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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/05/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 772/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c., promossa congiuntamente da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Enna alla piazza Coppola n. 6 presso lo studio dell'Avv. Ilaria
Di Simone (C.F.: , che li rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
- RICORRENTI -
***
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Posta in decisione con Ordinanza resa all'esito dell'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in seno alle quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo omologarsi le condizioni della loro separazione consensuale e pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto ad Enna il 12.09.1989, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 151, parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 1989, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 18.04.2024.
Con atto notarile del 05.06.2008, i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli e , oggi Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Enna, in Via Portosalvo n. 21 Piano T-1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, previo prelievo dei beni, consegnati di comune accordo al IG. Pt_2
viene assegnata a , nell'attesa di rogito notarile di trasferimento alla stessa,
[...] Parte_1
a tacitazione di ogni pretesa di carattere economico, a titolo di mantenimento, sia presente che futuro, identificato al foglio del Catasto immobili urbani Foglio 39, particella 11024, sub 4; 3.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
4. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
il IG. , Parte_2 trasferirà, a titolo di liberalità, alla IG.ra , nell'ambito delle condizioni di Parte_1 separazione ed a tacitazione di ogni pretesa di mantenimento presente e futuro, l'immobile sito in
Enna, in via Portosalvo n. 21, come sopra identificato catastalmente”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 26.03.2025; va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata ad [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), alle condizioni di cui Parte_2 C.F._2
al ricorso congiunto depositato il 18 aprile 2024, come richiamate in parte motiva;
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 772/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c., promossa congiuntamente da:
nata ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Enna alla piazza Coppola n. 6 presso lo studio dell'Avv. Ilaria
Di Simone (C.F.: , che li rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
- RICORRENTI -
***
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Posta in decisione con Ordinanza resa all'esito dell'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in seno alle quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 e Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo omologarsi le condizioni della loro separazione consensuale e pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto ad Enna il 12.09.1989, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 151, parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 1989, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 18.04.2024.
Con atto notarile del 05.06.2008, i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli e , oggi Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Enna, in Via Portosalvo n. 21 Piano T-1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, previo prelievo dei beni, consegnati di comune accordo al IG. Pt_2
viene assegnata a , nell'attesa di rogito notarile di trasferimento alla stessa,
[...] Parte_1
a tacitazione di ogni pretesa di carattere economico, a titolo di mantenimento, sia presente che futuro, identificato al foglio del Catasto immobili urbani Foglio 39, particella 11024, sub 4; 3.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
4. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
il IG. , Parte_2 trasferirà, a titolo di liberalità, alla IG.ra , nell'ambito delle condizioni di Parte_1 separazione ed a tacitazione di ogni pretesa di mantenimento presente e futuro, l'immobile sito in
Enna, in via Portosalvo n. 21, come sopra identificato catastalmente”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 26.03.2025; va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata ad [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), alle condizioni di cui Parte_2 C.F._2
al ricorso congiunto depositato il 18 aprile 2024, come richiamate in parte motiva;
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.