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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 07/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 07/02/2025 nella causa RG n. 60/2024 promossa da
, assistita dall'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando la mancata corresponsione, nell'a.s. 2018/2019 per i periodi meglio specificati in ricorso, della retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001, in violazione del principio europeo di non discriminazione. Ha chiesto pertanto la condanna del convenuto al pagamento in suo favore delle spettanze retributive a tal titolo. CP_1
Il , costituendosi in giudizio ha eccepito la prescrizione delle eventuali somme maturate in CP_1 data antecedente il quinquennio dalla data di deposito del ricorso. La causa è stata discussa oralmente alla odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Ebbene, risulta provato che la parte ricorrente abbia svolto alle dipendenze del l'attività di CP_1 docente in forza dei contratti a termine di cui al ricorso (cfr. doc. 1 fasc. ric.). Ella si duole del mancato pagamento della RPD;
occorre pertanto verificare se il datore di lavoro sia incorso o meno in un inadempimento. Si osserva in linea generale che la RPD è stata prevista dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico…”; al comma 3 della norma contrattuale citata "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...". Quest'ultima disposizione, individuava i destinatari del compenso accessorio nei lavoratori a tempo indeterminato e nel personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e disciplinava anche le modalità di calcolo del compenso, stabilendo che esso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". La contrattazione successiva ha soltanto modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007). Orbene, la parte ricorrente, invocando il principio europeo di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, si duole della mancata corresponsione della RPD in relazione agli anni scolastici durante i quali ha lavorato alle dipendenze del in virtù di CP_2 contratti a termine per supplenze “brevi” (ossia diverse da quelle su posto vacante e disponibile per tutta la durata dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche).
La S.C., nell'ordinanza n. 20015/2018 richiamata dalla parte ricorrente, ha autorevolmente sostenuto che “l'emolumento [in esame] ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La S.C. ha inoltre precisato che la Corte territoriale che si era occupata del giudizio portato alla sua attenzione aveva escluso, “erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato” ed ha espresso conclusivamente il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Il principio richiamato dalla parte ricorrente pare quindi rilevante nel caso di specie.
Si osserva inoltre che non risulta prova del fatto che la parte ricorrente, nel periodo in cui abbia svolto supplenze c.d. temporanee, abbia reso una prestazione sostanzialmente differente rispetto a quella svolta dai docenti di ruolo o da quelli assunti a termine ed utilizzati per supplenze “lunghe”. Non è infatti in alcun modo emerso che le attività dei docenti assunti per svolgere incarichi di durata inferiore a quella annuale siano significativamente diverse da quelle svolte dai docenti cui la RPD è riconosciuta. Si ritiene pertanto che anche per i docenti assunti a tempo determinato per supplenze “temporanee” si pongano le medesime finalità di valorizzazione della funzione professionale docente e che pertanto debba essere loro riconosciuta la RPD.
Ciò premesso, si rileva che non risulta maturata la prescrizione eccepita, poiché vi è in atti (doc. 5 fasc. ric.) pec di costituzione in mora, ricevuta dam Mim il 16.9.24 e la parte ricorrente ha azionato crediti maturati dal 16.1.19. Pertanto, venendo ora al quantum della pretesa, la misura individuata dalla parte ricorrente -che era stata contestata in relazione all'eccezione di prescrizione- risulta comunque coerente, alla luce dei calcoli sviluppati, con la disciplina sopra individuata, con i periodi di servizio prestati e con le previsioni contrattuali collettive di riferimento. L'importo dovuto è pertanto da individuarsi nella cifra di euro 966,12 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo sulla base CP_1 del d.m. 55/2014, valore inferiore ai medi in considerazione della natura seriale della controversia, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, -condanna il a pagare alla parte ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, CP_1 l'importo lordo di euro 966,12, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
-condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 700 CP_1 oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Biella, 07/02/2025.
La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 07/02/2025 nella causa RG n. 60/2024 promossa da
, assistita dall'avv. RINALDI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando la mancata corresponsione, nell'a.s. 2018/2019 per i periodi meglio specificati in ricorso, della retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001, in violazione del principio europeo di non discriminazione. Ha chiesto pertanto la condanna del convenuto al pagamento in suo favore delle spettanze retributive a tal titolo. CP_1
Il , costituendosi in giudizio ha eccepito la prescrizione delle eventuali somme maturate in CP_1 data antecedente il quinquennio dalla data di deposito del ricorso. La causa è stata discussa oralmente alla odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Ebbene, risulta provato che la parte ricorrente abbia svolto alle dipendenze del l'attività di CP_1 docente in forza dei contratti a termine di cui al ricorso (cfr. doc. 1 fasc. ric.). Ella si duole del mancato pagamento della RPD;
occorre pertanto verificare se il datore di lavoro sia incorso o meno in un inadempimento. Si osserva in linea generale che la RPD è stata prevista dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico…”; al comma 3 della norma contrattuale citata "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...". Quest'ultima disposizione, individuava i destinatari del compenso accessorio nei lavoratori a tempo indeterminato e nel personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e disciplinava anche le modalità di calcolo del compenso, stabilendo che esso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". La contrattazione successiva ha soltanto modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007). Orbene, la parte ricorrente, invocando il principio europeo di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, si duole della mancata corresponsione della RPD in relazione agli anni scolastici durante i quali ha lavorato alle dipendenze del in virtù di CP_2 contratti a termine per supplenze “brevi” (ossia diverse da quelle su posto vacante e disponibile per tutta la durata dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche).
La S.C., nell'ordinanza n. 20015/2018 richiamata dalla parte ricorrente, ha autorevolmente sostenuto che “l'emolumento [in esame] ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La S.C. ha inoltre precisato che la Corte territoriale che si era occupata del giudizio portato alla sua attenzione aveva escluso, “erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato” ed ha espresso conclusivamente il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Il principio richiamato dalla parte ricorrente pare quindi rilevante nel caso di specie.
Si osserva inoltre che non risulta prova del fatto che la parte ricorrente, nel periodo in cui abbia svolto supplenze c.d. temporanee, abbia reso una prestazione sostanzialmente differente rispetto a quella svolta dai docenti di ruolo o da quelli assunti a termine ed utilizzati per supplenze “lunghe”. Non è infatti in alcun modo emerso che le attività dei docenti assunti per svolgere incarichi di durata inferiore a quella annuale siano significativamente diverse da quelle svolte dai docenti cui la RPD è riconosciuta. Si ritiene pertanto che anche per i docenti assunti a tempo determinato per supplenze “temporanee” si pongano le medesime finalità di valorizzazione della funzione professionale docente e che pertanto debba essere loro riconosciuta la RPD.
Ciò premesso, si rileva che non risulta maturata la prescrizione eccepita, poiché vi è in atti (doc. 5 fasc. ric.) pec di costituzione in mora, ricevuta dam Mim il 16.9.24 e la parte ricorrente ha azionato crediti maturati dal 16.1.19. Pertanto, venendo ora al quantum della pretesa, la misura individuata dalla parte ricorrente -che era stata contestata in relazione all'eccezione di prescrizione- risulta comunque coerente, alla luce dei calcoli sviluppati, con la disciplina sopra individuata, con i periodi di servizio prestati e con le previsioni contrattuali collettive di riferimento. L'importo dovuto è pertanto da individuarsi nella cifra di euro 966,12 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo sulla base CP_1 del d.m. 55/2014, valore inferiore ai medi in considerazione della natura seriale della controversia, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, -condanna il a pagare alla parte ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, CP_1 l'importo lordo di euro 966,12, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
-condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 700 CP_1 oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Biella, 07/02/2025.
La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese