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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 19.12.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2252 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...] e residente a [...]nella Parte_1
via Caprera n. 30, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 35,
presso lo Studio dell'Avv. Valeria TZ, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv. AU TZ, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA e dall'Avv.
pagina 1 Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio del Per_1
05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'Attore l'indennizzo dovuto CP_2
per le denunciate malattie professionali nella misura corrispondente al danno
biologico che risulterà in corso di causa con la decorrenza di legge o quell'altra
che risulterà incorso di causa.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo
la domanda o con quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori
antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
pagina 2 − di avere lavorato, come operaio ponteggista, sempre nel cantiere petrolchimico della S.A.R.A.S. di Sarroch, alle dipendenze di diverse società dal
2007 a oggi;
− di essere stato impegnato nei lavori di trasporto del materiale nei ponteggi, mediante l'utilizzo di sistemi di sollevamento a funi, obbligato a mantenere prolungatamente una postura con le gambe flesse, spostando di continuo il peso dalla gamba destra alla gamba sinistra, per esercitare maggior forza nel sollevamento dei carichi;
− di essersi anche occupato della movimentazione manuale di gravosi pesi quali botole in ferro e altri elementi in ferro del peso di 25/30 kg, pedane del peso di 15/20 kg, morsetti, tubi in ferro e bulloneria, tavole in legno di 5 m con sovraccarico della colonna, prolungate posture obbligate della schiena (inchinato in avanti) e con sforzi ripetuti delle spalle;
− di provvedere a caricare manualmente i materiali sopra descritti dal magazzino sul camion e, a fine giornata, a ricaricarli manualmente sul camion per riportarli in magazzino;
− che l'attrezzatura che indossa costantemente in cantiere è composta da una cintura per gli attrezzi in cui sono appese le chiavi inglesi, il martello, il crick in acciaio, il metro, la livella, il cicalino, la cintura anticaduta con i moschettoni d'ancoraggio e l'elmetto, che pesano complessivamente circa 10 kg;
− di avere, altresì, l'abilitazione per lavorare in spazi confinati, per cui, quando devono essere effettuati interventi di manutenzione in parti degli impianti quali caldaie, forni, colonne e serbatoi, deve stare prolungatamente rannicchiato o inginocchiato durante l'attività di movimentazione manuale e consegna del materiale agli operai specializzati adibiti agli interventi;
pagina 3 − che, dal mese di ottobre del 2022, a seguito delle limitazioni prescritte dal medico del lavoro, svolge la mansione di autista di mezzi meccanici,
conducendo il muletto per il trasporto dei materiali e il furgone nove posti per il trasporto del personale;
− di avere, nell'esercizio della propria attività professionale, contratto una coxartrosi e lesioni alla colonna di origine professionale, meglio descritte nella documentazione medica prodotta, da intendersi qui integralmente trascritta, per le quali rispettivamente in data 25.07.2022 e 20.09.2022 aveva presentato domande di indennizzo all' CP_2
− che l' aveva respinto la domanda di coxartrosi, mentre gli aveva CP_2
riconosciuto la natura professionale della patologia lombare, sottostimando peraltro il danno biologico, quantificato nella sola misura del 4%, peraltro in progressivo aggravamento.
2. L' ha resistito in giudizio e ha domandato il rigetto della domanda. CP_3
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo: si veda la deposizione del teste e del teste colleghi di Tes_1 Testimone_2
lavoro del ricorrente, sentiti nell'udienza del 09.04.2024, i quali hanno dichiarato che aveva svolto le mansioni dedotte nei capi di prova, secondo le Parte_1
modalità specificamente indicate.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, dell'esito della prova orale e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio
pagina 4 al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità
lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 31.10.2025, ha ritenuto che
“Sulla base delle certificazioni sanitarie in atti ed armonicamente con quanto
rilevato in occasione dell'attuale accertamento medico-legale, è Parte_1
affetto da discopatia lombare multilivello in spondiloartrosi, associata a
radicolopatie di origine professionale, quantificabile nella misura del 12% (cfr.
voce tabellare 213-Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi
persistenti)”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni del Consulente tecnico di parte a cui il Consulente
dell'Ufficio ha così puntualmente replicato: “Lette attentamente le contestazioni
dello Studio Legale Atzeri si ritiene che le stesse non offrano alcun elemento utile
ad una modifica del parere medico-legale di diniego circa l'origine professionale
della coxartrosi.
Preme evidenziare con riferimento all'asserita esposizione lavorativa a posture
incongrue, in rapporto a prolungata posizione di rannicchiamento ed
inginocchiamento, e sovraccarico dell'articolazione coxofemorale che il
ricorrente non presenta alcuna contestuale patologia del ginocchio, tabellata
specificamente per rischio da posture incongrue. A parere di questo CTU appare
quindi del tutto illogico ammettere la natura professionale della patologia
dell'anca, la cui insorgenza deve essere fatta risalire ad epoca giovanile in quanto
già molto avanzata agli accertamenti del 2021 e riferita a fattori extralavorativi
(impingement o conflitto femoroacetabolare? Malattia di Perthes?).
pagina 5 In assenza del riconoscimento dell'origine professionale della coxartrosi si ritiene
di non dover procedere alla relativa quantificazione del danno biologico”.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 12% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 25.07.2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
capitale in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
12% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 25.07.2022.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1
capitale commisurato a un danno biologico complessivo in misura del 12% dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 25.07.2022.
2. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione dell'indennizzo in capitale in favore di con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei Parte_1
limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
pagina 6 3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 2.905,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dall'Avv. Valeria TZ, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv.
AU TZ, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 19.12.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7