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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3619 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Pt_1 avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni.
CONTRO
, Controparte_1 convenuta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., l' ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Pt_1 esperito, ribadendo l'eccezione di improponibilità del giudizio per ATP relativamente alla domanda di accertamento del requisito sanitario per aver diritto alla iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex L. 68/99, stante l'assenza di autonoma ed apposita domanda amministrativa. La resistente, benchè regolarmente convenuta, restava contumace.
3. Costituisce circostanza documentale che la sig.ra riconosciuta Controparte_1 all'esito della visita di aggravamento del 12.05.2022 INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del 34%, proponeva ricorso ex art. 445 bis c.p.c. chiedendo il riconoscimento dell'invalidità superiore al 46% (ai fini dell'iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio ex L. n. 68/99), dell'invalidità superiore al 67% ai fini del beneficio dell'esenzione ticket e dell'invalidità superiore al 73% ai fini dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71.
2. Nella fase ATP veniva rigettata l'eccezione di improponibilità sollevata dall' , Pt_1 ritenendo che la domanda amministrativa presentata dalla parte ricorrente, essendo diretta all'accertamento dell'invalidità civile, ricomprendesse anche quella volta al riconoscimento dell'invalidità civile ai fini dell'iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio, ai sensi della Legge n. 68/99.
3. È stata pertanto effettuata consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale, atteso il riconoscimento di una invalidità in misura del 50% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 01.12.2021, l' ha presentato dissenso e proposto il Pt_1 presente ricorso, insistendo nella eccezione preliminare di improponibilità.
4. Deve darsi atto che la Suprema Corte ha costantemente ribadito che in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, unitamente ai previsti requisiti sanitari e/o socio-economici, e pertanto, trattandosi di un elemento necessario per l'attribuzione del beneficio in sede giudiziaria, in sua assenza il ricorso giudiziario deve essere dichiarato improponibile. Occorre rammentare che le regole che governano il procedimento amministrativo sono differenti rispetto a quelle che regolano l'accertamento giudiziario nell'ambito del quale non può prescindersi dal dettato dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973. Secondo pacifico e granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'Ente erogatore ex art. 7 della L. n. 533 del
1973, è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 cod.proc.civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità
2 giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (v., fra le tante, Cass. 7 luglio 2015, n. 14020 e Cass. sez. sesta-L 6 marzo 2017, n.5559; Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 ottobre 2017, n. 22993). Afferma altresì la Suprema Corte che la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale che, ai sensi dell'art. 443 cod.proc.civ., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti - presuppone infatti che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, mentre la mancata presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (ex multis Cass. 7 luglio 2015 n. 14020, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. 18265/2003).
5. Pertanto, la violazione dell'onere di presentare, prima di intraprendere il giudizio, una preventiva domanda in via amministrativa si riflette negativamente sulla domanda giudiziale, che, in tal caso, è improponibile;
la preventiva domanda amministrativa si pone infatti quale presupposto processuale trattandosi di un elemento iniziale del procedimento amministrativo/giudiziario, indispensabile ab origine e non acquisibile in itinere.
6. Nella fattispecie in esame risulta incontestato che la abbia presentato CP_1 domanda amministrativa funzionale al riconoscimento della invalidità civile. Come documentato dall' mediante produzione di un modello di domanda (cfr. doc.in Pt_1 atti), in sede di domanda di invalidità civile risulta essere presente una casella specifica per l'accertamento sanitario ai fini del “collocamento mirato ai sensi dell'art. 1 Legge 68 del 12.03.1999”, che l' ritiene non essere stata flaggata dalla parte. CP_2
A fronte dell'eccezione dell' la parte resistente, con la propria scelta contumaciale, Pt_1 non ha dato atto di aver effettivamente selezionato anche l'apposita casella ai fini del collocamento mirato ex L. 68/99, non avendo prodotto la domanda amministrativa, non presente neanche tra gli atti del ricorso per ATPO.
Rispetto all'eccezione ribadita dell'Ente in fase di merito, la difesa attorea nulla ha ritenuto di dedurre o provare sul punto.
7. In conclusione il ricorso deve essere accolto e dichiarata la improponibilità dell'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo con riferimento al riconoscimento del requisito
3 sanitario ai fini del collocamento mirato ex L. 68/99, in assenza di domanda amministrativa.
8. Compensa integralmente le spese di entrambe le fasi di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Pt_1 confronti di , (R.G. 3619/2023), ogni contraria domanda, Controparte_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara la improponibilità della domanda per il collocamento mirato ex L. 68/99;
- spese compensate
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3619 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Pt_1 avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni.
CONTRO
, Controparte_1 convenuta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., l' ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Pt_1 esperito, ribadendo l'eccezione di improponibilità del giudizio per ATP relativamente alla domanda di accertamento del requisito sanitario per aver diritto alla iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex L. 68/99, stante l'assenza di autonoma ed apposita domanda amministrativa. La resistente, benchè regolarmente convenuta, restava contumace.
3. Costituisce circostanza documentale che la sig.ra riconosciuta Controparte_1 all'esito della visita di aggravamento del 12.05.2022 INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa del 34%, proponeva ricorso ex art. 445 bis c.p.c. chiedendo il riconoscimento dell'invalidità superiore al 46% (ai fini dell'iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio ex L. n. 68/99), dell'invalidità superiore al 67% ai fini del beneficio dell'esenzione ticket e dell'invalidità superiore al 73% ai fini dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71.
2. Nella fase ATP veniva rigettata l'eccezione di improponibilità sollevata dall' , Pt_1 ritenendo che la domanda amministrativa presentata dalla parte ricorrente, essendo diretta all'accertamento dell'invalidità civile, ricomprendesse anche quella volta al riconoscimento dell'invalidità civile ai fini dell'iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio, ai sensi della Legge n. 68/99.
3. È stata pertanto effettuata consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale, atteso il riconoscimento di una invalidità in misura del 50% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 01.12.2021, l' ha presentato dissenso e proposto il Pt_1 presente ricorso, insistendo nella eccezione preliminare di improponibilità.
4. Deve darsi atto che la Suprema Corte ha costantemente ribadito che in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, unitamente ai previsti requisiti sanitari e/o socio-economici, e pertanto, trattandosi di un elemento necessario per l'attribuzione del beneficio in sede giudiziaria, in sua assenza il ricorso giudiziario deve essere dichiarato improponibile. Occorre rammentare che le regole che governano il procedimento amministrativo sono differenti rispetto a quelle che regolano l'accertamento giudiziario nell'ambito del quale non può prescindersi dal dettato dell'art. 7 della L. n. 533 del 1973. Secondo pacifico e granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'Ente erogatore ex art. 7 della L. n. 533 del
1973, è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 cod.proc.civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità
2 giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (v., fra le tante, Cass. 7 luglio 2015, n. 14020 e Cass. sez. sesta-L 6 marzo 2017, n.5559; Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 ottobre 2017, n. 22993). Afferma altresì la Suprema Corte che la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale che, ai sensi dell'art. 443 cod.proc.civ., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti - presuppone infatti che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, mentre la mancata presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (ex multis Cass. 7 luglio 2015 n. 14020, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. 18265/2003).
5. Pertanto, la violazione dell'onere di presentare, prima di intraprendere il giudizio, una preventiva domanda in via amministrativa si riflette negativamente sulla domanda giudiziale, che, in tal caso, è improponibile;
la preventiva domanda amministrativa si pone infatti quale presupposto processuale trattandosi di un elemento iniziale del procedimento amministrativo/giudiziario, indispensabile ab origine e non acquisibile in itinere.
6. Nella fattispecie in esame risulta incontestato che la abbia presentato CP_1 domanda amministrativa funzionale al riconoscimento della invalidità civile. Come documentato dall' mediante produzione di un modello di domanda (cfr. doc.in Pt_1 atti), in sede di domanda di invalidità civile risulta essere presente una casella specifica per l'accertamento sanitario ai fini del “collocamento mirato ai sensi dell'art. 1 Legge 68 del 12.03.1999”, che l' ritiene non essere stata flaggata dalla parte. CP_2
A fronte dell'eccezione dell' la parte resistente, con la propria scelta contumaciale, Pt_1 non ha dato atto di aver effettivamente selezionato anche l'apposita casella ai fini del collocamento mirato ex L. 68/99, non avendo prodotto la domanda amministrativa, non presente neanche tra gli atti del ricorso per ATPO.
Rispetto all'eccezione ribadita dell'Ente in fase di merito, la difesa attorea nulla ha ritenuto di dedurre o provare sul punto.
7. In conclusione il ricorso deve essere accolto e dichiarata la improponibilità dell'istanza di Accertamento Tecnico Preventivo con riferimento al riconoscimento del requisito
3 sanitario ai fini del collocamento mirato ex L. 68/99, in assenza di domanda amministrativa.
8. Compensa integralmente le spese di entrambe le fasi di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Pt_1 confronti di , (R.G. 3619/2023), ogni contraria domanda, Controparte_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara la improponibilità della domanda per il collocamento mirato ex L. 68/99;
- spese compensate
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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