Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
Parere definitivo 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01730/2026REG.PROV.COLL.
N. 00461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2024, proposto da
GN ST, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 815/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RO IC LM e viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti innanzi al TAR Puglia, la sig.ra GN ST ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 579/19, l’ordinanza dirigenziale prot. n. 89542/2020, di accertamento della mancata ottemperanza al suddetto ordine di demolizione, e di acquisizione gratuita del bene, con irrogazione di sanzione pecuniaria.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Andria ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 815/23 il TAR Puglia ha respinto il ricorso e i successivi motivi aggiunti.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra ST ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere; 2) violazione del principio di tutela dell’affidamento legittimo; 3) violazione degli artt. 10, 22 e 33 TUE; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Andria ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’11.2.2026, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame, l’appellante reitera la censura di difetto di motivazione dell’atto impugnato, dedotta in primo grado e disattesa dal giudice di prime cure.
In particolare, l’appellante lamenta che: “ i tecnici comunali non hanno svolto un preventivo e puntuale accertamento sulla possibilità della restituzione in pristino, in relazione alla scindibilità o meno delle opere conformi da quelle difformi, cioè dell’eventuale pregiudizio che potrebbe arrecarsi alle opere eseguite in conformità al provvedimento autorizzatorio, che devono essere conservate ” (atto di appello, p. 7).
Le censure sono infondate.
3. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo. I molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera frazionata ” (C.d.S, VI, 8.9.2021, n. 6235).
4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dal verbale di accertamento della Polizia municipale del 30.9.2019 che l’appellante ha realizzato le seguenti opere edilizie, in assenza di titolo:
- “ le scale di accesso ai piani superiori difformi da quanto approvato, poiché, mentre sul progetto di variante le scale risultano esterne, allo stato attuale risultavano interamente inglobate in un vano scala costituito da infissi in ferro e vetro;
- un vano non accessibile, non riportato nel progetto di variante, ricavato realizzando un solaio ad altezza di mt. 3,00 circa dal calpestio del piano terra;
- i locali posti a primo piano, da progetto risultano essere destinati in parte a civile abitazione e parte ad uffici, mentre allo stato dei luoghi vi sono due appartamenti, di uguali dimensioni, uno destinato alla residenza della sig.ra ST GN e l'altro alla residenza del sig. ST RA, con i rispettivi nuclei familiari;
- entrambi gli appartamenti inoltre, sono stati ampliati di circa mq. 53 ad appartamento, in quanto alle aree scoperte poste ai lati di ogni singola unità, sono state realizzate murature di tompagno, con la copertura di solaio in CA, inglobando tale superficie alle unità immobiliari esistenti; a livello del piano terra, sul retroprospetto del fabbricato, è stata riscontrata la presenza dì una tettoia costituita da pilastri e travi in legno della superficie di mq. 160 circa;
- sul terrazzo posto a primo piano sono state realizzate due tettoie, formate da pilastri e travi in legno, aventi superficie di mq. 110 circa cadauno, a servizio delle singole predette unità immobiliari ”.
5. Orbene, avuto riguardo alla nutrita tipologia dele opere realizzate dall’appellante, tutte avvinte da un unico nesso funzionale, è evidente la loro natura unitaria, realizzando esse un organismo edilizio sostanzialmente diverso da quello iniziale, per il quale occorreva pertanto il rilascio del titolo edilizio, nella specie insussistente.
Per tali ragioni, gli atti impugnati si sottraggono dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
Ne consegue il rigetto delle relative censure.
6. Con l’ulteriore motivo di gravame, l’appellante lamenta la lesione del principio di tutela dell’affidamento, avuto riguardo alla risalenza delle opere in esame.
Il motivo è infondato, e va pertanto disatteso, avendo questo Consiglio tempo chiarito (cfr. C.d.S, AP n. 9/17), e di recente ribadito, che: “ L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica, infatti, un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti ” (C.d.S, III, 3.10.2025, n. 7726).
7. Con il terzo motivo di gravame l’appellante lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato, in relazione alle tettoie, che a suo dire si configurerebbero come semplici pertinenze, come tali rientranti nell’ambito della c.d. edilizia libera.
Il motivo è infondato.
Come sopra detto, emerge dalla relazione di Polizia municipale del 30.9.2019 che l’appellante ha realizzato a piano terra una tettoia costituita da pilastri e travi in legno, della superficie di mq. 160 circa.
Sul terrazzo posto a primo piano sono state poi realizzate altre due tettoie, formate da pilastri e travi in legno, aventi superficie di mq. 110 circa cadauno, a servizio delle unità immobiliari.
Orbene, il numero delle realizzate tettoie, in uno alla loro superficie complessiva (circa 380 mq) e alle loro caratteristiche costruttive (pilastri e travi in legno), impediscono di qualificarle quali opere precarie, e/o come mere pertinenze delle abitazioni principali, peraltro anch’esse abusive.
Per tali ragioni, anche sotto tale profilo gli atti impugnati devono ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo unico sbocco conseguente alla loro accertata natura abusiva.
Ne consegue il rigetto delle relative censure.
8. Con l’ulteriore motivo di gravame, l’appellante lamenta l’illegittimità del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, e di conseguente acquisizione del compendio al patrimonio comunale, per mancata specificazione delle aree acquisite alla mano pubblica.
Il motivo è infondato, e va dunque disatteso, avendo il Comune indicato l’area da acquisire mediante indicazione degli estremi catastali (fg. 21, p.lla 4320), ivi inclusi i subalterni, identificati come “ sub 1 parte e sub 2 parte ”.
Trattasi di elementi sufficientemente specifici, che assolvono pertanto al prescritto obbligo prescrittivo/dichiarativo.
Ne consegue il rigetto delle relative censure.
9. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
AB ON, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
RO IC LM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IC LM | AB ON |
IL SEGRETARIO