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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8764 /2023, promossa da: nato in [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MAESTRI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Giuseppe Bovini 43 48123 RAVENNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 29/06/2023, cittadino del Marocco, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 24/06/2023 e notificato in pari data con il quale la
Questura di Ravenna, sulla base del parere negativo emesso in data 19/08/2022 dalla
Commissione Territoriale di Bologna, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 comma 1 del T.U. Immigrazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2., D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il , regolarmente notificato, si è costituito in giudizio con memoria Controparte_1 di costituzione depositata in data 11/09/2023, chiedendo di respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata, sostenendo che il ricorrente originariamente titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, non abbia più potuto rinnovarlo a causa di un'impressionante sequenza criminale che, protraendosi ininterrottamente dal 2014 fino al 2023, ha portato a numerose denunce per truffa (ex art.640 c.p.), in ordine alle quali ha proceduto il Tribunale penale di Ravenna. Sempre secondo la difesa della resistente, dalle indagini svolte da parte dell'amministrazione resistente, non sono emersi elementi attestanti un effettivo e proficuo inserimento sociale in Italia tale da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente e che ricorrono nel caso di specie, le condizioni ostative al riconoscimento della protezione speciale di cui all'art.19, comma 1.1., TUI.
1 All'udienza del 21/09/2023, fissata per la comparizione delle parti, è stata disposta l'audizione del ricorrente il quale, senza l'ausilio dell'interprete, ha reso le seguenti dichiarazioni: “Qui vivo con padre, madre, due fratelli e una sorella. Io sono il più grande. Ho frequentato la scuola, ma era difficile per me. Ho preso la terza media nel
2012. Poi ho conosciuto una tunisina che mi ha suggerito una scuola serale e sto seguendo un corso serale di ragioneria presso l'ITC di Ravenna, sono in quinta superiore (ho prodotto le pagelle). Vado bene. Dal 2016 non sono più tornato in Marocco. Non ho parenti in Marocco, io sono di Kourigba, non lontano dalla zona del terremoto. Ho una nonna, mamma di mia mamma che vive vicino Marrachech. A Kourigba non ho nessuno con cui poter restare a vivere. Ho lavorato ultimamente, ho fatto una settimana a luglio alla CONAD di Cesarea e anche tutto agosto ho lavorato, sempre presso la Conad. Ho degli amici”. All'udienza del 02/01/2025, fissata per la discussione delle parti, svolta nelle forme della trattazione scritta, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis – sulla base della domanda di presentazione della domanda (22.02.2022) - , secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio
2 nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano.
Infatti, egli ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese. Nello specifico, il ricorrente è partito, insieme alla famiglia, dal suo Paese ed è arrivato in Italia nel 2000, quando era minorenne. È quindi sul nostro territorio da venticinque anni.
In Italia ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare dal 2017 ad oggi. Attualmente il ricorrente risulta assunto dall'impresa COOP Alleanza 3.0 Società Cooperativa con un contratto di somministrazione a tempo determinato, stipulato in data 08/07/2024 e prorogato fino al 12/01/2025, percependo una retribuzione mensile netta di circa euro 1.300,00-1.400,00 (cfr. documentazione lavorativa e buste paga in atti). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale ), il ricorrente ha percepito nell'anno 2017 un guadagno complessivo CP_2 di euro 85,00, nel 2018 di euro 655,00, nel 2019 di euro 4.085,00, nel 2020 di euro 859,00, nel 2022 di euro 96,00, nel 2023 di euro 3.362,42 e nel 2024 di euro 3.092,00.
Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria stabilità abitativa: dalla documentazione in atti (cfr. contratto di locazione e dichiarazione di ospitalità) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Ravenna, in Via Marzabotto nr.5, insieme alla sua famiglia.
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una buona conoscenza, oltre ad aver frequentato fin dall'infanzia le istituzioni scolastiche italiane con ottimo rendimento (cfr. percorso scolastico e formativo in atti).
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano e la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata e familiare in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania
-16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c.
3 Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei genitori e i fratelli in Italia, riferimento familiare sul territorio.
Il bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ebbene, tornando al caso di specie, al fine di effettuare tale bilanciamento deve tenersi conto delle condotte penalmente rilevanti a carico del ricorrente. Dalla documentazione penale in atti e dalle indagini d'ufficio effettuate dall'Amministrazione resistente, si evince che a carico del ricorrente vi siano numerose denunce per reati di truffa ex art.640 c.p., realizzati in un arco temporale che spazia dal 2014 al 2023.
Tali episodi però sono in gran parte stati commessi quando il ricorrente era minorenne e si tratta inoltre di fatti di lieve offensività - in quanto connotati da scarso valore economico di circa 100-150 euro- e per i quali vi è stata rimessione di querela da gran parte delle persone offese, risarcite dal ricorrente.
La giovane età, la presenza del nucleo familiare in Italia, la permanenza ultraventennale sul territorio nazionale, l'integrazione lavorativa, sociale e scolastica del ricorrente fungono da elementi decisivi nel bilanciamento con le esigenze pubblicistiche, riconoscendo valore primario alla necessità di tutelare il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, ormai qui radicata, tanto da non giustificare un suo pregiudizio per salvaguardare superiori interessi pubblici che non paiono essere attualmente in pericolo per le ragioni appena esposte.
Il ricorso pertanto merita accoglimento pur essendo doveroso precisare che il riconosciuto permesso di soggiorno potrà essere revocato nel caso di eventuali ulteriori infrazioni delle regole di civile convivenza da parte del ricorrente.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4 3.
Considerato che
i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 07/01/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano Presidente dott. Luca Minniti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8764 /2023, promossa da: nato in [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MAESTRI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Giuseppe Bovini 43 48123 RAVENNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 29/06/2023, cittadino del Marocco, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 24/06/2023 e notificato in pari data con il quale la
Questura di Ravenna, sulla base del parere negativo emesso in data 19/08/2022 dalla
Commissione Territoriale di Bologna, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 comma 1 del T.U. Immigrazione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2., D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il , regolarmente notificato, si è costituito in giudizio con memoria Controparte_1 di costituzione depositata in data 11/09/2023, chiedendo di respingere la domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata, sostenendo che il ricorrente originariamente titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, non abbia più potuto rinnovarlo a causa di un'impressionante sequenza criminale che, protraendosi ininterrottamente dal 2014 fino al 2023, ha portato a numerose denunce per truffa (ex art.640 c.p.), in ordine alle quali ha proceduto il Tribunale penale di Ravenna. Sempre secondo la difesa della resistente, dalle indagini svolte da parte dell'amministrazione resistente, non sono emersi elementi attestanti un effettivo e proficuo inserimento sociale in Italia tale da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente e che ricorrono nel caso di specie, le condizioni ostative al riconoscimento della protezione speciale di cui all'art.19, comma 1.1., TUI.
1 All'udienza del 21/09/2023, fissata per la comparizione delle parti, è stata disposta l'audizione del ricorrente il quale, senza l'ausilio dell'interprete, ha reso le seguenti dichiarazioni: “Qui vivo con padre, madre, due fratelli e una sorella. Io sono il più grande. Ho frequentato la scuola, ma era difficile per me. Ho preso la terza media nel
2012. Poi ho conosciuto una tunisina che mi ha suggerito una scuola serale e sto seguendo un corso serale di ragioneria presso l'ITC di Ravenna, sono in quinta superiore (ho prodotto le pagelle). Vado bene. Dal 2016 non sono più tornato in Marocco. Non ho parenti in Marocco, io sono di Kourigba, non lontano dalla zona del terremoto. Ho una nonna, mamma di mia mamma che vive vicino Marrachech. A Kourigba non ho nessuno con cui poter restare a vivere. Ho lavorato ultimamente, ho fatto una settimana a luglio alla CONAD di Cesarea e anche tutto agosto ho lavorato, sempre presso la Conad. Ho degli amici”. All'udienza del 02/01/2025, fissata per la discussione delle parti, svolta nelle forme della trattazione scritta, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis – sulla base della domanda di presentazione della domanda (22.02.2022) - , secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio
2 nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano.
Infatti, egli ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese. Nello specifico, il ricorrente è partito, insieme alla famiglia, dal suo Paese ed è arrivato in Italia nel 2000, quando era minorenne. È quindi sul nostro territorio da venticinque anni.
In Italia ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare dal 2017 ad oggi. Attualmente il ricorrente risulta assunto dall'impresa COOP Alleanza 3.0 Società Cooperativa con un contratto di somministrazione a tempo determinato, stipulato in data 08/07/2024 e prorogato fino al 12/01/2025, percependo una retribuzione mensile netta di circa euro 1.300,00-1.400,00 (cfr. documentazione lavorativa e buste paga in atti). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale ), il ricorrente ha percepito nell'anno 2017 un guadagno complessivo CP_2 di euro 85,00, nel 2018 di euro 655,00, nel 2019 di euro 4.085,00, nel 2020 di euro 859,00, nel 2022 di euro 96,00, nel 2023 di euro 3.362,42 e nel 2024 di euro 3.092,00.
Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria stabilità abitativa: dalla documentazione in atti (cfr. contratto di locazione e dichiarazione di ospitalità) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Ravenna, in Via Marzabotto nr.5, insieme alla sua famiglia.
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una buona conoscenza, oltre ad aver frequentato fin dall'infanzia le istituzioni scolastiche italiane con ottimo rendimento (cfr. percorso scolastico e formativo in atti).
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano e la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata e familiare in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania
-16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c.
3 Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei genitori e i fratelli in Italia, riferimento familiare sul territorio.
Il bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ebbene, tornando al caso di specie, al fine di effettuare tale bilanciamento deve tenersi conto delle condotte penalmente rilevanti a carico del ricorrente. Dalla documentazione penale in atti e dalle indagini d'ufficio effettuate dall'Amministrazione resistente, si evince che a carico del ricorrente vi siano numerose denunce per reati di truffa ex art.640 c.p., realizzati in un arco temporale che spazia dal 2014 al 2023.
Tali episodi però sono in gran parte stati commessi quando il ricorrente era minorenne e si tratta inoltre di fatti di lieve offensività - in quanto connotati da scarso valore economico di circa 100-150 euro- e per i quali vi è stata rimessione di querela da gran parte delle persone offese, risarcite dal ricorrente.
La giovane età, la presenza del nucleo familiare in Italia, la permanenza ultraventennale sul territorio nazionale, l'integrazione lavorativa, sociale e scolastica del ricorrente fungono da elementi decisivi nel bilanciamento con le esigenze pubblicistiche, riconoscendo valore primario alla necessità di tutelare il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, ormai qui radicata, tanto da non giustificare un suo pregiudizio per salvaguardare superiori interessi pubblici che non paiono essere attualmente in pericolo per le ragioni appena esposte.
Il ricorso pertanto merita accoglimento pur essendo doveroso precisare che il riconosciuto permesso di soggiorno potrà essere revocato nel caso di eventuali ulteriori infrazioni delle regole di civile convivenza da parte del ricorrente.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
4 3.
Considerato che
i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 07/01/2025.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano Presidente dott. Luca Minniti
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