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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza dell'8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 180/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Di Silvio giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1 con l'Avv. G. Cerutti giusta procura in atti
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appelli avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10965/2023, pubblicata il 4 dicembre 2023 e notificata il 28 dicembre 2024.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Controparte_1
- aveva lavorato alle dipendenze di dal 1° maggio 2016 Controparte_2 presso la sede di Roma, Via LE n. 16/18, con inquadramento nel 5° livello CCNL
Logistica Autotrasporti e mansioni di addetto alla sorveglianza;
- con lettera senza data gli aveva comunicato il licenziamento per giustificato motivo Pt_1 oggettivo “ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e successive integrazioni e modificazioni”, con riferimento alla “cessazione dell'attività sita in Roma, Via
LE n. 16/18” e con effetto dal 31 gennaio 2022;
- il licenziamento gli era stato intimato in violazione della L. n. 223/1991 e dell'obbligo di repêchage;
- con pec del 2 febbraio 2022 aveva quindi impugnato il recesso datoriale, ponendo a disposizione la prestazione lavorativa;
- a fronte dell'impugnazione del licenziamento, il datore di lavoro gli aveva illegittimamente proposto il trasferimento presso l'unità produttiva di Viterbo. Infatti, qualora avesse voluto revocare il recesso, non solo avrebbe dovuto esplicitare una tale volontà, ma avrebbe Pt_1 anche dovuto reintegrarlo in un posto di lavoro a Roma;
- inoltre, era rimasto in credito di differenze retributive scaturenti da irregolarità nelle buste paga, tra l'altro avuto riguardo all'indicazione, ivi: -di un importo mensile superiore a €
500,00, qualificato illegittimamente come trasferta, ma da lui mai effettuate, con conseguente incremento dell'effettiva retribuzione di fatto di sua spettanza;
-di un “anticipo t.f.r.” nella misura di € 100,00 mensili, in violazione dell'art. 2120 cc e in mancanza dei requisiti previsti in merito dalla legge di stabilità del 2015 (almeno otto anni di servizio e richiesta giustificata del lavoratore);
- in data 19 giugno 2020 aveva sottoscritto un verbale di conciliazione, ricevendo € 1.500,00
a titolo d'indennità transattiva con rinuncia alle eventuali differenze retributive, fatti salvi i
2 ratei maturati e non ancora percepiti nonché il t.f.r. regolarmente accantonato;
nondimeno, tale rinuncia era illegittima.
Concludeva chiedendo:
“a) accertare l'illegittimità dell'inclusione in busta paga della voce retributiva “Trasferta
Italia”, con gli effetti conseguenziali;
b) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
c) dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto:
1) ordinare al datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
2) condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno dl licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
d) in caso di illegittimità del licenziamento per mancanza del giustificato motivo oggettivo, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare lo stesso datore di lavoro ad un'indennità risarcitoria pari ad un congruo numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.841,66 (€ 1.700,00 x 13/12);
e) in ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 17.871,49, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
f) sempre in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
g) con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. che se ne dichiara antistatario”. Controparte_3
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale così Controparte_2 decideva:
“Dichiara l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3 condanna parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 11.831,94, oltre accessori dalla maturazione al saldo;
condanna parte resistente al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente di € 5500,00 oltre accessori a titolo di compensi professionali”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- il licenziamento decorrente dal 31 gennaio 2022 è stato revocato a seguito dell'impugnativa proposta dal lavoratore con pec del 2 febbraio 2022;
- la società resistente ha poi proceduto alla revoca della detta revoca del licenziamento;
- la “revoca della revoca” del licenziamento ha inevitabilmente, e in via assorbente, comportato la reviviscenza del licenziamento in questione, licenziamento che peraltro risulta confermato dal modello UNIlav, acquisito prudenzialmente agli atti di causa;
- di conseguenza l'eccezione, sollevata dalla resistente, d'improcedibilità o inammissibilità dell'impugnativa del licenziamento revocato è infondata, oltre che contraddittoria;
- tanto precisato, va rilevato che nella menzionata lettera di licenziamento viene inspiegabilmente fatto riferimento, in primis, all'art. 4 della L. n. 223/1991, che disciplina i licenziamenti collettivi, e poi si comunica il recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo “per cessazione dell'attività sita in Roma Via LE al (la) quale Lei era adibito”;
- la società resistente ha dedotto che la cessazione dell'attività presso la sede di Via LE era dipesa dalla revoca dell'appalto commissionatole da limitatamente Controparte_4 al sito SDA Hub di Roma. Tuttavia, questa circostanza risaliva al novembre del 2020 e aveva originato un precedente licenziamento del , poi revocato da . Invece, dopo CP_1 Pt_1 il novembre 2020 la sede di Via LE era ancora esistente, tant'è che vi era restato addetto il ricorrente e altro personale;
- pertanto, non può ritenersi provato il nesso causale tra la revoca dell'appalto e la CP_4 cessazione di ogni attività di presso la predetta sede aziendale;
Pt_1
- inoltre, non è dimostrato l'adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di repêchage, stante la genericità dei capitoli di prova testimoniale articolati al fine. Solo dalla lettera di revoca del licenziamento risulta che la società aveva formalmente proposto al ricorrente l'assegnazione alla sede di Viterbo, salvo poi revocare e annullare tale comunicazione;
- va pertanto dichiarata l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Quindi, in applicazione dell'art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro tra le
4 parti va dichiarato estinto alla data del licenziamento e il datore di lavoro va condannato a pagare al lavoratore un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale d'importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente e delle dimensioni aziendali della società resistente;
- quanto alle pretese economiche avanzate in ricorso, si deve evidenziare che le differenze retributive rivendicate sono state limitate al periodo successivo alla conciliazione sindacale del 19 giugno 2020, che espressamente non riguardava i ratei all'epoca maturati e non percepiti e, ovviamente, il t.f.r., del pari all'epoca non maturato e quindi non rinunciabile;
- in ordine alle anticipazioni del t.f.r. pagate al lavoratore con acconti di € 100,00 mensili, si deve evidenziare che la legge di stabilità del 2015 aveva introdotto in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018 la possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere al datore di lavoro la liquidazione in busta paga dell'importo mensile del detto trattamento.
La mancanza di prova di una tale richiesta da parte del ricorrente non rileva, in quanto nel contratto di assunzione è stato pattuito il pagamento mensile di acconti a tal titolo.
Piuttosto, si deve evidenziare che solo fino al 30 giugno 2018 l'anticipazione è da ritenersi legittima, non essendo stata poi prorogata la suddetta normativa.
Pertanto, dall'importo del t.f.r. indicato nei conteggi prodotti in subordine da ricorrente, pari a € 9.360,90, va detratto l'importo di € 2.400,00, pari a quanto anticipatogli per sei mesi nel
2016, per dodici mesi nel 2017 e per sei mesi nel 2018;
- è infondata la tesi della resistente, secondo cui l'indennità di trasferta sarebbe stata pagata in modo legittimo al lavoratore in funzione del tragitto casa – lavoro da lui percorso, perché questa indennità si giustifica soltanto in presenza di prestazioni lavorative svolte fuori dalla sede di lavoro e per un tempo limitato;
- dal conteggio prodotto in via subordinata dal ricorrente (in cui sono state scorporate duplicazioni di voci riportate nel conteggio iniziale allegato al ricorso) va inoltre detratto lo straordinario per € 844,54, al quale il ricorrente ha rinunciato all'udienza del 25 ottobre 2022;
- pertanto, la resistente dev'essere condannata al pagamento della complessiva somma di €
11.831,94, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti fino al saldo.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 26 gennaio
2024, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le domande Controparte_2 fossero integralmente respinte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
5 a) violazione degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991; erroneo convincimento di assenza di prova del nesso causale tra la revoca dell'appalto e la cessazione di ogni attività CP_4 presso la sede aziendale di Via LE;
omessa considerazione del fatto che, in tale periodo, operava la sospensione del licenziamento ai sensi del D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020 e che quindi aveva dovuto revocare il licenziamento intimato al Pt_1 lavoratore;
omesso rilievo dell'oggettiva impossibilità di reimpiego del ricorrente anche avuto riguardo alla qualifica e livello inferiori;
omessa considerazione dell'avvenuta attivazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge di bilancio 2021 e della sospensione dell'attività lavorativa del AT per il periodo dal 1° febbraio 2021 fino alla data presunta del 3 aprile 2021 e, poi, dal 5 Aprile 2021 sino al 31 dicembre 2021; omesso esame dei documenti prodotti al n. 8 e al n. 9;
b) erroneo convincimento d'inosservanza dell'obbligo di repêchage; pregiudizievole mancata ammissione delle prove testimoniali sul punto;
omesso rilievo che il aveva CP_1 rifiutato la possibilità di essere assunto dalla e di lavorare a Viterbo, Controparte_5 avendo manifestato più volte, anche alla presenza di testimoni, la volontà di essere licenziato per poter poi accedere alla Naspi;
c) violazione dell'art. 18 della L. 300/1970 in combinato disposto alla L. n. 92/2012 e al D.lgs.
23/2015, per omesso accertamento della legittimità della revoca del licenziamento impugnato;
erroneo convincimento che la “revoca della revoca” del licenziamento abbia comportato la reviviscenza del licenziamento intimato;
omessa considerazione che la
“revoca della revoca” è dipesa unicamente dalla volontà del lavoratore, che ha rifiutato di prendere servizio presso la differente sede di Viterbo sia prima della comunicazione del licenziamento, sia successivamente alla revoca di tale atto;
omessa considerazione che il licenziamento con decorrenza dal 31 gennaio 2022 (poi revocato a seguito di impugnativa) era stato intimato per la soppressione del sito di Via LE (con licenziamento collettivo di tutti i dipendenti ivi collocati), mentre il secondo licenziamento con decorrenza dal 10 febbraio 2022 era stato intimato per impossibilità di reimpiego del lavoratore, stante il suo rifiuto di prendere servizio presso la sede di Viterbo;
erroneo conseguente convincimento di ammissibilità e proponibilità dell'impugnazione del licenziamento decorrente dal 31 gennaio 2022, in quanto revocato, e del licenziamento del 10 febbraio 2022, in quanto atto di dimissioni volontarie del lavoratore;
d) abnorme determinazione dell'indennità per illegittimo licenziamento, per omessa valutazione del comportamento del lavoratore, anche successivo al licenziamento;
errata
6 quantificazione dei crediti economici riconosciuti al lavoratore;
omessa considerazione che il lavoratore non può pretendere alcunché fino alla firma della transazione;
omessa considerazione che dal mese di febbraio 2021 fino al mese di gennaio 2022 il lavoratore era stato sospeso dal lavoro con accesso agli ammortizzatore sociali, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento dello straordinario, e del fatto che le precedenti retribuzioni mensili sono state calcolate in base alle effettive ore di lavoro svolte;
omessa considerazione che il trattamento retributivo per permessi non goduti dell'anno 2020 è stato rinunciato con l'accordo sindacale e che i permessi dell'anno 2021 non sono maturati, in quanto il lavoratore era stato sospeso dal lavoro per cig;
erroneo convincimento di sussistenza del diritto all'indennità di preavviso, tenuto conto che, a seguito della revoca del licenziamento (intervenuta nei quindici giorni dalla sua impugnativa) nulla è dovuto a tal titolo;
omessa considerazione che la 14° mensilità è stata rinunciata con l'accordo sindacale;
erroneo convincimento di parziale illegittimità del patto di anticipazione del t.f.r.;
e) abnorme quantificazione delle spese di lite in € 5.500,00 oltre accessori, tenuto conto che il giudizio di primo grado si è svolto solo su prove documentali.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Proponeva Controparte_1 altresì appello incidentale, chiedendo:
“Voglia la Corte d'Appello adita, adversis reiectis:
A) – in via principale, rigettare il gravame e confermare l'impugnata sentenza, riconoscendo – con accoglimento dell'appello incidentale – gli accessori anche per
l'indennità liquidata in 15 mensilità;
B) – in accoglimento di appello incidentale condizionato: 1) accertata la qualificazione come collettivo del licenziamento con effetto al 31.1.2022;
2) dichiarare la violazione delle procedure e dei criteri di scelta previsti dagli artt. 4 e 5 della Legge n. 223/1991;
3) in applicazione degli artt. 10 e 3 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento, condannando la società appellante al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. ovvero al maggior o Firmato;
4) gravare la condanna con gli interessi ex art. 1224 Cod. Civ. e la rivalutazione monetaria;
C) – in ogni caso, condannare la società appellante al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
7 A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omesso rilievo della nullità e/o illegittimità del licenziamento per violazione della Legge
n. 223/1991;
b) omesso riconoscimento degli accessori (rivalutazione monetaria e interessi moratori) anche per l'indennità risarcitoria.
5. Radicato il contraddittorio sull'appello incidentale, all'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello principale è fondato nei limiti che si esporranno.
7. In specie, con riguardo al licenziamento e trattando in modo congiunto le doglianze formulate in merito, osserva questa Corte che, in tema di revoca del licenziamento, con sentenza n. 16630/2024 la
Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “…6. La legge n. 92/2012 ha introdotto l'attuale versione del comma 10 dell'art. 18 legge n, 300 del 1970 che prevede testualmente: “Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”.
7. La dottrina, condivisibilmente, ha individuato l'istituto della revoca del licenziamento, ai fini della individuazione della sua natura giuridica, quale diritto potestativo del datore di lavoro cui soggiace il lavoratore.
8. E' una sorta, pertanto, di “autotutela” esercitabile dal datore di lavoro che determina il ripristino ex tunc del rapporto, senza che sia necessario il concorso di una analoga manifestazione di volontà da parte del lavoratore in tal senso e senza che sia fonte di risarcimento del danno.
9. Per provocare l'effetto ripristinatorio del rapporto in questi termini, la revoca deve essere effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della impugnazione del licenziamento, prevista dall'art. 6 della legge n. 604/1966.
10. Ciò premesso, e venendo alla questione giuridica oggetto del presente giudizio, si pone il problema di stabilire se, entro il suddetto termine massimo di quindici giorni, è sufficiente che la revoca sia inviata al lavoratore ovvero pervenga e sia portata a conoscenza di questi.
11. La recente dottrina sul punto non è unanime.
12. Per la soluzione del problema ritiene il Collegio che si debba partire dalla natura giuridica della revoca.
8 13. Come sopra accennato, la revoca si colloca nella categoria del diritto potestativo, cioè di quel potere, riconosciuto dal diritto positivo ad un soggetto, di modificare l'altrui sfera giuridica mediante un atto unilaterale.
14. Nella fattispecie procedimentale del licenziamento, esso si pone come diritto secondario avendo carattere necessariamente accessivo ad altra situazione giuridica soggettiva rappresentata dal diritto del datore di lavoro di recedere dal rapporto con il proprio dipendente in presenza di particolari presupposti.
15. Orbene, stante la natura di diritto potestativo della revoca del licenziamento, deve richiamarsi il precedente di questa Corte (cfr. Cass. n. 24274/2006, in motivazione) secondo cui “nei rapporti negoziali, qualora ad una parte risulti conferito, dalla legge o da fonte pattizia, un diritto potestativo,
l'esercizio di tale diritto produce la modificazione immediata della sfera giuridica del destinatario.
Le limitazioni all'esercizio del potere, quanto alla prescrizione di determinate forme, alla sussistenza di motivi giustificativi, alla necessità di un periodo di preavviso ai fini della produzione degli effetti, devono essere specificamente stabilite dalla legge o dalla stessa fonte contrattuale attributiva del potere”.
Nella fattispecie, il comma 10 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non prevede limitazioni all'esercizio del potere di revoca del licenziamento, se non quella che la revoca debba essere
“effettuata” nei quindici giorni dalla comunicazione dell'impugnazione del licenziamento medesimo.
Il dato testuale, che ancora il dies a quo alla comunicazione dell'impugnativa di licenziamento e il dies ad quem all'effettuazione della revoca, senza alcun riferimento alla comunicazione all'interessato, induce a ritenere sufficiente il mero invio della revoca al lavoratore nel termine prescritto e non anche la ricezione da parte dello stesso nel medesimo termine.
16. L'esercizio del potere entro il suddetto termine, come statuito dalla legge, deve considerarsi lecito, non giovando il richiamo dei precetti di buona fede e correttezza, che possono integrare il contenuto di obbligazioni ma non determinarne la nascita di nuove se non previste dalla legge o da altre pattuizioni (Cass. n. 7731/2007; Cass. n. 7053/2009; Cass. n. 4239/2015).
17. Nel caso in esame, quindi, a fronte della comunicazione dell'impugnazione del licenziamento del
13 febbraio 2018, la revoca del recesso effettuata con telegramma, inviato il 28 febbraio 2018 e pervenuto alla lavoratrice il 1° marzo del 2018, deve considerarsi tempestiva…”.
Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
9 8. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha accertato che il licenziamento decorrente dal 31 gennaio
2022, oggetto di causa, era stato impugnato dal lavoratore in data 2 febbraio 2022 e che la società aveva provveduto a revocarlo in data 3 febbraio 2022, assegnando il dipendente alla sede lavorativa di Viterbo.
9. La qualificazione dell'atto datoriale del 3 febbraio 2022 in termini di “revoca del licenziamento” non
è stata devoluta al grado -in specie, dal lavoratore, che pur a tanto avrebbe avuto interesse- e resta quindi conferma tra le parti, fermo restando che essa è -comunque- del tutto coerente con il contenuto e il senso della complessiva dichiarazione datoriale ivi rappresentata, in specie tenuto conto del passaggio in cui afferma di non aver ancora inviato la conferente dichiarazione all' Pt_1 CP_6
e di considerare il ancora in forza nell'organico aziendale.
[...] CP_1
10. Precisato che la revoca è -all'evidenza- intervenuta nel termine di legge, deve allora dirsi che da tale momento in poi il rapporto di lavoro tra le parti era stato ripristinato senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun diritto del lavoratore alle tutele connesse dall'ordinamento al licenziamento illegittimo.
11. Corollario di questo postulato è che, all'opposto di quanto ritenuto dal Tribunale, la “revoca della revoca” del licenziamento, intervenuta il 7 febbraio 2022, non può far rivivere il recesso del datore di lavoro, trattandosi di atto ormai privato per legge dell'effetto negoziale suo proprio.
12. Tale conclusione trova ulteriore conforto nell'evenienza che, come emerge dai documenti di causa, la
“revoca della revoca” del licenziamento è stata portata a conoscenza del lavoratore dopo la ricezione da parte sua della revoca dell'atto di recesso datoriale, non prima (artt. 1328, 1324 cc).
13. Né ai fini del decidere rileva stabilire quali siano, comunque, gli effetti della “revoca della revoca” del licenziamento de quo, giacché il lavoratore:
- non ha chiesto che, in relazione a tale atto datoriale, gli fosse accordata una qualsiasi tutela positivamente prevista e, in specie, quella prevista per il licenziamento;
- non ha neppure impugnato il licenziamento intimato dal datore di lavoro il 10 febbraio 2022, quale risultante dall'UNilav acquisito dal Tribunale in corso di causa, che dunque ha avuto effetti solutori del rapporto di lavoro;
- non ha avanzato pretese retributive in relazione al periodo compreso tra il 3 febbraio 2022
e il 10 febbraio 2022 (v. anche infra).
14. Per ciò solo, quindi, la domanda del lavoratore fondata sull'impugnazione del licenziamento decorrente dal 31 gennaio 2022 è inaccoglibile.
10 Resta quindi assorbito l'esame delle altre doglianze sollevate in tema da , comprese Pt_1 ovviamente quelle concernenti la misura dell'indennità risarcitoria attribuita dal Tribunale al
. CP_1
15. I motivi di doglianza proposti da in ordine alle differenze retributive riconosciute dal Pt_1
Tribunale in favore del sono fondati soltanto in parte. CP_1
16. In specie, va premesso che il Tribunale ha accertato sia che i crediti azionati in giudizio dal CP_1 erano stati limiti al periodo successivo al 20 giugno 2020, data della conciliazione inter partes del 19 giugno 2020, sia che tale conciliazione espressamente non riguardava i ratei maturati e non percepiti, nonché il t.f.r., all'epoca non maturato e quindi non rinunciabile (v. pag. 5 sentenza).
Si tratta di accertamento che non è stato devoluto al grado dai contraddittori e di cui, pertanto, la
Corte deve tener conto ai fini del decidere.
17. Di poi, con riguardo alla retribuzione ordinaria mensile, osserva la Corte che dal conteggio elaborato dal lavoratore in corso di causa, cui il Tribunale ha avuto riguardo ex art. 116 cpc, emerge che le differenze a tal titolo sono state richieste fino a gennaio 2021 compreso e ciò, deve dirsi, del tutto correttamente, in quanto è pacifico che, da tale momento in poi, il era stato collocato in cig, CP_1 senza doglianza alcuna da parte sua circa tale provvedimento e circa le connesse implicazioni economiche.
17.1. Vale allora tenere a mente che il rapporto di lavoro è un rapporto contrattuale a effetti obbligatori, nel quale il prestatore di lavoro si obbliga a collaborare in condizioni di subordinazione e il datore di lavoro a retribuirlo secondo quanto pattuito (artt. 2094 ss. cc). Dunque, l'esecuzione della prestazione lavorativa non è fatto costitutivo del diritto alla retribuzione, ma è atto di adempimento dell'obbligazione in sinallagma, che il datore di lavoro deve eseguire salvo il caso in cui dimostri fatti estintivi o modificativi di questo diritto, ovvero dimostri l'inadempimento da parte del dipendente dell'obbligazione lavorativa a suo carico (art. 1460 cc).
17.2 Ebbene, non ha provato neppure nel grado di aver pagato il dovuto per il titolo in esame, Pt_1 dovuto rimasto peraltro incontestato nel quantum richiesto dal lavoratore, né ha dimostrato l'esistenza di altri fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione retributiva, in specie omettendo d'indicare al tema impugnatorio la prova, in ipotesi omessa o travisata dal Tribunale, che, ove invece considerata, le sarebbe stata utile ex art. 2697 cc.
17.3 Neppure è fruttuosa per le ragioni di la difesa, secondo cui il sarebbe stato Pt_1 CP_1 compensato per la prestazione di lavoro effettivamente eseguita, perché la prova di una prestazione di lavoro in ipotesi inferiore a quella pattuita non è rappresentata dalle buste paga richiamate dalla società al fine, trattandosi di scritture che provengono dalla stessa parte che intenderebbe avvalersene.
11 18. Con riguardo alla 13° mensilità, emerge dai conteggi attorei che il credito è riferito al 2020 e che ammonta a un solo rateo di mensilità aggiuntiva (€ 111,95, v. relative annotazioni sulle buste paga).
Rammentato che -com'è noto- la tredicesima mensilità matura per ratei mensili ed è meramente corrisposta in un'unica soluzione alla fine dell'anno solare di riferimento e richiamate altresì le osservazioni svolte in ordine alla conciliazione del 19 giugno 2020 -che non copre i ratei maturati e non riscossi- si evidenzia che anche in tal caso l'appellante insiste nel dire di aver pagato il dovuto, ma non ne offre prova neppure nel grado, con gli inevitabili effetti dell'art. 2697 cc.
19. Invece, le doglianze circa il compenso chiesto originariamente dal lavoratore per straordinario sono del tutto ultronee, perché il Tribunale ha dato atto che questa pretesa era stata rinunciata dal AT, tant'è che in sentenza nulla gli è stato attribuito a tal titolo.
20. Con riguardo ai permessi non goduti, si osserva che dal conteggio originario del lavoratore risulta che le competenze azionate per questo titolo sono riferite al 2020 e al 2021.
Si osserva altresì che nella busta paga di dicembre 2021, opponibile a dalla quale proviene, Pt_1
è riportato che per gli anni precedenti residuavano 29,48 ore di permessi e nell'anno in corso ne residuavano 4.
20.1 Ebbene, se è vero che per il 2020 la pretesa è inammissibile fino al 19 giugno stante la conciliazione intervenuta tra le parti, è altrettanto vero che per tale anno le ore prospettate dal come non CP_1 godute sono state limitate a 8, le quali, proprio perché di ammontare inferiore a quello complessivo sopra indicato (29,48), non possono che intendersi riferite -secondo semplici criteri logici- al periodo successivo al detto discrimine temporale, viepiù in assenza di qualsiasi difesa di volta a Pt_1 sostenere il contrario sul punto.
20.2. Allo stesso modo, se è vero che il AT è stato posto in cig da febbraio 2021, è altrettanto vero che per tale anno è lo stesso datore di lavoro a riconoscere 4 ore di permessi residui, da riferire -viepiù in difetto di deduzione contraria- al precedente mese di gennaio, in cui la funzionalità del rapporto di lavoro era ancora persistente. Peraltro, il lavoratore ha chiesto a tal titolo il compenso per 3 ore di permesso, inferiori anche a quanto riconosciuto dal datore di lavoro (v. conteggio originario).
Resta dunque assorbito l'esame della questione, solleva dall'appellante principale, involgente l'insussistenza del diritto ai permessi in capo al lavoratore collocato in cig.
20.3. Pertanto, correttamente il Tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore al compenso per permessi non goduti oggetto di causa.
21. Nulla è invece dovuto al lavoratore per preavviso, in quanto -come si è acclarato- il licenziamento impugnato, in relazione al quale l'emolumento è stato chiesto, è stato revocato legittimamente dal
12 datore di lavoro. Dunque, non spetta al la somma di € 379,23 attribuitagli invece dal CP_1
Tribunale.
22. Con riguardo alla 14° mensilità, emerge dal conteggio che si tratta di un emolumento richiesto per il periodo 2019-2020, dunque di un emolumento maturato in epoca successiva a quello coperto dalla conciliazione (infatti, la conciliazione è di giugno 2020, mentre -com'è noto- la mensilità aggiuntiva matura per ratei mensili pagati in un'unica soluzione a luglio 2020. Si rammenta che il Tribunale ha accertato, senza impugnazione, che il diritto ai ratei maturati e non percepiti all'atto della transazione non erano stati rinunciati).
Ebbene, anche in tal caso non vi è prova -neppure nel grado- del pagamento del credito del lavoratore.
23. Con riguardo agli anticipi mensili del t.f.r., osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto provato l'accordo tra le parti circa tale modalità di corresponsione del trattamento liquidatorio, ma ne ha ritenuto legittima l'erogazione soltanto fino al 30 giugno 2018, sull'assunto che la legge di stabilità
2015 aveva introdotto in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018 un tale meccanismo per i lavoratori del settore privato, senza che poi la norma fosse prorogata.
23.1. Nondimeno, la legge finanziaria del 2015 disciplina una peculiare fattispecie complessa -sia per i plurimi soggetti che ne sono attori, sia per le plurime obbligazione e diritti che sorgono in capo a ciascuno di essi-, volta per il vero non al pagamento del t.f.r. per anticipi, ma piuttosto alla liquidazione del t.f.r. come parte integrativa della retribuzione, tanto da stabilire, inter alia: - determinati effetti sugli obblighi datoriali di versamento del t.f.r. alle forme pensionistiche complementari, nonché al Fondo di tesoreria INPS: -la possibilità per il datore di lavoro di accedere a un finanziamento tramite il Fondo di Garanzia che fa(ceva) capo all'Istituto previdenziale;
-il diritto del datore di lavoro di fruire di misure compensative fiscali e contributive.
23.2. Nondimeno, nel caso di specie non vi è prova che si versi nell'ipotesi in esame, non avendo il lavoratore dimostrato di aver ottemperato alla procedura prevista al fine dall'art. 4 della legge di stabilità 2015 (v. art. 4: “ . I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della nella misura determinata dall'articolo 4, Pt_2 comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.
2. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l'erogazione della Pt_2
è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma
1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione
13 del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della al Pt_2 lavoratore dipendente, sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della non operano gli obblighi di versamento del TFR Pt_2 alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al
Fondo di tesoreria INPS.
4. I datori di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della come parte integrante della retribuzione nei Pt_2 confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della a partire dal terzo mese Pt_2 successivo a quello di efficacia dell'istanza ai sensi del comma 2”).
23.3. Piuttosto, nel caso di specie si verte in ipotesi di avvenuta erogazione di meri acconti mensili del t.f.r., emolumento questo da liquidare secondo le norme ordinarie ex art. 2120 cc.
23.4. Poiché il Tribunale ha escluso la detraibilità degli acconti successivi al giugno 2018 e non certo il loro avvenuto incasso da parte del lavoratore -il quale, peraltro, non ha riproposto al grado alcun argomento per sostenere una questione di tal genere-, si deve allora dire che nulla osta a che siano imputati al credito totale per t.f.r. dovuto al AT anche i ratei pagati in acconto nel periodo da luglio 2018 e fino al gennaio 2021 (ultimo mese prima della sua collocazione in cig), anticipi che il
Tribunale ha quantificato in € 100,00 mensili senza devoluzione al grado ad iniziativa dei contraddittori.
Quindi, vanno detratti dal predetto credito anche € 600,00 per il 2018, € 1.200,00 per il 2019, €
1.200,00 per il 2020, € 100,00 per gennaio 2021 e così in totale € 3.100,00.
24. Circa le trasferte, la ratio decidendi del Tribunale è del tutto condivisibile.
Infatti, come si evince da plurime pronunce della Suprema Corte, l'indennità di trasferta è erogata al lavoratore che esegue la prestazione di lavoro in luogo diverso da quello in relazione al quale è stato assunto e, proprio in ragione della necessità di contemperare gli opposti interessi delle parti
(all'esercizio più proficuo dell'impresa e alla retribuzione della prestazione di lavoro anche in ragioni dell'aggravio connesso alla modalità di disimpegno richiestagli) l'indennità di trasferta è sottoposta a uno specifico regime fiscale e contributivo (argomenta, tra le altre, da Cass. n. 396/2012, n.
27093/2017, n. 30664/2019).
14 Dunque, è di ogni evidenza che il compenso, che il datore di lavoro eroga per coprire il disagio del lavoratore connesso alla distanza tra la sua residenza e il luogo, fisso, di lavoro, non può essere qualificato come indennità di trasferta, ma costituisce un trattamento retributivo di miglior favore, così come accertato nella sentenza in oggetto.
25. Portando a sintesi le osservazioni svolte, vi è allora da dire che, dal credito totale riconosciuto al dal Giudice di primo grado, pari a € 11.831,94, va detratto il complessivo importo di € CP_1
3.479.23 (ossia preavviso + t.f.r.). La differenza ancora dovutagli ammonta quindi a € 8.352,71.
26. Su tale importo spettano altresì al lavoratore ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
27. L'esame del motivo d'impugnazione proposto da circa le spese di lite del giudizio di primo Pt_1 grado è superato dalla regolamentazione degli oneri del doppio grado di giudizio, che la Corte deve eseguire secondo l'esito complessivo del processo, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata scaturente dalla rilevata parziale fondatezza dell'appello principale (Cass. n. 9064/2018).
28. L'appello incidentale è infondato.
29. Invero, una volta che si è detto, che il licenziamento impugnato dal lavoratore è stato legittimamente revocato con venir meno del suo diritto a qualsiasi forma di tutela, non c'è spazio logico per esaminare le questioni -ulteriormente- sollevate dall'appellante incidentale per far valere l'invalidità di un tale atto di recesso.
30. Inoltre, la riforma della statuizione con cui il Tribunale ha attribuito al la tutela economica CP_1 per il predetto licenziamento, scaturente dalle osservazioni svolte in merito nell'ambito dell'appello principale, assorbe l'esame del motivo di doglianza sollevato per far valere il diritto del lavoratore agli accessori di legge sul relativo credito.
31. Alla stregua delle svolte considerazioni:
a) l'appello principale va accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata:
- va respinta la domanda d'impugnazione del licenziamento;
- la società appellante principale va condannata a pagare all'appellato principale la minor somma di € 8.352,71 per i titoli riconosciuti nella sentenza impugnata ad eccezione dell'indennità sostitutiva del preavviso, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
b) l'appello incidentale va respinto.
32. Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito del grado e di quello complessivo della lite, connotato dalla loro reciproca soccombenza.
15 33. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Respinge la domanda d'impugnazione del licenziamento.
Condanna la società appellante principale a pagare all'appellato principale la minor somma di €
8.352,71 per i titoli riconosciuti nella sentenza impugnata ad eccezione dell'indennità sostitutiva del preavviso, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Respinge l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza dell'8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 180/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Di Silvio giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1 con l'Avv. G. Cerutti giusta procura in atti
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
1 OGGETTO: Appelli avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10965/2023, pubblicata il 4 dicembre 2023 e notificata il 28 dicembre 2024.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Controparte_1
- aveva lavorato alle dipendenze di dal 1° maggio 2016 Controparte_2 presso la sede di Roma, Via LE n. 16/18, con inquadramento nel 5° livello CCNL
Logistica Autotrasporti e mansioni di addetto alla sorveglianza;
- con lettera senza data gli aveva comunicato il licenziamento per giustificato motivo Pt_1 oggettivo “ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e successive integrazioni e modificazioni”, con riferimento alla “cessazione dell'attività sita in Roma, Via
LE n. 16/18” e con effetto dal 31 gennaio 2022;
- il licenziamento gli era stato intimato in violazione della L. n. 223/1991 e dell'obbligo di repêchage;
- con pec del 2 febbraio 2022 aveva quindi impugnato il recesso datoriale, ponendo a disposizione la prestazione lavorativa;
- a fronte dell'impugnazione del licenziamento, il datore di lavoro gli aveva illegittimamente proposto il trasferimento presso l'unità produttiva di Viterbo. Infatti, qualora avesse voluto revocare il recesso, non solo avrebbe dovuto esplicitare una tale volontà, ma avrebbe Pt_1 anche dovuto reintegrarlo in un posto di lavoro a Roma;
- inoltre, era rimasto in credito di differenze retributive scaturenti da irregolarità nelle buste paga, tra l'altro avuto riguardo all'indicazione, ivi: -di un importo mensile superiore a €
500,00, qualificato illegittimamente come trasferta, ma da lui mai effettuate, con conseguente incremento dell'effettiva retribuzione di fatto di sua spettanza;
-di un “anticipo t.f.r.” nella misura di € 100,00 mensili, in violazione dell'art. 2120 cc e in mancanza dei requisiti previsti in merito dalla legge di stabilità del 2015 (almeno otto anni di servizio e richiesta giustificata del lavoratore);
- in data 19 giugno 2020 aveva sottoscritto un verbale di conciliazione, ricevendo € 1.500,00
a titolo d'indennità transattiva con rinuncia alle eventuali differenze retributive, fatti salvi i
2 ratei maturati e non ancora percepiti nonché il t.f.r. regolarmente accantonato;
nondimeno, tale rinuncia era illegittima.
Concludeva chiedendo:
“a) accertare l'illegittimità dell'inclusione in busta paga della voce retributiva “Trasferta
Italia”, con gli effetti conseguenziali;
b) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
c) dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto:
1) ordinare al datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
2) condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno dl licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
d) in caso di illegittimità del licenziamento per mancanza del giustificato motivo oggettivo, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare lo stesso datore di lavoro ad un'indennità risarcitoria pari ad un congruo numero di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.841,66 (€ 1.700,00 x 13/12);
e) in ogni caso, condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 17.871,49, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
f) sempre in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
g) con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. che se ne dichiara antistatario”. Controparte_3
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale così Controparte_2 decideva:
“Dichiara l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
3 condanna parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 11.831,94, oltre accessori dalla maturazione al saldo;
condanna parte resistente al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente di € 5500,00 oltre accessori a titolo di compensi professionali”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- il licenziamento decorrente dal 31 gennaio 2022 è stato revocato a seguito dell'impugnativa proposta dal lavoratore con pec del 2 febbraio 2022;
- la società resistente ha poi proceduto alla revoca della detta revoca del licenziamento;
- la “revoca della revoca” del licenziamento ha inevitabilmente, e in via assorbente, comportato la reviviscenza del licenziamento in questione, licenziamento che peraltro risulta confermato dal modello UNIlav, acquisito prudenzialmente agli atti di causa;
- di conseguenza l'eccezione, sollevata dalla resistente, d'improcedibilità o inammissibilità dell'impugnativa del licenziamento revocato è infondata, oltre che contraddittoria;
- tanto precisato, va rilevato che nella menzionata lettera di licenziamento viene inspiegabilmente fatto riferimento, in primis, all'art. 4 della L. n. 223/1991, che disciplina i licenziamenti collettivi, e poi si comunica il recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo “per cessazione dell'attività sita in Roma Via LE al (la) quale Lei era adibito”;
- la società resistente ha dedotto che la cessazione dell'attività presso la sede di Via LE era dipesa dalla revoca dell'appalto commissionatole da limitatamente Controparte_4 al sito SDA Hub di Roma. Tuttavia, questa circostanza risaliva al novembre del 2020 e aveva originato un precedente licenziamento del , poi revocato da . Invece, dopo CP_1 Pt_1 il novembre 2020 la sede di Via LE era ancora esistente, tant'è che vi era restato addetto il ricorrente e altro personale;
- pertanto, non può ritenersi provato il nesso causale tra la revoca dell'appalto e la CP_4 cessazione di ogni attività di presso la predetta sede aziendale;
Pt_1
- inoltre, non è dimostrato l'adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di repêchage, stante la genericità dei capitoli di prova testimoniale articolati al fine. Solo dalla lettera di revoca del licenziamento risulta che la società aveva formalmente proposto al ricorrente l'assegnazione alla sede di Viterbo, salvo poi revocare e annullare tale comunicazione;
- va pertanto dichiarata l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Quindi, in applicazione dell'art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro tra le
4 parti va dichiarato estinto alla data del licenziamento e il datore di lavoro va condannato a pagare al lavoratore un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale d'importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente e delle dimensioni aziendali della società resistente;
- quanto alle pretese economiche avanzate in ricorso, si deve evidenziare che le differenze retributive rivendicate sono state limitate al periodo successivo alla conciliazione sindacale del 19 giugno 2020, che espressamente non riguardava i ratei all'epoca maturati e non percepiti e, ovviamente, il t.f.r., del pari all'epoca non maturato e quindi non rinunciabile;
- in ordine alle anticipazioni del t.f.r. pagate al lavoratore con acconti di € 100,00 mensili, si deve evidenziare che la legge di stabilità del 2015 aveva introdotto in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018 la possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere al datore di lavoro la liquidazione in busta paga dell'importo mensile del detto trattamento.
La mancanza di prova di una tale richiesta da parte del ricorrente non rileva, in quanto nel contratto di assunzione è stato pattuito il pagamento mensile di acconti a tal titolo.
Piuttosto, si deve evidenziare che solo fino al 30 giugno 2018 l'anticipazione è da ritenersi legittima, non essendo stata poi prorogata la suddetta normativa.
Pertanto, dall'importo del t.f.r. indicato nei conteggi prodotti in subordine da ricorrente, pari a € 9.360,90, va detratto l'importo di € 2.400,00, pari a quanto anticipatogli per sei mesi nel
2016, per dodici mesi nel 2017 e per sei mesi nel 2018;
- è infondata la tesi della resistente, secondo cui l'indennità di trasferta sarebbe stata pagata in modo legittimo al lavoratore in funzione del tragitto casa – lavoro da lui percorso, perché questa indennità si giustifica soltanto in presenza di prestazioni lavorative svolte fuori dalla sede di lavoro e per un tempo limitato;
- dal conteggio prodotto in via subordinata dal ricorrente (in cui sono state scorporate duplicazioni di voci riportate nel conteggio iniziale allegato al ricorso) va inoltre detratto lo straordinario per € 844,54, al quale il ricorrente ha rinunciato all'udienza del 25 ottobre 2022;
- pertanto, la resistente dev'essere condannata al pagamento della complessiva somma di €
11.831,94, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti fino al saldo.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 26 gennaio
2024, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le domande Controparte_2 fossero integralmente respinte. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
5 a) violazione degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991; erroneo convincimento di assenza di prova del nesso causale tra la revoca dell'appalto e la cessazione di ogni attività CP_4 presso la sede aziendale di Via LE;
omessa considerazione del fatto che, in tale periodo, operava la sospensione del licenziamento ai sensi del D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020 e che quindi aveva dovuto revocare il licenziamento intimato al Pt_1 lavoratore;
omesso rilievo dell'oggettiva impossibilità di reimpiego del ricorrente anche avuto riguardo alla qualifica e livello inferiori;
omessa considerazione dell'avvenuta attivazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge di bilancio 2021 e della sospensione dell'attività lavorativa del AT per il periodo dal 1° febbraio 2021 fino alla data presunta del 3 aprile 2021 e, poi, dal 5 Aprile 2021 sino al 31 dicembre 2021; omesso esame dei documenti prodotti al n. 8 e al n. 9;
b) erroneo convincimento d'inosservanza dell'obbligo di repêchage; pregiudizievole mancata ammissione delle prove testimoniali sul punto;
omesso rilievo che il aveva CP_1 rifiutato la possibilità di essere assunto dalla e di lavorare a Viterbo, Controparte_5 avendo manifestato più volte, anche alla presenza di testimoni, la volontà di essere licenziato per poter poi accedere alla Naspi;
c) violazione dell'art. 18 della L. 300/1970 in combinato disposto alla L. n. 92/2012 e al D.lgs.
23/2015, per omesso accertamento della legittimità della revoca del licenziamento impugnato;
erroneo convincimento che la “revoca della revoca” del licenziamento abbia comportato la reviviscenza del licenziamento intimato;
omessa considerazione che la
“revoca della revoca” è dipesa unicamente dalla volontà del lavoratore, che ha rifiutato di prendere servizio presso la differente sede di Viterbo sia prima della comunicazione del licenziamento, sia successivamente alla revoca di tale atto;
omessa considerazione che il licenziamento con decorrenza dal 31 gennaio 2022 (poi revocato a seguito di impugnativa) era stato intimato per la soppressione del sito di Via LE (con licenziamento collettivo di tutti i dipendenti ivi collocati), mentre il secondo licenziamento con decorrenza dal 10 febbraio 2022 era stato intimato per impossibilità di reimpiego del lavoratore, stante il suo rifiuto di prendere servizio presso la sede di Viterbo;
erroneo conseguente convincimento di ammissibilità e proponibilità dell'impugnazione del licenziamento decorrente dal 31 gennaio 2022, in quanto revocato, e del licenziamento del 10 febbraio 2022, in quanto atto di dimissioni volontarie del lavoratore;
d) abnorme determinazione dell'indennità per illegittimo licenziamento, per omessa valutazione del comportamento del lavoratore, anche successivo al licenziamento;
errata
6 quantificazione dei crediti economici riconosciuti al lavoratore;
omessa considerazione che il lavoratore non può pretendere alcunché fino alla firma della transazione;
omessa considerazione che dal mese di febbraio 2021 fino al mese di gennaio 2022 il lavoratore era stato sospeso dal lavoro con accesso agli ammortizzatore sociali, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento dello straordinario, e del fatto che le precedenti retribuzioni mensili sono state calcolate in base alle effettive ore di lavoro svolte;
omessa considerazione che il trattamento retributivo per permessi non goduti dell'anno 2020 è stato rinunciato con l'accordo sindacale e che i permessi dell'anno 2021 non sono maturati, in quanto il lavoratore era stato sospeso dal lavoro per cig;
erroneo convincimento di sussistenza del diritto all'indennità di preavviso, tenuto conto che, a seguito della revoca del licenziamento (intervenuta nei quindici giorni dalla sua impugnativa) nulla è dovuto a tal titolo;
omessa considerazione che la 14° mensilità è stata rinunciata con l'accordo sindacale;
erroneo convincimento di parziale illegittimità del patto di anticipazione del t.f.r.;
e) abnorme quantificazione delle spese di lite in € 5.500,00 oltre accessori, tenuto conto che il giudizio di primo grado si è svolto solo su prove documentali.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Proponeva Controparte_1 altresì appello incidentale, chiedendo:
“Voglia la Corte d'Appello adita, adversis reiectis:
A) – in via principale, rigettare il gravame e confermare l'impugnata sentenza, riconoscendo – con accoglimento dell'appello incidentale – gli accessori anche per
l'indennità liquidata in 15 mensilità;
B) – in accoglimento di appello incidentale condizionato: 1) accertata la qualificazione come collettivo del licenziamento con effetto al 31.1.2022;
2) dichiarare la violazione delle procedure e dei criteri di scelta previsti dagli artt. 4 e 5 della Legge n. 223/1991;
3) in applicazione degli artt. 10 e 3 comma 1 del D.Lgs. n. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto alla data del licenziamento, condannando la società appellante al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. ovvero al maggior o Firmato;
4) gravare la condanna con gli interessi ex art. 1224 Cod. Civ. e la rivalutazione monetaria;
C) – in ogni caso, condannare la società appellante al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
7 A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omesso rilievo della nullità e/o illegittimità del licenziamento per violazione della Legge
n. 223/1991;
b) omesso riconoscimento degli accessori (rivalutazione monetaria e interessi moratori) anche per l'indennità risarcitoria.
5. Radicato il contraddittorio sull'appello incidentale, all'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello principale è fondato nei limiti che si esporranno.
7. In specie, con riguardo al licenziamento e trattando in modo congiunto le doglianze formulate in merito, osserva questa Corte che, in tema di revoca del licenziamento, con sentenza n. 16630/2024 la
Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “…6. La legge n. 92/2012 ha introdotto l'attuale versione del comma 10 dell'art. 18 legge n, 300 del 1970 che prevede testualmente: “Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”.
7. La dottrina, condivisibilmente, ha individuato l'istituto della revoca del licenziamento, ai fini della individuazione della sua natura giuridica, quale diritto potestativo del datore di lavoro cui soggiace il lavoratore.
8. E' una sorta, pertanto, di “autotutela” esercitabile dal datore di lavoro che determina il ripristino ex tunc del rapporto, senza che sia necessario il concorso di una analoga manifestazione di volontà da parte del lavoratore in tal senso e senza che sia fonte di risarcimento del danno.
9. Per provocare l'effetto ripristinatorio del rapporto in questi termini, la revoca deve essere effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della impugnazione del licenziamento, prevista dall'art. 6 della legge n. 604/1966.
10. Ciò premesso, e venendo alla questione giuridica oggetto del presente giudizio, si pone il problema di stabilire se, entro il suddetto termine massimo di quindici giorni, è sufficiente che la revoca sia inviata al lavoratore ovvero pervenga e sia portata a conoscenza di questi.
11. La recente dottrina sul punto non è unanime.
12. Per la soluzione del problema ritiene il Collegio che si debba partire dalla natura giuridica della revoca.
8 13. Come sopra accennato, la revoca si colloca nella categoria del diritto potestativo, cioè di quel potere, riconosciuto dal diritto positivo ad un soggetto, di modificare l'altrui sfera giuridica mediante un atto unilaterale.
14. Nella fattispecie procedimentale del licenziamento, esso si pone come diritto secondario avendo carattere necessariamente accessivo ad altra situazione giuridica soggettiva rappresentata dal diritto del datore di lavoro di recedere dal rapporto con il proprio dipendente in presenza di particolari presupposti.
15. Orbene, stante la natura di diritto potestativo della revoca del licenziamento, deve richiamarsi il precedente di questa Corte (cfr. Cass. n. 24274/2006, in motivazione) secondo cui “nei rapporti negoziali, qualora ad una parte risulti conferito, dalla legge o da fonte pattizia, un diritto potestativo,
l'esercizio di tale diritto produce la modificazione immediata della sfera giuridica del destinatario.
Le limitazioni all'esercizio del potere, quanto alla prescrizione di determinate forme, alla sussistenza di motivi giustificativi, alla necessità di un periodo di preavviso ai fini della produzione degli effetti, devono essere specificamente stabilite dalla legge o dalla stessa fonte contrattuale attributiva del potere”.
Nella fattispecie, il comma 10 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non prevede limitazioni all'esercizio del potere di revoca del licenziamento, se non quella che la revoca debba essere
“effettuata” nei quindici giorni dalla comunicazione dell'impugnazione del licenziamento medesimo.
Il dato testuale, che ancora il dies a quo alla comunicazione dell'impugnativa di licenziamento e il dies ad quem all'effettuazione della revoca, senza alcun riferimento alla comunicazione all'interessato, induce a ritenere sufficiente il mero invio della revoca al lavoratore nel termine prescritto e non anche la ricezione da parte dello stesso nel medesimo termine.
16. L'esercizio del potere entro il suddetto termine, come statuito dalla legge, deve considerarsi lecito, non giovando il richiamo dei precetti di buona fede e correttezza, che possono integrare il contenuto di obbligazioni ma non determinarne la nascita di nuove se non previste dalla legge o da altre pattuizioni (Cass. n. 7731/2007; Cass. n. 7053/2009; Cass. n. 4239/2015).
17. Nel caso in esame, quindi, a fronte della comunicazione dell'impugnazione del licenziamento del
13 febbraio 2018, la revoca del recesso effettuata con telegramma, inviato il 28 febbraio 2018 e pervenuto alla lavoratrice il 1° marzo del 2018, deve considerarsi tempestiva…”.
Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
9 8. Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha accertato che il licenziamento decorrente dal 31 gennaio
2022, oggetto di causa, era stato impugnato dal lavoratore in data 2 febbraio 2022 e che la società aveva provveduto a revocarlo in data 3 febbraio 2022, assegnando il dipendente alla sede lavorativa di Viterbo.
9. La qualificazione dell'atto datoriale del 3 febbraio 2022 in termini di “revoca del licenziamento” non
è stata devoluta al grado -in specie, dal lavoratore, che pur a tanto avrebbe avuto interesse- e resta quindi conferma tra le parti, fermo restando che essa è -comunque- del tutto coerente con il contenuto e il senso della complessiva dichiarazione datoriale ivi rappresentata, in specie tenuto conto del passaggio in cui afferma di non aver ancora inviato la conferente dichiarazione all' Pt_1 CP_6
e di considerare il ancora in forza nell'organico aziendale.
[...] CP_1
10. Precisato che la revoca è -all'evidenza- intervenuta nel termine di legge, deve allora dirsi che da tale momento in poi il rapporto di lavoro tra le parti era stato ripristinato senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun diritto del lavoratore alle tutele connesse dall'ordinamento al licenziamento illegittimo.
11. Corollario di questo postulato è che, all'opposto di quanto ritenuto dal Tribunale, la “revoca della revoca” del licenziamento, intervenuta il 7 febbraio 2022, non può far rivivere il recesso del datore di lavoro, trattandosi di atto ormai privato per legge dell'effetto negoziale suo proprio.
12. Tale conclusione trova ulteriore conforto nell'evenienza che, come emerge dai documenti di causa, la
“revoca della revoca” del licenziamento è stata portata a conoscenza del lavoratore dopo la ricezione da parte sua della revoca dell'atto di recesso datoriale, non prima (artt. 1328, 1324 cc).
13. Né ai fini del decidere rileva stabilire quali siano, comunque, gli effetti della “revoca della revoca” del licenziamento de quo, giacché il lavoratore:
- non ha chiesto che, in relazione a tale atto datoriale, gli fosse accordata una qualsiasi tutela positivamente prevista e, in specie, quella prevista per il licenziamento;
- non ha neppure impugnato il licenziamento intimato dal datore di lavoro il 10 febbraio 2022, quale risultante dall'UNilav acquisito dal Tribunale in corso di causa, che dunque ha avuto effetti solutori del rapporto di lavoro;
- non ha avanzato pretese retributive in relazione al periodo compreso tra il 3 febbraio 2022
e il 10 febbraio 2022 (v. anche infra).
14. Per ciò solo, quindi, la domanda del lavoratore fondata sull'impugnazione del licenziamento decorrente dal 31 gennaio 2022 è inaccoglibile.
10 Resta quindi assorbito l'esame delle altre doglianze sollevate in tema da , comprese Pt_1 ovviamente quelle concernenti la misura dell'indennità risarcitoria attribuita dal Tribunale al
. CP_1
15. I motivi di doglianza proposti da in ordine alle differenze retributive riconosciute dal Pt_1
Tribunale in favore del sono fondati soltanto in parte. CP_1
16. In specie, va premesso che il Tribunale ha accertato sia che i crediti azionati in giudizio dal CP_1 erano stati limiti al periodo successivo al 20 giugno 2020, data della conciliazione inter partes del 19 giugno 2020, sia che tale conciliazione espressamente non riguardava i ratei maturati e non percepiti, nonché il t.f.r., all'epoca non maturato e quindi non rinunciabile (v. pag. 5 sentenza).
Si tratta di accertamento che non è stato devoluto al grado dai contraddittori e di cui, pertanto, la
Corte deve tener conto ai fini del decidere.
17. Di poi, con riguardo alla retribuzione ordinaria mensile, osserva la Corte che dal conteggio elaborato dal lavoratore in corso di causa, cui il Tribunale ha avuto riguardo ex art. 116 cpc, emerge che le differenze a tal titolo sono state richieste fino a gennaio 2021 compreso e ciò, deve dirsi, del tutto correttamente, in quanto è pacifico che, da tale momento in poi, il era stato collocato in cig, CP_1 senza doglianza alcuna da parte sua circa tale provvedimento e circa le connesse implicazioni economiche.
17.1. Vale allora tenere a mente che il rapporto di lavoro è un rapporto contrattuale a effetti obbligatori, nel quale il prestatore di lavoro si obbliga a collaborare in condizioni di subordinazione e il datore di lavoro a retribuirlo secondo quanto pattuito (artt. 2094 ss. cc). Dunque, l'esecuzione della prestazione lavorativa non è fatto costitutivo del diritto alla retribuzione, ma è atto di adempimento dell'obbligazione in sinallagma, che il datore di lavoro deve eseguire salvo il caso in cui dimostri fatti estintivi o modificativi di questo diritto, ovvero dimostri l'inadempimento da parte del dipendente dell'obbligazione lavorativa a suo carico (art. 1460 cc).
17.2 Ebbene, non ha provato neppure nel grado di aver pagato il dovuto per il titolo in esame, Pt_1 dovuto rimasto peraltro incontestato nel quantum richiesto dal lavoratore, né ha dimostrato l'esistenza di altri fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione retributiva, in specie omettendo d'indicare al tema impugnatorio la prova, in ipotesi omessa o travisata dal Tribunale, che, ove invece considerata, le sarebbe stata utile ex art. 2697 cc.
17.3 Neppure è fruttuosa per le ragioni di la difesa, secondo cui il sarebbe stato Pt_1 CP_1 compensato per la prestazione di lavoro effettivamente eseguita, perché la prova di una prestazione di lavoro in ipotesi inferiore a quella pattuita non è rappresentata dalle buste paga richiamate dalla società al fine, trattandosi di scritture che provengono dalla stessa parte che intenderebbe avvalersene.
11 18. Con riguardo alla 13° mensilità, emerge dai conteggi attorei che il credito è riferito al 2020 e che ammonta a un solo rateo di mensilità aggiuntiva (€ 111,95, v. relative annotazioni sulle buste paga).
Rammentato che -com'è noto- la tredicesima mensilità matura per ratei mensili ed è meramente corrisposta in un'unica soluzione alla fine dell'anno solare di riferimento e richiamate altresì le osservazioni svolte in ordine alla conciliazione del 19 giugno 2020 -che non copre i ratei maturati e non riscossi- si evidenzia che anche in tal caso l'appellante insiste nel dire di aver pagato il dovuto, ma non ne offre prova neppure nel grado, con gli inevitabili effetti dell'art. 2697 cc.
19. Invece, le doglianze circa il compenso chiesto originariamente dal lavoratore per straordinario sono del tutto ultronee, perché il Tribunale ha dato atto che questa pretesa era stata rinunciata dal AT, tant'è che in sentenza nulla gli è stato attribuito a tal titolo.
20. Con riguardo ai permessi non goduti, si osserva che dal conteggio originario del lavoratore risulta che le competenze azionate per questo titolo sono riferite al 2020 e al 2021.
Si osserva altresì che nella busta paga di dicembre 2021, opponibile a dalla quale proviene, Pt_1
è riportato che per gli anni precedenti residuavano 29,48 ore di permessi e nell'anno in corso ne residuavano 4.
20.1 Ebbene, se è vero che per il 2020 la pretesa è inammissibile fino al 19 giugno stante la conciliazione intervenuta tra le parti, è altrettanto vero che per tale anno le ore prospettate dal come non CP_1 godute sono state limitate a 8, le quali, proprio perché di ammontare inferiore a quello complessivo sopra indicato (29,48), non possono che intendersi riferite -secondo semplici criteri logici- al periodo successivo al detto discrimine temporale, viepiù in assenza di qualsiasi difesa di volta a Pt_1 sostenere il contrario sul punto.
20.2. Allo stesso modo, se è vero che il AT è stato posto in cig da febbraio 2021, è altrettanto vero che per tale anno è lo stesso datore di lavoro a riconoscere 4 ore di permessi residui, da riferire -viepiù in difetto di deduzione contraria- al precedente mese di gennaio, in cui la funzionalità del rapporto di lavoro era ancora persistente. Peraltro, il lavoratore ha chiesto a tal titolo il compenso per 3 ore di permesso, inferiori anche a quanto riconosciuto dal datore di lavoro (v. conteggio originario).
Resta dunque assorbito l'esame della questione, solleva dall'appellante principale, involgente l'insussistenza del diritto ai permessi in capo al lavoratore collocato in cig.
20.3. Pertanto, correttamente il Tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore al compenso per permessi non goduti oggetto di causa.
21. Nulla è invece dovuto al lavoratore per preavviso, in quanto -come si è acclarato- il licenziamento impugnato, in relazione al quale l'emolumento è stato chiesto, è stato revocato legittimamente dal
12 datore di lavoro. Dunque, non spetta al la somma di € 379,23 attribuitagli invece dal CP_1
Tribunale.
22. Con riguardo alla 14° mensilità, emerge dal conteggio che si tratta di un emolumento richiesto per il periodo 2019-2020, dunque di un emolumento maturato in epoca successiva a quello coperto dalla conciliazione (infatti, la conciliazione è di giugno 2020, mentre -com'è noto- la mensilità aggiuntiva matura per ratei mensili pagati in un'unica soluzione a luglio 2020. Si rammenta che il Tribunale ha accertato, senza impugnazione, che il diritto ai ratei maturati e non percepiti all'atto della transazione non erano stati rinunciati).
Ebbene, anche in tal caso non vi è prova -neppure nel grado- del pagamento del credito del lavoratore.
23. Con riguardo agli anticipi mensili del t.f.r., osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto provato l'accordo tra le parti circa tale modalità di corresponsione del trattamento liquidatorio, ma ne ha ritenuto legittima l'erogazione soltanto fino al 30 giugno 2018, sull'assunto che la legge di stabilità
2015 aveva introdotto in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018 un tale meccanismo per i lavoratori del settore privato, senza che poi la norma fosse prorogata.
23.1. Nondimeno, la legge finanziaria del 2015 disciplina una peculiare fattispecie complessa -sia per i plurimi soggetti che ne sono attori, sia per le plurime obbligazione e diritti che sorgono in capo a ciascuno di essi-, volta per il vero non al pagamento del t.f.r. per anticipi, ma piuttosto alla liquidazione del t.f.r. come parte integrativa della retribuzione, tanto da stabilire, inter alia: - determinati effetti sugli obblighi datoriali di versamento del t.f.r. alle forme pensionistiche complementari, nonché al Fondo di tesoreria INPS: -la possibilità per il datore di lavoro di accedere a un finanziamento tramite il Fondo di Garanzia che fa(ceva) capo all'Istituto previdenziale;
-il diritto del datore di lavoro di fruire di misure compensative fiscali e contributive.
23.2. Nondimeno, nel caso di specie non vi è prova che si versi nell'ipotesi in esame, non avendo il lavoratore dimostrato di aver ottemperato alla procedura prevista al fine dall'art. 4 della legge di stabilità 2015 (v. art. 4: “ . I lavoratori di cui all'articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della nella misura determinata dall'articolo 4, Pt_2 comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.
2. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l'erogazione della Pt_2
è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma
1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione
13 del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della al Pt_2 lavoratore dipendente, sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della non operano gli obblighi di versamento del TFR Pt_2 alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al
Fondo di tesoreria INPS.
4. I datori di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della come parte integrante della retribuzione nei Pt_2 confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della a partire dal terzo mese Pt_2 successivo a quello di efficacia dell'istanza ai sensi del comma 2”).
23.3. Piuttosto, nel caso di specie si verte in ipotesi di avvenuta erogazione di meri acconti mensili del t.f.r., emolumento questo da liquidare secondo le norme ordinarie ex art. 2120 cc.
23.4. Poiché il Tribunale ha escluso la detraibilità degli acconti successivi al giugno 2018 e non certo il loro avvenuto incasso da parte del lavoratore -il quale, peraltro, non ha riproposto al grado alcun argomento per sostenere una questione di tal genere-, si deve allora dire che nulla osta a che siano imputati al credito totale per t.f.r. dovuto al AT anche i ratei pagati in acconto nel periodo da luglio 2018 e fino al gennaio 2021 (ultimo mese prima della sua collocazione in cig), anticipi che il
Tribunale ha quantificato in € 100,00 mensili senza devoluzione al grado ad iniziativa dei contraddittori.
Quindi, vanno detratti dal predetto credito anche € 600,00 per il 2018, € 1.200,00 per il 2019, €
1.200,00 per il 2020, € 100,00 per gennaio 2021 e così in totale € 3.100,00.
24. Circa le trasferte, la ratio decidendi del Tribunale è del tutto condivisibile.
Infatti, come si evince da plurime pronunce della Suprema Corte, l'indennità di trasferta è erogata al lavoratore che esegue la prestazione di lavoro in luogo diverso da quello in relazione al quale è stato assunto e, proprio in ragione della necessità di contemperare gli opposti interessi delle parti
(all'esercizio più proficuo dell'impresa e alla retribuzione della prestazione di lavoro anche in ragioni dell'aggravio connesso alla modalità di disimpegno richiestagli) l'indennità di trasferta è sottoposta a uno specifico regime fiscale e contributivo (argomenta, tra le altre, da Cass. n. 396/2012, n.
27093/2017, n. 30664/2019).
14 Dunque, è di ogni evidenza che il compenso, che il datore di lavoro eroga per coprire il disagio del lavoratore connesso alla distanza tra la sua residenza e il luogo, fisso, di lavoro, non può essere qualificato come indennità di trasferta, ma costituisce un trattamento retributivo di miglior favore, così come accertato nella sentenza in oggetto.
25. Portando a sintesi le osservazioni svolte, vi è allora da dire che, dal credito totale riconosciuto al dal Giudice di primo grado, pari a € 11.831,94, va detratto il complessivo importo di € CP_1
3.479.23 (ossia preavviso + t.f.r.). La differenza ancora dovutagli ammonta quindi a € 8.352,71.
26. Su tale importo spettano altresì al lavoratore ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
27. L'esame del motivo d'impugnazione proposto da circa le spese di lite del giudizio di primo Pt_1 grado è superato dalla regolamentazione degli oneri del doppio grado di giudizio, che la Corte deve eseguire secondo l'esito complessivo del processo, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata scaturente dalla rilevata parziale fondatezza dell'appello principale (Cass. n. 9064/2018).
28. L'appello incidentale è infondato.
29. Invero, una volta che si è detto, che il licenziamento impugnato dal lavoratore è stato legittimamente revocato con venir meno del suo diritto a qualsiasi forma di tutela, non c'è spazio logico per esaminare le questioni -ulteriormente- sollevate dall'appellante incidentale per far valere l'invalidità di un tale atto di recesso.
30. Inoltre, la riforma della statuizione con cui il Tribunale ha attribuito al la tutela economica CP_1 per il predetto licenziamento, scaturente dalle osservazioni svolte in merito nell'ambito dell'appello principale, assorbe l'esame del motivo di doglianza sollevato per far valere il diritto del lavoratore agli accessori di legge sul relativo credito.
31. Alla stregua delle svolte considerazioni:
a) l'appello principale va accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata:
- va respinta la domanda d'impugnazione del licenziamento;
- la società appellante principale va condannata a pagare all'appellato principale la minor somma di € 8.352,71 per i titoli riconosciuti nella sentenza impugnata ad eccezione dell'indennità sostitutiva del preavviso, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
b) l'appello incidentale va respinto.
32. Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito del grado e di quello complessivo della lite, connotato dalla loro reciproca soccombenza.
15 33. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Respinge la domanda d'impugnazione del licenziamento.
Condanna la società appellante principale a pagare all'appellato principale la minor somma di €
8.352,71 per i titoli riconosciuti nella sentenza impugnata ad eccezione dell'indennità sostitutiva del preavviso, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Respinge l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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