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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. GHILARDI GIANLUCA e avv. AZZOLINI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. MILANESI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni Parte_1 congiunte;
per , come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni congiunte;
CP_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con , Parte_1 CP_1 in CASTIONE DELLA PRESOLANA in data 21 GIUGNO 1993 (anno 1993, atto n. 13, reg. CASTIONE
DELLA PRESOLANA, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano i figli il 26.11.1993, il Per_1 Per_2
21.08.2001 e il 24.02.2004, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la Per_3 separazione personale e formulava le domande accessorie. Si costituiva in giudizio che aderiva CP_1 alla pronuncia sullo status e formulava le domande accessorie.
Con decreto del 7 marzo 2025, il Giudice relatore, letta l'istanza, depositata dall'attrice in data 6.03.2025, volta ad ottenere la sostituzione dell'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 10.04.2025 mediante il deposito di brevi note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per aver le parti raggiunto un accordo a definizione del presente procedimento, letta la comparsa di risposta depositata dal convenuto in pari data, disponeva che l'udienza del 10 aprile 2025 fosse sostituita dal deposito di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ritenute le condizioni dell'accordo delle parti non contrarie a norme imperative di legge e idonee al contemperamento delle rispettive posizioni delle parti, anche dal punto di vista economico, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
CASTIONE DELLA PRESOLANA, in data 21 GIUGNO 1993 (anno 1993, atto n. 13, reg. CASTIONE DELLA
PRESOLANA, parte II, serie A). Dalla loro unione sono nati i figli il 26.11.1993, il 21.08.2001 Per_1 Per_2
e il 24.02.2004. Per_3
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli e , entrambi maggiorenni economicamente non indipendenti, condizioni di vita funzionali alla Per_2 Per_3 crescita ed evoluzione. Anche l'assegno di mantenimento per il coniuge nella misura concordata dalle parti risulta congruo, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituale di entrambi i coniugi.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in CASTIONE DELLA PRESOLANA, in data 21 GIUGNO 1993 (anno
1993, atto n. 13, reg. CASTIONE DELLA PRESOLANA, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“
1. La casa coniugale, sita in Bergamo, Via Locatelli n. 49, di proprietà del GN , verrà assegnata CP_1 allo stesso, il quale continuerà ad abitarvi insieme ai figli e , maggiorenni ma non Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno già convenuto tra loro la suddivisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale.
2. La RA si obbliga a versare, a decorrere dal 20 aprile 2025, al GN , Parte_1 CP_1 entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma di Per_2 Per_3 euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio). Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, a partire da aprile 2026. Il GN si obbliga a farsi integralmente carico di tutte le CP_1 spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli e . Per_2 Per_3
3. In considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, il GN si impegna a CP_1 corrispondere alla RA , a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di Parte_1 euro 900,00, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, IBAN [...]X51, a decorrere dal 20 aprile 2025.
Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, a partire da aprile 2026.
4. I coniugi danno atto di essere comproprietari, in ragione di 1/2 (un mezzo) ciascuno, delle sotto indicate porzioni del complesso immobiliare in Comune di Castione della Presolana, via Santuario n. 26/E, costituite da “un appartamento al secondo piano sottotetto al quale si accede da scala esterna tutta di proprietà esclusiva, composto da locale ad uso soggiorno con angolo cottura, disimpegno, vano adibito a cabina armadio, ripostiglio, camera, due bagni, e due balconi, con annesse due porzioni di area esclusiva della complessiva superficie di circa cinquanta metri quadrati ai piani terreno e primo con annessa altra porzione di scala di proprietà esclusiva, il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati - a seguito della denuncia di nuova costruzione
n. 3182 - al foglio 32, mappale 13470, sub. 9, via del Santuario n. SN, piano 2, categoria A/2, classe 2, vani
4,5, rendita euro 395,09“e da “un'autorimessa al piano interrato, legata da vincolo inscindibile di pertinenzialità al predetto appartamento […], con annessi piccolo vano sottoscala, scala di accesso e due infernotti di proprietà esclusiva, il tutto censito nel Catasto Fabbricati - a seguito della denuncia di nuova costruzione n. 3182 - al foglio 32, mappale 13470, sub. 16, via del Santuario n. SN, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq. 33, rendita euro 86,92“. Confini in senso orario partendo da nord-est “per l'appartamento con scala di accesso esclusiva, prospetto su area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 7, prospetto su area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 8, di nuovo prospetto su area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 7 e prospetto su area esclusiva di proprietà; per la porzione di area e la scala al piano terreno in un sol corpo, area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 3, area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 7 e proprietà di terzi;
per la porzione di area e la scala al primo piano in un sol corpo, area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 5, prospetto su area esclusiva facente parte del mappale
13470 sub. 7, mappale 13470 sub. 7, e di nuovo prospetto su area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 7; per l'autorimessa e la scala al piano interrato, mappale 13470 sub. 7, corsello condominiale identificato con mappale 13470 sub. 2, mappale 13470 sub. 15 e su. 7 e terrapieno”. Provenienza: atto di compravendita
n. 25164 Rep. e n. 2831 Racc. del 24 novembre 2006 a rogito Notaio avv. di Bergamo, Persona_4 registrato a Bergamo in data 22 dicembre 2006 al N. 15718, Serie 1T, trascritto a Bergamo in data 22 dicembre
2006 ai n.ri 83354/50198.
Il GN , nell'ambito degli accordi della presente separazione, si obbliga ad acquistare la quota CP_1 di 1/2 (un mezzo) di proprietà della RA del suddetto immobile, al prezzo concordato Parte_1 di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).
Il trasferimento della proprietà - connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi - dovrà avvenire mediante atto pubblico notarile, presso il Notaio incaricato dal GN , entro e non oltre 30 giorni dalla data di omologazione della presente separazione. CP_1
Le spese notarili e fiscali relative al trasferimento saranno a carico del GN . CP_1
Il prezzo convenuto verrà corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cessione di quota immobiliare.
Il GN chiede di potersi avvalere delle agevolazioni di cui alla Circolare Ministero Finanze n. CP_1
49/e del 16.3.2000 in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del 10.5.1999 n. 154, trattandosi di trasferimento di proprietà convenuto nell'ambito degli accordi di separazione tra coniugi.
5. Le spese legali relative alla presente procedura di separazione consensuale saranno integralmente compensate tra i coniugi.
6. I GNi ed dichiarano di avere risolto ogni reciproca pendenza di CP_1 Parte_1 carattere patrimoniale ulteriore rispetto a quanto previsto ai punti da 2 a 6 del presente Foglio di precisazione delle conclusioni congiunte per i GNi ed con istanza di trattazione di CP_1 Parte_1 udienza in forma scritta ex art. 473 bis.51, secondo comma, c.p.c. e si danno atto di non avanzare pertanto reciproche diverse richieste di natura economica ad eccezione di quanto qui concordato.
7. I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti nell'ultima parte della norma sopra citata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CASTIONE DELLA
PRESOLAN, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. GHILARDI GIANLUCA e avv. AZZOLINI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. MILANESI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni Parte_1 congiunte;
per , come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni congiunte;
CP_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole. MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con , Parte_1 CP_1 in CASTIONE DELLA PRESOLANA in data 21 GIUGNO 1993 (anno 1993, atto n. 13, reg. CASTIONE
DELLA PRESOLANA, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano i figli il 26.11.1993, il Per_1 Per_2
21.08.2001 e il 24.02.2004, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la Per_3 separazione personale e formulava le domande accessorie. Si costituiva in giudizio che aderiva CP_1 alla pronuncia sullo status e formulava le domande accessorie.
Con decreto del 7 marzo 2025, il Giudice relatore, letta l'istanza, depositata dall'attrice in data 6.03.2025, volta ad ottenere la sostituzione dell'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 10.04.2025 mediante il deposito di brevi note scritte ex art. 127-ter c.p.c., per aver le parti raggiunto un accordo a definizione del presente procedimento, letta la comparsa di risposta depositata dal convenuto in pari data, disponeva che l'udienza del 10 aprile 2025 fosse sostituita dal deposito di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ritenute le condizioni dell'accordo delle parti non contrarie a norme imperative di legge e idonee al contemperamento delle rispettive posizioni delle parti, anche dal punto di vista economico, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
CASTIONE DELLA PRESOLANA, in data 21 GIUGNO 1993 (anno 1993, atto n. 13, reg. CASTIONE DELLA
PRESOLANA, parte II, serie A). Dalla loro unione sono nati i figli il 26.11.1993, il 21.08.2001 Per_1 Per_2
e il 24.02.2004. Per_3
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli e , entrambi maggiorenni economicamente non indipendenti, condizioni di vita funzionali alla Per_2 Per_3 crescita ed evoluzione. Anche l'assegno di mantenimento per il coniuge nella misura concordata dalle parti risulta congruo, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituale di entrambi i coniugi.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in CASTIONE DELLA PRESOLANA, in data 21 GIUGNO 1993 (anno
1993, atto n. 13, reg. CASTIONE DELLA PRESOLANA, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“
1. La casa coniugale, sita in Bergamo, Via Locatelli n. 49, di proprietà del GN , verrà assegnata CP_1 allo stesso, il quale continuerà ad abitarvi insieme ai figli e , maggiorenni ma non Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno già convenuto tra loro la suddivisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale.
2. La RA si obbliga a versare, a decorrere dal 20 aprile 2025, al GN , Parte_1 CP_1 entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma di Per_2 Per_3 euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio). Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, a partire da aprile 2026. Il GN si obbliga a farsi integralmente carico di tutte le CP_1 spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli e . Per_2 Per_3
3. In considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, il GN si impegna a CP_1 corrispondere alla RA , a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di Parte_1 euro 900,00, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, IBAN [...]X51, a decorrere dal 20 aprile 2025.
Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, a partire da aprile 2026.
4. I coniugi danno atto di essere comproprietari, in ragione di 1/2 (un mezzo) ciascuno, delle sotto indicate porzioni del complesso immobiliare in Comune di Castione della Presolana, via Santuario n. 26/E, costituite da “un appartamento al secondo piano sottotetto al quale si accede da scala esterna tutta di proprietà esclusiva, composto da locale ad uso soggiorno con angolo cottura, disimpegno, vano adibito a cabina armadio, ripostiglio, camera, due bagni, e due balconi, con annesse due porzioni di area esclusiva della complessiva superficie di circa cinquanta metri quadrati ai piani terreno e primo con annessa altra porzione di scala di proprietà esclusiva, il tutto censito nel Catasto dei Fabbricati - a seguito della denuncia di nuova costruzione
n. 3182 - al foglio 32, mappale 13470, sub. 9, via del Santuario n. SN, piano 2, categoria A/2, classe 2, vani
4,5, rendita euro 395,09“e da “un'autorimessa al piano interrato, legata da vincolo inscindibile di pertinenzialità al predetto appartamento […], con annessi piccolo vano sottoscala, scala di accesso e due infernotti di proprietà esclusiva, il tutto censito nel Catasto Fabbricati - a seguito della denuncia di nuova costruzione n. 3182 - al foglio 32, mappale 13470, sub. 16, via del Santuario n. SN, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq. 33, rendita euro 86,92“. Confini in senso orario partendo da nord-est “per l'appartamento con scala di accesso esclusiva, prospetto su area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 7, prospetto su area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 8, di nuovo prospetto su area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 7 e prospetto su area esclusiva di proprietà; per la porzione di area e la scala al piano terreno in un sol corpo, area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 3, area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 7 e proprietà di terzi;
per la porzione di area e la scala al primo piano in un sol corpo, area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 5, prospetto su area esclusiva facente parte del mappale
13470 sub. 7, mappale 13470 sub. 7, e di nuovo prospetto su area esclusiva facente parte del mappale 13470 sub. 7; per l'autorimessa e la scala al piano interrato, mappale 13470 sub. 7, corsello condominiale identificato con mappale 13470 sub. 2, mappale 13470 sub. 15 e su. 7 e terrapieno”. Provenienza: atto di compravendita
n. 25164 Rep. e n. 2831 Racc. del 24 novembre 2006 a rogito Notaio avv. di Bergamo, Persona_4 registrato a Bergamo in data 22 dicembre 2006 al N. 15718, Serie 1T, trascritto a Bergamo in data 22 dicembre
2006 ai n.ri 83354/50198.
Il GN , nell'ambito degli accordi della presente separazione, si obbliga ad acquistare la quota CP_1 di 1/2 (un mezzo) di proprietà della RA del suddetto immobile, al prezzo concordato Parte_1 di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).
Il trasferimento della proprietà - connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi - dovrà avvenire mediante atto pubblico notarile, presso il Notaio incaricato dal GN , entro e non oltre 30 giorni dalla data di omologazione della presente separazione. CP_1
Le spese notarili e fiscali relative al trasferimento saranno a carico del GN . CP_1
Il prezzo convenuto verrà corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cessione di quota immobiliare.
Il GN chiede di potersi avvalere delle agevolazioni di cui alla Circolare Ministero Finanze n. CP_1
49/e del 16.3.2000 in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del 10.5.1999 n. 154, trattandosi di trasferimento di proprietà convenuto nell'ambito degli accordi di separazione tra coniugi.
5. Le spese legali relative alla presente procedura di separazione consensuale saranno integralmente compensate tra i coniugi.
6. I GNi ed dichiarano di avere risolto ogni reciproca pendenza di CP_1 Parte_1 carattere patrimoniale ulteriore rispetto a quanto previsto ai punti da 2 a 6 del presente Foglio di precisazione delle conclusioni congiunte per i GNi ed con istanza di trattazione di CP_1 Parte_1 udienza in forma scritta ex art. 473 bis.51, secondo comma, c.p.c. e si danno atto di non avanzare pertanto reciproche diverse richieste di natura economica ad eccezione di quanto qui concordato.
7. I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti nell'ultima parte della norma sopra citata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CASTIONE DELLA
PRESOLAN, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano