Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 959/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Indennita di accompagnamento”, promossa da:
, BOMPENSIERE (CL), 20/03/1944 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LAURICELLA PIETRO e dell'Avv. SGAMMEGLIA CRISTINA ( ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2 ricorrente contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 ttiva in VIA DELLA REGIONE 100 93100 CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. , Parte_1 premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, nonché per il riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, e che la domanda non è stata accolta, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si è costituito l che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 20/06/2024, è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il CTU sono state viziate da errori e contraddizioni atteso che il ricorrente non è più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un aiuto permanente di un accompagnatore come evidenziato e sottolineato dal CTP, Dott. . Persona_1
Più in particolare, parte ricorrente ha posto l'attenzione sul fatto che una valutazione congiunta delle patologie in atto, avrebbe dovuto motivare il riconoscimento del diritto a decorrere dalla presentazione della domanda.
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L'udienza per la comparizione e la discussione è stata fissata per la data del 17/06/2025 ed essendo decidibile allo stato degli atti le parti sono state invitate a concludere. Le parti hanno discusso riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti. Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
°°°° Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso non è fondato.
L'art. 3 della legge n. 104/92 individua come portatori di handicap ed avente diritto al riconoscimento di tale condizione coloro che presentano «una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. … La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
L'indennità di accompagnamento assolve ad una funzione di sostegno alla famiglia, così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ma ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
Il testo della norma rende evidente la diversità di tale condizione rispetto a quella del soggetto con handicap in situazione di gravità.
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale incaricato nella fase sommaria ha riscontrato che non legittimano il riconoscimento della prestazione le riscontrate patologie: Cardiopatia dilatativa con impianto di defibrillatore in compenso emodinamico in soggetto affetto da diabete mellito di tipo 2 complicato da retinopatia diabetica. spondiloartrosi a media incidenza funzionale. frattura del piatto tibiale ginocchio sinistro da sinistro stradale. Per_2 Esiti frattura gamba sinistra e frattura femore destro. ipb. Deambulazione autonoma.
Si riporta stralcio della relazione: « non vi è alcun dubbio circa il fatto che il Periziato presenti una condizione altamente invalidante si che per effetto delle patologie riscontrate lo stesso è da riconoscere sicuramente SOGGETTO INVALIDO AL 100% … omissis … Possiamo serenamente affermare che, l'esame clinico effettuato in occasione della visita per la presente CTU, come già detto, consente di stabilire che in atto il Periziato presenta una capacità di
2 deambulazione autonoma e di effettuazione in autonomia dei passaggi posturali sufficientemente conservate, benchè abbia manifestato andatura cauta con saltuario appoggio a stampella la condizione oggi riscontrata consente di affermare che, in atto, non vi sia uno stato clinico caratterizzato da impossibilità alla deambulazione autonoma come previsto dalla normativa vigente per poter attribuire il beneficio richiesto. Analogamente sufficienti risultano le possibilità di effettuare in autonomia gli atti quotidiani della vita, infatti, il Periziato è in grado di espletare autonomamente la vestizione e la nutrizione, l'igiene personale, l'espletamento dei bisogni fisiologici, l'autosomministrazione di medicinali. A parere dello scrivente CTU il Periziato è in grado di svolgere autonomamente quel complesso di funzioni quotidiane della vita individuabili come atti da compiere necessariamente nel quadro esistenziale di ogni giorno».
Quanto alle osservazioni del CTP, il dr. ha evidenziato che «la cardiomiopatia Persona_3 dilatativa con impianto di defibrillatore in uno con il complesso patologico riscontrabile a carico di vari organi o apparati ed in associazione al grave deficit visivo presentato dal Periziato con visus bilaterale non superiore ad 1/20 costituiscano condizione che non consente al ricorrente di espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita. Le osservazioni del dr. non possono essere accolte poiché la condizione cardiocircolatoria presenta, in atto, buon Per_1 compenso emodinamico, si riscontra sufficiente capacità alla deambulazione autonoma, il deficit visivo che consentirebbe di riconoscere il ricorrente quale cieco civile parziale deve essere correttamente e opportunamente accertato dalla competente Commissione Medica Provinciale per i Ciechi Civili dell'ASP 2 CL».
Tenuto conto di quanto evidenziato dal CTU, questo giudicante ritiene che i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e non fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il CTU vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono essere immuni da errori o vizi logici o tecnici, oltre che sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, non sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 17/06/2025
Il Giudice Angela Latorre
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