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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
ST AN CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 530/2025, introdotta da
(ROMA, 16/03/1980) e Parte_1 Parte_2
, 23/04/1986), entrambi con il patrocinio dell'avv. DIEGO
[...]
FABBRI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 21/11/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) la Sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza entro il termine di Pt_2
6 mesi dall'omologa della separazione;
3) il figlio sarà affidato ad entrambe i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento e residenza presso l'abitazione coniugale sita in Roma via Rodolfo Crespi 50 in cui risiederà anche il padre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
4) Vista la differenza di reddito, la sig.ra corrisponderà mensilmente, per Pt_2 il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 200,00; mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per lo stesso secondo la convenzione formulata tra Foro e COA di Roma;
5) la Sig.ra , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà Pt_2 di tenere con sé il figlio anche tre giorni alla settimana consecutivi, martedì, mercoledì e giovedì, dall'uscita da scuola ore 14 e per tutto il pernotto;
6) i fine settimana saranno alternati con decorrenza dalle ore 9 del sabato alle alle ore 21 della domenica.
7) Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza (es. la settimana di Natale con uno e la settimana del Capodanno
-Epifania con l'altra e viceversa) e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio. Stesso dicasi per le vacanze estive, per le quali, visto il termine degli impegni scolastici, i genitori potranno concordare di tenere con sé il figlio per periodi più lunghi;
8) Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
9) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 16/03/1980) e ,
[...] Parte_2 Pt_2
23/04/1986), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 21/11/2013, 3 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00187, Parte I, Serie 08, Anno 2013, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
ST AN CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 530/2025, introdotta da
(ROMA, 16/03/1980) e Parte_1 Parte_2
, 23/04/1986), entrambi con il patrocinio dell'avv. DIEGO
[...]
FABBRI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 21/11/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) la Sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza entro il termine di Pt_2
6 mesi dall'omologa della separazione;
3) il figlio sarà affidato ad entrambe i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento e residenza presso l'abitazione coniugale sita in Roma via Rodolfo Crespi 50 in cui risiederà anche il padre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
4) Vista la differenza di reddito, la sig.ra corrisponderà mensilmente, per Pt_2 il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 200,00; mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per lo stesso secondo la convenzione formulata tra Foro e COA di Roma;
5) la Sig.ra , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà Pt_2 di tenere con sé il figlio anche tre giorni alla settimana consecutivi, martedì, mercoledì e giovedì, dall'uscita da scuola ore 14 e per tutto il pernotto;
6) i fine settimana saranno alternati con decorrenza dalle ore 9 del sabato alle alle ore 21 della domenica.
7) Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza (es. la settimana di Natale con uno e la settimana del Capodanno
-Epifania con l'altra e viceversa) e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio. Stesso dicasi per le vacanze estive, per le quali, visto il termine degli impegni scolastici, i genitori potranno concordare di tenere con sé il figlio per periodi più lunghi;
8) Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
9) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 16/03/1980) e ,
[...] Parte_2 Pt_2
23/04/1986), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 21/11/2013, 3 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00187, Parte I, Serie 08, Anno 2013, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA EN