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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 709/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Morte.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 709/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 23/10/2024, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._5
dall'avv. Augusto Pagliara del foro di Brescia ed elettivamente domiciliati presos il suo studio in Desenzano, via Borgo di Sotto n. 37, in forza di deleghe in pagina 1 di 14 atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Torino, in persona del Procuratore dott. , rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Cristina Pastorino giusta delega allegata alla comparsa in appello ed elettivamente domiciliata in Milano via Medardo Rosso n. 15;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1381/2022 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 23.05.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte adita,
riformare parzialmente l'impugnata sentenza e conseguentemente condannare la appellata all'ulteriore pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
della somma di € 26.000, ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria dal fatto al saldo, o quella diversa somma che riterrà di liquidare secondo giustezza, oltre l'importo di € 9.082, per spesa funeraria, oltre interessi legali;
nonché all'ulteriore pagamento in favore di della Parte_3
somma di € 101.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, o quella diversa somma che riterrà di liquidare secondo giustezza;
pagina 2 di 14 nonché al pagamento in favore dei due nonni e della Parte_4 Parte_5
somma di € 50.000,00 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, o quella diversa somma che riterrà di liquidare secondo giustezza.
Con vittoria di onorari e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
Rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti infondate nel fatto e nel diritto e per l'effetto confermare la impugnata sentenza n. 1381/22 resa dal
Tribunale di Brescia
In ogni caso: emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione datata 13.05.2019 regolarmente notificata, Parte_1 [...]
, rispettivamente genitori e TE di Parte_2 Controparte_3 Pt_6
e residenti in [...], nonni di
[...] Persona_1 Parte_5 Pt_6
e gli zii e convenivano in giudizio,
[...] Persona_2 Persona_3
innanzi al Tribunale di Brescia, esponendo Controparte_4
che in data 24.10.2018 alle ore 1.00 la loro congiunta di anni 26 era Pt_6
pagina 3 di 14 trasportata a bordo dell'autovettura Mercedes tg. EG187XS di proprietà e condotta da allorquando la stessa, percorrendo la strada Persona_4
provinciale Montichiari – Ghedi, era finita fuori strada finendo in un canale;
che in seguito conducente e trasportata erano deceduti nell'immediatezza; che la responsabilità dell'accaduto era ascrivibile al conducente che non aveva tenuto uan velocità adeguata;
che a seguito di sollecito la Compagnia di assicurazione del veicolo aveva versato la somma complessiva di € 480.000, ossia € 220.000 a ciascuno dei due genitori ed € 40.000 al TE, importo trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno, ma senza riconoscere alcun danno in favore dei nonni e degli zii residenti in [...].
resisteva osservando che, ferma l'assenza Controparte_5
di contestazione alcuna in punto dinamica, la deducente aveva già offerto la somma di € 480.000 ai prossimi congiunti, oltre ad € 100.000 al coniuge della vittima , somma da ritenere congrua per ogni danno sofferto. Persona_5
Istruita la lite con testi, il giudice adito, facendo applicazione delle Tabelle di
Roma del 2019, quantificava il danno per ciascun genitore in € 304.007,30
ciascuno con un credito residuo di € 84.007,70, detratto l'acconto, accordava al
TE l'importo di € 147.100,50 ridotto del 50% per l'assenza di Parte_3
convivenza con residua debenza di € 33.550,25; disattendeva la domanda risarcitoria avanzata dai nonni e dagli zii in quanto non era stata fornita la prova in ordine all'effettività e all'intensità del rapporto parentale. Infine, stante l'accoglimento della domanda solo con riguardo ad alcuna delle posizioni pagina 4 di 14 attoree compensava integralmente le spese di lite.
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_7 Parte_4
proponevano appello a cui resisteva Parte_5 Controparte_5
[...]
La causa era rinviata all'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura l'utilizzo delle Tabelle di Roma in favore di quelle di Milano che esprimono valori economici superiori con la conseguenza che per i due genitori la somma da liquidare per la perdita del rapporto parentale era da quantificare in € 330.000 ciascuno.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la riduzione del 50%
dell'importo liquidato a , TE della de cuius, poiché, a detta Parte_3
del primo giudice, non sarebbe stata raggiunta la prova dell'esistenza del legame affettivo tra i due fratelli in netto contrasto con le emergenze istruttorie.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza per il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore delle due nonne e ( era deceduto nel giugno Parte_4 Parte_5 Persona_1
2022) residenti in [...], in contrasto con il tenore della deposizione della teste che di converso aveva attestato l'esistenza di un significativo legame Tes_1
affettivo tra la nipote deceduta e i suoi nonni.
pagina 5 di 14 Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi sul riconoscimento delle spese del funerale, debitamente documentate dalla fattura in atti.
Con il quinto motivo gli appellanti censurano l'avvenuta compensazione delle spese in quanto non ricorre alcuna ipotesi di soccombenza reciproca.
Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente applicato le Tabelle di Roma per la liquidazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in quanto all'epoca in cui la decisione era assunta (19.05.2022) erano le uniche che consentivano il rispetto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione. Infatti, la Suprema Corte,
a partire dalla sentenza n. 10579/2021, per garantire uniformità di giudizio sul territorio nazionale, ha censurato le tabelle milanesi anteriori al 29.06.2022 che prevedevano una forbice troppo ampia nella liquidazione di questa forma di danno, dovendosi optare per una tabella basata su un sistema a punti che prevede l'estrazione del valore del punto medio dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra cui necessariamente l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei punteggi relativi da valutare in relazione alla particolarità ella fattispecie. La Tabella di Roma 2019, ritenuta l'unica adeguata dalla giurisprudenza di legittimità sino all'introduzione di quella di Milano del giugno
2022, prevedeva un valore del punto medio pari a € 9.806,70, un sistema a punti connesso con il grado di parentela (genitore 20, figlio 18, avo 6, TE 7 ecc.),
pagina 6 di 14 un sistema a punti in relazione all'età della vittima primaria e di quella secondaria (5 punti – età sino a 20 ani, 4 punti età comprese tra 21 e 40 ecc.), 4
punti per la convivenza e per l'assenza di altrui superstiti, con possibilità di ridurre il quantum sino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata all'effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo e con possibilità di riduzione sino alla metà per l'assenza di convivenza.
A nulla rileva che il Tribunale di Brescia e questa Corte, prima del citato arresto giurisprudenziale, fossero soliti applicare la tabella milanese a forbice, in quanto detto criterio è stato censurato più volte dalla Suprema Corte con un orientamento che si è ormai consolidato nel tempo (vedi da ultimo Cass.
7.10.2024 n. 26185, Cass.
7.09.2023 n. 26140, Cass. 18.04.2023 n. 10335).
La semplice allegazione che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare la somma di € 330.000 a ciascun genitore, senza alcuna specifica allegazione delle ragioni e senza l'ancoraggio ad un sistema a punti, si rivela pertanto del tutto infondato.
Invero, come bene chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato
liquidato utilizzando tabelle a forbice, il danneggiato è legittimato a proporre
impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio
in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché
deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o
massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel
pagina 7 di 14 minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della
liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata (cfr. Cass.
19.09.2024 n. 25213), analogamente, a parere di questa Corte, si deve ritenere che la parte appellante avrebbe dovuto allegare e dimostrare che quanto liquidato dal Tribunale di Brescia secondo le Tabelle di Roma è inferiore al minimo previsto dalle tabelle milanesi adottate nel giugno 2022, prova che la parte non solo non ha fornito e che comunque non potrebbe neppure fornire - infatti il minino liquidabile secondo le tabelle milanesi 2024 nel caso concreto sarebbe di
€ 281.592 e dunque una somma inferiore rispetto a quanto riconosciuto.
In altri termini, a differenza della tabella milanese in cui alla lettera E è lasciato uno spazio discrezionale (da zero a 30 punti) a seconda delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte lesa, nella tabella romana è data solo la possibilità di una riduzione del quantum partendo dalla massima liquidazione ivi prevista qualora nel processo emerga un rapporto affettivo meno intenso e addirittura il risarcimento può essere completamente eliso nel caso in cui il danneggiante dimostri l'assenza di un vincolo affettivo.
Il secondo motivo è in parte fondato.
Con riguardo alla posizione del TE il primo giudice, una volta Parte_3
applicati i parametri previsti dalla citata tabella di Roma - giungendo alla quantificazione di un danno pari ad € 147.100,50 - ha applicato la riduzione massima prevista del 50% in caso di assenza della convivenza anche perché, a suo giudizio, la deposizione della teste non aveva trovato adeguato Tes_1
pagina 8 di 14 riscontro.
Invero, la teste coniugata con dal 2015 al 2019, Testimone_2 Parte_3
riferiva di aver dimorato nell'abitazione dei suoceri unitamente alla cognata e che poi nel 2017, con il marito, si erano trasferiti a Ghedi in Parte_6
una propria abitazione;
aggiungeva che il legame tra i due fratelli era molto forte e che di fatto, anche dopo il trasferimento, i fratelli si sentivano ogni giorno anche perché lavoravano insieme in discoteca alla sera.
Orbene, premesso che l'esistenza del legame affettivo è il presupposto stesso per accordare il risarcimento, nel caso concreto la diminuzione massima operata dal primo giudice non è giustificata, se si pone attenzione al fatto che il legame affettivo tra TE e sorella era molto forte, avuto riguardo alla giovane età
della vittima primaria e secondaria e, soprattutto tenuto conto della circostanza che vi era stata convivenza sino a due anni prima.
Per questi motivi
, ritiene la Corte che una diminuzione del quantum risarcitorio possa essere accordata, posto che i fratelli avevano, al momento del sinistro,
formato autonomi nuclei familiari, ma che la stessa vada limitata ad un quarto.
Partendo dunque dai conteggi operati nella sentenza di primo grado, non censurati nel caso concreto, neppure con riguardo alla tabella applicata, ne discende che l'importo di € 147.100,50 va ridotto del 25%, ossia ad €
110.325,37 alla data della sentenza di primo grado e detratto l'acconto di €
40.000 con residua debenza di € 70.325,37.
Le modalità di detrazione dell'acconto non sono state oggetto di alcuna censura.
pagina 9 di 14 Il terzo motivo è fondato.
Come noto, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale,
la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio esiste sia per i membri della famiglia originaria (genitori e fratelli) e per quella successiva (coniuge e figli) senza che assuma rilievo il fattore della convivenza, mentre è onere del danneggiante provare che vittima e superstite fossero in rapporti di odio o di indifferenza;
con riguardo alla posizione tra nipote e nonno occorre effettuare un giudizio più articolato, tenendo conto dell'età del nipote e/o del nonno,
dell'effettività ed intensità della relazione della relazione affettiva. Orbene,
proprio dalla deposizione della teste emerge che tra i nonni e la Testimone_2
nipote deceduta vi era un significativo rapporto, tanto che si recava due Pt_6
o tre volte all'anno in Romania per salutare i nonni e lo zio (attore in primo grado). Tenuto conto della circostanza che la de cuius aveva 26 anni al momento del mortale sinistro e che le nonne avevano rispettivamente 73 e 71 anni è da ritenere presuntivamente, anche alla luce della deposizione testimoniale di cui si
è dato conto, che esistesse un significativo rapporto tra le stesse – altrimenti non si sarebbero nemmeno giustificate le periodiche visite in Romania alla luce del fatto che genitori e TE erano residenti in Italia.
Per queste ragioni, la domanda di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale avanzata da e da può essere accolta. Parte_4 Parte_5
Trattandosi di domanda accolta con il presente gravame, la Corte ritiene di dover applicare le tabelle milanesi nell'ultima versione disponibile del 2024.
pagina 10 di 14 Ad entrambe le nonne possono essere attribuiti 36 punti: 8 in relazione all'età
delle danneggiate, 18 in relazione all'età della nipote e 10 punti in relazione all'intensità della relazione affettiva, in ragione delle circostanze sopra enunciate;
non va attribuito alcun punto in relazione alla convivenza e per la presenza di superstiti non essendo stata documentata la composizione dei rispettivi nuclei familiari.
Ne consegue che a ciascuna nonna compete la somma di € 61.128, ossia € 1.698
per 36, importo che va devalutato all'epoca del fatto, id est pari ad € 52.068 a cui sommare la rivalutazione dal dì del fatto ad oggi per € 9.060 e gli interessi legali per € 5.790 per una debenza attuale di € 66.918, oltre interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Il quarto motivo è fondato.
Nella sentenza il Tribunale ha omesso di riconoscere il danno patrimoniale derivante dalle spese funeratizie, documentate come da fattura in atti per € 9.082
(doc. 4) e sostenute dal padre in detto importo è compreso il Parte_1
costo per il trasporto della salma da Montichiari a Bracta (Romania).
Il debito va incrementato di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dal 7.11.2019 (data di scadenza della fattura da pagare con bonifico) al saldo secondo i noti criteri dettati da Cass. sezioni unite n. 1712/1995.
Il quinto motivo è parimenti fondato.
A parte che la parziale riforma della gravata sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del processo, correttamente parte appellante pagina 11 di 14 ha censurato l'esistenza dei presupposti per addivenire alla compensazione delle spese di lite. Invero, la sentenza citata dal primo giudice a conforto della tesi della compensazione espone principi diversi che poi sono stati recepiti da S.U.
31.10.2022 n. 32061 secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento
in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo
non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo
processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica
domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte
vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale,
in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod.
proc. civ.”. Nel caso concreto, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la convenuta soccombente a rifondere le spese di lite in relazione al decisum.
Ne discende che l'appello va accolto per quanto di ragione: Controparte_5
deve versare a le spese sostenute per il funerale
[...] Parte_1
della figlia, al TE la maggior somma di € 70.325,37 e alle Parte_3
nonne e l'importo sopra determinato di € 66.918, Parte_4 Persona_6
oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo, per la perdita del rapporto parentale.
Le spese di lite vengono liquidate in via unitaria in quanto tutti gli appellanti sono stati difesi dallo stesso procuratore e viene adottato, in relazione al pagina 12 di 14 decisum, lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed €
260.000. Il compenso per la fase istruttoria di primo grado è liquidato nell'ammontare minimo in relazione alla modesta attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1381/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 23.05.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, condanna Controparte_5
a versare a l'ulteriore importo di € 9.082, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal 7.11.2019 al saldo;
- ridetermina il danno da lesione del rapporto parentale subito da Parte_3
in € 70.325,37;
[...]
- condanna a versare a e a Controparte_4 Parte_4
la somma di € 66.918 per ciascuna appellante, oltre interessi legali Parte_5
ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- conferma nel resto la gravata sentenza;
- condanna a rifondere a a Controparte_4 Parte_1
a , a e a Parte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_5
le spese di lite, liquidate per il primo grado, in € 545 per borsuali ed € 11.268 per compenso (€ 2.552 per la fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 2.835
per la fase istruttoria, € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in € 804
pagina 13 di 14 per borsuali ed € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Morte.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 709/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 23/10/2024, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._5
dall'avv. Augusto Pagliara del foro di Brescia ed elettivamente domiciliati presos il suo studio in Desenzano, via Borgo di Sotto n. 37, in forza di deleghe in pagina 1 di 14 atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Torino, in persona del Procuratore dott. , rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Cristina Pastorino giusta delega allegata alla comparsa in appello ed elettivamente domiciliata in Milano via Medardo Rosso n. 15;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1381/2022 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 23.05.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte adita,
riformare parzialmente l'impugnata sentenza e conseguentemente condannare la appellata all'ulteriore pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
della somma di € 26.000, ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria dal fatto al saldo, o quella diversa somma che riterrà di liquidare secondo giustezza, oltre l'importo di € 9.082, per spesa funeraria, oltre interessi legali;
nonché all'ulteriore pagamento in favore di della Parte_3
somma di € 101.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, o quella diversa somma che riterrà di liquidare secondo giustezza;
pagina 2 di 14 nonché al pagamento in favore dei due nonni e della Parte_4 Parte_5
somma di € 50.000,00 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, o quella diversa somma che riterrà di liquidare secondo giustezza.
Con vittoria di onorari e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
Rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti infondate nel fatto e nel diritto e per l'effetto confermare la impugnata sentenza n. 1381/22 resa dal
Tribunale di Brescia
In ogni caso: emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione datata 13.05.2019 regolarmente notificata, Parte_1 [...]
, rispettivamente genitori e TE di Parte_2 Controparte_3 Pt_6
e residenti in [...], nonni di
[...] Persona_1 Parte_5 Pt_6
e gli zii e convenivano in giudizio,
[...] Persona_2 Persona_3
innanzi al Tribunale di Brescia, esponendo Controparte_4
che in data 24.10.2018 alle ore 1.00 la loro congiunta di anni 26 era Pt_6
pagina 3 di 14 trasportata a bordo dell'autovettura Mercedes tg. EG187XS di proprietà e condotta da allorquando la stessa, percorrendo la strada Persona_4
provinciale Montichiari – Ghedi, era finita fuori strada finendo in un canale;
che in seguito conducente e trasportata erano deceduti nell'immediatezza; che la responsabilità dell'accaduto era ascrivibile al conducente che non aveva tenuto uan velocità adeguata;
che a seguito di sollecito la Compagnia di assicurazione del veicolo aveva versato la somma complessiva di € 480.000, ossia € 220.000 a ciascuno dei due genitori ed € 40.000 al TE, importo trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno, ma senza riconoscere alcun danno in favore dei nonni e degli zii residenti in [...].
resisteva osservando che, ferma l'assenza Controparte_5
di contestazione alcuna in punto dinamica, la deducente aveva già offerto la somma di € 480.000 ai prossimi congiunti, oltre ad € 100.000 al coniuge della vittima , somma da ritenere congrua per ogni danno sofferto. Persona_5
Istruita la lite con testi, il giudice adito, facendo applicazione delle Tabelle di
Roma del 2019, quantificava il danno per ciascun genitore in € 304.007,30
ciascuno con un credito residuo di € 84.007,70, detratto l'acconto, accordava al
TE l'importo di € 147.100,50 ridotto del 50% per l'assenza di Parte_3
convivenza con residua debenza di € 33.550,25; disattendeva la domanda risarcitoria avanzata dai nonni e dagli zii in quanto non era stata fornita la prova in ordine all'effettività e all'intensità del rapporto parentale. Infine, stante l'accoglimento della domanda solo con riguardo ad alcuna delle posizioni pagina 4 di 14 attoree compensava integralmente le spese di lite.
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_7 Parte_4
proponevano appello a cui resisteva Parte_5 Controparte_5
[...]
La causa era rinviata all'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura l'utilizzo delle Tabelle di Roma in favore di quelle di Milano che esprimono valori economici superiori con la conseguenza che per i due genitori la somma da liquidare per la perdita del rapporto parentale era da quantificare in € 330.000 ciascuno.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la riduzione del 50%
dell'importo liquidato a , TE della de cuius, poiché, a detta Parte_3
del primo giudice, non sarebbe stata raggiunta la prova dell'esistenza del legame affettivo tra i due fratelli in netto contrasto con le emergenze istruttorie.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza per il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore delle due nonne e ( era deceduto nel giugno Parte_4 Parte_5 Persona_1
2022) residenti in [...], in contrasto con il tenore della deposizione della teste che di converso aveva attestato l'esistenza di un significativo legame Tes_1
affettivo tra la nipote deceduta e i suoi nonni.
pagina 5 di 14 Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi sul riconoscimento delle spese del funerale, debitamente documentate dalla fattura in atti.
Con il quinto motivo gli appellanti censurano l'avvenuta compensazione delle spese in quanto non ricorre alcuna ipotesi di soccombenza reciproca.
Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente applicato le Tabelle di Roma per la liquidazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in quanto all'epoca in cui la decisione era assunta (19.05.2022) erano le uniche che consentivano il rispetto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione. Infatti, la Suprema Corte,
a partire dalla sentenza n. 10579/2021, per garantire uniformità di giudizio sul territorio nazionale, ha censurato le tabelle milanesi anteriori al 29.06.2022 che prevedevano una forbice troppo ampia nella liquidazione di questa forma di danno, dovendosi optare per una tabella basata su un sistema a punti che prevede l'estrazione del valore del punto medio dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra cui necessariamente l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei punteggi relativi da valutare in relazione alla particolarità ella fattispecie. La Tabella di Roma 2019, ritenuta l'unica adeguata dalla giurisprudenza di legittimità sino all'introduzione di quella di Milano del giugno
2022, prevedeva un valore del punto medio pari a € 9.806,70, un sistema a punti connesso con il grado di parentela (genitore 20, figlio 18, avo 6, TE 7 ecc.),
pagina 6 di 14 un sistema a punti in relazione all'età della vittima primaria e di quella secondaria (5 punti – età sino a 20 ani, 4 punti età comprese tra 21 e 40 ecc.), 4
punti per la convivenza e per l'assenza di altrui superstiti, con possibilità di ridurre il quantum sino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata all'effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo e con possibilità di riduzione sino alla metà per l'assenza di convivenza.
A nulla rileva che il Tribunale di Brescia e questa Corte, prima del citato arresto giurisprudenziale, fossero soliti applicare la tabella milanese a forbice, in quanto detto criterio è stato censurato più volte dalla Suprema Corte con un orientamento che si è ormai consolidato nel tempo (vedi da ultimo Cass.
7.10.2024 n. 26185, Cass.
7.09.2023 n. 26140, Cass. 18.04.2023 n. 10335).
La semplice allegazione che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare la somma di € 330.000 a ciascun genitore, senza alcuna specifica allegazione delle ragioni e senza l'ancoraggio ad un sistema a punti, si rivela pertanto del tutto infondato.
Invero, come bene chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato
liquidato utilizzando tabelle a forbice, il danneggiato è legittimato a proporre
impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio
in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché
deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o
massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel
pagina 7 di 14 minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della
liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata (cfr. Cass.
19.09.2024 n. 25213), analogamente, a parere di questa Corte, si deve ritenere che la parte appellante avrebbe dovuto allegare e dimostrare che quanto liquidato dal Tribunale di Brescia secondo le Tabelle di Roma è inferiore al minimo previsto dalle tabelle milanesi adottate nel giugno 2022, prova che la parte non solo non ha fornito e che comunque non potrebbe neppure fornire - infatti il minino liquidabile secondo le tabelle milanesi 2024 nel caso concreto sarebbe di
€ 281.592 e dunque una somma inferiore rispetto a quanto riconosciuto.
In altri termini, a differenza della tabella milanese in cui alla lettera E è lasciato uno spazio discrezionale (da zero a 30 punti) a seconda delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte lesa, nella tabella romana è data solo la possibilità di una riduzione del quantum partendo dalla massima liquidazione ivi prevista qualora nel processo emerga un rapporto affettivo meno intenso e addirittura il risarcimento può essere completamente eliso nel caso in cui il danneggiante dimostri l'assenza di un vincolo affettivo.
Il secondo motivo è in parte fondato.
Con riguardo alla posizione del TE il primo giudice, una volta Parte_3
applicati i parametri previsti dalla citata tabella di Roma - giungendo alla quantificazione di un danno pari ad € 147.100,50 - ha applicato la riduzione massima prevista del 50% in caso di assenza della convivenza anche perché, a suo giudizio, la deposizione della teste non aveva trovato adeguato Tes_1
pagina 8 di 14 riscontro.
Invero, la teste coniugata con dal 2015 al 2019, Testimone_2 Parte_3
riferiva di aver dimorato nell'abitazione dei suoceri unitamente alla cognata e che poi nel 2017, con il marito, si erano trasferiti a Ghedi in Parte_6
una propria abitazione;
aggiungeva che il legame tra i due fratelli era molto forte e che di fatto, anche dopo il trasferimento, i fratelli si sentivano ogni giorno anche perché lavoravano insieme in discoteca alla sera.
Orbene, premesso che l'esistenza del legame affettivo è il presupposto stesso per accordare il risarcimento, nel caso concreto la diminuzione massima operata dal primo giudice non è giustificata, se si pone attenzione al fatto che il legame affettivo tra TE e sorella era molto forte, avuto riguardo alla giovane età
della vittima primaria e secondaria e, soprattutto tenuto conto della circostanza che vi era stata convivenza sino a due anni prima.
Per questi motivi
, ritiene la Corte che una diminuzione del quantum risarcitorio possa essere accordata, posto che i fratelli avevano, al momento del sinistro,
formato autonomi nuclei familiari, ma che la stessa vada limitata ad un quarto.
Partendo dunque dai conteggi operati nella sentenza di primo grado, non censurati nel caso concreto, neppure con riguardo alla tabella applicata, ne discende che l'importo di € 147.100,50 va ridotto del 25%, ossia ad €
110.325,37 alla data della sentenza di primo grado e detratto l'acconto di €
40.000 con residua debenza di € 70.325,37.
Le modalità di detrazione dell'acconto non sono state oggetto di alcuna censura.
pagina 9 di 14 Il terzo motivo è fondato.
Come noto, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale,
la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio esiste sia per i membri della famiglia originaria (genitori e fratelli) e per quella successiva (coniuge e figli) senza che assuma rilievo il fattore della convivenza, mentre è onere del danneggiante provare che vittima e superstite fossero in rapporti di odio o di indifferenza;
con riguardo alla posizione tra nipote e nonno occorre effettuare un giudizio più articolato, tenendo conto dell'età del nipote e/o del nonno,
dell'effettività ed intensità della relazione della relazione affettiva. Orbene,
proprio dalla deposizione della teste emerge che tra i nonni e la Testimone_2
nipote deceduta vi era un significativo rapporto, tanto che si recava due Pt_6
o tre volte all'anno in Romania per salutare i nonni e lo zio (attore in primo grado). Tenuto conto della circostanza che la de cuius aveva 26 anni al momento del mortale sinistro e che le nonne avevano rispettivamente 73 e 71 anni è da ritenere presuntivamente, anche alla luce della deposizione testimoniale di cui si
è dato conto, che esistesse un significativo rapporto tra le stesse – altrimenti non si sarebbero nemmeno giustificate le periodiche visite in Romania alla luce del fatto che genitori e TE erano residenti in Italia.
Per queste ragioni, la domanda di risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale avanzata da e da può essere accolta. Parte_4 Parte_5
Trattandosi di domanda accolta con il presente gravame, la Corte ritiene di dover applicare le tabelle milanesi nell'ultima versione disponibile del 2024.
pagina 10 di 14 Ad entrambe le nonne possono essere attribuiti 36 punti: 8 in relazione all'età
delle danneggiate, 18 in relazione all'età della nipote e 10 punti in relazione all'intensità della relazione affettiva, in ragione delle circostanze sopra enunciate;
non va attribuito alcun punto in relazione alla convivenza e per la presenza di superstiti non essendo stata documentata la composizione dei rispettivi nuclei familiari.
Ne consegue che a ciascuna nonna compete la somma di € 61.128, ossia € 1.698
per 36, importo che va devalutato all'epoca del fatto, id est pari ad € 52.068 a cui sommare la rivalutazione dal dì del fatto ad oggi per € 9.060 e gli interessi legali per € 5.790 per una debenza attuale di € 66.918, oltre interessi legali ex art. 1284
primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Il quarto motivo è fondato.
Nella sentenza il Tribunale ha omesso di riconoscere il danno patrimoniale derivante dalle spese funeratizie, documentate come da fattura in atti per € 9.082
(doc. 4) e sostenute dal padre in detto importo è compreso il Parte_1
costo per il trasporto della salma da Montichiari a Bracta (Romania).
Il debito va incrementato di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dal 7.11.2019 (data di scadenza della fattura da pagare con bonifico) al saldo secondo i noti criteri dettati da Cass. sezioni unite n. 1712/1995.
Il quinto motivo è parimenti fondato.
A parte che la parziale riforma della gravata sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese di lite del processo, correttamente parte appellante pagina 11 di 14 ha censurato l'esistenza dei presupposti per addivenire alla compensazione delle spese di lite. Invero, la sentenza citata dal primo giudice a conforto della tesi della compensazione espone principi diversi che poi sono stati recepiti da S.U.
31.10.2022 n. 32061 secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento
in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo
non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo
processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica
domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte
vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale,
in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod.
proc. civ.”. Nel caso concreto, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la convenuta soccombente a rifondere le spese di lite in relazione al decisum.
Ne discende che l'appello va accolto per quanto di ragione: Controparte_5
deve versare a le spese sostenute per il funerale
[...] Parte_1
della figlia, al TE la maggior somma di € 70.325,37 e alle Parte_3
nonne e l'importo sopra determinato di € 66.918, Parte_4 Persona_6
oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo, per la perdita del rapporto parentale.
Le spese di lite vengono liquidate in via unitaria in quanto tutti gli appellanti sono stati difesi dallo stesso procuratore e viene adottato, in relazione al pagina 12 di 14 decisum, lo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed €
260.000. Il compenso per la fase istruttoria di primo grado è liquidato nell'ammontare minimo in relazione alla modesta attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1381/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 23.05.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, condanna Controparte_5
a versare a l'ulteriore importo di € 9.082, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal 7.11.2019 al saldo;
- ridetermina il danno da lesione del rapporto parentale subito da Parte_3
in € 70.325,37;
[...]
- condanna a versare a e a Controparte_4 Parte_4
la somma di € 66.918 per ciascuna appellante, oltre interessi legali Parte_5
ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- conferma nel resto la gravata sentenza;
- condanna a rifondere a a Controparte_4 Parte_1
a , a e a Parte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_5
le spese di lite, liquidate per il primo grado, in € 545 per borsuali ed € 11.268 per compenso (€ 2.552 per la fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva, € 2.835
per la fase istruttoria, € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e, per il presente grado, in € 804
pagina 13 di 14 per borsuali ed € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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