracce Pt_1 di gel. Mi sono subito premurato che fossero avvertiti i soccorsi ed al contempo ho avvisato il marito della stessa” ha risposto “E' vero. L'ho soccorsa e qualcosa c'era, probabilmente gel”; (adr Giudice): “non c'era un piattino che raccogliesse il gel”.
Il medesimo testimone ha specificato che il dispenser si trovava “in prossimità dell'ingresso e del passaggio per accedere al bancone, tanto che dovevi praticamente scansarlo”.
Le dichiarazioni di questo testimone appaiono riscontrate, anche, dal documento 19 di parte attrice, “Planimetria del bar”, da cui risulta che il dispenser e la colonnina del dispenser erano collocati, subito, dopo l'ingresso del bar e, come riferito dal teste, occorreva “scansarlo”, per accedere al bancone del bar.
Quanto alla presenza del tappetino al di sotto della colonnina, contenente il dispenser, deve osservarsi che tale testimone ha precisato, che non c'erano, né la fascetta, né il tappetino, ed ha ribadito che la posizione del dispenser corrispondeva a ciò che era raffigurato nel doc. 18 di parte attrice, e, non già, a ciò che è raffigurato nel documento n. 2 di parte convenuta.
Infatti alla domanda di parte convenuta “ a far data dalla primavera del 2020, all'interno del bar , è presente un dispenser contenete disinfettante mani CP_1
8 posto ed ancorato con fascetta sopra apposita colonnina, come da fotografia che si rammostra (doc. 2)? ha risposto “: “Non è vero. Ai tempi, la colonnina c'era, il dispenser pure. Ma la colonnina era in prossimità dell'ingresso, di fronte ad esso, e non c'era la fascetta né il tappetino”.
Ed ancora sul punto sulla domanda tale colonnina era ed è posizionata a circa 3 metri dalla porta d'ingresso ed in aderenza al muro perimetrale (cfr. doc. 2)? ha ribadito Non era così per quanto riguarda il giorno in cui è avvenuto il fatto. Come ho detto prima”.
Deve osservarsi sul punto che, nel documento n. 18 di parte attrice, è raffigurata la colonnina con il dispenser, senza tappetino sul fondo, e senza il piattino per raccogliere i residui del gel: in tale foto risulta, chiaramente, che il tappetino non è collocato sotto il dispenser, ma è collocato più avanti, lungo il percorso di ingresso al bar.
Invece, nel documento 2 di parte convenuta, la colonnina con il dispenser era, innanzitutto, collocata in aderenza al muro, e, in secondo luogo, il dispenser è ancorato con una fascetta alla colonnina, ed infine, risulta un tappetino al di sotto della colonnina.
Ebbene, il testimone ha ribadito più volte, nel corso della Tes_1 testimonianza, che, il giorno della caduta della signora la collocazione Pt_1 della colonnina, le caratteristiche di posizionamento del dispenser, e le caratteristiche del posizionamento del tappetino, erano quelle raffigurate nel doc. n. 18 di parte attrice, e, non, quelle raffigurate nel doc. n. 2 di parte convenuta.
In conclusione, è provato che, il giorno del sinistro, la colonnina del dispenser del gel lavamani fosse collocata in prossimità dell'ingresso del bar, non fosse aderente al muro, non avesse il piattino per raccogliere residui di gel: il dispenser non era ancorato alla colonnina con una fascetta, e non vi era il tappetino, sotto la colonnina del dispenser.
Sul punto deve rilevarsi che il testimone ha ribadito tali fatti, anche, Tes_1 all'udienza del 17 gennaio 2023, e in sede confronto ex art. 254 codice di rito.
Deve infatti osservarsi che, anche in quella sede, egli ha ribadito che il dispenser non era attaccato al muro ed era invece “abbastanza fra i piedi”, era sulla traiettoria del passaggio e non gli sembrava di aver visto piattini o tappetini.
L'attendibilità di questo testimone appare dotata di attendibilità intrinseca, in ordine alla coerenza logica delle dichiarazioni, è emerso, inoltre, che egli aveva un rapporto di semplice conoscenza con parte attrice, ed è dotata anche di attendibilità estrinseca, poiché è riscontrata dai chiarimenti resi all'udienza, e dalla analisi del doc 18 e del doc 19 di parte attrice.
9 Nè tali risultanze sono elise dalle ulteriori testimonianze dei testimoni chiamati da parte convenuta.
La signora dipendente della società convenuta con mansioni Testimone_2 di barista, rispondendo alla domanda “a far data dalla primavera del 2020, all'interno del bar , è presente un dispenser contenete disinfettante mani CP_1 posto ed ancorato con fascetta sopra apposita colonnina, come da fotografia che si rammostra (doc. 2)?” ha dichiarato “Il giorno in cui è avvenuto il fatto non ero al bar. Gli altri giorni, inclusi quelli precedenti al fatto, la colonnina era sempre stata nella posizione che si vede nella fotografia sub 2, cioè addossata al muro con il tappetino e la fascetta”.
Quindi ha dichiarato che la colonnina si trovava nella collocazione indicata nella foto allegato 2 di parte convenuta, tuttavia, deve osservarsi che tale teste ha affermato che il giorno del sinistro non si trovava al bar, e ha altresì precisato, guardando la foto 18 di parte attrice, che, le uniche volte in cui aveva visto la colonnina in quella posizione, consistevano nel momento in cui si facevano le pulizie. Infatti rispondendo alla domanda “Vero che il dispenser in questione è raffigurato nella fotografia di cui al doc. 18 che si mostra” ha dichiarato
“Le uniche volte che l'ho visto così è quando si fanno le pulizie. Non l'ho mai visto in quella posizione”.
La signora barista dipendente del bar , ha Testimone_3 CP_1 dichiarato che il giorno del fatto il dispenser si trovava appoggiato al muro, con il tappetino e la fascetta, ed era presente anche il cartello di pavimento scivoloso, ribadendo che la colonnina si trovava sopra uno zerbino assorbente, segnalato con un cartello.
Infatti rispondendo alla domanda a far data dalla primavera del 2020, all'interno del bar è presente un dispenser contenete disinfettante mani posto ed CP_1 ancorato con fascetta sopra apposita colonnina, come da fotografia che si rammostra (doc. 2)? ha risposto “Confermo la circostanza. Il giorno del fatto il dispenser si trovava appoggiato al muro, con il tappetino e la fascetta.”; “inoltre, era presente anche il cartello di “pavimento scivoloso”.
Ancora sul punto rispondendo alla domanda tale colonnina era ed è posta sopra uno zerbino assorbente a sua volta segnalato con un cavalletto di colore giallo, come da fotografia che si rammostra (cfr. doc. 2)? ha dichiarato “Ribadisco che al momento in cui è avvenuta la caduta, la colonnina si trovava sopra uno zerbino assorbente segnalato con un cartello”.
Tuttavia, le dichiarazioni di questa testimone devono essere sottoposte ad un primo vaglio di attendibilità intrinseca, essendo dipendente della società
10 convenuta, e soprattutto presentando un forte elemento di contraddizione, che è stato oggetto, altresì del disposto confronto ex art 254 cpc.
Deve infatti osservarsi che tale testimone ha, altresì, precisato di aver visto, il giorno del sinistro, la signora dapprima entrare nel bar e fare Pt_1 colazione, e poi, dopo averla salutata, dopo che la signora aveva pagato Pt_1 la colazione, aveva udito una botta.
Infatti rispondendo alla domanda in data 19.06.20 la SI.ra varcata la Pt_1 soglia del bar si dirigeva verso il bancone intenta a rovistare nella CP_1 propria borsetta quando, giunta in prossimità dello stesso, improvvisamente, cadeva a terra (doc. 3)? ha dichiarato “Quella mattina, è entrata, ha ordinato la colazione. Si è seduta con la brioche. Le ho portato il cappuccio. Ha finito la colazione. E' venuta a pagare. Ha pagato. Ci siamo salutate e, dopo pochi secondi, ho udito una botta. Non ho visto la dinamica della caduta. Sono andata a vedere cosa fosse accaduto”; adr Giudice: “Conosco il sig. Viene da noi non tutte le mattine ma spesso. Non Tes_1 ricordo se quella mattina fosse presente”; “non ricordo se tra quelli che sono andati a soccorrere la signora ci fosse stato anche il sig. ; “la signora è stata fatta Tes_1 alzare e posizionare su una sedia, dove ha aspettato l'ambulanza. Quando sono venuti i militi era seduta, cosciente e parlava”.
Anche tale testimone non ha visto, comunque, la dinamica della caduta e tuttavia ricordava di aver udito “ la botta “ relativa alla caduta della SIra non già nel mentre ella entrava nel bar, ma mentre usciva. Pt_1
Ora deve osservarsi che emerge un importante elemento di contraddizione laddove, nella stessa comparsa di costituzione di parte convenuta, e nello stesso capitolo di prova, è incontestato che la SIra sia caduta dopo aver Pt_1 varcato la soglia e mentre si dirigeva verso il bancone.
Anche la testimone non dipendente di parte convenuta, ha Testimone_4 confermato che la collocazione della colonnina era quella di cui alla foto 2 allegato di parte convenuta, e rispondendo alla domanda a far data dalla primavera del 2020, all'interno del bar è presente un dispenser CP_1 contenete disinfettante mani posto ed ancorato con fascetta sopra apposita colonnina, come da fotografia che si rammostra (doc. 2)? ha dichiarato “Io lavoro nei pressi del bar e vado ogni tanto a prendere un caffè. Non mi ricordo quando il bar è stato chiuso per il lockdown e quando ha riaperto. Io la colonnina l'ho sempre vista posizionata come nella fotografia, addossata al muro, con il tappetino sotto”; “ciò anche prima del 19.6.2020”.
11 Inoltre ha precisato che la SIra era caduta in prossimità del bancone . Pt_1
Infatti, rispondendo alla domanda in data 19.06.20 la SI.ra varcata la Pt_1 soglia del bar si dirigeva verso il bancone intenta a rovistare nella CP_1 propria borsetta quando, giunta in prossimità dello stesso, improvvisamente, cadeva a terra (doc. 3)? ha dichiarato “Ero presente. Stavo andando via. La signora era vicino al bancone. Ricordo che stava frugando nella borsetta. Io stavo messaggiando con il cellulare, ed un secondo dopo l'ho intravista cadere a terra”. “Li per lì non mi sembrava si fosse fatta male. Ho visto che c'erano altre persone che accorrevano e quindi me ne sono andata subito”; “Non mi ricordo in particolare se tra le persone che erano accorse c'erano delle dipendenti del bar”; “mi ricordo che c'era ; non mi Tes_3 ricordo altri dipendenti”; “quando sono andata via la signora era a terra”; “non ricordo se era caduta di schiena o in avanti”.
Anche per tale testimonianza occorre considerare sotto il profilo della analisi della attendibilità intrinseca che ha precisato “ Confermo che il sig. CP_1 titolare del bar, frequenta mia sorella , “Il sig. ha una quota nella Per_3 CP_1 società “Agricenter Pieve s.r.l.” che gestisce il negozio di animali”.
Inoltre emerge un elemento di contraddizione in ordine al punto in cui sarebbe caduta la SIra che, secondo tale testimonianza si colloca vicino al Pt_1 bancone.
Altro elemento da esaminare, circa la dinamica del fatto, consiste nel fatto che tale testimone non ricordava se la SIra fosse caduta di schiena o in Pt_1 avanti.
Infine anche la testimone , che è stata dipendente del Testimone_5 bar dal 2017 fino al 30.4.2022 con mansioni di barista, alla CP_1 domanda a far data dalla primavera del 2020, all'interno del bar , è CP_1 presente un dispenser contenete disinfettante mani posto ed ancorato con fascetta sopra apposita colonnina, come da fotografia che si rammostra (doc. 2)? Ha risposto
“Confermo la circostanza.”; “Si trovava entrando a destra vicino al muro”; ed alla domanda tale colonnina era ed è posta sopra uno zerbino assorbente a sua volta segnalato con un cavalletto di colore giallo, come da fotografia che si rammostra (cfr. doc. 2)? ha risposto “E' vero. Preciso che il dispenser è sempre stato in quella posizione e con le caratteristiche che si vedono nella fotografia”.
Tuttavia anche tale testimone ha precisato “Quando è accaduto io non ero al lavoro”.
Anche la testimone di professione barista, dipendente della Tes_6 società dal 2017, alla domanda a far data dalla primavera del CP_1
12 2020, all'interno del bar , è presente un dispenser contenete disinfettante CP_1 mani posto ed ancorato con fascetta sopra apposita colonnina, come da fotografia che si rammostra (doc. 2)? ha dichiarato “Confermo la circostanza”.
Tuttavia anch'essa rispondendo alla domanda in data 19.06.20 la SI.ra Pt_1 varcata la soglia del bar si dirigeva verso il bancone intenta a CP_1 rovistare nella propria borsetta quando, giunta in prossimità dello stesso, improvvisamente, cadeva a terra (doc. 3)? ha precisato : “Non posso saperlo perché sono arrivata dopo l'accaduto”.
Alla domanda “Vero che il dispenser di gel lavamani era posto a circa un metro e mezzo di fronte alla porta del bar, nel passaggio diretto al bancone, e lo stesso era sprovvisto del piatto contenitore ha risposto “E' impossibile che non ci fosse il piatto contenitore perché la colonnina è vuota e senza il contenitore il gel cadrebbe all'interno”; “in particolare, come si nota dalla fotografia, al di sotto del dispenser c'è un piano che impedisce al gel di gocciolare a terra”.
Tuttavia, sentita a chiarimenti del Giudice ha dichiarato: il giudice chiede alla teste di precisare quando è arrivata e se aveva in concreto visto il posizionamento e le condizioni del dispenser, ed essa risponde: “Io sono arrivata lì circa 10 minuti dopo, e la signora era seduta al tavolino che stava aspettando l'ambulanza, e le ho chiesto come stava. Il dispenser era al solito posto, attaccato al muro con il tappetino sotto ed il cartello segnalatore”.
Ebbene, con ordinanza del 12.10.2023 è stato disposto il confronto ex art. 254 c.p.c. tra i testi che hanno dichiarato di essere stati presenti al momento del fatto.
All'udienza del 17 gennaio 2023, in sede di confronto, il teste ha Tes_1 precisato :“Conoscevo la sig.ra in quanto è del mio paese, Pieve Porto Pt_1
Morone, ed abbiamo un rapporto di semplice conoscenza. Io sono carrozziere ed una volta ho fatto un lavoro sulla sua macchina. Ci vediamo la mattina quando andiamo a fare colazione e ci salutiamo. Dopo la caduta, l'ho soccorsa, non ricordo di preciso per quanto tempo (qualche minuto); lei mi aveva detto subito dopo il fatto di andare a chiamare suo marito che si trovava in un altro bar. Sono andato, ma non c'era. Mi sono fatto dire dove abitava e sono andato a riferirgli il fatto, dopo di che sono andato al lavoro”; “La sig.ra dopo un po' di tempo, forse qualche mese, è venuta nella Pt_1 mia carrozzeria dicendomi che nessuno voleva testimoniare e chiedendomi se potevo farlo. Le ho risposto che avrei evitato ma che ero comunque disponibile”.
Poi in sede di confronto ha confermato di aver visto la signora mentre Pt_1 entrava nel bar, ed ha anche precisato che la sig.ra era di schiena Pt_1
13 davanti a lui, alla distanza di due o tre metri, ed ha anche precisato che, in quel periodo, giugno 2020, si stava ancora un poco distanti, mentre la signora e la signora hanno confermato che la signora stava Tes_3 Tes_4 Pt_1 uscendo, ed hanno confermato che il dispenser si trova attaccato al muro: Il Giudice rammenta ai suddetti testi l'obbligo di dire la verità sotto il vincolo dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 251 c.p.c. e del giuramento prestato, che viene rinnovato, e quindi fa presente la divergenza tra le loro deposizioni, invitandoli a confermare od a rettificare le deposizioni stesse. In particolare: il teste ha Tes_1 dichiarato che l'attrice “era davanti a lui ed attendeva di entrare”, mentre la teste ha dichiarato che stava uscendo dopo avere fatto colazione. Inoltre, il teste Tes_3
indotto da parte attrice, e la stessa teste e la teste hanno Tes_1 Tes_3 Tes_4 riferito che il dispenser si trovava in posizioni differenti. Il teste dichiara: Tes_1
“Quanto al fatto che la sig.ra stesse entrando, era il periodo in cui si stava Pt_1 ancora un po' distanti. Lei era di schiena davanti a me, due o tre metri. Sulla porta. Non ricordo se era ferma od in movimento”; “per quanto riguarda la posizione del dispenser, questo era non attaccato al muro ed abbastanza “tra i piedi”, sulla traiettoria del passaggio;
non mi sembra di avere visto piattini o tappetini”. Le testi e confermano quanto già detto, ossia che stava uscendo e non stava Tes_3 Tes_4 entrando nel locale. Il G.U. chiede alle testi se ricordano se era presente il titolare del bar, ed esse riferiscono che non lo ricordano. Il Giudice fa presente che se il titolare fosse stato presente avrebbero dovuto ricordarselo perché sarebbe verosimilmente occorso a prestare il soccorso. Esse riferiscono di non ricordare la sua presenza. Quanto al dispenser, ribadiscono che si trovava attaccato al muro (come nelle foto di cui alla produzione n. 2, che viene richiamata).
Deve osservarsi che appaiono dotate di estrinseca ed intrinseca attendibilità le dichiarazioni testimoniali del sig. che è un teste indifferente, senza Tes_1 alcun collegamento con le parti, mentre occorre valutare con maggior rigore le dichiarazioni dei testimoni e sia con riferimento al Tes_3 Tes_4 collegamento con la società convenuta, sia, e soprattutto, con riferimento al contenuto stesso delle dichiarazioni, con riferimento ai citati profili di contraddizione intrinseca delle dichiarazioni , con riferimento a quanto riferito circa il fatto che la signora al momento del sinistro stesse uscendo dal Pt_1 bar, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa parte convenuta nella sua comparsa di costituzione, e circa il punto in cui la SIra è caduta Pt_1 all'interno del bar.
In ragione di quanto esposto è provato che la caduta della SIra sia Pt_1 avvenuta secondo la dinamica decritta nell'atto di citazione con conseguente responsabilità ex art 2051 c.c di parte convenuta, NTroparte_1
[...]
14 Passando all'accertamento e quantificazione del danno deve osservarsi che il CTU dott. ha indicato : “Trattasi di un documentato, valido traumatismo Per_1 contusivo del rachide dorso-lombare da caduta accidentale produttiva di una frattura amielica del soma di D12 con schiacciamento dello stesso da cedimento traumatico della limitante somatica superiore in assenza di franca cuneizzazione anteriore e con perdita dell'altezza del soma di circa il 50%. Congruo il trattamento conservativo della frattura. Il quadro lesivo documentato è del tutto compatibile con la modalità di accadimento dell'evento, adeguatamente documentato sul piano clinico-obiettivo- strumentale ed in nesso di causa con quanto denunciato e documentato. Per tutto quanto sopra scritto, valutati gli elementi di giudizio del caso, sulla base del quadro obiettivo e funzionale, tenuto conto dello stato anteriore del soggetto, si ritiene stimare il danno di rilievo civilistico nella seguente misura: danno biologico • Inabilità temporanea totale: 37 giorni • Inabilità temporanea parziale (al 75%): 60 giorni • Inabilità temporanea parziale (al 50%): 20 giorni • Inabilità temporanea parziale (al 25%): 20 giorni • Residuano Postumi invalidanti permanenti nella misura del 8-9%.- Risultano allegati al fascicolo giustificativi di spese mediche per diagnosi e cura congrue nella seguente misura: euro 1344,49. - Non residuano postumi incidenti sulla capacità lavorativa del soggetto trattandosi altresì di soggetto pensionato. - Nel caso di specie, sul piano naturalistico-biologico, non si individuano né risultano allegate specifiche circostanze peculiari idonee a superare le conseguenze menomative “medie” relate alla circostanza traumatica ed ai relativi esiti, trattandosi di conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe. A margine dell'inoltro della bozza ai CT delle parti ritualmente nominati, gli stessi si sono dichiarati in accordo con le risultanze analitiche e tecniche”.
Pertanto le lesioni sono compatibili con tale dinamica e sulla base di quanto accertato dal CTU.
Ebbene, all'esito della CTU, al fine della liquidazione monetaria del danno, si fa riferimento alle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano, aggiornate al momento della liquidazione. Deve sul punto osservarsi che In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (La S.C. ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito). Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022.
15 Indica così la Corte di Cassazione nella motivazione della citata ordinanza: “la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta
“illecito “. La liquidazione del danno è un giudizio e, come tutti i giudizi, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o Pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto”.
Si osserva, sin da ora che, come verrà di seguito indicato, la somma, così, determinata dovrà essere soggetta ad operazione di devalutazione al momento del sinistro, e successiva rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, dette Tabelle assumono
“vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo” (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Ai fini della determinazione dell'importo, al fine di evitare una duplicazione della valutazione del danno biologico, inoltre, deve essere verificata , e viene assunta quale età, ulteriore parametro rilevante oltre il punto di danno riconosciuto, non già quella della SI.ra nata a [...] Parte_1
Morone il 18.5.1952, al momento del sinistro, ma quella dell'attrice, all'esito del periodo di invalidità temporanea, in quanto l'invalidità permanente “è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3806).
Fatta questa preliminare doverosa verifica, la SI.ra nata il Parte_1
18.05.1952, sia considerando il momento del sinistro (il 19 giugno 2020), sia la data all'esito del periodo di invalidità temporanea come riconosciuta (totale giorni 137, di cui: 37 giorni di inabilità temporanea assoluta, 60 giorni IPT al 75%, 20 giorni ITP al 50%, e 20 giorni ITP al 25%), aveva 68 anni.
In applicazione delle citate Tabelle, tenuto conto del danno biologico riconosciuto (8/9%) e dell'età (68 anni), si riconosce in termini economici a parte attrice un danno non patrimoniale complessivo, ovvero comprensivo, sia del pregiudizio fisico strictu sensu inteso, sia della sofferenza morale conseguente ordinariamente al pregiudizio fisico, pari a € 12.610,93.
16 In ragione dell'invalidità temporanea, in base alle Tabelle al momento della liquidazione, si riconoscono le seguenti somme:
-Invalidità temporanea assoluta al 100% € 2043,88,
-Invalidità temporanea parziale al 75% € 2485,80;
-Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40,
-Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20, con conseguente totale importo a titolo di invalidità temporanea di euro 5989,14.
L'importo totale a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale risulta quindi pari a € 18.600,07.
A ciò si aggiungono euro 1344,49 per spese mediche ritenute congrue.
Quindi il totale del danno non patrimoniale risulta pari a € 19.944,56.
Questa somma deve essere devalutata al momento del sinistro (19.6.2020) in base all'indice di devalutazione elaborato ISTAT: questa è infatti la data in cui si è verificato l'incidente che ha determinato il danno e, quindi, a tale data deve essere liquidato il relativo pregiudizio in termini economici che risulta quindi pari a € 16.859,31.
La somma così pari ad euro 16.859,31 ottenuta deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, all'attualità , unitamente alla maturazione di interessi, calcolati anno per anno, in quanto oggetto di risarcimento e, dunque, costituente debito di valore per un totale di euro 21.730,08.
Pertanto la somma dovuta alla SIra è pari ad euro 21.730,08, Pt_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Alla medesima devono essere altresì refuse le spese sostenute per l'onorario del CTP nella misura di euro 610,00.
In conclusione deve essere accolta la domanda proposta dalla SIra
[...]
nei confronti di Pt_1 NTroparte_1 NT
, e previo accertamento della responsabilità della ditta
[...]
[...] in persona del suo legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore ex art. 2051 c.c. nella determinazione del sinistro di cui è causa, con condanna di parte convenuta NTroparte_1
al risarcimento del danno nei confronti della SIra
[...]
nella misura di € euro 21.730,08, oltre interessi legali Parte_1 dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché alla refusione delle spese sostenute per l'onorario del CTP nella misura di euro 610,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014
17 Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. accertata la responsabilità della ditta NTroparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore ex art. 2051 c.c. nella determinazione del sinistro di cui è causa, condanna parte convenuta NTroparte_1
al risarcimento del danno nei confronti
[...]
nella misura di € euro 21.730,08, Parte_1 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché alla refusione delle spese sostenute per l'onorario del CTP nella misura di euro 610,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
2. condanna Parte convenuta alla rifusione in favore in favore di Parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 625,52 per esborsi, € 5077,00 per onorari oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di Parte convenuta.
Così deciso il 19 marzo 2025
Sentenza depositata il 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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