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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/10/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 235/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 235/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Ronciglione (VT), Via Nilde Jotti n. 5, ed elettivamente domiciliato in Viterbo, via Fernando
Molini n. 6/B, presso lo studio degli avv.ti Stefano Maria Falcioni e Fiorella Feliciani, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Gorizia n.
52, presso lo studio dell'avv. Donatella De Caria, che la rappresenta e difende giusta procura alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.2.2025 premesso il provvedimento del Tribunale Parte_1 di Viterbo, a definizione del procedimento avente r.g. 2909/2020, di omologa delle condizioni di separazione del matrimonio, contratto con la resistente , e l'affidamento Controparte_1 condiviso dei figli minori della coppia, (nata a [...], il [...]) e (nato a Persona_1 Per_2
Roma in data 8.9.2012), ha chiesto, anche inaudita altera parte, l'autorizzazione ad iscrivere la figlia al Liceo Linguistico – Istituto IIS “A. Meucci” , succursale di Bassano Romano, alla prima classe dell'anno scolastico 2025/2026.
A fondamento ha dedotto: la frequentazione, da parte della figlia , del terzo anno della scuola Per_1 secondaria di primo grado e la conseguente necessità di provvedere alla preiscrizione presso una scuola superiore per l'anno scolastico 2025-2026; la volontà della figlia, in accordo con entrambe i genitori, di frequentare un liceo linguistico;
la volontà dello stesso di iscrivere al Liceo Per_1
Linguistico “A. Meucci” nella succursale sita in Bassano Romano;
la serietà e l'adeguatezza del percorso didattico e formativo garantito da tale istituto scolastico;
la breve distanza, pari a circa 7 km, tra la casa materna, in cui la minore è attualmente collocata, e la sede del liceo, circostanza che avrebbe garantito alla ragazza di raggiungere la struttura, o tornare a casa dalla stessa, in pochissimo tempo, anche utilizzando i mezzi pubblici, nonché di poter contare sull'assistenza, oltreché dei genitori, entrambe residenti in zona, dei nonni materni, residenti proprio in Bassano
Romano.
2. Con decreto n. 906/2025 adottato il 12.2.2025, il precedente giudicante, autorizzava in via provvisoria la richiesta avanzata dal ricorrente, fissando per la comparizione personale delle parti,
l'udienza del 12 giugno 2025 e onerando lo stesso della notifica del ricorso unitamente al decreto contenente il provvedimento provvisorio.
3. Costituitasi ha chiesto dichiararsi, sia in via d'urgenza che nel merito, Controparte_1
l'inefficacia del decreto n. 906/2025 in ragione dell'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e del decreto medesimo;
in via subordinata, la revoca del decreto n. 906/2025, previa declaratoria dell'inammissibilità del ricorso ex art. 473 bis 38 ss. c.p.c. avanzato dal ricorrente;
l'autorizzazione ad iscrivere la figlia presso il Liceo Linguistico De Sanctis di Roma, sede
2 succursale di Via Gallina n. 32; in ulteriore subordine, la revoca del predetto decreto di accoglimento n. 906/2025 in quanto contrario agli interessi della figlia.
A sostegno ha dedotto: la pendenza di un secondo procedimento, r.g. n. 261/2025, avente ad oggetto anche l'autorizzazione dai lei richiesta a preiscrivere presso il Per_1 Controparte_2
sito in Roma presso la sede succursale di Via Gallina n. 32; il decreto n. 900/2025, adottato
[...] in quel procedimento, il quale aveva autorizzato tale preiscrizione;
la netta incompatibilità tra il decreto n. 900/2025 e il n. 906/2025, i quali avevano autorizzato la medesima minore a frequentare tanto il liceo sito in Roma (n. 900/2025) quanto quello avente sede in Bassano Romano (n.
906/2025); la prevalenza del primo provvedimento sul secondo in quanto più risalente;
la nullità del decreto n. 906/2025 che, in spregio all'art. 473 bis 15 c.p.c., non conteneva né la fissazione dell'udienza per la conferma dei provvedimenti emessi inaudita altera parte, né la fissazione del termine perentorio all'istante per la notifica del predetto decreto;
la nullità della notifica eseguita dall'avvocato del ricorrente il quale si limitava all'invio di una pec del 14.2.2025, contenente il solo provvedimento provvisorio e non anche la relata di notifica né l'attestazione di conformità, direttamente all'odierno difensore della resistente stessa ma prima che quest'ultima le conferisse apposita procura per il presente giudizio;
l'inammissibilità del decreto n. 906/2025 emesso inaudita altera parte in spregio al tenore letterale dell'art. 473 bis 38 c.p.c.; l'infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente attesa la volontà di , ormai quattordicenne e pienamente consapevole Per_1 nelle proprie scelte, in accordo con la madre e con la sola contrarietà del padre, di proseguire gli studi presso il Liceo Linguistico “De Sanctis” di Roma, nella sede succursale sita in Roma alla via
Gallina n. 32 nonché l'ottima offerta didattico-formativa garantita da tale istituto.
4. Sentite personalmente le parti, con ordinanza riservata del 13.6.2025, il precedente giudicante, accertata l'incompatibilità dei decreti n. 906 e 900 del 2025, per come dedotta dalla resistente, ha disposto, previa revoca del primo, la conferma del secondo, in ragione del rapporto conflittuale emerso tra l'odierno ricorrente e la figlia, nonché dell'opportunità che , unitamente al fratello Per_1
Per_
, continuasse il percorso scolastico scelto con la madre.
All'udienza del 16.10.2025, parte resistente, rappresentato che nelle more del processo ha Per_1 iniziato a frequentare il Liceo de Sanctis presso la succursale di Gallina a Roma, ha rinunciato all'ascolto della minore e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dalla resistente, volta a dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo avanzato dal ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 38 c.p.c. e conseguentemente del decreto n. 906/2025, sul duplice rilievo che la norma avrebbe ad oggetto
3 solamente le controversie concernenti l'attuazione dei provvedimenti di affidamento del minore e, in ogni caso, non consentirebbe l'adozione di provvedimento provvisori.
Sul punto, in ragione del principio “iura novit curia”, desumibile dall'art.113 1°c. c.p.c., in forza del quale, il giudice “ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame” (Cass. sez. III ord. 30607/2018), può ritenersi che i fatti esposti dal sig. nel proprio ricorso, ed in particolare l'urgenza Parte_1 rappresentata dal provvedere tempestivamente alla preiscrizione al liceo della figlia, consentono di riqualificare la pretesa avanzata ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., indipendentemente dalle norme espressamente richiamate dal ricorrente, ossia gli artt. 473 bis 38 e seguenti del Codice di procedura civile, la cui indicazione da parte del ricorrente non può costituire un motivo ostativo all'esercizio del potere di riqualificazione della domanda da parte del giudicante.
L'operazione ermeneutica appena descritta consente di fugare ogni dubbio in ordine alla legittimità del decreto, adottato dal precedente giudicante in data 12.2.2025, laddove dopo aver autorizzato in via provvisoria il ricorrente all'iscrizione della figlia minore alla scuola Parte_1 Persona_1 secondaria superiore presso il Liceo Linguistico “A. Meucci” , Succursale di Bassano Romano, alla prima classe dell'anno scolastico 2025/2026, ha fissato, per la comparizione personale delle parti,
l'udienza del 12 giugno 2025, onerando il ricorrente delle opportune notifiche nei confronti della sig.ra . Controparte_1
Con riferimento a queste ultime, ancora in via pregiudiziale, deve rigettarsi, attesa la sua infondatezza, la seconda eccezione sollevata dalla resistente, volta ad ottenere la declaratoria d'inefficacia del decreto sul rilievo che il ricorso introduttivo del sig. e il successivo decreto, Pt_1 contenente i provvedimenti provvisori e la fissazione dell'udienza prevista per la comparizione personale delle parti, non sarebbero mai stati notificati alla resistente.
Giova premettere che, ai sensi degli artt. 160 e 156 c.p.c., se, da un lato, l'assoluta incertezza sulla persona destinataria della notificazione rende nulla quest'ultima; dall'altro il vizio deve considerarsi sanato laddove vi sia evidenza che l'atto notificato abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.
Nella vicenda in esame, dalla relata di notifica depositata dal ricorrente, si evince che l'ufficiale giudiziario, in data 14.3.2025, ha tentato la consegna della copia conforme dell'atto introduttivo e del successivo decreto presso l'odierna residenza della resistente, Sutri via delle Chimere n. 26, e che la notificazione non si è perfezionata “stante il rifiuto di persone ivi rinvenute e non qualificatesi”.
4 Tuttavia, tale circostanza non ha impedito alla sig.ra di costituirsi Controparte_1 tempestivamente, in data 13 maggio 2025, laddove il decreto n. 906/2025 concedeva termine fino al successivo 15 maggio, e di esercitare il proprio diritto di difesa in contraddittorio con il sig. Pt_1 con conseguente sanatoria, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., della nullità della notifica eccepita.
7. Nel merito la domanda esperita dal ricorrente deve essere rigettata nei termini che seguono.
Osserva il Collegio che a fronte di un contrasto tra genitori “in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata […] verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro nella propria abitazione” (cfr. Cass. sez. I n. 19751/2023; Cass. n. 26820/2023), dovendosi privilegiare per i minori, soprattutto a fronte “di una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori” l'esigenza “di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa” (Cass. sez. I n. 19751/2023; Cass. 21553/2021).
Nel caso di specie va premesso che la sig.ra , nell'ambito del diverso giudizio Controparte_1 pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Viterbo, avente r.g. 261/2025, è stata autorizzata, con decreto n. 900/2025 ad iscrivere la figlia presso l'istituto scolastico De Sanctis, sito in Roma, Per_1 via Gallina n. 32. Il provvedimento autorizzativo è stato confermato in data 13.6.2025, previa revoca del contrastante decreto n. 906/2025 che in precedenza aveva autorizzato l'odierno ricorrente ad iscrivere la figlia al liceo linguistico A. Meucci, nella succursale sita in Bassano
Romano (Vt). Ciò ha permesso alla sig.ra di dare esecuzione al provvedimento e CP_1 procedere concretamente all'iscrizione, cosicché, dall'inizio dell'anno scolastico 2025-2026, Per_1 frequenta la scuola superiore romana intitolata a Controparte_2
In ordine a ciò, peraltro, parte ricorrente, all'udienza del 16.10.2025, tenutasi circa un mese dopo
5 dall'inizio dell'anno scolastico, entrambe le parti nulla hanno dedotto in ordine a specifici problemi riscontrati da nel primo mese di frequenza dell'istituto, cosicché, deve ritenersi, che tale Per_1 soluzione, all'attualità, non possa dirsi pregiudizievole per la ragazza.
Tale circostanza, unitamente alla volontà della minore di frequentare l'istituto linguistico romano, riconosciuta peraltro anche dallo stesso ricorrente (cfr. verbale di udienza del 12.6.2025), e mai mutata nel tempo, induce il Collegio a confermare quanto statuito nel decreto n. 900/2025, con conseguente rigetto della domanda avanzata dal sig. Pt_1
Le argomentazioni esposte da quest'ultimo a sostegno della propria pretesa, relative all'eccesiva distanza intercorrente tra la struttura scolastica e la residenza della minore, pari a quasi 40 km, e al timore che tale lontananza possa pregiudicare la capacità di socializzazione di oltreché Per_1 cagionarle, nel corso del tempo, uno stress psicofisico, se da un lato appaiono meritorie e pertinenti rispetto al quadro giurisprudenziale già richiamato;
dall'altro lato non tengono in debita considerazione le conseguenze, sicuramente ancor più pregiudizievoli, che potrebbero derivare dal cambiare l'istituto scolastico frequentato dopo appena un mese dall'inizio delle lezioni.
Ad ulteriore conforto della decisione assunta, peraltro, può invocarsi quanto sostenuto nella propria comparsa dall'odierna resistente, in ordine tanto alla fragilità di , che in passato sarebbe stata Per_1 vittima di episodi di bullismo, quanto al fatto che nel liceo De Sanctis la stessa ritroverebbe alcune compagne delle medie con la quali da tempo coltiva un buon rapporto di amicizia. Deduzioni che, sebbene non provate, sono risultate pacifiche tra le parti non essendo state specificatamente eccepite né contestate dall'odierno ricorrente.
Le spese di lite, in considerazioni della natura del giudizio, del rapporto tra le parti e della pertinenza delle ragioni dedotte dal ricorrente a sostegno della propria domanda, possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Autorizza in via definitiva, la Sig.ra ad iscrivere la figlia minore Controparte_1 Persona_1 presso il Liceo Linguistico “De Sanctis” di Roma, nella sede succursale di Via Gallina n. 32;
2) Revoca definitivamente il decreto n. 906/2025 adottato in via provvisoria in data 12.2.2025 su domanda del ricorrente;
6 3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 235/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Ronciglione (VT), Via Nilde Jotti n. 5, ed elettivamente domiciliato in Viterbo, via Fernando
Molini n. 6/B, presso lo studio degli avv.ti Stefano Maria Falcioni e Fiorella Feliciani, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Gorizia n.
52, presso lo studio dell'avv. Donatella De Caria, che la rappresenta e difende giusta procura alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.2.2025 premesso il provvedimento del Tribunale Parte_1 di Viterbo, a definizione del procedimento avente r.g. 2909/2020, di omologa delle condizioni di separazione del matrimonio, contratto con la resistente , e l'affidamento Controparte_1 condiviso dei figli minori della coppia, (nata a [...], il [...]) e (nato a Persona_1 Per_2
Roma in data 8.9.2012), ha chiesto, anche inaudita altera parte, l'autorizzazione ad iscrivere la figlia al Liceo Linguistico – Istituto IIS “A. Meucci” , succursale di Bassano Romano, alla prima classe dell'anno scolastico 2025/2026.
A fondamento ha dedotto: la frequentazione, da parte della figlia , del terzo anno della scuola Per_1 secondaria di primo grado e la conseguente necessità di provvedere alla preiscrizione presso una scuola superiore per l'anno scolastico 2025-2026; la volontà della figlia, in accordo con entrambe i genitori, di frequentare un liceo linguistico;
la volontà dello stesso di iscrivere al Liceo Per_1
Linguistico “A. Meucci” nella succursale sita in Bassano Romano;
la serietà e l'adeguatezza del percorso didattico e formativo garantito da tale istituto scolastico;
la breve distanza, pari a circa 7 km, tra la casa materna, in cui la minore è attualmente collocata, e la sede del liceo, circostanza che avrebbe garantito alla ragazza di raggiungere la struttura, o tornare a casa dalla stessa, in pochissimo tempo, anche utilizzando i mezzi pubblici, nonché di poter contare sull'assistenza, oltreché dei genitori, entrambe residenti in zona, dei nonni materni, residenti proprio in Bassano
Romano.
2. Con decreto n. 906/2025 adottato il 12.2.2025, il precedente giudicante, autorizzava in via provvisoria la richiesta avanzata dal ricorrente, fissando per la comparizione personale delle parti,
l'udienza del 12 giugno 2025 e onerando lo stesso della notifica del ricorso unitamente al decreto contenente il provvedimento provvisorio.
3. Costituitasi ha chiesto dichiararsi, sia in via d'urgenza che nel merito, Controparte_1
l'inefficacia del decreto n. 906/2025 in ragione dell'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e del decreto medesimo;
in via subordinata, la revoca del decreto n. 906/2025, previa declaratoria dell'inammissibilità del ricorso ex art. 473 bis 38 ss. c.p.c. avanzato dal ricorrente;
l'autorizzazione ad iscrivere la figlia presso il Liceo Linguistico De Sanctis di Roma, sede
2 succursale di Via Gallina n. 32; in ulteriore subordine, la revoca del predetto decreto di accoglimento n. 906/2025 in quanto contrario agli interessi della figlia.
A sostegno ha dedotto: la pendenza di un secondo procedimento, r.g. n. 261/2025, avente ad oggetto anche l'autorizzazione dai lei richiesta a preiscrivere presso il Per_1 Controparte_2
sito in Roma presso la sede succursale di Via Gallina n. 32; il decreto n. 900/2025, adottato
[...] in quel procedimento, il quale aveva autorizzato tale preiscrizione;
la netta incompatibilità tra il decreto n. 900/2025 e il n. 906/2025, i quali avevano autorizzato la medesima minore a frequentare tanto il liceo sito in Roma (n. 900/2025) quanto quello avente sede in Bassano Romano (n.
906/2025); la prevalenza del primo provvedimento sul secondo in quanto più risalente;
la nullità del decreto n. 906/2025 che, in spregio all'art. 473 bis 15 c.p.c., non conteneva né la fissazione dell'udienza per la conferma dei provvedimenti emessi inaudita altera parte, né la fissazione del termine perentorio all'istante per la notifica del predetto decreto;
la nullità della notifica eseguita dall'avvocato del ricorrente il quale si limitava all'invio di una pec del 14.2.2025, contenente il solo provvedimento provvisorio e non anche la relata di notifica né l'attestazione di conformità, direttamente all'odierno difensore della resistente stessa ma prima che quest'ultima le conferisse apposita procura per il presente giudizio;
l'inammissibilità del decreto n. 906/2025 emesso inaudita altera parte in spregio al tenore letterale dell'art. 473 bis 38 c.p.c.; l'infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente attesa la volontà di , ormai quattordicenne e pienamente consapevole Per_1 nelle proprie scelte, in accordo con la madre e con la sola contrarietà del padre, di proseguire gli studi presso il Liceo Linguistico “De Sanctis” di Roma, nella sede succursale sita in Roma alla via
Gallina n. 32 nonché l'ottima offerta didattico-formativa garantita da tale istituto.
4. Sentite personalmente le parti, con ordinanza riservata del 13.6.2025, il precedente giudicante, accertata l'incompatibilità dei decreti n. 906 e 900 del 2025, per come dedotta dalla resistente, ha disposto, previa revoca del primo, la conferma del secondo, in ragione del rapporto conflittuale emerso tra l'odierno ricorrente e la figlia, nonché dell'opportunità che , unitamente al fratello Per_1
Per_
, continuasse il percorso scolastico scelto con la madre.
All'udienza del 16.10.2025, parte resistente, rappresentato che nelle more del processo ha Per_1 iniziato a frequentare il Liceo de Sanctis presso la succursale di Gallina a Roma, ha rinunciato all'ascolto della minore e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione, sollevata dalla resistente, volta a dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo avanzato dal ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 38 c.p.c. e conseguentemente del decreto n. 906/2025, sul duplice rilievo che la norma avrebbe ad oggetto
3 solamente le controversie concernenti l'attuazione dei provvedimenti di affidamento del minore e, in ogni caso, non consentirebbe l'adozione di provvedimento provvisori.
Sul punto, in ragione del principio “iura novit curia”, desumibile dall'art.113 1°c. c.p.c., in forza del quale, il giudice “ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame” (Cass. sez. III ord. 30607/2018), può ritenersi che i fatti esposti dal sig. nel proprio ricorso, ed in particolare l'urgenza Parte_1 rappresentata dal provvedere tempestivamente alla preiscrizione al liceo della figlia, consentono di riqualificare la pretesa avanzata ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., indipendentemente dalle norme espressamente richiamate dal ricorrente, ossia gli artt. 473 bis 38 e seguenti del Codice di procedura civile, la cui indicazione da parte del ricorrente non può costituire un motivo ostativo all'esercizio del potere di riqualificazione della domanda da parte del giudicante.
L'operazione ermeneutica appena descritta consente di fugare ogni dubbio in ordine alla legittimità del decreto, adottato dal precedente giudicante in data 12.2.2025, laddove dopo aver autorizzato in via provvisoria il ricorrente all'iscrizione della figlia minore alla scuola Parte_1 Persona_1 secondaria superiore presso il Liceo Linguistico “A. Meucci” , Succursale di Bassano Romano, alla prima classe dell'anno scolastico 2025/2026, ha fissato, per la comparizione personale delle parti,
l'udienza del 12 giugno 2025, onerando il ricorrente delle opportune notifiche nei confronti della sig.ra . Controparte_1
Con riferimento a queste ultime, ancora in via pregiudiziale, deve rigettarsi, attesa la sua infondatezza, la seconda eccezione sollevata dalla resistente, volta ad ottenere la declaratoria d'inefficacia del decreto sul rilievo che il ricorso introduttivo del sig. e il successivo decreto, Pt_1 contenente i provvedimenti provvisori e la fissazione dell'udienza prevista per la comparizione personale delle parti, non sarebbero mai stati notificati alla resistente.
Giova premettere che, ai sensi degli artt. 160 e 156 c.p.c., se, da un lato, l'assoluta incertezza sulla persona destinataria della notificazione rende nulla quest'ultima; dall'altro il vizio deve considerarsi sanato laddove vi sia evidenza che l'atto notificato abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.
Nella vicenda in esame, dalla relata di notifica depositata dal ricorrente, si evince che l'ufficiale giudiziario, in data 14.3.2025, ha tentato la consegna della copia conforme dell'atto introduttivo e del successivo decreto presso l'odierna residenza della resistente, Sutri via delle Chimere n. 26, e che la notificazione non si è perfezionata “stante il rifiuto di persone ivi rinvenute e non qualificatesi”.
4 Tuttavia, tale circostanza non ha impedito alla sig.ra di costituirsi Controparte_1 tempestivamente, in data 13 maggio 2025, laddove il decreto n. 906/2025 concedeva termine fino al successivo 15 maggio, e di esercitare il proprio diritto di difesa in contraddittorio con il sig. Pt_1 con conseguente sanatoria, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., della nullità della notifica eccepita.
7. Nel merito la domanda esperita dal ricorrente deve essere rigettata nei termini che seguono.
Osserva il Collegio che a fronte di un contrasto tra genitori “in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata […] verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro nella propria abitazione” (cfr. Cass. sez. I n. 19751/2023; Cass. n. 26820/2023), dovendosi privilegiare per i minori, soprattutto a fronte “di una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori” l'esigenza “di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa” (Cass. sez. I n. 19751/2023; Cass. 21553/2021).
Nel caso di specie va premesso che la sig.ra , nell'ambito del diverso giudizio Controparte_1 pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Viterbo, avente r.g. 261/2025, è stata autorizzata, con decreto n. 900/2025 ad iscrivere la figlia presso l'istituto scolastico De Sanctis, sito in Roma, Per_1 via Gallina n. 32. Il provvedimento autorizzativo è stato confermato in data 13.6.2025, previa revoca del contrastante decreto n. 906/2025 che in precedenza aveva autorizzato l'odierno ricorrente ad iscrivere la figlia al liceo linguistico A. Meucci, nella succursale sita in Bassano
Romano (Vt). Ciò ha permesso alla sig.ra di dare esecuzione al provvedimento e CP_1 procedere concretamente all'iscrizione, cosicché, dall'inizio dell'anno scolastico 2025-2026, Per_1 frequenta la scuola superiore romana intitolata a Controparte_2
In ordine a ciò, peraltro, parte ricorrente, all'udienza del 16.10.2025, tenutasi circa un mese dopo
5 dall'inizio dell'anno scolastico, entrambe le parti nulla hanno dedotto in ordine a specifici problemi riscontrati da nel primo mese di frequenza dell'istituto, cosicché, deve ritenersi, che tale Per_1 soluzione, all'attualità, non possa dirsi pregiudizievole per la ragazza.
Tale circostanza, unitamente alla volontà della minore di frequentare l'istituto linguistico romano, riconosciuta peraltro anche dallo stesso ricorrente (cfr. verbale di udienza del 12.6.2025), e mai mutata nel tempo, induce il Collegio a confermare quanto statuito nel decreto n. 900/2025, con conseguente rigetto della domanda avanzata dal sig. Pt_1
Le argomentazioni esposte da quest'ultimo a sostegno della propria pretesa, relative all'eccesiva distanza intercorrente tra la struttura scolastica e la residenza della minore, pari a quasi 40 km, e al timore che tale lontananza possa pregiudicare la capacità di socializzazione di oltreché Per_1 cagionarle, nel corso del tempo, uno stress psicofisico, se da un lato appaiono meritorie e pertinenti rispetto al quadro giurisprudenziale già richiamato;
dall'altro lato non tengono in debita considerazione le conseguenze, sicuramente ancor più pregiudizievoli, che potrebbero derivare dal cambiare l'istituto scolastico frequentato dopo appena un mese dall'inizio delle lezioni.
Ad ulteriore conforto della decisione assunta, peraltro, può invocarsi quanto sostenuto nella propria comparsa dall'odierna resistente, in ordine tanto alla fragilità di , che in passato sarebbe stata Per_1 vittima di episodi di bullismo, quanto al fatto che nel liceo De Sanctis la stessa ritroverebbe alcune compagne delle medie con la quali da tempo coltiva un buon rapporto di amicizia. Deduzioni che, sebbene non provate, sono risultate pacifiche tra le parti non essendo state specificatamente eccepite né contestate dall'odierno ricorrente.
Le spese di lite, in considerazioni della natura del giudizio, del rapporto tra le parti e della pertinenza delle ragioni dedotte dal ricorrente a sostegno della propria domanda, possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Autorizza in via definitiva, la Sig.ra ad iscrivere la figlia minore Controparte_1 Persona_1 presso il Liceo Linguistico “De Sanctis” di Roma, nella sede succursale di Via Gallina n. 32;
2) Revoca definitivamente il decreto n. 906/2025 adottato in via provvisoria in data 12.2.2025 su domanda del ricorrente;
6 3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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