Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 848/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere relatore
Dott.ssa Cannata Giovanna - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa d'appello n.848/2023 R.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova promossa da:
il con sede in Pordenone, rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'Avv.Riccardo Muz del Foro di Pordenone per mandato in atti
- APPELLANTE
c o n t r o elettivamente domiciliata in Genova via Malta 2/6 nello studio Controparte_1 dell'Avv.Stefano Bazzani che la rappresenta e difende per mandato in atti
- APPELLATA
APPELLATI
e
Controparte_4
[...]
– APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL CAF: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti e fermo il rigetto della domanda relativa al rimborso della somma pari ad € 2.108,40 a titolo di mancata fruizione del contributo per l'alloggio:
nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per le causali di cui in narrativa, in accoglimento dell'appello proposto da il in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, respingersi la domanda proposta da CP_1
.
[...]
Con conseguente riforma delle spese del primo grado di giudizio, comprese quelle di CTU, vittoria di quelle della causa di appello e condanna alla restituzione di quanto già versato dalla odierna appellante alla parte attrice e ai terzi intervenuti Controparte_1 [...]
ulla base della sentenza oggi impugnata. Pt_3 Parte_4
In ogni caso ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore al
50 %, il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 primo comma C.C. in ragione della colpa della presunta danneggiata.
In via subordinata:
Per le causali di cui in narrativa, in parziale riforma della sentenza impugnata, riformarsi in ogni caso il capo relativo alle spese processuali liquidate in favore dei terzi intervenuti e . CP_2 CP_3 Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto già versato dalla odierna appellante ai terzi intervenuti e sulla base della Parte_3 Parte_4 sentenza oggi impugnata”.
PER GLI APPELLATI: “Dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello, confermando la sentenza impugnata. Vinte le spese del doppio grado del giudizio”.
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio adiva il Tribunale di Genova al fine di Controparte_1
sentire condannare la ed il in solido tra loro, al risarcimento dei CP_4 Parte_1
danni conseguiti alla errata compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del
21.02.2018: errore dal quale sarebbe derivato il mancato riconoscimento delle agevolazioni economiche asseritamente spettanti al figlio in relazione CP_3 all'iscrizione all'Università Bocconi di Milano per l'anno accademico 2018/2019: danni quantificati in complessivi euro 15.040,00. L'errore sarebbe incorso nella compilazione del
Quadro A della DSU, nel quale il richiedente può fornire alcune informazioni necessarie ad ottenere un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare: precisamente, sarebbe incorso – l'errore – nell'omessa spunta della casella corrispondente alla voce che faceva riferimento alla presenza nel nucleo familiare del dichiarante di una figlia minorenne ed al fatto che la madre, unico genitore presente nello stato di famiglia, avesse svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. Se la casella fosse stata correttamente selezionata si sarebbe prodotto un aumento del valore della scala di equivalenza che contribuiva a diminuire il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. I convenuti, costituendosi separatamente in giudizio, eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, in quanto non era lei mai il figlio titolare delle agevolazione;
in subordine, era legittimata ad agire non per l'intero ma soltanto per il 50% del danno, in quanto era legalmente separata dal marito ed il figlio era per il 50% a carico dell'altro genitore. Nel merito, contestavano in fatto e diritto la mancanza di fondamento della domanda attrice e la quantificazione del danno, opponendosi al suo accoglimento.
Intervenivano volontariamente in giudizio e , rispettivamente CP_2 CP_3 coniuge e figlio dell'attrice, aderendo in principalità alla domanda attrice. In subordine chiedevano che il danno fosse liquidato per metà ciascuno a favore di e Controparte_1
o per intero a favore di . Nel contraddittorio delle parti il CP_3 CP_3
Tribunale disponeva CTU, volta alla verifica dell'effettiva trasmissione alla da parte CP_4 dell'attrice, di tutta la documentazione necessaria alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE;
ad accertare l'esistenza e la causa dell'errore asseritamente incorso nella compilazione del DSU;
nonché il danno che ne era derivato in capo all'attrice. In esito alla CTU, fallito il tentativo di conciliazione, decideva la causa con sentenza con la quale, in accoglimento della domanda attrice, condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno a favore dell'attrice, che liquidava nella somma complessiva di euro 12.931,60, ed al pagamento delle spese di causa, che liquidava separatamente a favore dell'attrice e delle parti intervenute in giudizio nella somma di euro Parte 5.077,00. Il ha proposto appello contro la decisione del Tribunale, col quale chiede alla Corte di rivisitare la fattispecie e respingere la domanda attrice alla luce di una lettura più attenta della relazione peritale;
rivalutare comunque l'ipotesi di un concorso di colpa della stessa parte danneggiata, diminuendo l'ammontare del danno. Ha proposto anche un motivo di appello contro la condanna al pagamento delle spese di causa a favore di e Gli appellati e e Pt_3 CP_3 Controparte_1 Pt_3 CP_3 costituendosi separatamente in giudizio, resistono all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. non si costituiva ed era dichiarata contumace. La causa è stata CP_4 rimessa alla decisione della Corte all'udienza del 19.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Il Tribunale ha affermato in principio che il CAF deve raccogliere i dati forniti dal contribuente e compilare la dichiarazione sulla base di quei dati, pur non essendo tenuto a verificare la loro correttezza. Di questa risponde soltanto il contribuente che fornisce i dati al CAF e sottoscrive la dichiarazione. Nella fattispecie, è evidente e documentale l'errore commesso dal CAF nella compilazione della DSU. Infatti – afferma il Tribunale – il CAF, pur avendo ricevuto tutte le informazioni utili alla corretta compilazione, non ha selezionato la voce rilevante del Quadro A, di cui aveva contezza, risultando così un valore ISEE superiore al massimo previsto per avere l'accesso alle borse di studio ed alle altre agevolazioni.
Col primo motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che il CAF abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie alla compilazione del DSU. Per contro, il CTU ha affermato che non esiste la prova certa della trasmissione al CAF di tutti i dati necessari per la compilazione, mancando una distinta di consegna della documentazione richiamata dall'attrice. Pertanto, la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, che costituisce un punto controverso della causa, la cui verità invece è incontrastabilmente esclusa dalla CTU. Il motivo è infondato. Come fa notare la difesa di parte appellata, lo stesso CTU ha affermato che essendo i dati in questione, attinenti alla composizione del nucleo familiare del dichiarante, richiesti per la compilazione del CTU, appare verosimile che essi siano stati richiesti alla cliente e consegnati al CAF per l'adempimento dell'incarico. D'altra parte, nel quadro A della dichiarazione risulta la composizione del nucleo familiare della richiedente, nel quale è inserito il nominativo della figlia minorenne , mentre dal successivo quadro B risulta che Persona_1 CP_1
ha dichiarato di avere in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[...]
Onde il CAF disponeva di tutte le informazioni necessarie a compilare correttamente il
DSU. Come osserva correttamente la difesa dell'appellata, la prova dell'omissione Parte colposa, imputabile al è in re ipsa, emergendo dallo stesso contenuto del DSU, che contiene una contraddizione, o quantomeno è presuntiva. Risultando documentalmente che la ha comunicato al CAF tutte le informazioni relative alla composizione del CP_1
suo nucleo familiare, necessarie a compilare correttamente la DSU, risulta provata l'omissione colposa del CAF e giustificato l'accoglimento della domanda attrice.
Col secondo motivo la difesa dell'appellante chiede alla Corte di accertare il concorso di colpa della stessa richiedente nella produzione del danno. Infatti, sarebbe stato sufficiente ad evitare il danno – da parte della - leggere il documento per verificare la CP_1 correttezza dei dati personali prima di sottoscriverlo. L'omesso controllo sul contenuto della dichiarazione assumerebbe rilievo ai fini dell'accertamento del concorso di colpa della stessa danneggiata.
Per quanto riguarda l'ammissibilità del motivo in esame, concernente questione non espressamente dedotta nel primo grado del giudizio, osserva quanto segue.
Il giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede di accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in correlazione con la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare la responsabilità dell'autore dell'illecito e di quantificare il danno. Tuttavia, il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche senza eccezione di parte, sempre che la parte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l'onere di proporre appello per tale omissione (Cass.,
21.01.2020, 1164). Nella fattispecie, la questione relativa al concorso di colpa del danneggiato, essendo stata proposta con l'atto di appello, può essere presa in esame dalla Corte per una eventuale diminuzione del risarcimento del danno.
Il motivo è infondato nel merito. Come osserva giustamente la difesa della parte appellata, nel contratto di prestazione d'opera, nel quale il prestatore svolge autonomamente il proprio incarico, il cliente non è tenuto ad alcun controllo sull'operato del prestatore o del professionista. In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il professionista non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass.,21.05.2019,
n.13592).
Con l'ultimo motivo, rivolto contro gli interventori, l'appellante chiede la riforma del capo della sentenza del Tribunale che lo ha condannato, in solido con a rifondere le CP_4
spese di causa a e . Contesta al Tribunale di avere fatto malgoverno CP_2 CP_3
del principio di soccombenza, che regola la liquidazione delle spese, posto che CP_2
Parte
e non erano stati chiamati in causa dal ma erano intervenuti
[...] CP_3 volontariamente in giudizio per far valere lo stesso diritto dell'attrice. Il loro intervento non aveva recato alcuna utilità alla causa posto che il Tribunale, disattendendo le eccezioni del
Parte
aveva riconosciuto pienamente la legittimazione ad agire dell'attrice.
Il motivo è infondato. I sono intervenuti in giudizio non solo per sostenere le CP_2 ragioni dell'attrice principale ma anche per fare valere in via autonoma il loro diritto al risarcimento del danno nel caso in cui fosse stata accolta l'eccezione preliminare dei convenuti. Il Tribunale non ha pronunciato sulla domanda degli intervenuti perché ha respinto l'eccezione preliminare dei convenuti, riconoscendo quindi la piena legittimazione ad agire dell'attrice. Ma ha liquidato le spese a favore degli interventori in applicazione del principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite: il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in causa dal convenuto od intervenuto volontariamente in giudizio, deve essere posto a carico dell'attore, quando la chiamata in causa o l'intervento del terzo si siano resi necessari in relazione alle tesi sostenute od alle eccezioni proposte dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass,06.12.19, n.31889).
Mentre respinge integralmente l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante ed a favore degli appellati le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di
Genova promossa da:
il - Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
c o n t r o e Controparte_1 CP_2 CP_3
- APPELLATI
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado del giudizio, che liquida a favore di nella somma complessiva di euro 4.000,00, a Controparte_1
favore di e nella somma complessiva di euro 2.500,00, CP_2 CP_3
oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 8 gennaio 2025 ILCONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE