Articolo 4 della Legge 10 febbraio 1989, n. 48
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 febbraio 1989
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Versione
29 giugno 1990
Art. 4. ((1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, e' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.
2. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.
3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli))
Entrata in vigore il 29 giugno 1990