TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 2517/2025
TRA
, nata a [...] C.V. (CE) in data Parte_1
15.10.1958, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Cantile, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
IN LL, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.02.2025, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: di aver ricevuto il 14.09.2012 provvedimenti di indebito n. 32086, n. 32087 e n. 32088, con cui l' chiedeva la restituzione delle somme indebitamente CP_1
percepite per i periodi dal 28/01/2002 al 16/03/2002 per € 1.045,33, dall'8/05/2002 al
1 17/05/2002 per € 132,60 e dal 07/11/2002 al 16/12/2002 per € 131,73; di aver instaurato in data 14.01.2013 giudizio iscritto al Tribunale di Santa Maria C.V. al n.
315/2013 R.G. al fine di vedersi riconosciuti i periodi di lavoro illegittimamente disconosciuti;
di aver ottenuto sentenza n. 164/2019 pubblicata il 21.09.2019, con la quale il giudice accoglieva la domanda;
di aver ricevuto in data 11.05.2022 nuova richiesta di restituzione per gli indebiti n. 32086, n.32087 e n. 32088, in spregio a quanto statuito nella sentenza predetta, passata in giudicato.
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , con CP_1
vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' il quale ha eccepito di aver annullato gli indebiti in questione in CP_1
esecuzione della sentenza citata e chiedendo pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Con note di trattazione scritta per l'odierna udienza, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'istituto alle spese di lite, essendo l'annullamento intervenuto dopo il deposito del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
06.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il
2 suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto all'annullamento CP_1
degli indebiti (cfr. verbali di storno allegati alla memoria).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata in ragione della sentenza richiamata. L' , d'altro canto, non ha offerto alcuna giustificazione rispetto CP_1 all'inoltro di nuova richiesta di restituzione avente a oggetto somme già dichiarate irripetibili con sentenza, né rispetto al ritardo nell'annullamento degli indebiti.
Pertanto, le spese si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
3 complessivi € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 07.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 2517/2025
TRA
, nata a [...] C.V. (CE) in data Parte_1
15.10.1958, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Cantile, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
IN LL, elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.02.2025, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: di aver ricevuto il 14.09.2012 provvedimenti di indebito n. 32086, n. 32087 e n. 32088, con cui l' chiedeva la restituzione delle somme indebitamente CP_1
percepite per i periodi dal 28/01/2002 al 16/03/2002 per € 1.045,33, dall'8/05/2002 al
1 17/05/2002 per € 132,60 e dal 07/11/2002 al 16/12/2002 per € 131,73; di aver instaurato in data 14.01.2013 giudizio iscritto al Tribunale di Santa Maria C.V. al n.
315/2013 R.G. al fine di vedersi riconosciuti i periodi di lavoro illegittimamente disconosciuti;
di aver ottenuto sentenza n. 164/2019 pubblicata il 21.09.2019, con la quale il giudice accoglieva la domanda;
di aver ricevuto in data 11.05.2022 nuova richiesta di restituzione per gli indebiti n. 32086, n.32087 e n. 32088, in spregio a quanto statuito nella sentenza predetta, passata in giudicato.
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' , con CP_1
vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituito l' il quale ha eccepito di aver annullato gli indebiti in questione in CP_1
esecuzione della sentenza citata e chiedendo pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Con note di trattazione scritta per l'odierna udienza, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'istituto alle spese di lite, essendo l'annullamento intervenuto dopo il deposito del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
06.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il
2 suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto all'annullamento CP_1
degli indebiti (cfr. verbali di storno allegati alla memoria).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata in ragione della sentenza richiamata. L' , d'altro canto, non ha offerto alcuna giustificazione rispetto CP_1 all'inoltro di nuova richiesta di restituzione avente a oggetto somme già dichiarate irripetibili con sentenza, né rispetto al ritardo nell'annullamento degli indebiti.
Pertanto, le spese si liquidano a carico dell' come da dispositivo, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
3 complessivi € 886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 07.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
4