Ordinanza presidenziale 30 settembre 2016
Sentenza 1 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 01/03/2021, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00280/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00775/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 775 del 2008, proposto da
Arrigoni Valdino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Serena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione e Giampaolo De Piazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Albergo Ristorante Due Ragni S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Elnekave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Chinaglia in Mestre, via Pescheria Vecchia 1;
per l'annullamento
dell'ordinanza di rilascio, di sgombero e di riconsegna di immobile del Comune di Treviso, prot. n. 30857 del 21/04/2008, notificata in pari data, della comunicazione del Comune di Treviso prot. n. 19102 del 10/03/2008, nonché di tutti gli atti annessi, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Treviso e della Società Albergo Ristorante Due Ragni S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1° dicembre 2020 tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene impugnata l’ordinanza con la quale il Comune di Treviso ha ordinato al ricorrente di liberare i locali del punto di ristoro, di proprietà dell’Ente, da questi precedentemente condotto all’interno del Palazzo di Giustizia di Treviso, oggetto di gara pubblica indetta per l’affidamento in concessione della gestione.
Il ricorrente, dopo aver ricordato di aver tempestivamente chiesto il rinnovo della concessione in precedenza intestatagli, lamenta la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, con violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis , L. n. 241 del 1990, nonché il difetto di motivazione, con specifico riferimento alla mancata indicazione delle ragioni di pubblico interesse che avrebbero impedito il rinnovo della concessione, suscettiva in realtà di mero rinnovo tacito, e imposto la susseguente restituzione del compendio.
2. Costituitosi in giudizio, il Comune ha evidenziato come, in altro procedimento, il medesimo ricorrente avesse agito avanti questo Tribunale per conseguire l’accertamento dell’avvenuta rinnovazione tacita della concessione, nonché per l’annullamento di ogni provvedimento confliggente con la suddetta rinnovazione, ivi compresi quelli afferenti alla gara bandita per l’individuazione del nuovo gestore.
Osservava ancora l’Amministrazione come tale procedimento fosse stato definito con la sentenza n. 1193 del 2007, non impugnata, e che il giudicato così formatosi tra le parti avesse definitivamente sancito l’insussistenza, in capo al ricorrente, di un titolo idoneo ad assicurare la conservazione del rapporto concessorio, determinando, pertanto, il venir meno dell’interesse sotteso all’odierno gravame o, quanto meno, l’infondatezza dello stesso.
3. A prescindere dalla pur non implausibile eccezione di carenza di interesse, le censure devono essere respinte anche alla luce del giudicato intervenuto inter partes .
Come questa Sezione ha accertato nella richiamata sentenza n. 1193 del 2007, “la previsione del rinnovo tacito … deve intendersi … come ragionevolmente ed indefettibilmente subordinata all’adozione di un provvedimento formale di approvazione dei suoi effetti da parte dell’Amministrazione Comunale …, ossia nel senso che con il ‘formale provvedimento’ di cui trattasi l’Amministrazione Comunale potrebbe non soltanto prendere atto dell’intervenuto rinnovo tacito non opponendosi agli effetti del rinnovo medesimo, ma anche – all’opposto – imedire ex posto il dispiegarsi degli effetti in questione.
In tal senso, quindi, risulta assorbente la constatazione che l’Amministrazione Comunale si è determinata in senso esplicitamente negativo alla pretesa di rinnovo tacito del ricorrente mediante le note Prot. n. 78143 dd. 27 ottobre 2006 e n. 284 dd. 2 gennaio 2007 nelle quali si fa, tra l’altro, espresso riferimento agli interpelli scritti del 13 gennaio 2006 e del 7 giugno 2006 con i quali l’Arrigoni aveva chiesto il rinnovo della concessione per cui è causa ”.
L’affermato vizio procedimentale, conformemente al quale il ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordine di sgombero, per non essere stata preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto delle precedenti istanze di rinnovo, è dunque palesemente infondato, poiché, come già accertato da questo Tribunale, l’Amministrazione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, aveva effettivamente provveduto al rigetto di entrambe le richieste.
4. Parimenti infondato è l’ulteriore profilo di censura, con il quale si contesta l’insufficienza della motivazione perché inidonea ad esplicitare le ragioni di pubblico interesse tali a giustificare, oltre al mancato rinnovo del rapporto concessorio, lo sgombero dei locali destinati al servizio di ristoro all’interno degli uffici giudiziari.
Dovendosi infatti ritenere l’insussistenza del titolo, reclamato dal ricorrente, alla rinnovazione del concessione, secondo quanto irrevocabilmente statuito da questa Sezione (sentenza n. 1193 del 2007), la pretesa del Comune, volta ad ottenere il rilascio della porzione dell’immobile in questione, trova la propria esaustiva giustificazione nella scadenza del rapporto concessorio e nella preminente esigenza di ricondurre il bene al suo legittimo impiego, provvedendo alla sua assegnazione nell’osservanza delle forme e delle garanzie proprie dell’evidenza pubblica.
5. Il ricorso, per quanto precede, deve essere quindi respinto, mentre le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO