Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2024, proposto da GE Di LM, rappresentato e difeso dagli avv. ti Nicola Verde e Angela Tramontano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terzigno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. ARgrazia La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“- 1) dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento di sanzione amministrativa n.81 del 23.07.2024 (prot. gen. 0021288/2024) emessa dal Responsabile del IV Settore – Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Terzigno, notificata il 02.08.2024, con il quale si è ingiunto a DI PALMA ANGELO, di versare entro il termine di giorni 30 dalla notifica della medesima, l’importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa ex art. 31 comma 4 bis dpr 380/2001 per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.36/2017, notificata il 05.12.2017 dal Comune di Terzigno per realizzazione di opere abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico, come da verbale di accertamento di inadempienza del 15/03/2018 redatto dalla Polizia Locale ai sensi dell’art 31 comma 3 del DPR 380/2001 e smi, acquisito al protocollo n. 47/2018;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terzigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa BA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato in data 24 ottobre 2024, GE Di LM ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa n. 81 del 23 luglio 2024, prot. gen. 0021288/2024, notificata il 2 agosto 2024, con la quale il Comune di Terzigno aveva ingiunto nei suoi confronti il versamento, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della medesima, dell’importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00) a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001, per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 36/2017, notificata il 5 dicembre 2017 dal Comune di Terzigno, per la realizzazione di opere abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico, come da verbale di accertamento di inadempienza del 15 marzo 2018 redatto dalla Polizia Locale ai sensi dell’art 31, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 380/2001, acquisito al protocollo comunale n. 47/2018.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1) In via preliminare: sussistenza della giurisdizione del giudice adito. Parte ricorrente ha precisato che la presente controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. f), c.p.a., in quanto le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche Amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e fra esse anche i giudizi relativi alla contestazione dell’ an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2) Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, violazione dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della L. n. 241/1990.
Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato, essendo mancata la preventiva notifica dell’avvio del procedimento, con indicazione del responsabile del procedimento stesso; tale violazione sarebbe ancor più evidente avuto riguardo alla ritenuta intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione pecuniaria comminata con il medesimo provvedimento impugnato. Inoltre tale omissione avrebbe implicato anche la violazione del secondo comma dell’art. 1 della L. n. 241/1990 avendo comportato automaticamente un aggravio del procedimento amministrativo.
3) Violazione falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’art. 28 della L. n. 241/1990: intervenuta prescrizione; eccesso di potere per sviamento: violazione dei principi informatori dell’attività amministrativa di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, violazione dell’art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990, eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, speditezza e accelerazione del procedimento amministrativo, violazione dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, violazione del principio del legittimo affidamento del privato.
Ad avviso di parte ricorrente l’Amministrazione avrebbe esercitato il potere sanzionatorio oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 28 della L. n. 689/1981 che stabilisce che <<Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile >>.
La sanzione pecuniaria di € 20.000,00, infatti, era stata irrogata sul presupposto dell’ordinanza di demolizione n. 36 notificata il 5 dicembre 2017, seguita dall’accertamento dell’inottemperanza redatto dalla Polizia Locale del 15 marzo 2018.
L’illecito amministrativo sulla base della norma predetta si sarebbe quindi “consumato” alla scadenza del termine di 90 giorni concesso per la demolizione, con la conseguenza che alla data del 5 dicembre 2022 sarebbe maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui al suddetto art. 28, laddove il procedimento sanzionatorio era stato notificato il 2 agosto 2024. Inoltre, anche a voler far decorrere il predetto termine dalla notifica del verbale di accertamento (16 marzo 2018), la prescrizione sarebbe comunque maturata. Ciò in quanto, trattandosi di illecito personale istantaneo con effetti permanenti il termine prescrizionale sarebbe collegato alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione. Al riguardo parte ricorrente ha richiamato la sentenza n. 16/2023 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha ricostruito il quadro normativo. Nel caso di specie l’amministrazione comunale resistente avrebbe irrogato la sanzione pecuniaria a distanza di oltre sei anni dal verbale di inottemperanza. Tale comportamento, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe violato non solo i principi di efficacia ed efficienza, di semplificazione e accelerazione, di buon andamento e di imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione, viziando così il provvedimento di eccesso di potere per sviamento, ma anche il principio comunitario del legittimo affidamento del privato. Ha altresì richiamato la nozione nazionale, di estrazione privatistica, di affidamento, che si sostanzierebbe in una regola comportamentale ascrivibile al generale canone buona fede ex art. 2 Cost., in base al quale ogni soggetto è tenuto a non ingenerare, con le proprie condotte, aspettative destinate a essere frustrate. Nel caso di specie, l’abbondante decorso del termine di prescrizione avrebbe ingenerato la sua convinzione che l’Amministrazione non intendesse più procedere ad irrogare la sanzione.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 1 e ss. L. n. 689/1981, violazione del giusto procedimento.
Il provvedimento sarebbe altresì viziato per i motivi in rubrica citati poiché non sarebbe stata applicata la L. n. 689/1981, avente portata generale, nelle sue modalità procedurali. In particolare nel caso di specie non sarebbero state seguite le fasi del procedimento ivi tipizzato (accertamento della infrazione, contestazione della stessa, concessione di una dilazione di pagamento).
Si è costituito in giudizio il Comune di Terzigno deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza camerale con la quale ha controdedotto alla difesa comunale ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 2262 dell’8 novembre 2024 questa Sezione,
“ RITENUTO che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare, tenuto conto della rilevante entità per il privato ricorrente della somma oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa;
RITENUTO opportuno, nel bilanciamento degli contrapposti interessi, sospendere nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato, al fine di consentire la definizione del giudizio di merito re adhuc integra; ”,
ha accolto la domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata ed ha fissato l’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 per la discussione del ricorso nel merito.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza di discussione insistendo sulle rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Coglie nel segno la censura del terzo motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha lamentato che il Comune di Terzigno aveva adottato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001, oggetto di impugnazione, oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 28 della L. n. 689/1981 che stabilisce che “ Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile .”.
Al riguardo il Collegio ritiene di confermare il precedente orientamento della Sezione, fatto proprio alla luce dei principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 11 ottobre 2023, n. 16 (TAR Napoli, Sezione III, 2 febbraio 2024, n. 861, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.), alla luce del quale la sanzione pecuniaria per cui è causa è una sanzione che viene irrogata a causa del mancato adempimento all’ordine di demolire, ossia in ragione di un illecito istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma con lo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa con l’ordine di demolizione: il suo presupposto è l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione. All’istantaneità dell’illecito (da ricollegare alla scadenza dei 90 giorni utili per la demolizione) sono connesse conseguenze afflittive (sanzione pecuniaria).
Passando ad esaminare la fattispecie oggetto di gravame, deve rilevarsi che risulta in atti che la presupposta ordinanza di demolizione n. 36 del 4 dicembre 2017 è stata notificata al ricorrente il 5 dicembre 2017 e, pertanto, il termine quinquennale di prescrizione dell’illecito previsto dall’art. 28 della L. n. 689/1981 è iniziato a decorrere allo scadere dei 90 giorni utili per la demolizione e quindi il 5 marzo 2018.
Deve conseguentemente ritenersi che, avendo l’Amministrazione comunale resistente notificato l’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa oggetto di impugnazione in data del 2 agosto 2024, circostanza pure risultante in atti, il potere sanzionatorio è stato esercitato oltre il termine quinquennale di prescrizione maturato alla data del 5 marzo 2023.
Conclusivamente il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la loro fondatezza comporta l’accoglimento dell’odierno ricorso e, conseguentemente, l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa n. 81 del 23 luglio 2024, prot. gen. 0021288/2024 del Comune di Terzigno.
Quanto alle spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune di Terzigno, nell’importo liquidato in dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa n. 81 del 23 luglio 2024, prot. gen. 0021288/2024 del Comune di Terzigno.
Condanna il Comune di Terzigno al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge, e refusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HE AR RI, Presidente
BA TE, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA TE | HE AR RI |
IL SEGRETARIO