CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/11/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela CA Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA ' Consigliere
Dott.ssa Anna LI MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente n. 375-2025 rg promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1
AU NI e LI NZ e presso il loro studio elettivamente domiciliato in
Torino via Susa 43 per procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
, residente in [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott.ssa Marta
Lombardi che ritiene che emergano elementi critici in relazione ad una possibile contrarietà all'ordine pubblico interno
Avente ad oggetto: dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana di sentenza di nullità di matrimonio pronunciata da Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese.
CONCLUSIONI di PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
1 accogliere la domanda di conferimento degli effetti civili alla sentenza pronunciata in data 27 giugno 2024 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Piemontese con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in
Verbania in data 7 gennaio 2012 tra i signori e Parte_1 Controparte_1
e , per l'effetto,
[...]
dichiarare l'efficacia della predetta sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale nella Repubblica Italiana
e
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania ove il matrimonio è trascritto di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il 4 aprile 2025 , il signor Parte_1
evocava in giudizio la signora con la quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in data 7 gennaio 2012 in Verbania ed esponeva che:
con sentenza emessa il 27 giugno 2024 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Piemontese, adito dal medesimo signor con ricorso in data 22 maggio Parte_1
2023, dichiarava la nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo , a norma del canone 1101 par. 2 del Codice di Diritto Canonico;
che contro la predetta sentenza non era stato interposto appello sicchè il medesimo
Tribunale in data 28 ottobre 2024 emetteva decreto esecutorio notificato alle parti e al
Difensore del Vincolo;
che la sentenza era divenuta definitivamente esecutiva per effetto del decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 7 gennaio 2025;
che egli aveva interesse ad ottenere che la sentenza ecclesiastica fosse dichiarata efficace nell'ordinamento civile della Repubblica Italiana;
che il diritto di difesa della signora era stato pienamente rispettato Controparte_1 nell'ambito del processo canonico e che la stessa si era costituita nel processo canonico con il patrocinio del ed aveva reso le sue osservazioni . In seguito essa Controparte_2
abbandonava la procedura e dichiarava di rimettersi alla decisione del Tribunale così come riportato in sentenza ( cfr. punto 8 sentenza pagina 8 riga da 1 a 8 – doc. 2).
2 che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese emessa il 27 giugno 2024 era passata in giudicato;
che non risultavano condizioni ostative né disposizioni contrarie all'ordine pubblico in quanto, come risultava dall'Accordo sottoscritto in data 28 settembre 2013 tra le parti e consegnato ad un Notaio , la signora ra a conoscenza ed accettava le riserve al CP_1
matrimonio poste dal futuro sposo.
Ciò premesso, i ricorrenti concludevano nel senso che venisse dichiarata l'efficacia nella
Repubblica Italiana della suddetta sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Piemontese sussistendone tutte le condizioni previste dalla legge italiana.
Il Procuratore Generale esprimeva parere nel senso di possibili criticità in relazione alle disposizioni relative alla figlia nata dal matrimonio laddove attraverso la delibazione si intendesse far valere quanto previsto dal doc. 5 ( Accordo tra le parti) in contrasto con la sentenza di separazione.
La parte attrice con memoria 24 ottobre 2025 precisava che il doc. 5 era stato prodotto esclusivamente a conferma del rispetto del principio di buona fede della parte convenuta.
Tuttavia mai l'attore aveva inteso far prevalere il contenuto dell'accordo sub. 5 rispetto a quanto statuito nella sentenza di modifica delle condizioni di divorzio (sentenza RG 627-
2023).
All'udienza del 7 novembre 2025 la Corte d'Appello, verificata la regolarità della notifica alla parte convenuta ne dichiarava la contumacia. Quindi , sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice, la Corte d'Appello tratteneva la causa a decisione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Si deve innanzitutto affermare che la competenza a decidere sulla domanda di delibazione spetta a questa Corte, perché si trova nel suo distretto il luogo di attuazione della pronuncia e cioè il Comune di Verbania nel cui registro di Stato civile venne trascritto l'atto di matrimonio tra le parti in causa e dove quindi dovrà eseguirsi l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 69 D.p.r. 3.11.2000, n. 396.
Ciò posto ritiene la Corte che la domanda possa essere accolta.
Infatti ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8, numero 2, dell'Accordo, con Protocollo addizionale firmato a Roma il 18.2.1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11.2.1929, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.
3 Trattandosi di matrimonio concordatario regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile, il Giudice Ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità.
La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese ha statuito, dopo l'esperimento di ampia istruttoria, che “ consta la nullità di questo matrimonio per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore in causa, a norma del canone
1101 § 2 del C.I.C..”.
La sentenza ecclesiastica della quale si chiede la delibazione è munita del decreto di esecutività del supremo organo ecclesiastico di controllo ( cfr. decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica in data 14 dicembre 2022).
Dalla sentenza e dal decreto in atti risulta che nel procedimento svoltosi davanti al
Tribunale ecclesiastico sono stati osservati il principio del contraddittorio e quello della difesa in modo equivalente ai principi dell'ordinamento italiano.
Ricorrono, inoltre, “le altre condizioni richieste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera” (art. 8 numero 2 lett. c), dovendosi in merito precisare che secondo un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, sono suscettibili di delibazione anche le sentenze pronunciate per cause di nullità stabilite dal diritto canonico che nel codice civile vengono disciplinate diversamente o non sono affatto previste, purchè la causa di nullità non sia incompatibile con l'ordine pubblico italiano inteso come complesso dei principi fondamentali dell'ordinamento risultanti dalla
Costituzione o da altre leggi.
Nel caso in esame tale contrarietà non si ravvisa né è stata eccepita in giudizio anche perché la parte convenuta è rimasta contumace e, quindi , non ha sollevato eccezioni.
Dall'accordo sottoscritto dalla convenuta a Verbania il 28 settembre 2013 si evince che la medesima era consapevole che lo sposo non attribuiva alcun significato al matrimonio religioso in quanto non era credente ( cfr. doc. 5).
Tale accordo, peraltro, non è idoneo a spiegare i suoi effetti nei riguardi della prole ( dal matrimonio delle parti in causa è nata la figlia il 13 giugno 2012) in quanto il regime di Per_1
affidamento e di visita della prole così come il contributo di mantenimento dovuto dal genitore non collocatario sono stati regolati dalla sentenza del Tribunale di Verbania di cessazione degli effetti civili del matrimonio ( sentenza n. 445 del 2021 emessa in data 12 novembre 2021) come modificata dalla successiva sentenza n. 435 del 2023 emessa dal
Tribunale di Verbania in data 9 novembre 2023.
4 La sentenza ecclesiastica in esame non viola i principi dell'ordine pubblico italiano anche perché nel procedimento avanti al giudice canonico è stato rispettato il principio del contraddittorio ( cfr. Cass. n. 27078 del 7 dicembre 2005).
La sentenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 797 c.p.c., non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e, quindi, può dunque essere dichiarata esecutiva nello Stato italiano.
Quanto agli incombenti di competenza dell'ufficiale dello Stato Civile circa l'annotazione della presente istanza, dispone direttamente la legge (art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
Le spese di lite restano a carico della parte attrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Minorenni e Famiglia, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte convenuta Controparte_1
accoglie la domanda proposta dal signor nei confronti della signora Parte_1
e per l'effetto, Controparte_1
DICHIARA efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Piemontese pronunciata in data 27 GIUGNO 2024, dichiarata esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 7 GENNAIO 2025 con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio contratto dalle parti in causa con rito concordatario in Verbania il 7 gennaio 2012 e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Verbania al numero 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2012.
Spese di giudizio irripetibili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di Verbania per quanto di competenza ai sensi dell'art. 69 D.p.r. 3.11.2000, n. 396.
5 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di
Torino in data 7 novembre 2025
Si comunichi
IL PRESIDENTE EST.
LA CA
6
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela CA Presidente rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA ' Consigliere
Dott.ssa Anna LI MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente n. 375-2025 rg promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1
AU NI e LI NZ e presso il loro studio elettivamente domiciliato in
Torino via Susa 43 per procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
, residente in [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott.ssa Marta
Lombardi che ritiene che emergano elementi critici in relazione ad una possibile contrarietà all'ordine pubblico interno
Avente ad oggetto: dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana di sentenza di nullità di matrimonio pronunciata da Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese.
CONCLUSIONI di PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
1 accogliere la domanda di conferimento degli effetti civili alla sentenza pronunciata in data 27 giugno 2024 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Piemontese con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in
Verbania in data 7 gennaio 2012 tra i signori e Parte_1 Controparte_1
e , per l'effetto,
[...]
dichiarare l'efficacia della predetta sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale nella Repubblica Italiana
e
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania ove il matrimonio è trascritto di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il 4 aprile 2025 , il signor Parte_1
evocava in giudizio la signora con la quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in data 7 gennaio 2012 in Verbania ed esponeva che:
con sentenza emessa il 27 giugno 2024 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Piemontese, adito dal medesimo signor con ricorso in data 22 maggio Parte_1
2023, dichiarava la nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo , a norma del canone 1101 par. 2 del Codice di Diritto Canonico;
che contro la predetta sentenza non era stato interposto appello sicchè il medesimo
Tribunale in data 28 ottobre 2024 emetteva decreto esecutorio notificato alle parti e al
Difensore del Vincolo;
che la sentenza era divenuta definitivamente esecutiva per effetto del decreto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 7 gennaio 2025;
che egli aveva interesse ad ottenere che la sentenza ecclesiastica fosse dichiarata efficace nell'ordinamento civile della Repubblica Italiana;
che il diritto di difesa della signora era stato pienamente rispettato Controparte_1 nell'ambito del processo canonico e che la stessa si era costituita nel processo canonico con il patrocinio del ed aveva reso le sue osservazioni . In seguito essa Controparte_2
abbandonava la procedura e dichiarava di rimettersi alla decisione del Tribunale così come riportato in sentenza ( cfr. punto 8 sentenza pagina 8 riga da 1 a 8 – doc. 2).
2 che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese emessa il 27 giugno 2024 era passata in giudicato;
che non risultavano condizioni ostative né disposizioni contrarie all'ordine pubblico in quanto, come risultava dall'Accordo sottoscritto in data 28 settembre 2013 tra le parti e consegnato ad un Notaio , la signora ra a conoscenza ed accettava le riserve al CP_1
matrimonio poste dal futuro sposo.
Ciò premesso, i ricorrenti concludevano nel senso che venisse dichiarata l'efficacia nella
Repubblica Italiana della suddetta sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano
Piemontese sussistendone tutte le condizioni previste dalla legge italiana.
Il Procuratore Generale esprimeva parere nel senso di possibili criticità in relazione alle disposizioni relative alla figlia nata dal matrimonio laddove attraverso la delibazione si intendesse far valere quanto previsto dal doc. 5 ( Accordo tra le parti) in contrasto con la sentenza di separazione.
La parte attrice con memoria 24 ottobre 2025 precisava che il doc. 5 era stato prodotto esclusivamente a conferma del rispetto del principio di buona fede della parte convenuta.
Tuttavia mai l'attore aveva inteso far prevalere il contenuto dell'accordo sub. 5 rispetto a quanto statuito nella sentenza di modifica delle condizioni di divorzio (sentenza RG 627-
2023).
All'udienza del 7 novembre 2025 la Corte d'Appello, verificata la regolarità della notifica alla parte convenuta ne dichiarava la contumacia. Quindi , sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice, la Corte d'Appello tratteneva la causa a decisione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Si deve innanzitutto affermare che la competenza a decidere sulla domanda di delibazione spetta a questa Corte, perché si trova nel suo distretto il luogo di attuazione della pronuncia e cioè il Comune di Verbania nel cui registro di Stato civile venne trascritto l'atto di matrimonio tra le parti in causa e dove quindi dovrà eseguirsi l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 69 D.p.r. 3.11.2000, n. 396.
Ciò posto ritiene la Corte che la domanda possa essere accolta.
Infatti ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8, numero 2, dell'Accordo, con Protocollo addizionale firmato a Roma il 18.2.1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11.2.1929, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.
3 Trattandosi di matrimonio concordatario regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile, il Giudice Ecclesiastico era competente a conoscere della causa di nullità.
La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese ha statuito, dopo l'esperimento di ampia istruttoria, che “ consta la nullità di questo matrimonio per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, attore in causa, a norma del canone
1101 § 2 del C.I.C..”.
La sentenza ecclesiastica della quale si chiede la delibazione è munita del decreto di esecutività del supremo organo ecclesiastico di controllo ( cfr. decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica in data 14 dicembre 2022).
Dalla sentenza e dal decreto in atti risulta che nel procedimento svoltosi davanti al
Tribunale ecclesiastico sono stati osservati il principio del contraddittorio e quello della difesa in modo equivalente ai principi dell'ordinamento italiano.
Ricorrono, inoltre, “le altre condizioni richieste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera” (art. 8 numero 2 lett. c), dovendosi in merito precisare che secondo un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, sono suscettibili di delibazione anche le sentenze pronunciate per cause di nullità stabilite dal diritto canonico che nel codice civile vengono disciplinate diversamente o non sono affatto previste, purchè la causa di nullità non sia incompatibile con l'ordine pubblico italiano inteso come complesso dei principi fondamentali dell'ordinamento risultanti dalla
Costituzione o da altre leggi.
Nel caso in esame tale contrarietà non si ravvisa né è stata eccepita in giudizio anche perché la parte convenuta è rimasta contumace e, quindi , non ha sollevato eccezioni.
Dall'accordo sottoscritto dalla convenuta a Verbania il 28 settembre 2013 si evince che la medesima era consapevole che lo sposo non attribuiva alcun significato al matrimonio religioso in quanto non era credente ( cfr. doc. 5).
Tale accordo, peraltro, non è idoneo a spiegare i suoi effetti nei riguardi della prole ( dal matrimonio delle parti in causa è nata la figlia il 13 giugno 2012) in quanto il regime di Per_1
affidamento e di visita della prole così come il contributo di mantenimento dovuto dal genitore non collocatario sono stati regolati dalla sentenza del Tribunale di Verbania di cessazione degli effetti civili del matrimonio ( sentenza n. 445 del 2021 emessa in data 12 novembre 2021) come modificata dalla successiva sentenza n. 435 del 2023 emessa dal
Tribunale di Verbania in data 9 novembre 2023.
4 La sentenza ecclesiastica in esame non viola i principi dell'ordine pubblico italiano anche perché nel procedimento avanti al giudice canonico è stato rispettato il principio del contraddittorio ( cfr. Cass. n. 27078 del 7 dicembre 2005).
La sentenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 797 c.p.c., non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e, quindi, può dunque essere dichiarata esecutiva nello Stato italiano.
Quanto agli incombenti di competenza dell'ufficiale dello Stato Civile circa l'annotazione della presente istanza, dispone direttamente la legge (art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396).
Le spese di lite restano a carico della parte attrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Minorenni e Famiglia, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte convenuta Controparte_1
accoglie la domanda proposta dal signor nei confronti della signora Parte_1
e per l'effetto, Controparte_1
DICHIARA efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Piemontese pronunciata in data 27 GIUGNO 2024, dichiarata esecutiva dal
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 7 GENNAIO 2025 con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio contratto dalle parti in causa con rito concordatario in Verbania il 7 gennaio 2012 e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Verbania al numero 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2012.
Spese di giudizio irripetibili.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di Verbania per quanto di competenza ai sensi dell'art. 69 D.p.r. 3.11.2000, n. 396.
5 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di
Torino in data 7 novembre 2025
Si comunichi
IL PRESIDENTE EST.
LA CA
6