TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3189/2024 R.G.
(C.F. CF. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siracusa alla Via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv. Silvano La Rosa, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti -opponente-
CONTRO
C.F. e Partita IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di mandataria della rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
Christian Faggella Pellegrino, giusta procura generale in atti -opposta-
OGGETTO: opposizione a precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 avverso l'atto di precetto con il quale la nella sua qualità di Controparte_1 procuratrice generale della gli aveva intimato, in virtù del decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 1066/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, di pagare la complessiva somma di
€ 7.714,94. Intendendo contestare il diritto del creditore procedente ad agire in forza del menzionato titolo,
l'odierno opponente esponeva che il decreto ingiuntivo n. 1066/2019 era stato revocato con provvedimento reso all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato al n.
RG 4443/2019 innanzi al Tribunale di Siracusa. Rilevata, pertanto, la carenza di un valido titolo esecutivo, contestava il diritto della società a procedere all'esecuzione forzata. In subordine, chiedeva accertarsi il difetto di legittimazione della non avendo la Controparte_1 società opposta fornito adeguata prova di essa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la ichiarando di rinunciare all'atto di precetto Controparte_1 oggetto dell'opposizione, confermando che lo stesso era stato erroneamente notificato al debitore sulla base di un decreto ingiuntivo già revocato. Senza recesso dalla esplicita rinuncia al precetto, deduceva in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente. Pertanto, concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Celebratasi la prima udienza, in data 30.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio, a seguito della notifica dell'atto di citazione, comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile. Da ciò consegue, altresì,
l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata da parte opponente.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, il venir meno dell'interesse non può che portare alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182).
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza accertata, la causa va decisa al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio. Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale. In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica … una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719). Occorre, pertanto, verificare se la domanda avanzata, sulla quale alcuna attività istruttoria risulta essere stata espletata, aveva, alla data della sua proposizione, una sua fondatezza.
Orbene, già al momento della sua proposizione, la domanda si palesava infondata alla luce dell'ordinanza emessa a definizione del procedimento RG 4443/2019. Inoltre, la notifica del precetto da parte del creditore virtualmente soccombente, sia pure alla luce di decreto ingiuntivo revocato, ha costretto la parte intimata ad una, seppur minima, reazione giudiziale.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opposta e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore dichiarato, valori minimi relativi allo scaglione di valore e per le sole fasi di studio e atto introduttivo, in considerazione dell'attività processuale espletata e della minima complessità della controversia.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3189/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e che si liquidano in € 849,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per rimborso
[...] spese forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Siracusa il 26.02.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3189/2024 R.G.
(C.F. CF. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siracusa alla Via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv. Silvano La Rosa, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti -opponente-
CONTRO
C.F. e Partita IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di mandataria della rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
Christian Faggella Pellegrino, giusta procura generale in atti -opposta-
OGGETTO: opposizione a precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 avverso l'atto di precetto con il quale la nella sua qualità di Controparte_1 procuratrice generale della gli aveva intimato, in virtù del decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 1066/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, di pagare la complessiva somma di
€ 7.714,94. Intendendo contestare il diritto del creditore procedente ad agire in forza del menzionato titolo,
l'odierno opponente esponeva che il decreto ingiuntivo n. 1066/2019 era stato revocato con provvedimento reso all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato al n.
RG 4443/2019 innanzi al Tribunale di Siracusa. Rilevata, pertanto, la carenza di un valido titolo esecutivo, contestava il diritto della società a procedere all'esecuzione forzata. In subordine, chiedeva accertarsi il difetto di legittimazione della non avendo la Controparte_1 società opposta fornito adeguata prova di essa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la ichiarando di rinunciare all'atto di precetto Controparte_1 oggetto dell'opposizione, confermando che lo stesso era stato erroneamente notificato al debitore sulla base di un decreto ingiuntivo già revocato. Senza recesso dalla esplicita rinuncia al precetto, deduceva in ogni caso l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente. Pertanto, concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Celebratasi la prima udienza, in data 30.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio, a seguito della notifica dell'atto di citazione, comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile. Da ciò consegue, altresì,
l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata da parte opponente.
Come noto, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, il venir meno dell'interesse non può che portare alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182).
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza accertata, la causa va decisa al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio. Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale. In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica … una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719). Occorre, pertanto, verificare se la domanda avanzata, sulla quale alcuna attività istruttoria risulta essere stata espletata, aveva, alla data della sua proposizione, una sua fondatezza.
Orbene, già al momento della sua proposizione, la domanda si palesava infondata alla luce dell'ordinanza emessa a definizione del procedimento RG 4443/2019. Inoltre, la notifica del precetto da parte del creditore virtualmente soccombente, sia pure alla luce di decreto ingiuntivo revocato, ha costretto la parte intimata ad una, seppur minima, reazione giudiziale.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opposta e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore dichiarato, valori minimi relativi allo scaglione di valore e per le sole fasi di studio e atto introduttivo, in considerazione dell'attività processuale espletata e della minima complessità della controversia.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3189/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e che si liquidano in € 849,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per rimborso
[...] spese forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Siracusa il 26.02.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro