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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG. 20676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 20676/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Bonavero;
Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Ramilli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 terdecies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Dichiarare tenuto e condannare il signor ( ), nato in [...] C.F._1
Rivoli (TO), il 14.07.1972, residente in [...], Borgata Combe, n. 5, al pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di euro 13.022,54 o di quella differente, anche veriore, Pt_1
1 accertanda in corso di causa, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e la rivalutazione monetaria, dalla messa in mora al saldo.
Dichiarare tenuto e condannare il signor ( ), nato in [...] C.F._1
Rivoli (TO), il 14.07.1972, residente in [...], Borgata Combe, n. 5, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, IVA e CPA comprese, del presente giudizio”.
Conclusioni della parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis
e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'avv. per decorso Parte_1
del termine ai sensi dell'art. 2956 c.c. e/o dell'art. 2946 c.c.;
Nel merito: rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti;
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui l'avv. Pt_1
citava in giudizio esponendo: 1) di aver prestato attività
[...] CP_1
professionale in qualità di avvocato a favore del convenuto in diversi procedimenti penali (RG. n. 22826/2006 Tribunale Torino;
1493/2007 Tribunale Torino;
5749/2011
Corte di Appello Torino;
29895/2007 Tribunale Torino) e in un procedimento di esecuzione immobiliare (RG. n. 1066/2012 Tribunale Torino); 2) di aver, in esecuzione dell'incarico ricevuto, redatto gli atti processuali e partecipato a diverse udienze dei suddetti procedimenti ormai conclusi;
3) di aver chiesto, a conclusione dell'incarico, il pagamento del compenso pari ad € 13.022,54 che il convenuto non ha mai pagato;
4) di aver intimato più volte, tramite varie comunicazioni pec (doc. 11-15 ricorso), il pagamento di quanto dovuto senza mai ottenere alcun riscontro dal convenuto;
5) di voler pertanto ottenere il pagamento del dovuto;
2 - vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui
contestava la fondatezza dell'avversario ricorso rappresentando: 1) di CP_1
non aver mai ricevuto le proposte di parcella o le successive richieste di pagamento da parte del ricorrente;
2) che i solleciti di pagamento prodotti nel presente giudizio dal ricorrente erano generici;
3) che il diritto di credito vantato da si era prescritto ai Pt_1
sensi dell'art. 2956 c.c.; 4) che era ormai trascorso anche il termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c.;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 30.05.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che parte ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, costituita dal contratto di prestazione d'opera professionale, attraverso la produzione delle procure alle liti rese nei vari procedimenti per cui ha chiesto il pagamento del compenso (cfr. pag. 31 doc. 1; pag. 3 doc. 2; pag. 13 doc. 3; doc. 4; pag. 1 doc. 5);
- che va al riguardo precisato che pur dovendosi distinguere, quanto alle natura e funzioni, la procura alle liti, che è negozio unilaterale, dal contratto di patrocinio, può ben presumersi, in mancanza di prova del fatto che esso sia intervenuto con un terzo e a maggior ragione nel caso in cui tale deduzione difensiva risulti smentita dalle risultanze probatorie, che la parte che ha rilasciato la procura al difensore abbia altresì conferito l'incarico costituendo il rilascio della procura alle liti un atto conseguente al contratto di patrocinio e la relazione funzionale che si instaura tra tali atti porta a presumere la coincidenza soggettiva tra i suoi autori (Cass. n. 6808/2019, Cass. n.
4959/2012; Cass. n. 24010/2004);
- che nel caso di specie, mancando qualsiasi elemento di prova contraria, deve pertanto presumersi che il contratto di patrocinio sia intervenuto con il medesimo soggetto che ebbe a rilasciare le nomine difensive, circostanza che peraltro il convenuto neppure ha contestato;
- che l'esecuzione delle prestazioni professionali è stata invece documentalmente provata dal ricorrente attraverso la produzione degli atti che ha redatto nei vari
3 procedimenti in cui ha assistito (doc.
1-5 ricorso), altra circostanza che il CP_1
convenuto neppure ha contestato;
- che il compenso richiesto dal ricorrente è pari a complessivi € 13.022,54 e deve essere ritenuto congruo in considerazione del fatto che l'attività professionale del ricorrente
è consistita nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale di diverse controversie (anche la congruità del compenso richiesto, in applicazione della tabelle vigenti, non è stata contestata dal resistente);
- che il convenuto, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha invece provato l'avvenuto adempimento all'obbligazione di pagamento sicché la domanda della parte ricorrente va accolta;
- che per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956
c.c. sollevata dal convenuto occorre premettere che tale prescrizione si fonda sulla presunzione che, dopo tre anni dall'esecuzione della prestazione (quindi, nel nostro caso, dalla decisione della lite), il credito dell'avvocato per l'opera prestata sia stato pagato o si sia comunque estinto;
per effetto di tale presunzione il debitore che la invoca è quindi esonerato dal dimostrare di aver adempiuto all'obbligazione mentre grava sul creditore la prova che la prestazione non è stata eseguita;
- che l'art. 2959 c.c. prevede che l'eccezione di prescrizione presuntiva debba essere rigettata se la parte che la oppone ammetta in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta;
- che sul punto anche la giurisprudenza afferma: “La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30058 del 14 dicembre 2017);
4 - che anche l'ammissione implicita del mancato pagamento porta al rigetto dell'eccezione di prescrizione: “A norma dell'art. 2959 c.c., la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7883 del 5 aprile 2006);
- che nel caso di specie la difesa di dopo aver sollevato l'eccezione di CP_1
prescrizione presuntiva, ha successivamente eccepito la prescrizione ordinaria decennale ammettendo implicitamente la sussistenza del credito. Presupposto fondamentale per la prescrizione ordinaria in materia di obbligazioni, infatti, è la sussistenza del credito e la sua non estinzione per altri motivi (es. pagamento, rinuncia, transazione);
- che, nel corso dell'udienza del 30 maggio 2025, ha poi ammesso esplicitamente CP_1
di non aver pagato il compenso richiesto dal ricorrente “Non ho mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento in relazione ai procedimenti oggetto di causa e quindi non ho mai pagato nulla”;
- che, pertanto, stante il riconoscimento del mancato pagamento del compenso da parte del convenuto, l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata a norma dell'art. 2959 c.c.;
- che a questo punto deve essere valutata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ordinaria decennale;
- che al riguardo va detto in relazione alle contestazioni sulla genericità dei solleciti di pagamento che, ai fini dell'interruzione della prescrizione non essendo stato indicato il quantum, è sufficiente la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore: “deve escludersi che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore” (Cass. 7835/2022; Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006);
- che la giurisprudenza maggioritaria sostiene, inoltre, che “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente
o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”
5 (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24913 del 18 agosto 2022) e che: “Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto” (Cass. 7835/2022; Cass.
24054/2015);
- che, nel caso in esame, le missive del 11.02.2011 (doc. 11 ricorso) e del 23.09.2013 (doc.
12 ricorso), non indicando in modo puntuale l'attività professionale per cui il ricorrente ha chiesto il pagamento, sono da considerarsi troppo generiche e quindi irrilevanti ai fini dell'interruzione della prescrizione decennale;
- che, invece, la comunicazione del 18.11.2016 (doc. 13 ricorso) – contenente l'identificazione del debitore, l'elenco dei procedimenti per cui si chiede il pagamento, la manifestazione di volontà da parte del ricorrente di far valere il diritto di credito e la richiesta scritta di adempimento – rispetta pienamente i requisiti richiesti dall'art. 2943 c.c. per interrompere la prescrizione decennale essendo un atto idoneo a costituire in mora il debitore, sul punto la giurisprudenza afferma: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
15140 del 31 maggio 2021);
- che quanto precede vale anche per le messe in mora del 2017, 2018 e 2024 (doc. 14, 15
e 16 di parte ricorrente), per quanto sostanzialmente irrilevanti posto che l'interruzione della prescrizione del 2016 ha determinato il sorgere di un altro periodo prescrizionale di 10 anni, prima del cui spirare è stato introdotto il presente giudizio;
6 - che in base all'art. 2957 c.c. il diritto al compenso dell'avvocato inizia a decorrere dal momento in cui il suo incarico si considera esaurito ovvero, nel caso di attività giudiziale, dalla data di pubblicazione della sentenza;
- che nel caso in esame i procedimenti si sono conclusi con la pubblicazione delle relative sentenze: 1) R.G. 22826/2006 in data 01.12.2011; 2) R.G. 1493/2007 in data
08.12.2007; 3) R.G. 5749/2011 in data 29.09.2014; 4) R.G. 29895/2007 in data
08.05.2012; 5) R.G. 1066/2012 è terminato nel 2018 (sicché per esso neppure era necessaria una costituzione in mora non essendo ancora trascorsi 10 anni dalla conclusione del procedimento);
- che, pertanto, la lettera di messa in mora del 28.11.2016 ha interrotto la prescrizione del credito vantato dall'avv. essendo intervenuta entro il termine di dieci anni Pt_1
dalla pubblicazione delle varie sentenze;
- che in merito alle obiezioni sollevate dal convenuto circa la mancata ricezione delle proposte di parcella e delle successive richieste di pagamento occorre rilevare che in base all'art. 1335 c.c. ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia;
- che l'invio della raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, crea una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario nel momento in cui giunge al suo indirizzo: “In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento” (Cass. 31845/2022), principio applicabile nella fattispecie in esame essendo l'atto interruttivo della prescrizione a forma libera;
- che anche nelle ipotesi in cui la legge prevede espressamente l'invio dell'atto recettizio tramite raccomandata con avviso di ricevimento (es. licenziamento, sanzioni disciplinari, comunicazione di disdetta del contratto di locazione) in caso di contestazioni il Giudice, se il mittente non produce l'avviso di ricevimento, deve
7 verificare in concreto l'esito dell'invio della raccomandata: “Il mittente deve produrre
l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (Cass. 31845/2022);
- che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, l'atto di costituzione in mora può essere inviato tramite raccomandata semplice, si afferma, infatti, che L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata
a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (Cass. 13.05.2014 n. 10388; Cass. 27.04.2010
n. 10058) e ancora: “L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento – e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente”
(Cass. 13.05.2014 n. 10388; Cass. ord. 24.06.2013 n. 15762; Cass. ord. 23.06.2011 n.
8 13877; Cass. ord. 07.04.2009 n. 8409; Cass. 03.07.2003 n. 10536; Cass. 11.05.2006 n.
10849);
- che nel caso di specie il ricorrente ha inviato tramite raccomandata, senza avviso di ricevimento, la lettera di messa in mora del 18.11.2016 (doc. 13 ricorso). Tale lettera è pervenuta all'indirizzo del convenuto in data 28.11.2016 ma, non venendo ritirata da nessuno, è stata rispedita al mittente dopo il perfezionamento del termine per la compiuta giacenza (28.12.2016): così, infatti, ha accertato l'ufficio postale con dichiarazione non contestabile se non con querela di falso (Cass n. 1686/2023) e lo stesso vale per le messe in mora del 2017 e del 2018;
- che per effetto della compiuta giacenza la raccomandata, anche non ritirata, si considera a tutti gli effetti notificata al destinatario. La Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che la raccomandata, in caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico, si presume pervenuta al destinatario alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cfr. Cass. 27526/2013; Cass. 32119/2013;
Cass. 11938/2016; Cass. 24128/2018);
- che, di conseguenza, le missive del 2016, 2017 e 2018 rappresentano validi atti interruttivi della prescrizione, che dunque non è maturata;
- che, per le ragioni sopra esposte, devono essere rigettate tutte le eccezioni formulate dal convenuto, che deve dunque essere condannato a pagare il compenso di €
13.022,54 all'avv. per le prestazioni professionali svolte;
Pt_1
- che sulla somma sopra ricordata decorrono gli interessi legali nella misura dell'art. 1284 c.c., primo comma, con decorrenza dalla data della messa in mora documentata
(ovvero dal 28.12.2016, data di compiuta giacenza della lettera di messa in mora inviata tramite raccomandata) al giorno prima del deposito del ricorso, da quando decorreranno gli interessi in forza del quarto comma (sul punto Cass. n. 13145 del
14/05/2021) fino al saldo effettivo, con la sola eccezione del compenso relativo al procedimento di esecuzione immobiliare per il quale la prima richiesta di pagamento andata a buon fine è costituita dalla domanda giudiziale, sicché gli interessi per detto procedimento vanno fatto decorrere solamente dalla domanda giudiziale;
- che per quanto riguarda la domanda di rivalutazione avanzata dal ricorrente, la stessa non può essere riconosciuta trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore sicché
9 parte ricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti per operare la rivalutazione, onere tuttavia non assolto: infatti, “trattandosi nella specie di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. un. 16 luglio 2008 n. 19499).
Questa circostanza doveva essere allegata, e occorrendo dimostrata dall'attore, e non è censurabile la decisione del giudice di merito che rigetta la relativa domanda la quale, senza allegare tali elementi, pretenda di fondarsi genericamente su presunzioni semplici”
(Cass., sez. I, 27/11/2013, n. 26501);
- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del convenuto, venendo liquidate in misura conforme ai parametri minimi (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,oo) in considerazione della modesta attività processuale espletata e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.:
LIQUIDA in favore dell'avv. il compenso per le prestazioni professionali svolte Parte_1
nei procedimenti penali RG. n. 22826/2006 Tribunale Torino, 1493/2007 Tribunale Torino,
5749/2011 Corte di Appello Torino, 29895/2007 Tribunale Torino e nel procedimento di esecuzione immobiliare R.G. 1066/2012 Tribunale di Torino di cui al ricorso in € 13.022,54
(accessori di legge compresi) e per l'effetto ND a pagare alla parte CP_1
ricorrente la somma complessiva di € 13.022,54 oltre interessi legali nella misura dell'art. 1284 c.c., primo comma, dalla data della messa in mora (28.12.2016) al giorno prima del
10 deposito del ricorso sulla somma di € 12.007,05, e nella misura dell'art. 1284 c.c., quarto comma, sulla somma di € 13.022,54 dal giorno del deposito del ricorso al saldo effettivo.
ND a rimborsare all'avv. le spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio, spese liquidate in € 1.700,00 per compensi ed in € 264,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 09.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 20676/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Bonavero;
Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Ramilli;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 terdecies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Dichiarare tenuto e condannare il signor ( ), nato in [...] C.F._1
Rivoli (TO), il 14.07.1972, residente in [...], Borgata Combe, n. 5, al pagamento, in favore dell'Avv. , della somma di euro 13.022,54 o di quella differente, anche veriore, Pt_1
1 accertanda in corso di causa, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e la rivalutazione monetaria, dalla messa in mora al saldo.
Dichiarare tenuto e condannare il signor ( ), nato in [...] C.F._1
Rivoli (TO), il 14.07.1972, residente in [...], Borgata Combe, n. 5, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, IVA e CPA comprese, del presente giudizio”.
Conclusioni della parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis
e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'avv. per decorso Parte_1
del termine ai sensi dell'art. 2956 c.c. e/o dell'art. 2946 c.c.;
Nel merito: rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti;
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui l'avv. Pt_1
citava in giudizio esponendo: 1) di aver prestato attività
[...] CP_1
professionale in qualità di avvocato a favore del convenuto in diversi procedimenti penali (RG. n. 22826/2006 Tribunale Torino;
1493/2007 Tribunale Torino;
5749/2011
Corte di Appello Torino;
29895/2007 Tribunale Torino) e in un procedimento di esecuzione immobiliare (RG. n. 1066/2012 Tribunale Torino); 2) di aver, in esecuzione dell'incarico ricevuto, redatto gli atti processuali e partecipato a diverse udienze dei suddetti procedimenti ormai conclusi;
3) di aver chiesto, a conclusione dell'incarico, il pagamento del compenso pari ad € 13.022,54 che il convenuto non ha mai pagato;
4) di aver intimato più volte, tramite varie comunicazioni pec (doc. 11-15 ricorso), il pagamento di quanto dovuto senza mai ottenere alcun riscontro dal convenuto;
5) di voler pertanto ottenere il pagamento del dovuto;
2 - vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui
contestava la fondatezza dell'avversario ricorso rappresentando: 1) di CP_1
non aver mai ricevuto le proposte di parcella o le successive richieste di pagamento da parte del ricorrente;
2) che i solleciti di pagamento prodotti nel presente giudizio dal ricorrente erano generici;
3) che il diritto di credito vantato da si era prescritto ai Pt_1
sensi dell'art. 2956 c.c.; 4) che era ormai trascorso anche il termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c.;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 30.05.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che parte ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, costituita dal contratto di prestazione d'opera professionale, attraverso la produzione delle procure alle liti rese nei vari procedimenti per cui ha chiesto il pagamento del compenso (cfr. pag. 31 doc. 1; pag. 3 doc. 2; pag. 13 doc. 3; doc. 4; pag. 1 doc. 5);
- che va al riguardo precisato che pur dovendosi distinguere, quanto alle natura e funzioni, la procura alle liti, che è negozio unilaterale, dal contratto di patrocinio, può ben presumersi, in mancanza di prova del fatto che esso sia intervenuto con un terzo e a maggior ragione nel caso in cui tale deduzione difensiva risulti smentita dalle risultanze probatorie, che la parte che ha rilasciato la procura al difensore abbia altresì conferito l'incarico costituendo il rilascio della procura alle liti un atto conseguente al contratto di patrocinio e la relazione funzionale che si instaura tra tali atti porta a presumere la coincidenza soggettiva tra i suoi autori (Cass. n. 6808/2019, Cass. n.
4959/2012; Cass. n. 24010/2004);
- che nel caso di specie, mancando qualsiasi elemento di prova contraria, deve pertanto presumersi che il contratto di patrocinio sia intervenuto con il medesimo soggetto che ebbe a rilasciare le nomine difensive, circostanza che peraltro il convenuto neppure ha contestato;
- che l'esecuzione delle prestazioni professionali è stata invece documentalmente provata dal ricorrente attraverso la produzione degli atti che ha redatto nei vari
3 procedimenti in cui ha assistito (doc.
1-5 ricorso), altra circostanza che il CP_1
convenuto neppure ha contestato;
- che il compenso richiesto dal ricorrente è pari a complessivi € 13.022,54 e deve essere ritenuto congruo in considerazione del fatto che l'attività professionale del ricorrente
è consistita nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale di diverse controversie (anche la congruità del compenso richiesto, in applicazione della tabelle vigenti, non è stata contestata dal resistente);
- che il convenuto, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha invece provato l'avvenuto adempimento all'obbligazione di pagamento sicché la domanda della parte ricorrente va accolta;
- che per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956
c.c. sollevata dal convenuto occorre premettere che tale prescrizione si fonda sulla presunzione che, dopo tre anni dall'esecuzione della prestazione (quindi, nel nostro caso, dalla decisione della lite), il credito dell'avvocato per l'opera prestata sia stato pagato o si sia comunque estinto;
per effetto di tale presunzione il debitore che la invoca è quindi esonerato dal dimostrare di aver adempiuto all'obbligazione mentre grava sul creditore la prova che la prestazione non è stata eseguita;
- che l'art. 2959 c.c. prevede che l'eccezione di prescrizione presuntiva debba essere rigettata se la parte che la oppone ammetta in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta;
- che sul punto anche la giurisprudenza afferma: “La prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30058 del 14 dicembre 2017);
4 - che anche l'ammissione implicita del mancato pagamento porta al rigetto dell'eccezione di prescrizione: “A norma dell'art. 2959 c.c., la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7883 del 5 aprile 2006);
- che nel caso di specie la difesa di dopo aver sollevato l'eccezione di CP_1
prescrizione presuntiva, ha successivamente eccepito la prescrizione ordinaria decennale ammettendo implicitamente la sussistenza del credito. Presupposto fondamentale per la prescrizione ordinaria in materia di obbligazioni, infatti, è la sussistenza del credito e la sua non estinzione per altri motivi (es. pagamento, rinuncia, transazione);
- che, nel corso dell'udienza del 30 maggio 2025, ha poi ammesso esplicitamente CP_1
di non aver pagato il compenso richiesto dal ricorrente “Non ho mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento in relazione ai procedimenti oggetto di causa e quindi non ho mai pagato nulla”;
- che, pertanto, stante il riconoscimento del mancato pagamento del compenso da parte del convenuto, l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata a norma dell'art. 2959 c.c.;
- che a questo punto deve essere valutata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ordinaria decennale;
- che al riguardo va detto in relazione alle contestazioni sulla genericità dei solleciti di pagamento che, ai fini dell'interruzione della prescrizione non essendo stato indicato il quantum, è sufficiente la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore: “deve escludersi che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore” (Cass. 7835/2022; Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006);
- che la giurisprudenza maggioritaria sostiene, inoltre, che “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente
o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”
5 (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24913 del 18 agosto 2022) e che: “Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto” (Cass. 7835/2022; Cass.
24054/2015);
- che, nel caso in esame, le missive del 11.02.2011 (doc. 11 ricorso) e del 23.09.2013 (doc.
12 ricorso), non indicando in modo puntuale l'attività professionale per cui il ricorrente ha chiesto il pagamento, sono da considerarsi troppo generiche e quindi irrilevanti ai fini dell'interruzione della prescrizione decennale;
- che, invece, la comunicazione del 18.11.2016 (doc. 13 ricorso) – contenente l'identificazione del debitore, l'elenco dei procedimenti per cui si chiede il pagamento, la manifestazione di volontà da parte del ricorrente di far valere il diritto di credito e la richiesta scritta di adempimento – rispetta pienamente i requisiti richiesti dall'art. 2943 c.c. per interrompere la prescrizione decennale essendo un atto idoneo a costituire in mora il debitore, sul punto la giurisprudenza afferma: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
15140 del 31 maggio 2021);
- che quanto precede vale anche per le messe in mora del 2017, 2018 e 2024 (doc. 14, 15
e 16 di parte ricorrente), per quanto sostanzialmente irrilevanti posto che l'interruzione della prescrizione del 2016 ha determinato il sorgere di un altro periodo prescrizionale di 10 anni, prima del cui spirare è stato introdotto il presente giudizio;
6 - che in base all'art. 2957 c.c. il diritto al compenso dell'avvocato inizia a decorrere dal momento in cui il suo incarico si considera esaurito ovvero, nel caso di attività giudiziale, dalla data di pubblicazione della sentenza;
- che nel caso in esame i procedimenti si sono conclusi con la pubblicazione delle relative sentenze: 1) R.G. 22826/2006 in data 01.12.2011; 2) R.G. 1493/2007 in data
08.12.2007; 3) R.G. 5749/2011 in data 29.09.2014; 4) R.G. 29895/2007 in data
08.05.2012; 5) R.G. 1066/2012 è terminato nel 2018 (sicché per esso neppure era necessaria una costituzione in mora non essendo ancora trascorsi 10 anni dalla conclusione del procedimento);
- che, pertanto, la lettera di messa in mora del 28.11.2016 ha interrotto la prescrizione del credito vantato dall'avv. essendo intervenuta entro il termine di dieci anni Pt_1
dalla pubblicazione delle varie sentenze;
- che in merito alle obiezioni sollevate dal convenuto circa la mancata ricezione delle proposte di parcella e delle successive richieste di pagamento occorre rilevare che in base all'art. 1335 c.c. ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia;
- che l'invio della raccomandata, anche senza avviso di ricevimento, crea una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario nel momento in cui giunge al suo indirizzo: “In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento” (Cass. 31845/2022), principio applicabile nella fattispecie in esame essendo l'atto interruttivo della prescrizione a forma libera;
- che anche nelle ipotesi in cui la legge prevede espressamente l'invio dell'atto recettizio tramite raccomandata con avviso di ricevimento (es. licenziamento, sanzioni disciplinari, comunicazione di disdetta del contratto di locazione) in caso di contestazioni il Giudice, se il mittente non produce l'avviso di ricevimento, deve
7 verificare in concreto l'esito dell'invio della raccomandata: “Il mittente deve produrre
l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato” (Cass. 31845/2022);
- che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, l'atto di costituzione in mora può essere inviato tramite raccomandata semplice, si afferma, infatti, che L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata
a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (Cass. 13.05.2014 n. 10388; Cass. 27.04.2010
n. 10058) e ancora: “L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento – e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente”
(Cass. 13.05.2014 n. 10388; Cass. ord. 24.06.2013 n. 15762; Cass. ord. 23.06.2011 n.
8 13877; Cass. ord. 07.04.2009 n. 8409; Cass. 03.07.2003 n. 10536; Cass. 11.05.2006 n.
10849);
- che nel caso di specie il ricorrente ha inviato tramite raccomandata, senza avviso di ricevimento, la lettera di messa in mora del 18.11.2016 (doc. 13 ricorso). Tale lettera è pervenuta all'indirizzo del convenuto in data 28.11.2016 ma, non venendo ritirata da nessuno, è stata rispedita al mittente dopo il perfezionamento del termine per la compiuta giacenza (28.12.2016): così, infatti, ha accertato l'ufficio postale con dichiarazione non contestabile se non con querela di falso (Cass n. 1686/2023) e lo stesso vale per le messe in mora del 2017 e del 2018;
- che per effetto della compiuta giacenza la raccomandata, anche non ritirata, si considera a tutti gli effetti notificata al destinatario. La Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che la raccomandata, in caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico, si presume pervenuta al destinatario alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Cfr. Cass. 27526/2013; Cass. 32119/2013;
Cass. 11938/2016; Cass. 24128/2018);
- che, di conseguenza, le missive del 2016, 2017 e 2018 rappresentano validi atti interruttivi della prescrizione, che dunque non è maturata;
- che, per le ragioni sopra esposte, devono essere rigettate tutte le eccezioni formulate dal convenuto, che deve dunque essere condannato a pagare il compenso di €
13.022,54 all'avv. per le prestazioni professionali svolte;
Pt_1
- che sulla somma sopra ricordata decorrono gli interessi legali nella misura dell'art. 1284 c.c., primo comma, con decorrenza dalla data della messa in mora documentata
(ovvero dal 28.12.2016, data di compiuta giacenza della lettera di messa in mora inviata tramite raccomandata) al giorno prima del deposito del ricorso, da quando decorreranno gli interessi in forza del quarto comma (sul punto Cass. n. 13145 del
14/05/2021) fino al saldo effettivo, con la sola eccezione del compenso relativo al procedimento di esecuzione immobiliare per il quale la prima richiesta di pagamento andata a buon fine è costituita dalla domanda giudiziale, sicché gli interessi per detto procedimento vanno fatto decorrere solamente dalla domanda giudiziale;
- che per quanto riguarda la domanda di rivalutazione avanzata dal ricorrente, la stessa non può essere riconosciuta trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore sicché
9 parte ricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti per operare la rivalutazione, onere tuttavia non assolto: infatti, “trattandosi nella specie di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. un. 16 luglio 2008 n. 19499).
Questa circostanza doveva essere allegata, e occorrendo dimostrata dall'attore, e non è censurabile la decisione del giudice di merito che rigetta la relativa domanda la quale, senza allegare tali elementi, pretenda di fondarsi genericamente su presunzioni semplici”
(Cass., sez. I, 27/11/2013, n. 26501);
- che, infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza del convenuto, venendo liquidate in misura conforme ai parametri minimi (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,oo) in considerazione della modesta attività processuale espletata e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.:
LIQUIDA in favore dell'avv. il compenso per le prestazioni professionali svolte Parte_1
nei procedimenti penali RG. n. 22826/2006 Tribunale Torino, 1493/2007 Tribunale Torino,
5749/2011 Corte di Appello Torino, 29895/2007 Tribunale Torino e nel procedimento di esecuzione immobiliare R.G. 1066/2012 Tribunale di Torino di cui al ricorso in € 13.022,54
(accessori di legge compresi) e per l'effetto ND a pagare alla parte CP_1
ricorrente la somma complessiva di € 13.022,54 oltre interessi legali nella misura dell'art. 1284 c.c., primo comma, dalla data della messa in mora (28.12.2016) al giorno prima del
10 deposito del ricorso sulla somma di € 12.007,05, e nella misura dell'art. 1284 c.c., quarto comma, sulla somma di € 13.022,54 dal giorno del deposito del ricorso al saldo effettivo.
ND a rimborsare all'avv. le spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio, spese liquidate in € 1.700,00 per compensi ed in € 264,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 09.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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