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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte, composta dai magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente est.
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1997/2024 r.g., promossa in grado d'appello da
(C.F.: ), in persona dei le- Parte_1 P.IVA_1
gali rappresentanti (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), con sede in Milano, via Francesco Carlini, rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avvocato Annamaria Feroleto (C.F.: ), elettivamente domiciliata C.F._3
presso il difensore, che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC e/o al numero di Email_1
fax 02.55190960;
-appellante contro
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ), con sede in Lissone (MB), Via San Martino n. Controparte_2 C.F._4
46, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Luigi Gino Rossi (C.F.:
, (C.F.: ) e (C.F.: C.F._5 Parte_3 C.F._6 Parte_4
), presso lo Studio dei quali è elettivamente domiciliata in Monza, via Pe- C.F._7
sa del lino n. 2;
pagina 1 di 6 -appellata - appellante in via incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1302/2024, pubblicata in data 12.4.2024, notificata il 27.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previo ogni più opportuno accertamento e declara- toria e contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n. 1302/2024 pubblicata in data
12/04/2024 a definizione della causa RG n. 9476/2022, Repert. n. 1687/2024 del 12/01/2024, dall'Ill.mo Tribunale di Monza, Sezione II, anche per tutte le ragioni in fatto e diritto di cui in narrativa, così giudicare:
1) In primis Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita sospendere la provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza per tutti i motivi illustrati nel presente atto.
2) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiarare errata interpretazione dei fatti e di disposizioni di legge. 3) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della gravata sentenza ed in acco- glimento del secondo motivo di impugnazione, dichiarare la erroneità e/o nullità della sentenza per omessa valutazione delle norme e dei principi in tema di inadempimento contrattuale e rela- tivo danno come quantificato e richiesto dinanzi il Tribunale di Monza.
4) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, dichiarare la erroneità e/o nullità della sentenza sulla quanti- ficazione delle spese ordinarie e straordinarie della CTU.
5) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria. Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e copia autentica della sentenza impugnata.
L'appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione così giudicare:
- In via preliminare: respingere l'impugnazione avversaria in quanto tardiva, inammissibile ed infondata per i motivi di cui in narrativa;
pagina 2 di 6 - In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata condannare
[...] al pagamento della somma di € 32.557,80 o in via subordinata nella somma di Parte_1
€ 17.945,00 così per come quantificato dal CTU a titolo di risarcimento dei danni subiti da
[...]
confermando per il resto la pronuncia e respingendo ogni altra domanda Parte_5
nei confronti di Controparte_1
- In ogni caso: spese e compensi di lite rifuse ex art. 91 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1302 del 12/4/2024, resa all'esito di giudizio condotto con rito locati- zio, il Tribunale di Monza, pronunciando sulle domande proposte dalla società CP_1
(locatrice) nei confronti della società
[...] Parte_1
(conduttrice) ha dichiarato risolto per inadempimento della convenuta il contratto di
[...]
locazione tra le parti stipulato il 31.1.2018, relativo ad un immobile ubicato in Monza, Via Fo- gazzaro n. 4; ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
Euro 37.018,85 a titolo di canoni non corrisposti e spese sino al rilascio nonché al rimborso alla parte attrice delle spese di giudizio (€ 2.584,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali); ha posto a carico della convenuta le spese della CTU già liquidate.
2. Avverso tale sentenza, notificata il 27.5.2024, ha interposto Parte_1
appello, affidato a tre motivi, con atto di citazione notificato il 26.6.2024 e iscritto a ruolo il
4.7.2024.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della sua richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per l'inadempimento contrattuale da parte di Parte_6
[...
Con il secondo motivo lamenta “l'erroneità e/o nullità della sentenza per omessa valu- tazione delle norme e dei principi in tema di inadempimento contrattuale e relativo danno come quantificato e richiesto dinanzi il Tribunale di Monza”.
2.3 Con il terzo e ultimo motivo, infine, deduce “l'erroneità e/o nullità della Sentenza sulla quantificazione delle spese ordinarie e delle spese straordinarie della CTU”.
3. La società appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e riproponendo, in via di appello incidentale, la domanda di risarcimento del danno presentata con memoria integrativa del 29.7.2022 erroneamente, a suo avviso, ritenuta inammissibile dal
Tribunale.
pagina 3 di 6 4. Con ordinanza del 23.12.2024 la Corte i) ha rigettato la richiesta di inibitoria proposta dall'appellante ii) ha disposto il mutamento del rito trattandosi di controversia in materia di lo- cazione trattata in primo grado con il rito di cui all'art. 447-bis c.p.c. iii) ha posto alle parti la questione della tempestività dell'appello iv) ha fissato l'udienza odierna per la discussione della causa assegnando termine alle parti per l'eventuale integrazione degli atti.
5. Con memoria del 24.1.2025 ha chiesto che l'appello principa- Controparte_1
le sia dichiarato inammissibile in quanto tardivo e ha insistito per l'accoglimento dell'appello incidentale. L'appellante principale, con memoria depositata il 24.1.2025, ha insistito per l'accoglimento del gravame.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ed è stata data let- tura del dispositivo trascritto in calce.
§§§§§§
7. La causa, a seguito dell'opposizione proposta dalla società conduttrice nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità, è stata correttamente trattata in primo grado con il rito previsto dall'art. 447-bis c.p.c. (conversione disposta all'udienza del 23.3.2022) sic- ché l'appello, ai sensi dell'art. 433 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposto con ricorso anziché con citazione,
8. Secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, in caso di proposizio- ne dell'appello secondo un modello formale errato opera il principio della conversione, nel sen- so che l'inammissibilità è evitata, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito del lavoro e l'appello sia proposto con citazione, anziché con ricorso, se nel termine previsto a pena di decadenza sia avvenuta l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo inve- ce sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte, essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge (Cass. n. 8947/2006, Cass. 2940/2016; v. anche, da ultimo, Cass. sez. un. n. 927/2022 che, con riferimento all'analoga questione dell'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, sog- getta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c. erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, ha affermato che non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 e che pertanto l'atto di citazione produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e ha osservato che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o pagina 4 di 6 come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda, se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo;
ha precisato, in particolare, che “essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sot- tesa, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere
l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito” e che “la pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaura- zione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legal- mente precostituita” - e cioè, come nel caso in esame, il ricorso - oppure al verificarsi del me- desimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fatti- specie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica e, cioè, al momento del deposito in cancelleria dell'atto di citazione”).
8. Tanto premesso in diritto, va rilevato che nella fattispecie il termine breve di impugna- zione, decorrente dalla data di notificazione della sentenza di primo grado (avvenuta il
27.5.2024), scadeva il 26.6.2024 e che l'appellante ha erroneamente proposto l'appello con atto di citazione iscritto a ruolo e depositato in cancelleria il 4.7.2024. L'appello è pertanto inam- missibile perché proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
9. Quanto all'appello incidentale, va osservato che in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del de- stinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché in- terni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti (Cass. sez. un. n. 6278/2019). L'appello incidentale proposto dall'appellata, pertanto, deve essere qua- lificato come appello incidentale tardivo, la cui efficacia viene meno, ai sensi dell'art. 334, 2° comma c.p.c., a seguito della declaratoria di inammissibilità di quello principale.
10. Le spese del grado, liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti per lo scaglione di valore in considerazione della definizione del procedimento in rito a seguito di ri- lievo d'ufficio dell'inammissibilità del gravame, seguono la soccombenza. Deve infine darsi at-
pagina 5 di 6 to che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro e sull'appello incidentale
[...] Controparte_1
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Controparte_1
1302/2024, pubblicata in data 12/04/2024, così provvede:
1. dichiara l'appello principale inammissibile e conseguentemente dichiara l'inefficacia dell'appello incidentale;
2. condanna l'appellante a rimborsare Parte_1
all'appellata e spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1
in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie
(15%), I.V.A. e C.P.A.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte, composta dai magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente est.
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1997/2024 r.g., promossa in grado d'appello da
(C.F.: ), in persona dei le- Parte_1 P.IVA_1
gali rappresentanti (C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), con sede in Milano, via Francesco Carlini, rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avvocato Annamaria Feroleto (C.F.: ), elettivamente domiciliata C.F._3
presso il difensore, che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC e/o al numero di Email_1
fax 02.55190960;
-appellante contro
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ), con sede in Lissone (MB), Via San Martino n. Controparte_2 C.F._4
46, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Luigi Gino Rossi (C.F.:
, (C.F.: ) e (C.F.: C.F._5 Parte_3 C.F._6 Parte_4
), presso lo Studio dei quali è elettivamente domiciliata in Monza, via Pe- C.F._7
sa del lino n. 2;
pagina 1 di 6 -appellata - appellante in via incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1302/2024, pubblicata in data 12.4.2024, notificata il 27.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previo ogni più opportuno accertamento e declara- toria e contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n. 1302/2024 pubblicata in data
12/04/2024 a definizione della causa RG n. 9476/2022, Repert. n. 1687/2024 del 12/01/2024, dall'Ill.mo Tribunale di Monza, Sezione II, anche per tutte le ragioni in fatto e diritto di cui in narrativa, così giudicare:
1) In primis Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita sospendere la provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza per tutti i motivi illustrati nel presente atto.
2) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiarare errata interpretazione dei fatti e di disposizioni di legge. 3) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della gravata sentenza ed in acco- glimento del secondo motivo di impugnazione, dichiarare la erroneità e/o nullità della sentenza per omessa valutazione delle norme e dei principi in tema di inadempimento contrattuale e rela- tivo danno come quantificato e richiesto dinanzi il Tribunale di Monza.
4) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, dichiarare la erroneità e/o nullità della sentenza sulla quanti- ficazione delle spese ordinarie e straordinarie della CTU.
5) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria. Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e copia autentica della sentenza impugnata.
L'appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione così giudicare:
- In via preliminare: respingere l'impugnazione avversaria in quanto tardiva, inammissibile ed infondata per i motivi di cui in narrativa;
pagina 2 di 6 - In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata condannare
[...] al pagamento della somma di € 32.557,80 o in via subordinata nella somma di Parte_1
€ 17.945,00 così per come quantificato dal CTU a titolo di risarcimento dei danni subiti da
[...]
confermando per il resto la pronuncia e respingendo ogni altra domanda Parte_5
nei confronti di Controparte_1
- In ogni caso: spese e compensi di lite rifuse ex art. 91 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1302 del 12/4/2024, resa all'esito di giudizio condotto con rito locati- zio, il Tribunale di Monza, pronunciando sulle domande proposte dalla società CP_1
(locatrice) nei confronti della società
[...] Parte_1
(conduttrice) ha dichiarato risolto per inadempimento della convenuta il contratto di
[...]
locazione tra le parti stipulato il 31.1.2018, relativo ad un immobile ubicato in Monza, Via Fo- gazzaro n. 4; ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
Euro 37.018,85 a titolo di canoni non corrisposti e spese sino al rilascio nonché al rimborso alla parte attrice delle spese di giudizio (€ 2.584,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali); ha posto a carico della convenuta le spese della CTU già liquidate.
2. Avverso tale sentenza, notificata il 27.5.2024, ha interposto Parte_1
appello, affidato a tre motivi, con atto di citazione notificato il 26.6.2024 e iscritto a ruolo il
4.7.2024.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento della sua richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali per l'inadempimento contrattuale da parte di Parte_6
[...
Con il secondo motivo lamenta “l'erroneità e/o nullità della sentenza per omessa valu- tazione delle norme e dei principi in tema di inadempimento contrattuale e relativo danno come quantificato e richiesto dinanzi il Tribunale di Monza”.
2.3 Con il terzo e ultimo motivo, infine, deduce “l'erroneità e/o nullità della Sentenza sulla quantificazione delle spese ordinarie e delle spese straordinarie della CTU”.
3. La società appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e riproponendo, in via di appello incidentale, la domanda di risarcimento del danno presentata con memoria integrativa del 29.7.2022 erroneamente, a suo avviso, ritenuta inammissibile dal
Tribunale.
pagina 3 di 6 4. Con ordinanza del 23.12.2024 la Corte i) ha rigettato la richiesta di inibitoria proposta dall'appellante ii) ha disposto il mutamento del rito trattandosi di controversia in materia di lo- cazione trattata in primo grado con il rito di cui all'art. 447-bis c.p.c. iii) ha posto alle parti la questione della tempestività dell'appello iv) ha fissato l'udienza odierna per la discussione della causa assegnando termine alle parti per l'eventuale integrazione degli atti.
5. Con memoria del 24.1.2025 ha chiesto che l'appello principa- Controparte_1
le sia dichiarato inammissibile in quanto tardivo e ha insistito per l'accoglimento dell'appello incidentale. L'appellante principale, con memoria depositata il 24.1.2025, ha insistito per l'accoglimento del gravame.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ed è stata data let- tura del dispositivo trascritto in calce.
§§§§§§
7. La causa, a seguito dell'opposizione proposta dalla società conduttrice nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto per morosità, è stata correttamente trattata in primo grado con il rito previsto dall'art. 447-bis c.p.c. (conversione disposta all'udienza del 23.3.2022) sic- ché l'appello, ai sensi dell'art. 433 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposto con ricorso anziché con citazione,
8. Secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, in caso di proposizio- ne dell'appello secondo un modello formale errato opera il principio della conversione, nel sen- so che l'inammissibilità è evitata, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito del lavoro e l'appello sia proposto con citazione, anziché con ricorso, se nel termine previsto a pena di decadenza sia avvenuta l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo inve- ce sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte, essendo in tal modo ugualmente conseguita la finalità della legge (Cass. n. 8947/2006, Cass. 2940/2016; v. anche, da ultimo, Cass. sez. un. n. 927/2022 che, con riferimento all'analoga questione dell'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, sog- getta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c. erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, ha affermato che non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 e che pertanto l'atto di citazione produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e ha osservato che l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o pagina 4 di 6 come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda, se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo;
ha precisato, in particolare, che “essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sot- tesa, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere
l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito” e che “la pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaura- zione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legal- mente precostituita” - e cioè, come nel caso in esame, il ricorso - oppure al verificarsi del me- desimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fatti- specie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica e, cioè, al momento del deposito in cancelleria dell'atto di citazione”).
8. Tanto premesso in diritto, va rilevato che nella fattispecie il termine breve di impugna- zione, decorrente dalla data di notificazione della sentenza di primo grado (avvenuta il
27.5.2024), scadeva il 26.6.2024 e che l'appellante ha erroneamente proposto l'appello con atto di citazione iscritto a ruolo e depositato in cancelleria il 4.7.2024. L'appello è pertanto inam- missibile perché proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
9. Quanto all'appello incidentale, va osservato che in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del de- stinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché in- terni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti (Cass. sez. un. n. 6278/2019). L'appello incidentale proposto dall'appellata, pertanto, deve essere qua- lificato come appello incidentale tardivo, la cui efficacia viene meno, ai sensi dell'art. 334, 2° comma c.p.c., a seguito della declaratoria di inammissibilità di quello principale.
10. Le spese del grado, liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti per lo scaglione di valore in considerazione della definizione del procedimento in rito a seguito di ri- lievo d'ufficio dell'inammissibilità del gravame, seguono la soccombenza. Deve infine darsi at-
pagina 5 di 6 to che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro e sull'appello incidentale
[...] Controparte_1
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Controparte_1
1302/2024, pubblicata in data 12/04/2024, così provvede:
1. dichiara l'appello principale inammissibile e conseguentemente dichiara l'inefficacia dell'appello incidentale;
2. condanna l'appellante a rimborsare Parte_1
all'appellata e spese del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1
in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie
(15%), I.V.A. e C.P.A.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 6 di 6