CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NN VA Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera dott.ssa TI NN Consigliera rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da:
C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CALLONI DANIELE Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GE LB
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7159/2024 pubblicata il
17/07/2024; materia: appalto.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Illustrissima, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, In via principale:
pagina 1 di 17 - in riforma della sentenza n. 7159/2024 del Tribunale di Milano, accertati tutti i requisiti di legge, annullare per violenza la scrittura integrativa del contratto di appalto oggetto di causa, stipulata in data 2 luglio 2020 e consistente nei due documenti allegati sub 15, meglio descritta in premesse, nonché;
- accertare l'effettivo saldo della fattura n. 25/21 di mediante le modalità Controparte_1 descritte in atti e, per l'effetto;
- revocare il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, rigettando altresì tutte le domande di parte appellata, nonché;
- condannare a rimborsare a le somme indebitamente Controparte_1 Parte_1 percepite in forza del d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano e della sentenza n. 7159/21 del Tribunale di Milano;
in via subordinata:
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto dell'appaltatrice ad ottenere un qualche compenso per le opere realizzate in aggiunta a quanto concordato in precedenza alla scrittura del 2 luglio 2020 e che siano state regolarmente autorizzate dalla committente ovvero in relazione al SAL di fine lavori, accertare l'ammontare dei compensi dovuti all'appaltatrice per le suddette opere e, conseguentemente, limitare la condanna all'importo che verrà accertato, compensandola con quanto già versato da e condannando Parte_1 Controparte_1 alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso;
[...] in ogni caso:
− anche nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di alcune o di tutte le domande di Parte_1
accertato l'avvenuto pagamento, in data 11 maggio 2022 mediante offerta reale, dell'intera
[...] somma pretesa da con il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, revocare il Controparte_1 suddetto decreto ingiuntivo;
in via istruttoria:
- ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta su tutti i capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie del primo grado di giudizio ed ivi non ammessi. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte Ecc.ma rigettare l'appello proposto, interamente confermando la sentenza gravata. Solo subordinatamente, ad istruttoria, si insite per la ammissione della prova orale richiamata in ambito di precisazione delle conclusioni in primo grado. Spese del grado protestate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 7159/2024 pubblicata il 17 luglio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da (d'ora in poi, per brevità, ” o “la Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 17 committente”) contro (d'ora in poi, per brevità, o Controparte_1 CP_1
“l'appaltatrice”), ha respinto le domande proposte da volte ad ottenere in via principale Pt_1
l'annullamento per violenza, e in via subordinata la rescissione per lesione ultra dimidium, della scrittura privata integrativa del contratto di appalto stipulata il 2.7.2020, ed ha confermato il decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a pagare a in forza della medesima scrittura Pt_1 CP_1 privata impugnata, oltre che a in forza della fattura emessa per l'ultimo SAL, la somma complessiva di
€ 362.740,07 oltre interessi e spese.
2. Il giudizio di primo grado
Il Tribunale ha così riassunto il giudizio di primo grado nella sentenza impugnata:
“Con contratto di appalto del 6 marzo 2019, in qualità di committente, appaltava alla Parte_1 la realizzazione di n. 2 palazzine, la prima di cinque piani fuori Parte_2 terra per complessive 12 unità abitative e la seconda di due piani fuori terra per complessive 4 unità abitative, oltre ad un piano interrato per complessivi 16 box, il tutto da realizzarsi sul terreno sito in
Milano, Via OG n. 21 (doc. 1 citazione).
L'attrice ha allegato che il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 6 marzo 2019, sebbene la data riportata nel documento sia quella del 28 gennaio 2019, essendo stato retrodatato su espressa richiesta dell'odierna convenuta e per esigenze esclusive di quest'ultima.
Nel contratto di appalto, alla lett. E) delle premesse, era previsto che “l'appaltatore ha dichiarato di ben conoscere le lavorazioni ad esso affidate e i luoghi, i modi e le condizioni in cui esse dovranno essere realizzate e di aver altresì effettuato tutte le ispezioni e studi necessari, di essersi accertato previo sopralluogo delle condizioni ambientali e di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi e oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito sulla determinazione del corrispettivo e che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori”.
Ancora, nel contratto l'appaltatrice espressamente riconosceva e dichiarava, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi, avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo, “di avere tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'appalto” (art.
8.4 lett. c).
Il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito a corpo per € 2.420.000,00, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza (art. 3), il tutto derivante dall'offerta economica definitiva allegata al contratto
pagina 3 di 17 medesimo (all. 1), e le parti concordavano altresì un dettagliato cronoprogramma dei lavori (all. 2 al contratto); veniva espressamente previsto che “il corrispettivo si intende interamente a corpo ed è quindi fisso invariabile e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei detti lavori” (art. 3.2) e che “l'appaltatore, dopo aver attentamente valutato la natura e
l'entità di ciascuna attività oggetto dell'appalto, i contenuti del progetto esecutivo e degli elaborati progettuali, il piano di sicurezza e coordinamento allegato sub 3 al contratto, il rischio di ritardi e/o aumenti di costi (con riferimento alle variazioni sia del prezzo che della disponibilità delle materie prime e della manodopera) nella realizzazione dello stesso, i termini tutti del contratto, lo stato dei luoghi, espressamente dichiara e riconosce che il corrispettivo per il completamento dell'appalto è a corpo, avendo tenuto conto di un ragionevole margine di imprevisti per il rischio di errori nella valutazione iniziale” (art. 3.3).
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del contratto “Sulla base dell'attenta valutazione di tutti i possibili costi dell'appalto, le parti convenivano che, in deroga alle disposizioni dell'art. 1664 c.c., il corrispettivo pattuito non potrà in alcun caso essere soggetto a revisione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità”.
Iniziata l'esecuzione delle opere, nel frattempo la sottoscriveva con gli Parte_3 acquirenti per tutte le realizzande unità abitative i relativi contratti preliminari, in forza dei quali i promissari acquirenti versavano immediatamente una piccola somma a titolo di acconto, con previsione del pagamento del saldo (di circa € 200.000,00-250.000,00, a seconda del contratto) al momento del rogito del contratto definitivo, in occasione del quale le singole unità sarebbero state consegnate (doc. 8 citazione).
Le date previste nei singoli contratti preliminari per la consegna delle unità erano tutte successive a quella del 30 aprile 2020, stabilita dal contratto di appalto con per il termine dei Controparte_1 lavori (art. 14 contratto di appalto), e precisamente venivano fissate nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2020 ed il 30 settembre 2020, e alcuni contratti preliminari (quelli sottoscritti con i Signori
, , , e ) prevedevano altresì il Pt_4 CP_2 Persona_1 Persona_2 Per_3 CP_3 riconoscimento di una penale in favore dei promissari acquirenti nel caso di ritardo nella consegna dell'immobile, penale che ammontava ad un importo di € 800,00/950,00 a seconda del contratto per ogni mese di ritardo.
pagina 4 di 17 La committente ha allegato che, incorso d'opera la stessa richiedeva l'esecuzione di alcune specifiche varianti, dovute alle richieste effettuate dai clienti finali per le singole unità abitative. Tali varianti avevano un valore complessivo di circa € 59.000,00, così come valorizzate dall'impresa appaltatrice ed ammesse in sede di verifica dalla Direzione dei Lavori (doc. 9 –si veda colonna “valore ammesso a verifica”), contestando di aver mai chiesto e tanto meno autorizzato alcuna altra variante.
L'attrice ha poi allegato che, nonostante l'assenza di ulteriori varianti richieste dalla committente, in data 17 aprile 2020 la comunicava che erano stati effettuati dei tagli nel Parte_2 cemento armato delle fondazioni e che tali opere non erano state preventivate all'atto della stipula del contratto, bensì asseritamente aggiunte con gli elaborati del 7 febbraio 2019,e ne chiedeva il rimborso, unitamente al rimborso per costi per una asserita attività di completamento della bonifica del terreno oltre che per pretese “continue variazioni e modifiche richieste dalla committente”, quantificando le ulteriori pretese per un ammontare complessivo pari ad € 294.106,88, già al netto di un precedente e datato credito di € 140.000,00 del Signor nei confronti di Pt_5 Controparte_1
Contestualmente, la Società sospendeva i lavori, abbandonando il Controparte_1 cantiere invitava la 21 ad “una rapida ed urgente disamina congiunta e risoluzione fra le parti Pt_1 al fine di consentire la ripresa dei lavori” (doc. 10 citazione).
OG 21 ha allegato che, a fronte delle contestazioni sorte sul punto, chiudeva a più CP_1 riprese il cantiere, talvolta applicando dei lucchetti ai cancelli, talaltra impedendo ai subappaltatori
l'ingresso in cantiere o ancora abbandonando a metà le singole opere iniziate (doc. 13) e la committente, temendo gli ingenti danni nei quali sarebbe incorsa nel caso in cui non fosse più stata in grado di garantire la consegna delle unità immobiliari ai promissari acquirenti nei termini concordati, si trovava di fronte all'alternativa di accettare, pur senza riconoscerne il fondamento, il versamento in capo all'appaltatrice di ulteriori € 300.000,00 oppure di vedersi privata della conclusione delle opere, rimanere del tutto inadempiente nei confronti dei propri clienti ed essere messa a rischio nella propria continuità aziendale.
L'attrice ha quindi dedotto che, in ragione di quanto sopra, la stessa accettava obtorto collo di sottoscrivere un'integrazione del contratto di appalto in data 2 luglio 2020, in virtù della quale riconosceva in capo all'appaltatrice una somma di ulteriori € 50.000,00, oltre IVA, a titolo di varianti richieste dai clienti finali ed un'ulteriore somma di € 250.000,00, oltre IVA, a titolo di “maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore” (doc. 15). ha, quindi, proposto l'odierno giudizio al fine di chiedere al Tribunale adito Parte_1
pagina 5 di 17 l'annullamento della scrittura privata sottoscritta il 2 luglio 2020 per violenza o dolo, ovvero, in via subordinata, la rescissione della medesima per lesione ultra dimidium.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva
[...]
contestando le avverse allegazioni e, in particolare, allegando che le tensioni tra le Controparte_1 parti erano insorte, da una parte, perché non provvedeva sempre al puntuale pagamento CP_4 del dovuto, e, dall'altra perché richiedeva compensi per opere aggiuntive e che CP_1
l'inadempimento di aveva persino costretto a richiedere ingiunzione contro la Pt_1 CP_1 committente, anche se poi la vertenza era stata scongiurata dalla stipula di una scrittura transattiva di integrazione dell'originario contratto, avvenuta in data 2 luglio 2020 (docc. 2-3), nella quale si imponeva a il pagamento della fattura n.1/87, inevasa per € 187.382,63 (quella oggetto Parte_1 del monitorio poi abbandonato), e si riconosceva all'appaltatore somme ulteriori per € 300.000,00,
50.000,00 dei quali per quantificazione a stralcio delle varianti richieste dai futuri proprietari degli appartamenti;
-che nondimeno la committente si rendeva nuovamente inadempiente alle obbligazioni assunte e, una volta provveduto a corrispondere quanto dovuto per la fattura 1/87 e della prima somma di € 50.000,00, la debitrice ometteva sistematicamente il saldo delle ulteriori somme pattuite;
- che nonostante ciò, procedeva diligentemente con i lavori, poiché la pregava CP_1 Parte_1 di ultimare l'opera, avendo programma la vendita delle unità immobiliari realizzande e l'opera veniva quindi definitivamente consegnata nei tempi pattuiti (doc. 4); - l'infondatezza delle doglianze attoree in ordine agli asseriti vizi della volontà che invaliderebbero la scrittura transattiva sottoscritta da
il 2 luglio 2020; - che non vi è stata alcuna minaccia in senso materiale, tali non potendosi Parte_1 in modo alcuno qualificare le comunicazioni di , peraltro a fronte di lavori che procedevano CP_1 regolarmente;
- che non vi stata in ogni caso alcuna minaccia giuridicamente rilevante: la eccezione di inadempimento avrebbe avuto ad oggetto un proprio preciso diritto, e sarebbe stata finalizzata al perseguimento di scopi perfettamente coerenti col dettato normativo e con il contenuto stesso del diritto preteso (anche considerato che era certamente inadempiente quantomeno in Parte_1 riferimento al pagamento della fattura 1/87, e delle opere aggiuntive che ella stessa riconosceva come dovute); - a tutto davvero voler concedere, è frutto di mera ed enfatizzata allegazione di parte - espressamente contestata- che dalla condotta serbata da potesse mai derivare quel CP_1 pregiudizio che 21 ipotizza;
, la condotta serbata da direttamente o Pt_1 CP_5 Parte_1 attraverso la propria Direzione dei Lavori, l'articolato confronto tecnico sviluppatosi tra le parti sui punti controversi, la qualità professionale degli interlocutori coinvolti nella trattativa, escludono che
pagina 6 di 17 dalle pretese di , e dalle modalità con cui furono formulate, sia mai derivato -in prospettiva CP_1 causale- vizio di sorta del consenso di , sia per la loro intrinseca inidoneità a coartare la Pt_1 volontà di sia perché è documentato ampiamente come sia rimasta sempre Parte_1 Pt_1 ben presente a sé stessa, cosciente di quel che faceva, e determinatasi in piena libertà alla stipula della transazione oggi impugnata;
- che è infondata anche la pretesa alla rescissione della transazione “per lesione ai sensi dell'art. 1448 ss. c.c.”, sia perché -materialmente- non si è varcato il limite quantitativo fissato dall'istituto, sia perché basta in effetti richiamare il dettato dell'articolo 1970 c.c. per acclarare la improponibilità di una domanda siffatta.
La convenuta ha concluso chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e –premessa la pendenza della causa di opposizione sub RG n. 24267/21 del Tribunale di Milano, avente ad oggetto
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. Parte_1
7661/21 per l'importo di € 362.740,07, chiesto e ottenuto da per il pagamento degli importi CP_1 inerenti all'appalto per cui è causa, e dunque connessa sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo al giudizio n. 12308/2021 RG –ha chiesto, preliminarmente, procedersi alla riunione delle cause.
Disposta la riunione del giudizio RG 24267/21 con quello RG 12308/21, già pendente ed avente identità di persone ed oggetto, entrambe le cause sono state istruite dinanzi al Giudice previamente adito, il quale ha quindi istruito entrambi i giudizi a mezzo acquisizione delle produzioni documentali e mediante CTU, nominando all'uopo l'ing. Persona_4
Quindi, con ordinanza del 12.1.2024 resa all'esito dell'udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cinquantacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.”
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ha respinto:
- la domanda principale di annullamento per violenza, argomentando che: i) anche in base a quanto accertato dal CTU, erano state realizzate diverse varianti non facilmente quantificabili, di tal ché non pareva che l'appaltatrice, prospettando la sospensione dei lavori, avesse minacciato un danno ingiusto, dovendosi ritenere che avesse soltanto tentato di ottenere quanto riteneva di dover ricevere;
ii) con la scrittura privata impugnata l'appaltatrice mirava sia a farsi pagare una fattura già emessa e non pagata, fatta oggetto di ricorso monitorio poi rinunciato, sia a farsi pagare ulteriori opere ritenendole diverse da quelle previste in contratto e in esso non ricomprese;
pertanto la minaccia di sospendere i lavori costituiva in realtà una manifestazione pagina 7 di 17 della volontà di esercitare una legittima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; iii) la committente, pur potendo evitare di stipulare un contratto che contemplava il pagamento a suo carico di altri € 300.000 - ad esempio radicando un procedimento per accertamento tecnico preventivo volto a verificare la fondatezza o meno delle pretese dell'appaltatrice e, contestualmente, appaltando l'opera residua ad altro appaltatore- ha invece preferito definire immediatamente la controversia insorta con l'appaltatrice, ciò nonostante non avesse neppure pattuito, con i propri acquirenti, penali per il ritardo nella consegna degli appartamenti (dai documenti versati in atti, risultava che soltanto con uno di essi si era obbligata a Pt_1 rimborsare l'affitto di € 950 mensili sino alla consegna); iv) non solo, dunque, non poteva ravvisarsi alcun dolo in capo all'appaltatrice, ma doveva, semmai, ravvisarsi mala fede in capo alla medesima committente che, come emergeva dalla corrispondenza intercorsa con il Pt_1 direttore lavori, aveva deciso di stipulare la scrittura qui impugnata per ottenere la rapida consegna dei lavori, con la riserva mentale di agire successivamente in giudizio per ottenerne l'annullamento;
- la domanda subordinata di rescissione per lesione perché la transazione, quale doveva ritenersi la scrittura impugnata, non è passibile di rescissione per lesione (lo impedisce la natura stessa della transazione, che presuppone che le parti abbiano valutato la vertenza e si siano determinate liberamente, con valutazione insindacabile, di risolverla in un certo modo).
Il Tribunale, previo rigetto dell'opposizione incardinata da , ha inoltre confermato il decreto Pt_1 ingiuntivo emesso in favore di CP_1
3. Il presente giudizio di appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i due seguenti motivi. Pt_1
I) l giudice avrebbe errato a ritenere che non sussistevano i presupposti per l'annullamento per violenza.
Infatti: a. le minacce poste in essere dal legale rappresentante dei (peraltro riconosciute anche CP_1 dal Tribunale, che però non ne aveva tratto le dovute conclusioni) si evincerebbero dalle comunicazioni via e-mail di cui ai documenti da 54 a 59 prodotti da e, ancor di più, dalla conversazione Pt_1 tenutasi in data 23 giugno 2020 tra di e (docc. 60 e Tes_1 Pt_1 Controparte_6
61 ); b. il danno minacciato (ovvero la chiusura del cantiere) era grave, contrariamente a quanto Pt_1 ritenuto dal Tribunale. Infatti, la sospensione dei lavori (più volte minacciata e in alcuni casi anche eseguita) avrebbe comportato per la conseguenza di non poter rispettare la data di consegna Pt_1
pagina 8 di 17 degli appartamenti indicata negli atti preliminari di compravendita stipulati con i clienti, ciò che avrebbe a sua volta determinato la plausibile risoluzione di detti contratti ad opera dei clienti, con il conseguente mancato incasso del saldo dei corrispettivi pattuiti, per oltre € 4.700.000, e la conseguente necessità di restituire gli acconti ricevuti ovvero, nel caso in cui i promissari acquirenti non avessero chiesto ed ottenuto la risoluzione, la necessità di riconoscere loro la penale per ritardo pattuita o, in mancanza, il risarcimento del danno da ritardata consegna;
il tutto con disastrose conseguenze economico-finanziarie per , che senza l'incasso dei corrispettivi pattuiti per la vendita degli Pt_1 appartamenti non avrebbe neppure potuto restituire il finanziamento di oltre € 3.700.000 ottenuto dagli istituti di credito per affrontare l'operazione immobiliare. Del resto, agendo diversamente, per ottenere il rilascio del cantiere da parte di e riappaltare le opere dalla stessa non eseguite, CP_1 Pt_1 avrebbe dovuto sostenere altri ingenti costi, anche giudiziari, e il tempo necessario per ottenere la tutela giudiziale non le avrebbe consentito di rispettare i tempi pattuiti con gli acquirenti;
c. il danno minacciato, era anche ingiusto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il CTU aveva infatti escluso che tra i lavori eseguiti da vi fossero varianti del valore della somma concordata nella CP_1 scrittura integrativa impugnata (€ 300.000), potendo soltanto riconoscersi lavori in variante richiesti dai promissari acquirenti dei singoli appartamenti per circa € 22.568,16 e lavori in variante richiesti dalla committente per € 31.837,29. Delle altre somme richieste dall'appaltatore, quella di € 80.263,36 rientrava nei complessivi lavori dell'appalto a corpo stipulato, quella di € 80.463,88 -relativa alla modifica delle quote di fondazione- poteva essere ritenuta in variante soltanto qualora fosse stato accertato in causa che il contratto d'appalto era stato effettivamente sottoscritto il 28.1.2020, come risulta dal documento contrattuale e non invece il 6.3.2020, come sostenuto da e come Pt_1 emergerebbe dal contenuto delle comunicazioni inter partes versati in atti;
quella infine di € 31.176,00 richiesta da per “andamento anomalo del cantiere” non risultava supportata da alcun elemento CP_1 tecnico. Il danno doveva ritenersi ingiusto anche perché, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, la sospensione dei lavori non costituiva affatto un diritto dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1460 c.c.: il contratto d'appalto inter partes, infatti, contiene una clausola (art. 15) che vieta all'appaltatore di sospendere i lavori in ogni caso e dunque anche in caso di pretesa di corrispettivi ulteriori per varianti, nonché la clausola sub art. 20, che richiede l'autorizzazione scritta della committente per le opere in variante;
inoltre, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, la sospensione dei lavori non era giustificata (neppure nelle minacce di risalenti al periodo di CP_1 maggio e giugno 2020) da alcun ritardo di nel pagamento delle fatture già emesse. Pt_1
pagina 9 di 17 In definitiva, stante la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'annullamento del contratto per violenza, la domanda principale proposta da doveva essere accolta, con conseguente Pt_1 accertamento della non debenza dell'importo – ormai pagato – di € 300.000 oltre IVA, e conseguente condanna di alla restituzione di quanto indebitamente percepito in forza della scrittura CP_1 annullata.
II) Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato anche a confermare il decreto ingiuntivo opposto, atteso che, nelle more del giudizio di primo grado, Pt_1 pagò sia l'importo delle fatture emesse da in forza della scrittura integrativa impugnata, sia - CP_1 mediante compensazioni con propri contro crediti- l'importo della fattura relativa all'ultimo SAL, in tal modo estinguendo l'intero debito portato dal decreto ingiuntivo.
Poiché il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto si era completamente estinto, sebbene -in parte- nelle more del giudizio di opposizione, il decreto doveva essere revocato.
*
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza CP_1 impugnata.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
4. Decisione
I) Il primo motivo di appello è infondato.
Va anzi tutto chiarito e ribadito, in ordine all'invocata annullabilità della scrittura privata del 2 luglio
2020 (doc. 15 ) per violenza, che la scrittura in parola è inquadrabile nella fattispecie della Pt_1 transazione di cui agli artt. 1965 e ss c.c.
Come testualmente si legge nelle premesse della scrittura integrativa in esame, le parti danno atto dell'insorgenza di una vertenza in ordine alla quantificazione delle opere in variante eseguite da e di aver deciso di sottoscrivere tale scrittura integrativa proprio al fine di dirimere detta CP_1 controversia e consentire così la prosecuzione dei lavori: “in data 21.7.2019 la Committente ha promosso un confronto tra la DL e l'Appaltatore al fine di quantificare eventuali maggiori oneri per variazioni progettuali adottate dalla DL (in particolare quota d'imposta delle fondazioni), il quale non ha avuto un esito risolutivo e si è concluso con il documento sottoscritto dall'Appaltatore per presa visione in data 21/02/2020; in data 17/04/2020 l'Appaltatore ha formulata una richiesta di “maggiori oneri sostenuti sia nella prima fase che nel prosieguo contrattuale”[…]; a seguito di quanto sopra pagina 10 di 17 sono intervenuti numerosi scambi di comunicazioni che hanno coinvolto la Committente, l'Appaltatore,
i Subappaltatori, la DL, il CSE senza che tuttavia si sia riusciti sin qui a comporre amichevolmente il contenzioso;
in particolare, a fronte delle richieste avanzate dall'Appaltatore per € 294.106,88, la DL ha ammesso richieste di variante per € 59.675,44 e conteggiato un costo delle varianti apportate pari a circa € 47.032,00; in data 11/06/2020 nel corso dell'incontro tra i rappresentanti delle Parti, al fine di ricercare una soluzione amichevole della vertenza, di comune accordo, si è deciso di rinunciare ad eseguire un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) che quantificasse i maggiori costi dell'opera, in seguito alle varianti apportate, ove dovute;
al fine di consentire il completamento delle opere previste dal Contratto entro le nuove date individuate nel presente accordo per la consegna delle unità abitative ai promissari acquirenti, il Committente si è reso disponibile a comporre la controversia insorta con l'Appaltatore; le parti, senza riconoscimento alcuno delle rispettive pretese, sono giunte comunque alla determinazione di definire bonariamente la controversia tra loro insorta alle seguenti condizioni […]” (cfr. doc. 15 cit.; v. anche doc. 3 CP_1
Trattandosi, dunque, testualmente, di un contratto sottoscritto allo scopo di porre fine a una controversia insorta tra le parti, riguardante una discordante valutazione in ordine alla qualificazione come varianti di una serie di interventi edilizi eseguiti da ne consegue che si è in presenza di CP_1 una transazione.
Del resto, la qualificazione della scrittura in esame come transazione, operata dal giudice di primo grado, non è stata in alcun modo contestata dalle parti che, anzi, l'hanno entrambe recepita nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio d'appello.
Ciò detto, la Corte osserva che, trattandosi di transazione, la scrittura in parola presenta, ontologicamente, una struttura che non ha pretese di sinallagmaticità e di equilibrio, né richiede la fondatezza delle singole posizioni delle parti. La struttura del negozio transattivo, invero, è tale da non richiedere la valutazione delle reciproche concessioni, tanto che l'eventuale squilibrio economico tra quanto riconosciuto e quanto ricevuto è di per sé irrilevante ai fini della validità del negozio (Cass.
6861/2003; Cass. n. 1980/2000; Cass. n. 565/1980), tanto è vero che la transazione non può essere impugnata per lesione (art. 1970 c.c.). Del resto, come ha avuto modo di evidenziare la Corte di
Cassazione, il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria quando costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, posto che detta dichiarazione, nel contesto di un contratto transattivo, non configura una dichiarazione di scienza, ma è strumentale al raggiungimento dello scopo del negozio che si sta pagina 11 di 17 sottoscrivendo (Cass. n. 712/1997).
Ora, ciò che risulta avvenuto nel caso di specie -alla luce del contenuto testuale della transazione del
2.7.2020, così come alla luce del prospetto di analisi delle varianti del febbraio 2020 (doc. 9 ), Pt_1 delle comunicazioni intercorse tra le parti (e il DL) nel periodo maggio-giugno 2020 (docc. da 54 a 61
), che risultano del tutto coerenti con il testo della transazione e ne costituiscono coerente Pt_1 premessa, nonché della relazione di CTU espletata in primo grado - è che qualche mese dopo la conclusione del contratto d'appalto inter partes, nel luglio 2019, l'appaltatrice iniziò a lamentare la richiesta, da parte della committente, di lavori diversi da quelli inizialmente previsti dagli elaborati progettuali sulla scorta dei quali era stato valutato e concordato il prezzo contrattuale “a corpo”.
In particolare, oltre alle varianti interne richieste dai singoli promissari acquirenti con cui nelle more aveva stipulato i preliminari, riteneva di aver dovuto affrontare, sulla scorta di Pt_1 CP_1 documentazione progettuale successivamente inviata dalla committente, ingenti lavori non previsti negli elaborati di contratto.
Il direttore dei lavori e la committenza, come emerge dal prospetto sub doc. 9 cit. (e come confermato dalle premesse della transazione impugnata), hanno riconosciuto quali effettive varianti, come tali idonee a generare un credito per l'appaltatrice, parte delle richieste di per un valore di circa € CP_1
59.000, ma non ha provveduto al pagamento della somma riconosciuta come dovuta. Pt_1
Le parti hanno invece continuato a valutare in maniera difforme gli ulteriori lavori invocati da CP_1 in particolare quelli relativi a scavi, demolizioni, tagli nei blocchi di cemento armato nelle fondazioni
(v. relative voci del doc. 9 cit.; cfr. anche la relazione di CTU: risposta al punto 4 del quesito) per circa
90.000 euro, che sosteneva non essere presenti negli elaborati progettuali posti alla base del CP_1 contratto, bensì in elaborati successivamente comunicati, e che invece riteneva invece Pt_1 ricompresi negli elaborati originari.
La visione delle parti non corrispondeva neppure con riferimento alle due ulteriori macro-voci del prospetto sub doc. 9 cit., per complessivi € 100.000 circa, ovvero i maggiori costi per “anomalo andamento” del cantiere, che secondo non erano stati neppure sufficientemente circostanziati Pt_1 dall'appaltatore, e i maggiori costi di materiale sostenuti per le barre in acciaio del cemento armato, che non riconosceva dovendo ritenersi ricompresi nel contratto a corpo sottoscritto (cfr. doc. 9 cit. Pt_1
e relazione di CTU, risposta al punto 4 del quesito).
Nel mese di giugno 2020, dopo che le reiterate richieste dei maggiori costi da parte di non CP_1 venivano evase, neppure per la parte riconosciuta dalla DL in relazione alle varianti richieste dai pagina 12 di 17 promissari acquirenti (cfr. doc. 10, 11, 12 e doc. 14 , sospendeva i lavori per Pt_1 CP_1 CP_1 qualche giorno (cfr. comunicazioni sub docc. da 55 a 59 ). di e Pt_1 Tes_1 Pt_1 [...] di si incontravano per un pranzo il 23 giugno 2020 (docc. 60 e 61 ) e in CP_6 CP_1 Pt_1 quella sede manifestava la propria intenzione di rinunciare ad incardinare l'ATP Pt_5 precedentemente prospettato da entrambe le parti per la risoluzione della loro vertenza relativa alle varianti (doc. 14 Gimaco cit.), ciò al fine di consentire l'immediata prosecuzione dei lavori e la consegna degli appartamenti prima della fine di quell'anno.
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti – compresa la conversazione registrata di cui al doc. 60 cit.- non emerge, dunque, alcun comportamento prevaricatore né ricattatorio da parte del legale rappresentante di idoneo ad alterare e sviare la volontà negoziale di : quest'ultima, per CP_1 Pt_1 contro, dopo aver attentamente valutato le alternative, ha deliberatamente e scientemente deciso di aderire alle richieste economiche della propria controparte, prediligendo il vantaggio che tale soluzione avrebbe comportato in termini di tempo: la soluzione giudiziale avrebbe infatti certamente allungato i tempi per la stipula dei rogiti, e dunque non solo avrebbe determinato la posticipazione della consegna degli appartamenti ai promissari acquirenti, ma anche la posticipazione del pagamento del saldo del prezzo alla venditrice . Altrettando lucidamente e scientemente, decise, nel periodo Pt_1 Pt_1 maggio-giugno 2020, di percorrere la strada del riconoscimento delle pretese di controparte senza attendere un accertamento imparziale, con la riserva mentale di rimandare il contezioso ad un momento successivo alla stipula dei rogiti (“…ritengo che accettare temporaneamente questa situazione possa essere l'unica strada per metterci al sicuro prima di un contenzioso che vorrò affrontare a viso aperto solo dopo aver messo al sicuro i promissari acquirenti”: così la mail di di in data Tes_1 Pt_1
22.5.2020, doc. 54 ; cfr. anche, in tal senso, la conversazione svoltasi al ristorante sub doc. 60 Pt_1 cit., appositamente registrata da di al fine di precostituirsi la prova che il riconoscimento Pt_5 Pt_1 dei 300.000 euro nella transazione del 2.7.2020 non corrispondeva alla sua “libera volontà”).
Ciò detto in merito all'impossibilità di qualificare le condotte di come minacce idonee ad CP_1 integrare la violenza di cui all'art. 1435 c.c., risulta irrilevante – trattandosi di transazione- qualsiasi dissertazione sulla proporzionalità delle reciproche concessioni e sull'oggettiva fondatezza o meno delle pretese economiche di tenuto conto, sotto quest'ultimo profilo, che – come risulta dalla CP_1 documentazione in atti e come confermato dalla CTU espletata – dette pretese erano state in parte riconosciute come fondate dalla stessa , mentre gran parte delle ulteriori dovevano essere Pt_1 accertate mediante l'esatta identificazione dei documenti progettuali che furono messi a disposizione pagina 13 di 17 dell'appaltatrice prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, e dunque non potevano essere ritenute né oggettivamente, né soggettivamente (cfr. conversazione tra e sub doc. 60 Pt_5 CP_6 cit.) con certezza infondate.
Lo svolgimento dei fatti, come emergente dai documenti citati e come sopra riassunto, rende peraltro evidenza sia dell'assenza del nesso causale tra la “minaccia” di abbandonare il cantiere da parte dell'appaltatore e l'alterazione della volontà, espressa dalla committente nell'atto di transazione, di impegnarsi a versare l'ulteriore importo di € 300.000, sia dell'assenza del requisito della gravità del danno temuto.
Sotto il primo profilo, infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa nelle comunicazioni Pt_1 versate in atti, essa aveva a disposizione delle alternative alla firma della “scrittura integrativa” del
2.7.2020 per ottenere la prosecuzione ed il completamento dei lavori in tempi ragionevoli: oltre all'ATP (via espressamente considerata e valutata dalle parti), avrebbe anche potuto, previo Pt_1 pagamento delle varianti ritenute dovute, incardinare un procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere, previo accertamento del fumus dell'infondatezza delle ulteriori pretese avversarie, l'esatto adempimento del contratto da parte di ovvero, in alternativa, la liberazione del cantiere da CP_1 parte della stessa per poi appaltare le opere residue ad altra impresa, ottenendo così, in tempi ragionevolmente brevi, il medesimo risultato raggiunto con la scrittura privata di cui ora si duole.
Sotto il profilo dell'assenza del requisito della gravità del danno ingiusto che sarebbe derivato a dal fermo cantiere, si deve poi evidenziare che soltanto uno dei contratti preliminari versati in CP_1 atti (quello del sig. : cfr. doc. 8 ) prevedeva l'obbligo per di versare una somma Pt_4 Pt_1 Pt_1
(nella specie € 950,00 mensili) a titolo di rimborso del canone d'affitto in caso di consegna dell'appartamento successiva alla data prevista nel preliminare, mentre nessuno dei contratti preliminari riportava un termine essenziale per la consegna dell'immobile e per la stipula del rogito;
cosicché la plausibile richiesta di risoluzione dei contratti preliminari da parte dei promissari acquirenti prospettata da , e le conseguenti catastrofiche ricadute sul suo equilibrio economico-finanziario, Pt_1 non appaiono trovare adeguato fondamento nella documentazione in atti.
Ne consegue che la scelta di dirimere la controversia insorta con l'appaltatore in merito ai pretesi maggiori costi dei pretesi lavori in variante, mediante la transazione per cui è causa, è stata una scelta discrezionale della committente , per nulla “obbligata” dalla necessità di evitare “un male Pt_1 ingiusto e notevole”, risultando, per contro, che avrebbe ben potuto scegliere altre vie, tenuto Pt_1 conto che la posticipazione di qualche mese della stipulazione dei rogiti e della consegna degli pagina 14 di 17 appartamenti non avrebbe plausibilmente comportato alcuna grave conseguenza per l'odierna appellante.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per l'annullamento della transazione del 2.7.2020 per violenza.
Il primo motivo di appello va dunque respinto.
II) E' invece fondata la doglianza di cui al secondo motivo di appello.
E' pacifico e documentato (v. doc. 74 ) che l'odierna appellante ha provveduto a versare, nelle Pt_1 more del giudizio di primo grado, la parte della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto relativa alle fatture emesse da in forza della scrittura privata del 2.7.2020. CP_1
E' altresì pacifico (cfr. comparsa di costituzione e risposta di nel fascicolo – riunito - di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20) che anche la somma portata dal decreto opposto relativa alla fattura n. 25/21 emessa da per l'ultimo SAL, pari a 102.740,07 in linea capitale, è CP_1 stata versata da mediante compensazioni e mediante bonifico del 24.5.2021, ad eccezione Pt_1 dell'importo € 5.014,08.
Secondo , anche il residuo importo di € 5.014,08 sarebbe stato pagato, affermando di aver Pt_1 versato a l'importo della fattura di cui al doc. 39 che riguardava lavori eseguiti da un CP_1 subappaltatore, e di aver poi dovuto anche pagare direttamente il subappaltatore, che non aveva ricevuto il pagamento da ha però contestato le circostanze addotte da (v. CP_1 CP_1 Pt_1 comparsa di costituzione nel fascicolo di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20 cit.), la quale non ha mai dimostrato quanto affermato in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero di aver pagato sia il subappaltatore sia per i medesimi lavori, dovendosi pertanto CP_1 ritenere dovuta la residua somma di € 5.014,08.
Ora, poiché la somma portata dal decreto ingiuntivo è stata, ad eccezione del residuo importo capitale di € 5.014,08, interamente versata alla creditrice dopo la notifica del decreto, quest'ultimo doveva essere revocato, e doveva essere condannata a versare la somma residua, oltre interessi, e oltre Pt_1 le spese del monitorio.
Infatti, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti
pagina 15 di 17 presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. n. 21840/2013).
Il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di Milano e notificato il 21.5.2021 va pertanto revocato, e va condannata a versare a la somma di € 5.014,08 oltre interessi al tasso Pt_1 CP_1 commerciale dalla scadenza della fattura al saldo, oltre le spese del monitorio come liquidate in decreto.
5. Conclusioni
In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, con condanna di OG a pagare il debito residuo e a pagare le spese del monitorio.
Le spese di lite del presente grado d'appello vanno poste a carico di , posto che “Il criterio della Pt_1 soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 13356/2021) e che è risultata totalmente soccombente all'esito Pt_1 dei due gradi di giudizio, a nulla rilevando, sul piano sostanziale, la disponenda revoca del decreto ingiuntivo: essa discende infatti semplicemente dall'intervenuto pagamento della maggior parte delle somme da esso portate, somme che, in accoglimento delle istanze di e in rigetto delle domande CP_1 di , sono stante accertate come interamente dovute. Pt_1
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che la fase istruttoria non si è svolta e che la fase decisionale si è svolta in forma semplificata (art. 350 bis c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di Milano;
- condanna a corrispondere a la somma di € 5.014,08, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura n. 25/21 al saldo, oltre alle spese del pagina 16 di 17 procedimento monitorio, come liquidate in decreto;
- conferma i punti 1), 2), 4) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado d'appello, che si liquidano in € 10.590 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 8 ottobre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
TI NN NN VA
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NN VA Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera dott.ssa TI NN Consigliera rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da:
C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CALLONI DANIELE Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GE LB
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 7159/2024 pubblicata il
17/07/2024; materia: appalto.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Illustrissima, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, In via principale:
pagina 1 di 17 - in riforma della sentenza n. 7159/2024 del Tribunale di Milano, accertati tutti i requisiti di legge, annullare per violenza la scrittura integrativa del contratto di appalto oggetto di causa, stipulata in data 2 luglio 2020 e consistente nei due documenti allegati sub 15, meglio descritta in premesse, nonché;
- accertare l'effettivo saldo della fattura n. 25/21 di mediante le modalità Controparte_1 descritte in atti e, per l'effetto;
- revocare il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, rigettando altresì tutte le domande di parte appellata, nonché;
- condannare a rimborsare a le somme indebitamente Controparte_1 Parte_1 percepite in forza del d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano e della sentenza n. 7159/21 del Tribunale di Milano;
in via subordinata:
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto dell'appaltatrice ad ottenere un qualche compenso per le opere realizzate in aggiunta a quanto concordato in precedenza alla scrittura del 2 luglio 2020 e che siano state regolarmente autorizzate dalla committente ovvero in relazione al SAL di fine lavori, accertare l'ammontare dei compensi dovuti all'appaltatrice per le suddette opere e, conseguentemente, limitare la condanna all'importo che verrà accertato, compensandola con quanto già versato da e condannando Parte_1 Controparte_1 alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso;
[...] in ogni caso:
− anche nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di alcune o di tutte le domande di Parte_1
accertato l'avvenuto pagamento, in data 11 maggio 2022 mediante offerta reale, dell'intera
[...] somma pretesa da con il d.i. 7661/21 del Tribunale di Milano, revocare il Controparte_1 suddetto decreto ingiuntivo;
in via istruttoria:
- ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta su tutti i capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie del primo grado di giudizio ed ivi non ammessi. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte Ecc.ma rigettare l'appello proposto, interamente confermando la sentenza gravata. Solo subordinatamente, ad istruttoria, si insite per la ammissione della prova orale richiamata in ambito di precisazione delle conclusioni in primo grado. Spese del grado protestate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 7159/2024 pubblicata il 17 luglio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da (d'ora in poi, per brevità, ” o “la Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 17 committente”) contro (d'ora in poi, per brevità, o Controparte_1 CP_1
“l'appaltatrice”), ha respinto le domande proposte da volte ad ottenere in via principale Pt_1
l'annullamento per violenza, e in via subordinata la rescissione per lesione ultra dimidium, della scrittura privata integrativa del contratto di appalto stipulata il 2.7.2020, ed ha confermato il decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a pagare a in forza della medesima scrittura Pt_1 CP_1 privata impugnata, oltre che a in forza della fattura emessa per l'ultimo SAL, la somma complessiva di
€ 362.740,07 oltre interessi e spese.
2. Il giudizio di primo grado
Il Tribunale ha così riassunto il giudizio di primo grado nella sentenza impugnata:
“Con contratto di appalto del 6 marzo 2019, in qualità di committente, appaltava alla Parte_1 la realizzazione di n. 2 palazzine, la prima di cinque piani fuori Parte_2 terra per complessive 12 unità abitative e la seconda di due piani fuori terra per complessive 4 unità abitative, oltre ad un piano interrato per complessivi 16 box, il tutto da realizzarsi sul terreno sito in
Milano, Via OG n. 21 (doc. 1 citazione).
L'attrice ha allegato che il contratto di appalto veniva sottoscritto in data 6 marzo 2019, sebbene la data riportata nel documento sia quella del 28 gennaio 2019, essendo stato retrodatato su espressa richiesta dell'odierna convenuta e per esigenze esclusive di quest'ultima.
Nel contratto di appalto, alla lett. E) delle premesse, era previsto che “l'appaltatore ha dichiarato di ben conoscere le lavorazioni ad esso affidate e i luoghi, i modi e le condizioni in cui esse dovranno essere realizzate e di aver altresì effettuato tutte le ispezioni e studi necessari, di essersi accertato previo sopralluogo delle condizioni ambientali e di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi e oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito sulla determinazione del corrispettivo e che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori”.
Ancora, nel contratto l'appaltatrice espressamente riconosceva e dichiarava, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi, avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo, “di avere tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'appalto” (art.
8.4 lett. c).
Il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito a corpo per € 2.420.000,00, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza (art. 3), il tutto derivante dall'offerta economica definitiva allegata al contratto
pagina 3 di 17 medesimo (all. 1), e le parti concordavano altresì un dettagliato cronoprogramma dei lavori (all. 2 al contratto); veniva espressamente previsto che “il corrispettivo si intende interamente a corpo ed è quindi fisso invariabile e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità dei detti lavori” (art. 3.2) e che “l'appaltatore, dopo aver attentamente valutato la natura e
l'entità di ciascuna attività oggetto dell'appalto, i contenuti del progetto esecutivo e degli elaborati progettuali, il piano di sicurezza e coordinamento allegato sub 3 al contratto, il rischio di ritardi e/o aumenti di costi (con riferimento alle variazioni sia del prezzo che della disponibilità delle materie prime e della manodopera) nella realizzazione dello stesso, i termini tutti del contratto, lo stato dei luoghi, espressamente dichiara e riconosce che il corrispettivo per il completamento dell'appalto è a corpo, avendo tenuto conto di un ragionevole margine di imprevisti per il rischio di errori nella valutazione iniziale” (art. 3.3).
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del contratto “Sulla base dell'attenta valutazione di tutti i possibili costi dell'appalto, le parti convenivano che, in deroga alle disposizioni dell'art. 1664 c.c., il corrispettivo pattuito non potrà in alcun caso essere soggetto a revisione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità”.
Iniziata l'esecuzione delle opere, nel frattempo la sottoscriveva con gli Parte_3 acquirenti per tutte le realizzande unità abitative i relativi contratti preliminari, in forza dei quali i promissari acquirenti versavano immediatamente una piccola somma a titolo di acconto, con previsione del pagamento del saldo (di circa € 200.000,00-250.000,00, a seconda del contratto) al momento del rogito del contratto definitivo, in occasione del quale le singole unità sarebbero state consegnate (doc. 8 citazione).
Le date previste nei singoli contratti preliminari per la consegna delle unità erano tutte successive a quella del 30 aprile 2020, stabilita dal contratto di appalto con per il termine dei Controparte_1 lavori (art. 14 contratto di appalto), e precisamente venivano fissate nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2020 ed il 30 settembre 2020, e alcuni contratti preliminari (quelli sottoscritti con i Signori
, , , e ) prevedevano altresì il Pt_4 CP_2 Persona_1 Persona_2 Per_3 CP_3 riconoscimento di una penale in favore dei promissari acquirenti nel caso di ritardo nella consegna dell'immobile, penale che ammontava ad un importo di € 800,00/950,00 a seconda del contratto per ogni mese di ritardo.
pagina 4 di 17 La committente ha allegato che, incorso d'opera la stessa richiedeva l'esecuzione di alcune specifiche varianti, dovute alle richieste effettuate dai clienti finali per le singole unità abitative. Tali varianti avevano un valore complessivo di circa € 59.000,00, così come valorizzate dall'impresa appaltatrice ed ammesse in sede di verifica dalla Direzione dei Lavori (doc. 9 –si veda colonna “valore ammesso a verifica”), contestando di aver mai chiesto e tanto meno autorizzato alcuna altra variante.
L'attrice ha poi allegato che, nonostante l'assenza di ulteriori varianti richieste dalla committente, in data 17 aprile 2020 la comunicava che erano stati effettuati dei tagli nel Parte_2 cemento armato delle fondazioni e che tali opere non erano state preventivate all'atto della stipula del contratto, bensì asseritamente aggiunte con gli elaborati del 7 febbraio 2019,e ne chiedeva il rimborso, unitamente al rimborso per costi per una asserita attività di completamento della bonifica del terreno oltre che per pretese “continue variazioni e modifiche richieste dalla committente”, quantificando le ulteriori pretese per un ammontare complessivo pari ad € 294.106,88, già al netto di un precedente e datato credito di € 140.000,00 del Signor nei confronti di Pt_5 Controparte_1
Contestualmente, la Società sospendeva i lavori, abbandonando il Controparte_1 cantiere invitava la 21 ad “una rapida ed urgente disamina congiunta e risoluzione fra le parti Pt_1 al fine di consentire la ripresa dei lavori” (doc. 10 citazione).
OG 21 ha allegato che, a fronte delle contestazioni sorte sul punto, chiudeva a più CP_1 riprese il cantiere, talvolta applicando dei lucchetti ai cancelli, talaltra impedendo ai subappaltatori
l'ingresso in cantiere o ancora abbandonando a metà le singole opere iniziate (doc. 13) e la committente, temendo gli ingenti danni nei quali sarebbe incorsa nel caso in cui non fosse più stata in grado di garantire la consegna delle unità immobiliari ai promissari acquirenti nei termini concordati, si trovava di fronte all'alternativa di accettare, pur senza riconoscerne il fondamento, il versamento in capo all'appaltatrice di ulteriori € 300.000,00 oppure di vedersi privata della conclusione delle opere, rimanere del tutto inadempiente nei confronti dei propri clienti ed essere messa a rischio nella propria continuità aziendale.
L'attrice ha quindi dedotto che, in ragione di quanto sopra, la stessa accettava obtorto collo di sottoscrivere un'integrazione del contratto di appalto in data 2 luglio 2020, in virtù della quale riconosceva in capo all'appaltatrice una somma di ulteriori € 50.000,00, oltre IVA, a titolo di varianti richieste dai clienti finali ed un'ulteriore somma di € 250.000,00, oltre IVA, a titolo di “maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore” (doc. 15). ha, quindi, proposto l'odierno giudizio al fine di chiedere al Tribunale adito Parte_1
pagina 5 di 17 l'annullamento della scrittura privata sottoscritta il 2 luglio 2020 per violenza o dolo, ovvero, in via subordinata, la rescissione della medesima per lesione ultra dimidium.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva
[...]
contestando le avverse allegazioni e, in particolare, allegando che le tensioni tra le Controparte_1 parti erano insorte, da una parte, perché non provvedeva sempre al puntuale pagamento CP_4 del dovuto, e, dall'altra perché richiedeva compensi per opere aggiuntive e che CP_1
l'inadempimento di aveva persino costretto a richiedere ingiunzione contro la Pt_1 CP_1 committente, anche se poi la vertenza era stata scongiurata dalla stipula di una scrittura transattiva di integrazione dell'originario contratto, avvenuta in data 2 luglio 2020 (docc. 2-3), nella quale si imponeva a il pagamento della fattura n.1/87, inevasa per € 187.382,63 (quella oggetto Parte_1 del monitorio poi abbandonato), e si riconosceva all'appaltatore somme ulteriori per € 300.000,00,
50.000,00 dei quali per quantificazione a stralcio delle varianti richieste dai futuri proprietari degli appartamenti;
-che nondimeno la committente si rendeva nuovamente inadempiente alle obbligazioni assunte e, una volta provveduto a corrispondere quanto dovuto per la fattura 1/87 e della prima somma di € 50.000,00, la debitrice ometteva sistematicamente il saldo delle ulteriori somme pattuite;
- che nonostante ciò, procedeva diligentemente con i lavori, poiché la pregava CP_1 Parte_1 di ultimare l'opera, avendo programma la vendita delle unità immobiliari realizzande e l'opera veniva quindi definitivamente consegnata nei tempi pattuiti (doc. 4); - l'infondatezza delle doglianze attoree in ordine agli asseriti vizi della volontà che invaliderebbero la scrittura transattiva sottoscritta da
il 2 luglio 2020; - che non vi è stata alcuna minaccia in senso materiale, tali non potendosi Parte_1 in modo alcuno qualificare le comunicazioni di , peraltro a fronte di lavori che procedevano CP_1 regolarmente;
- che non vi stata in ogni caso alcuna minaccia giuridicamente rilevante: la eccezione di inadempimento avrebbe avuto ad oggetto un proprio preciso diritto, e sarebbe stata finalizzata al perseguimento di scopi perfettamente coerenti col dettato normativo e con il contenuto stesso del diritto preteso (anche considerato che era certamente inadempiente quantomeno in Parte_1 riferimento al pagamento della fattura 1/87, e delle opere aggiuntive che ella stessa riconosceva come dovute); - a tutto davvero voler concedere, è frutto di mera ed enfatizzata allegazione di parte - espressamente contestata- che dalla condotta serbata da potesse mai derivare quel CP_1 pregiudizio che 21 ipotizza;
, la condotta serbata da direttamente o Pt_1 CP_5 Parte_1 attraverso la propria Direzione dei Lavori, l'articolato confronto tecnico sviluppatosi tra le parti sui punti controversi, la qualità professionale degli interlocutori coinvolti nella trattativa, escludono che
pagina 6 di 17 dalle pretese di , e dalle modalità con cui furono formulate, sia mai derivato -in prospettiva CP_1 causale- vizio di sorta del consenso di , sia per la loro intrinseca inidoneità a coartare la Pt_1 volontà di sia perché è documentato ampiamente come sia rimasta sempre Parte_1 Pt_1 ben presente a sé stessa, cosciente di quel che faceva, e determinatasi in piena libertà alla stipula della transazione oggi impugnata;
- che è infondata anche la pretesa alla rescissione della transazione “per lesione ai sensi dell'art. 1448 ss. c.c.”, sia perché -materialmente- non si è varcato il limite quantitativo fissato dall'istituto, sia perché basta in effetti richiamare il dettato dell'articolo 1970 c.c. per acclarare la improponibilità di una domanda siffatta.
La convenuta ha concluso chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree e –premessa la pendenza della causa di opposizione sub RG n. 24267/21 del Tribunale di Milano, avente ad oggetto
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. Parte_1
7661/21 per l'importo di € 362.740,07, chiesto e ottenuto da per il pagamento degli importi CP_1 inerenti all'appalto per cui è causa, e dunque connessa sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo al giudizio n. 12308/2021 RG –ha chiesto, preliminarmente, procedersi alla riunione delle cause.
Disposta la riunione del giudizio RG 24267/21 con quello RG 12308/21, già pendente ed avente identità di persone ed oggetto, entrambe le cause sono state istruite dinanzi al Giudice previamente adito, il quale ha quindi istruito entrambi i giudizi a mezzo acquisizione delle produzioni documentali e mediante CTU, nominando all'uopo l'ing. Persona_4
Quindi, con ordinanza del 12.1.2024 resa all'esito dell'udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cinquantacinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.”
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ha respinto:
- la domanda principale di annullamento per violenza, argomentando che: i) anche in base a quanto accertato dal CTU, erano state realizzate diverse varianti non facilmente quantificabili, di tal ché non pareva che l'appaltatrice, prospettando la sospensione dei lavori, avesse minacciato un danno ingiusto, dovendosi ritenere che avesse soltanto tentato di ottenere quanto riteneva di dover ricevere;
ii) con la scrittura privata impugnata l'appaltatrice mirava sia a farsi pagare una fattura già emessa e non pagata, fatta oggetto di ricorso monitorio poi rinunciato, sia a farsi pagare ulteriori opere ritenendole diverse da quelle previste in contratto e in esso non ricomprese;
pertanto la minaccia di sospendere i lavori costituiva in realtà una manifestazione pagina 7 di 17 della volontà di esercitare una legittima eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; iii) la committente, pur potendo evitare di stipulare un contratto che contemplava il pagamento a suo carico di altri € 300.000 - ad esempio radicando un procedimento per accertamento tecnico preventivo volto a verificare la fondatezza o meno delle pretese dell'appaltatrice e, contestualmente, appaltando l'opera residua ad altro appaltatore- ha invece preferito definire immediatamente la controversia insorta con l'appaltatrice, ciò nonostante non avesse neppure pattuito, con i propri acquirenti, penali per il ritardo nella consegna degli appartamenti (dai documenti versati in atti, risultava che soltanto con uno di essi si era obbligata a Pt_1 rimborsare l'affitto di € 950 mensili sino alla consegna); iv) non solo, dunque, non poteva ravvisarsi alcun dolo in capo all'appaltatrice, ma doveva, semmai, ravvisarsi mala fede in capo alla medesima committente che, come emergeva dalla corrispondenza intercorsa con il Pt_1 direttore lavori, aveva deciso di stipulare la scrittura qui impugnata per ottenere la rapida consegna dei lavori, con la riserva mentale di agire successivamente in giudizio per ottenerne l'annullamento;
- la domanda subordinata di rescissione per lesione perché la transazione, quale doveva ritenersi la scrittura impugnata, non è passibile di rescissione per lesione (lo impedisce la natura stessa della transazione, che presuppone che le parti abbiano valutato la vertenza e si siano determinate liberamente, con valutazione insindacabile, di risolverla in un certo modo).
Il Tribunale, previo rigetto dell'opposizione incardinata da , ha inoltre confermato il decreto Pt_1 ingiuntivo emesso in favore di CP_1
3. Il presente giudizio di appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i due seguenti motivi. Pt_1
I) l giudice avrebbe errato a ritenere che non sussistevano i presupposti per l'annullamento per violenza.
Infatti: a. le minacce poste in essere dal legale rappresentante dei (peraltro riconosciute anche CP_1 dal Tribunale, che però non ne aveva tratto le dovute conclusioni) si evincerebbero dalle comunicazioni via e-mail di cui ai documenti da 54 a 59 prodotti da e, ancor di più, dalla conversazione Pt_1 tenutasi in data 23 giugno 2020 tra di e (docc. 60 e Tes_1 Pt_1 Controparte_6
61 ); b. il danno minacciato (ovvero la chiusura del cantiere) era grave, contrariamente a quanto Pt_1 ritenuto dal Tribunale. Infatti, la sospensione dei lavori (più volte minacciata e in alcuni casi anche eseguita) avrebbe comportato per la conseguenza di non poter rispettare la data di consegna Pt_1
pagina 8 di 17 degli appartamenti indicata negli atti preliminari di compravendita stipulati con i clienti, ciò che avrebbe a sua volta determinato la plausibile risoluzione di detti contratti ad opera dei clienti, con il conseguente mancato incasso del saldo dei corrispettivi pattuiti, per oltre € 4.700.000, e la conseguente necessità di restituire gli acconti ricevuti ovvero, nel caso in cui i promissari acquirenti non avessero chiesto ed ottenuto la risoluzione, la necessità di riconoscere loro la penale per ritardo pattuita o, in mancanza, il risarcimento del danno da ritardata consegna;
il tutto con disastrose conseguenze economico-finanziarie per , che senza l'incasso dei corrispettivi pattuiti per la vendita degli Pt_1 appartamenti non avrebbe neppure potuto restituire il finanziamento di oltre € 3.700.000 ottenuto dagli istituti di credito per affrontare l'operazione immobiliare. Del resto, agendo diversamente, per ottenere il rilascio del cantiere da parte di e riappaltare le opere dalla stessa non eseguite, CP_1 Pt_1 avrebbe dovuto sostenere altri ingenti costi, anche giudiziari, e il tempo necessario per ottenere la tutela giudiziale non le avrebbe consentito di rispettare i tempi pattuiti con gli acquirenti;
c. il danno minacciato, era anche ingiusto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il CTU aveva infatti escluso che tra i lavori eseguiti da vi fossero varianti del valore della somma concordata nella CP_1 scrittura integrativa impugnata (€ 300.000), potendo soltanto riconoscersi lavori in variante richiesti dai promissari acquirenti dei singoli appartamenti per circa € 22.568,16 e lavori in variante richiesti dalla committente per € 31.837,29. Delle altre somme richieste dall'appaltatore, quella di € 80.263,36 rientrava nei complessivi lavori dell'appalto a corpo stipulato, quella di € 80.463,88 -relativa alla modifica delle quote di fondazione- poteva essere ritenuta in variante soltanto qualora fosse stato accertato in causa che il contratto d'appalto era stato effettivamente sottoscritto il 28.1.2020, come risulta dal documento contrattuale e non invece il 6.3.2020, come sostenuto da e come Pt_1 emergerebbe dal contenuto delle comunicazioni inter partes versati in atti;
quella infine di € 31.176,00 richiesta da per “andamento anomalo del cantiere” non risultava supportata da alcun elemento CP_1 tecnico. Il danno doveva ritenersi ingiusto anche perché, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, la sospensione dei lavori non costituiva affatto un diritto dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1460 c.c.: il contratto d'appalto inter partes, infatti, contiene una clausola (art. 15) che vieta all'appaltatore di sospendere i lavori in ogni caso e dunque anche in caso di pretesa di corrispettivi ulteriori per varianti, nonché la clausola sub art. 20, che richiede l'autorizzazione scritta della committente per le opere in variante;
inoltre, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, la sospensione dei lavori non era giustificata (neppure nelle minacce di risalenti al periodo di CP_1 maggio e giugno 2020) da alcun ritardo di nel pagamento delle fatture già emesse. Pt_1
pagina 9 di 17 In definitiva, stante la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'annullamento del contratto per violenza, la domanda principale proposta da doveva essere accolta, con conseguente Pt_1 accertamento della non debenza dell'importo – ormai pagato – di € 300.000 oltre IVA, e conseguente condanna di alla restituzione di quanto indebitamente percepito in forza della scrittura CP_1 annullata.
II) Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato anche a confermare il decreto ingiuntivo opposto, atteso che, nelle more del giudizio di primo grado, Pt_1 pagò sia l'importo delle fatture emesse da in forza della scrittura integrativa impugnata, sia - CP_1 mediante compensazioni con propri contro crediti- l'importo della fattura relativa all'ultimo SAL, in tal modo estinguendo l'intero debito portato dal decreto ingiuntivo.
Poiché il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto si era completamente estinto, sebbene -in parte- nelle more del giudizio di opposizione, il decreto doveva essere revocato.
*
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza CP_1 impugnata.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
4. Decisione
I) Il primo motivo di appello è infondato.
Va anzi tutto chiarito e ribadito, in ordine all'invocata annullabilità della scrittura privata del 2 luglio
2020 (doc. 15 ) per violenza, che la scrittura in parola è inquadrabile nella fattispecie della Pt_1 transazione di cui agli artt. 1965 e ss c.c.
Come testualmente si legge nelle premesse della scrittura integrativa in esame, le parti danno atto dell'insorgenza di una vertenza in ordine alla quantificazione delle opere in variante eseguite da e di aver deciso di sottoscrivere tale scrittura integrativa proprio al fine di dirimere detta CP_1 controversia e consentire così la prosecuzione dei lavori: “in data 21.7.2019 la Committente ha promosso un confronto tra la DL e l'Appaltatore al fine di quantificare eventuali maggiori oneri per variazioni progettuali adottate dalla DL (in particolare quota d'imposta delle fondazioni), il quale non ha avuto un esito risolutivo e si è concluso con il documento sottoscritto dall'Appaltatore per presa visione in data 21/02/2020; in data 17/04/2020 l'Appaltatore ha formulata una richiesta di “maggiori oneri sostenuti sia nella prima fase che nel prosieguo contrattuale”[…]; a seguito di quanto sopra pagina 10 di 17 sono intervenuti numerosi scambi di comunicazioni che hanno coinvolto la Committente, l'Appaltatore,
i Subappaltatori, la DL, il CSE senza che tuttavia si sia riusciti sin qui a comporre amichevolmente il contenzioso;
in particolare, a fronte delle richieste avanzate dall'Appaltatore per € 294.106,88, la DL ha ammesso richieste di variante per € 59.675,44 e conteggiato un costo delle varianti apportate pari a circa € 47.032,00; in data 11/06/2020 nel corso dell'incontro tra i rappresentanti delle Parti, al fine di ricercare una soluzione amichevole della vertenza, di comune accordo, si è deciso di rinunciare ad eseguire un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) che quantificasse i maggiori costi dell'opera, in seguito alle varianti apportate, ove dovute;
al fine di consentire il completamento delle opere previste dal Contratto entro le nuove date individuate nel presente accordo per la consegna delle unità abitative ai promissari acquirenti, il Committente si è reso disponibile a comporre la controversia insorta con l'Appaltatore; le parti, senza riconoscimento alcuno delle rispettive pretese, sono giunte comunque alla determinazione di definire bonariamente la controversia tra loro insorta alle seguenti condizioni […]” (cfr. doc. 15 cit.; v. anche doc. 3 CP_1
Trattandosi, dunque, testualmente, di un contratto sottoscritto allo scopo di porre fine a una controversia insorta tra le parti, riguardante una discordante valutazione in ordine alla qualificazione come varianti di una serie di interventi edilizi eseguiti da ne consegue che si è in presenza di CP_1 una transazione.
Del resto, la qualificazione della scrittura in esame come transazione, operata dal giudice di primo grado, non è stata in alcun modo contestata dalle parti che, anzi, l'hanno entrambe recepita nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio d'appello.
Ciò detto, la Corte osserva che, trattandosi di transazione, la scrittura in parola presenta, ontologicamente, una struttura che non ha pretese di sinallagmaticità e di equilibrio, né richiede la fondatezza delle singole posizioni delle parti. La struttura del negozio transattivo, invero, è tale da non richiedere la valutazione delle reciproche concessioni, tanto che l'eventuale squilibrio economico tra quanto riconosciuto e quanto ricevuto è di per sé irrilevante ai fini della validità del negozio (Cass.
6861/2003; Cass. n. 1980/2000; Cass. n. 565/1980), tanto è vero che la transazione non può essere impugnata per lesione (art. 1970 c.c.). Del resto, come ha avuto modo di evidenziare la Corte di
Cassazione, il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria quando costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, posto che detta dichiarazione, nel contesto di un contratto transattivo, non configura una dichiarazione di scienza, ma è strumentale al raggiungimento dello scopo del negozio che si sta pagina 11 di 17 sottoscrivendo (Cass. n. 712/1997).
Ora, ciò che risulta avvenuto nel caso di specie -alla luce del contenuto testuale della transazione del
2.7.2020, così come alla luce del prospetto di analisi delle varianti del febbraio 2020 (doc. 9 ), Pt_1 delle comunicazioni intercorse tra le parti (e il DL) nel periodo maggio-giugno 2020 (docc. da 54 a 61
), che risultano del tutto coerenti con il testo della transazione e ne costituiscono coerente Pt_1 premessa, nonché della relazione di CTU espletata in primo grado - è che qualche mese dopo la conclusione del contratto d'appalto inter partes, nel luglio 2019, l'appaltatrice iniziò a lamentare la richiesta, da parte della committente, di lavori diversi da quelli inizialmente previsti dagli elaborati progettuali sulla scorta dei quali era stato valutato e concordato il prezzo contrattuale “a corpo”.
In particolare, oltre alle varianti interne richieste dai singoli promissari acquirenti con cui nelle more aveva stipulato i preliminari, riteneva di aver dovuto affrontare, sulla scorta di Pt_1 CP_1 documentazione progettuale successivamente inviata dalla committente, ingenti lavori non previsti negli elaborati di contratto.
Il direttore dei lavori e la committenza, come emerge dal prospetto sub doc. 9 cit. (e come confermato dalle premesse della transazione impugnata), hanno riconosciuto quali effettive varianti, come tali idonee a generare un credito per l'appaltatrice, parte delle richieste di per un valore di circa € CP_1
59.000, ma non ha provveduto al pagamento della somma riconosciuta come dovuta. Pt_1
Le parti hanno invece continuato a valutare in maniera difforme gli ulteriori lavori invocati da CP_1 in particolare quelli relativi a scavi, demolizioni, tagli nei blocchi di cemento armato nelle fondazioni
(v. relative voci del doc. 9 cit.; cfr. anche la relazione di CTU: risposta al punto 4 del quesito) per circa
90.000 euro, che sosteneva non essere presenti negli elaborati progettuali posti alla base del CP_1 contratto, bensì in elaborati successivamente comunicati, e che invece riteneva invece Pt_1 ricompresi negli elaborati originari.
La visione delle parti non corrispondeva neppure con riferimento alle due ulteriori macro-voci del prospetto sub doc. 9 cit., per complessivi € 100.000 circa, ovvero i maggiori costi per “anomalo andamento” del cantiere, che secondo non erano stati neppure sufficientemente circostanziati Pt_1 dall'appaltatore, e i maggiori costi di materiale sostenuti per le barre in acciaio del cemento armato, che non riconosceva dovendo ritenersi ricompresi nel contratto a corpo sottoscritto (cfr. doc. 9 cit. Pt_1
e relazione di CTU, risposta al punto 4 del quesito).
Nel mese di giugno 2020, dopo che le reiterate richieste dei maggiori costi da parte di non CP_1 venivano evase, neppure per la parte riconosciuta dalla DL in relazione alle varianti richieste dai pagina 12 di 17 promissari acquirenti (cfr. doc. 10, 11, 12 e doc. 14 , sospendeva i lavori per Pt_1 CP_1 CP_1 qualche giorno (cfr. comunicazioni sub docc. da 55 a 59 ). di e Pt_1 Tes_1 Pt_1 [...] di si incontravano per un pranzo il 23 giugno 2020 (docc. 60 e 61 ) e in CP_6 CP_1 Pt_1 quella sede manifestava la propria intenzione di rinunciare ad incardinare l'ATP Pt_5 precedentemente prospettato da entrambe le parti per la risoluzione della loro vertenza relativa alle varianti (doc. 14 Gimaco cit.), ciò al fine di consentire l'immediata prosecuzione dei lavori e la consegna degli appartamenti prima della fine di quell'anno.
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti – compresa la conversazione registrata di cui al doc. 60 cit.- non emerge, dunque, alcun comportamento prevaricatore né ricattatorio da parte del legale rappresentante di idoneo ad alterare e sviare la volontà negoziale di : quest'ultima, per CP_1 Pt_1 contro, dopo aver attentamente valutato le alternative, ha deliberatamente e scientemente deciso di aderire alle richieste economiche della propria controparte, prediligendo il vantaggio che tale soluzione avrebbe comportato in termini di tempo: la soluzione giudiziale avrebbe infatti certamente allungato i tempi per la stipula dei rogiti, e dunque non solo avrebbe determinato la posticipazione della consegna degli appartamenti ai promissari acquirenti, ma anche la posticipazione del pagamento del saldo del prezzo alla venditrice . Altrettando lucidamente e scientemente, decise, nel periodo Pt_1 Pt_1 maggio-giugno 2020, di percorrere la strada del riconoscimento delle pretese di controparte senza attendere un accertamento imparziale, con la riserva mentale di rimandare il contezioso ad un momento successivo alla stipula dei rogiti (“…ritengo che accettare temporaneamente questa situazione possa essere l'unica strada per metterci al sicuro prima di un contenzioso che vorrò affrontare a viso aperto solo dopo aver messo al sicuro i promissari acquirenti”: così la mail di di in data Tes_1 Pt_1
22.5.2020, doc. 54 ; cfr. anche, in tal senso, la conversazione svoltasi al ristorante sub doc. 60 Pt_1 cit., appositamente registrata da di al fine di precostituirsi la prova che il riconoscimento Pt_5 Pt_1 dei 300.000 euro nella transazione del 2.7.2020 non corrispondeva alla sua “libera volontà”).
Ciò detto in merito all'impossibilità di qualificare le condotte di come minacce idonee ad CP_1 integrare la violenza di cui all'art. 1435 c.c., risulta irrilevante – trattandosi di transazione- qualsiasi dissertazione sulla proporzionalità delle reciproche concessioni e sull'oggettiva fondatezza o meno delle pretese economiche di tenuto conto, sotto quest'ultimo profilo, che – come risulta dalla CP_1 documentazione in atti e come confermato dalla CTU espletata – dette pretese erano state in parte riconosciute come fondate dalla stessa , mentre gran parte delle ulteriori dovevano essere Pt_1 accertate mediante l'esatta identificazione dei documenti progettuali che furono messi a disposizione pagina 13 di 17 dell'appaltatrice prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, e dunque non potevano essere ritenute né oggettivamente, né soggettivamente (cfr. conversazione tra e sub doc. 60 Pt_5 CP_6 cit.) con certezza infondate.
Lo svolgimento dei fatti, come emergente dai documenti citati e come sopra riassunto, rende peraltro evidenza sia dell'assenza del nesso causale tra la “minaccia” di abbandonare il cantiere da parte dell'appaltatore e l'alterazione della volontà, espressa dalla committente nell'atto di transazione, di impegnarsi a versare l'ulteriore importo di € 300.000, sia dell'assenza del requisito della gravità del danno temuto.
Sotto il primo profilo, infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa nelle comunicazioni Pt_1 versate in atti, essa aveva a disposizione delle alternative alla firma della “scrittura integrativa” del
2.7.2020 per ottenere la prosecuzione ed il completamento dei lavori in tempi ragionevoli: oltre all'ATP (via espressamente considerata e valutata dalle parti), avrebbe anche potuto, previo Pt_1 pagamento delle varianti ritenute dovute, incardinare un procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere, previo accertamento del fumus dell'infondatezza delle ulteriori pretese avversarie, l'esatto adempimento del contratto da parte di ovvero, in alternativa, la liberazione del cantiere da CP_1 parte della stessa per poi appaltare le opere residue ad altra impresa, ottenendo così, in tempi ragionevolmente brevi, il medesimo risultato raggiunto con la scrittura privata di cui ora si duole.
Sotto il profilo dell'assenza del requisito della gravità del danno ingiusto che sarebbe derivato a dal fermo cantiere, si deve poi evidenziare che soltanto uno dei contratti preliminari versati in CP_1 atti (quello del sig. : cfr. doc. 8 ) prevedeva l'obbligo per di versare una somma Pt_4 Pt_1 Pt_1
(nella specie € 950,00 mensili) a titolo di rimborso del canone d'affitto in caso di consegna dell'appartamento successiva alla data prevista nel preliminare, mentre nessuno dei contratti preliminari riportava un termine essenziale per la consegna dell'immobile e per la stipula del rogito;
cosicché la plausibile richiesta di risoluzione dei contratti preliminari da parte dei promissari acquirenti prospettata da , e le conseguenti catastrofiche ricadute sul suo equilibrio economico-finanziario, Pt_1 non appaiono trovare adeguato fondamento nella documentazione in atti.
Ne consegue che la scelta di dirimere la controversia insorta con l'appaltatore in merito ai pretesi maggiori costi dei pretesi lavori in variante, mediante la transazione per cui è causa, è stata una scelta discrezionale della committente , per nulla “obbligata” dalla necessità di evitare “un male Pt_1 ingiusto e notevole”, risultando, per contro, che avrebbe ben potuto scegliere altre vie, tenuto Pt_1 conto che la posticipazione di qualche mese della stipulazione dei rogiti e della consegna degli pagina 14 di 17 appartamenti non avrebbe plausibilmente comportato alcuna grave conseguenza per l'odierna appellante.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per l'annullamento della transazione del 2.7.2020 per violenza.
Il primo motivo di appello va dunque respinto.
II) E' invece fondata la doglianza di cui al secondo motivo di appello.
E' pacifico e documentato (v. doc. 74 ) che l'odierna appellante ha provveduto a versare, nelle Pt_1 more del giudizio di primo grado, la parte della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto relativa alle fatture emesse da in forza della scrittura privata del 2.7.2020. CP_1
E' altresì pacifico (cfr. comparsa di costituzione e risposta di nel fascicolo – riunito - di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20) che anche la somma portata dal decreto opposto relativa alla fattura n. 25/21 emessa da per l'ultimo SAL, pari a 102.740,07 in linea capitale, è CP_1 stata versata da mediante compensazioni e mediante bonifico del 24.5.2021, ad eccezione Pt_1 dell'importo € 5.014,08.
Secondo , anche il residuo importo di € 5.014,08 sarebbe stato pagato, affermando di aver Pt_1 versato a l'importo della fattura di cui al doc. 39 che riguardava lavori eseguiti da un CP_1 subappaltatore, e di aver poi dovuto anche pagare direttamente il subappaltatore, che non aveva ricevuto il pagamento da ha però contestato le circostanze addotte da (v. CP_1 CP_1 Pt_1 comparsa di costituzione nel fascicolo di opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 19 e 20 cit.), la quale non ha mai dimostrato quanto affermato in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero di aver pagato sia il subappaltatore sia per i medesimi lavori, dovendosi pertanto CP_1 ritenere dovuta la residua somma di € 5.014,08.
Ora, poiché la somma portata dal decreto ingiuntivo è stata, ad eccezione del residuo importo capitale di € 5.014,08, interamente versata alla creditrice dopo la notifica del decreto, quest'ultimo doveva essere revocato, e doveva essere condannata a versare la somma residua, oltre interessi, e oltre Pt_1 le spese del monitorio.
Infatti, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti
pagina 15 di 17 presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. n. 21840/2013).
Il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di Milano e notificato il 21.5.2021 va pertanto revocato, e va condannata a versare a la somma di € 5.014,08 oltre interessi al tasso Pt_1 CP_1 commerciale dalla scadenza della fattura al saldo, oltre le spese del monitorio come liquidate in decreto.
5. Conclusioni
In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, con condanna di OG a pagare il debito residuo e a pagare le spese del monitorio.
Le spese di lite del presente grado d'appello vanno poste a carico di , posto che “Il criterio della Pt_1 soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. 13356/2021) e che è risultata totalmente soccombente all'esito Pt_1 dei due gradi di giudizio, a nulla rilevando, sul piano sostanziale, la disponenda revoca del decreto ingiuntivo: essa discende infatti semplicemente dall'intervenuto pagamento della maggior parte delle somme da esso portate, somme che, in accoglimento delle istanze di e in rigetto delle domande CP_1 di , sono stante accertate come interamente dovute. Pt_1
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che la fase istruttoria non si è svolta e che la fase decisionale si è svolta in forma semplificata (art. 350 bis c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 7661/21 emesso dal Tribunale di Milano;
- condanna a corrispondere a la somma di € 5.014,08, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso commerciale dalla scadenza della fattura n. 25/21 al saldo, oltre alle spese del pagina 16 di 17 procedimento monitorio, come liquidate in decreto;
- conferma i punti 1), 2), 4) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado d'appello, che si liquidano in € 10.590 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 8 ottobre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
TI NN NN VA
pagina 17 di 17