Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/12/2025, n. 22332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22332 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22332/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2864 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IS LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Marco Delunas, Elisabetta Loi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ND LM, US RI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 5284/2024 dell'11.01.2024, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione in pari data, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A“graduatoria finale di merito” e nell'allegato B “elenco dei vincitori” laddove colloca il ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella cui avrebbe diritto a causa della mancata valutazione del titolo di abilitazione alla professione forense;
- della scheda di valutazione relativa ai titoli vantati dal ricorrente, laddove allo stesso non è stato valutato il titolodi abilitazione alla professione forense;
- per quanto occorrer possa, di tutti i verbali, ancorché non conosciuti,della Commissione di esami;
- d'ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LI LO il 18\12\2024 :
per l’annullamento
Col ricorso originario:
- del provvedimento prot. n. 5284/2024 dell’11.01.2024, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione in pari data, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A“graduatoria finale di merito” e nell’allegato B “elenco dei vincitori” laddove colloca il ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella cui avrebbe diritto a causa della mancata valutazione del titolo di abilitazione alla professione forense;
- della scheda di valutazione relativa ai titoli vantati dal ricorrente, laddove allo stesso non è stato valutato il titolo di abilitazione alla professione forense;
- per quanto occorrer possa, di tutti i verbali, ancorché non conosciuti,della Commissione di esami;
- d’ogni altro atto presupposto,conseguente o comunque connesso.
Con i presenti motivi aggiunti
- del provvedimento prot. n. 379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. 1 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc. 2 - 3 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti;
- del provvedimento prot. n. 414780/2024 del 14.11.2024 (doc. 4 motivi aggiunti) e dei relativi allegati A e B (doc. 5 - 6 motivi aggiunti) con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il consigliere HI NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, di cui si dirà meglio nel prosieguo, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
Nella nuova graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
2. L’odierno ricorrente Dott. LO IS in particolare, è stato ritenuto idoneo, collocandosi nella graduatoria di merito pubblicata il 2 luglio 2021 e successivamente rettificata con atti n. 198385 del 22 luglio 2021 e n. 26189 del 27 gennaio 2022 - collocandosi al posto 220° con punteggio di 72,41, non risultando così vincitore.
Ciò in quanto il dott. IS non ha ricevuto alcun punteggio per il titolo di avvocato da parte della Commissione, sulla base della motivazione per cui “il titolo di cui al n. 3, lett. a), All. B) (Abilitazione professione forense) non valutabile in quanto non sufficientemente documentato” (doc. 5).3.
Con il presente gravame, notificato all’Amministrazione e ad almeno un candidato utilmente collocato nella nuova graduatoria concorsuale l’11 marzo 2024 e depositato il successivo giorno 14, il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale, chiedendo l’annullamento della graduatoria stessa e degli atti presupposti, previa sospensione dell’efficacia, sulla base di due motivi rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delle previsioni di cui agli artt. 3 e 7
del Bando di concorso. Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al
D.P.R. n. 445/2000. Omessa valutazione del titolo relativo all’abilitazione
all'esercizio della professione forense. Eccesso di potere per difetto di istruttoria,
arbitrio, irragionevolezza, illogicità, falsità del presupposto ed ingiustizia
manifesta.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, l. n. 241/1990 e dell’art. 97, co. 2.
Costituzione. Violazione del Bando e dei criteri di valutazione. Illegittimità per
eccesso di potere. Illegittimità per carenza istruttoria, difetto di motivazione,
irragionevolezza e contraddittorietà.
4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 5 dicembre 2024 e depositato il successivo giorno 18, il ricorrente ha impugnato la nuova graduatoria del 7 ottobre 2024, redatta e pubblica dall’Agenzia delle Entrate a seguito di rettifica dovuta all’accoglimento delle impugnazioni di alcuni candidati, ribadendo le censure formulate nel ricorso introduttivo.
6. – ADE si è costituita in giudizio con atto di stile.
7. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 18 novembre 2025.
8. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto il ricorrente, nella sua istanza di passaggio in decisione depositata in giudizio, ha testualmente affermato: “ Si rappresenta a codesto Ecc.mo Tribunale che, in pendenza di giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha adottato il provvedimento Prot. n. 408169/2025 (depositato in giudizio in data 11.11.2025), con cui ha disposto la rivalutazione del titolo di abilitazione forense del ricorrente, soddisfacendo così la pretesa azionata in giudizio e determinando la cessazione della materia del contendere .”
Di tanto il Collegio deve prendere atto, pronunziando, di conseguenza, l’improcedibilità del ricorso.
9. - Le spese, per la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
HI NA, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HI NA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO