Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 548/2025
N. 128/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3194/2024, estensore giudice DOTT.SSA ROSSELLA CHIRIELEISON discussa all'udienza del 18.6.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRANATO LUIGI ), elettivamente domiciliata in MILANO C.F._2
VIA AURELIO SAF ore
APPELLANTE CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_1
'avv. FEDERICA PATERNO' ) e dell'avv. MARCELLO C.F._3
GIUSTINIANI nte domiciliato in Via Barozzi, C.F._4
1 20122 MILANO, presso i Difensori
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 3194/2024, con dispositivo emesso in data 20/06/2024 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Chirieleison, pubblicata in data 09/08/2024 nel giudizio R.G. n. 2127/2024, e non notificata: (A) In via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della sentenza n. 3194/2024, con dispositivo emesso in data 20/06/2024 dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Chirieleison,
1
20 marzo 2023, ovvero e in ogni caso accertarsi l'insussistenza di ogni e qualsivoglia motivo di credito nei confronti dell'appellante; 2) dichiararsi, per le motivazioni tutte di cui al presente ricorso in appello, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della clausola contenuta nella comunicazione del Fondo Italiano d'Investimento del 20 marzo 2023, e per l'effetto condannarsi l'appellata al pagamento, in favore della dott.ssa dell'importo lordo di euro Pt_1
16.799,68, pari ad un importo netto di euro 11.749,96. (C) Nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accertata legittimità ed efficacia della clausola di cui alla comunicazione Controparte_1 del 20 marzo 2023, accertarsi il diritto dell'appellata alla ripetibilità della minor somma di euro 12.354,00, in luogo della maggior somma di euro 20.000,00 e, per l'effetto dichiararsi la parziale illegittimità della trattenuta unilateralmente operata dalla società sul cedolino paga della lavoratrice di ottobre 2023, per la Con parte eccedente il suddetto importo. (D) In ogni caso condannare alla restituzione, in favore della dott.ssa delle somme eventu ente Pt_1 versate alla società (con riserva di ripetizione e senza alcun riconoscimento delle pretese) a seguito dell'adempimento da parte di quest'ultima della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado e/o formulate in udienza, ut supra rappresentata e Controparte_1 difesa ch ontrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria anche di inammissibilità del ricorso e/o dei singoli motivi, di voler rigettare integralmente il ricorso in appello ex adverso proposto e di confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3194/2024 pubblicata il 9 agosto 2024 e il Decreto Ingiuntivo n. 2641/2023 del 29 dicembre 2023, emesso dal Tribunale di Milano. Con vittoria delle spese legali anche del secondo grado di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 6.2.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di
2 MILANO aveva respinto l'opposizione, dalla stessa presentata avverso il decreto n. 2641/2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 8.250,04 Con in favore di (di seguito, “ ) a Controparte_3 titolo di restituzione dell'importo erogato in costanza di rapporto quale retention bonus, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio.
In particolare, il primo Giudice aveva rilevato come si fosse dimessa Pt_1 in data 25.7.2023, con decorrenza dal 16.9.2023: sì, realizzata la condizione risolutiva, cui l'erogazione era stata sottoposta con l'accordo sottoscritto dalle parti il 20.3.2023, costituita dalla permanenza della stessa alle dipendenze della società per un periodo di 18 mesi e, quindi, fino al 20.9.2024.
Era stata disattesa dalla sentenza la tesi dell'opponente, secondo cui l'importo oggetto di causa sarebbe stato corrisposto a titolo di compenso variabile, in rapporto alla performance della lavoratrice e, come tale, non ripetibile.
A sostegno di tale valutazione, era stata evidenziata la diversità dei presupposti fra il corrispettivo variabile, riconosciuto a l'anno Pt_1 precedente, in ragione del conseguimento degli obiettivi posti a tal fine dal CdA, e l'erogazione di € 20.000,00, compiuta nel 2023 dalla datrice di lavoro a fronte del mancato raggiungimento dei risultati aziendali attesi per il 2022 e della successiva deliberazione, adottata dall'assemblea degli azionisti il 24.2.2023, di attribuire al personale junior un retention bonus al fine di scongiurarne l'esodo.
Né a diverse valutazioni avrebbe potuto indurre – ad avviso del TRIBUNALE – l'apprezzamento espresso nella lettera del 20.3.2023 per il lavoro dell'opponente, avendo quest'ultima omesso di adempiere al proprio onere probatorio relativamente al raggiungimento degli obiettivi per la corresponsione della retribuzione variabile relativa all'anno 2022.
In diritto, la sentenza aveva affermato la legittimità del patto avente ad oggetto la concessione di un bonus a fronte della permanenza in servizio, integrante una erogazione premiale extra ordinem, svincolata dalla prestazione lavorativa, soggetta a restituzione in caso di avveramento della condizione risolutiva costituita dalle dimissioni prima del termine pattuito.
Tale restituzione, ad avviso del TRIBUNALE, non costituiva, pertanto, un risarcimento forfetizzato, come nella diversa ipotesi di penale.
Veniva, in proposito, richiamata nella motivazione la giurisprudenza che aveva considerato meritevole di tutela l'interesse sotteso al patto di stabilità, volto alla garanzia di continuità della prestazione di un determinato lavoratore per un certo periodo di tempo.
3 Su tali presupposti, il decreto ingiuntivo era stato confermato ed era stata respinta la domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la restituzione della trattenuta operata dalla società sulle spettanze di fine rapporto e l'incidenza del bonus sul TFR.
Relativamente alla quantificazione dell'importo da restituire, era stato osservato nella sentenza come, dal cedolino di ottobre 2023, prodotto in sede monitoria quale documento n. 5, la somma trattenuta fosse stata indicata al netto.
In ragione della soccombenza, l'opponente era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame, la decisione del TRIBUNALE veniva contestata per avere ritenuto che l'opponente in primo grado non avesse provato il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'erogazione del bonus relativo al 2022, a fronte della previsione – nel contratto individuale di lavoro – del riconoscimento di una retribuzione variabile a fronte del conseguimento di obiettivi, mai comunicati dalla datrice di lavoro, in violazione dei principi di trasparenza e correttezza.
Veniva, al riguardo, evidenziato nell'atto di appello come la lettera del 20 marzo 2023 esprimesse l'esplicito apprezzamento datoriale per le prestazioni rese, senza alcuna menzione del mancato raggiungimento dei c.d. gate di accesso al bonus.
Per tale ragione, l'appellante riteneva che la mancata erogazione del bonus annuale avesse costituito il frutto di un mero arbitrio, essendosi l'Assemblea limitata a evocare generiche perdite, senza mai indicare gli obiettivi fissati né affermarne il mancato raggiungimento, così commettendo “un'evidente distorsione del principio di trasparenza retributiva” ed “avallando un modello in cui il datore di lavoro può unilateralmente decidere se e come riconoscere un compenso variabile, senza alcun criterio oggettivo e senza alcuna garanzia per il lavoratore”.
Su tali presupposti, sosteneva che l'apprezzamento espresso per la Pt_1 propria professionalità avesse dimostrato la maturazione dei requisiti individuali per accedere al bonus variabile, della cui dimostrazione la stessa non si riteneva onerata, in difetto di comunicazione del relativo parametro da parte della datrice di lavoro.
L'appellante negava altresì che il riconoscimento della retribuzione variabile nel 2022 fosse stato collegato dalla società ad una positiva valutazione della sua prestazione, non menzionata nella lettera del 3.3.2022, priva di alcun riferimento al raggiungimento degli obiettivi posti dal C.d.A..
4 La stessa affermava, pertanto, “che non fosse necessario per la lavoratrice raggiungere obiettivi, né tantomeno provarlo, per avere diritto al bonus”, come
– a suo modo di vedere – confermato dalla mancata fissazione e comunicazione dei relativi di parametri e dalla lettera di assunzione, in base alla quale l'assegnazione del bonus avveniva sulla base di scelte aziendali a carattere discrezionale.
Nell'ottica del gravame, il solo apprezzamento del lavoro svolto nell'anno in corso costituiva condizione sufficiente per il riconoscimento della retribuzione variabile.
rimproverava, inoltre, al primo Giudice di non avere valutato la Pt_1 Con previsione del retention bonus nella policy remunerativa di – espressamente riconosciuta nel verbale assembleare del 24.2.2023 – e la contrarietà di tale emolumento alle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia, nonché la carenza del relativo potere decisionale in capo all'Assemblea, con conseguenti nullità e/o inefficacia della pattuizione del 20 marzo 2023 ed irripetibilità dell'importo erogato.
Quest'ultimo non poteva essere qualificato, secondo l'appellante, alla stregua di “una erogazione premiale extra ordinem”, come invece affermato nella sentenza, essendo stato volto a compensare le prestazioni rese nel 2022 a titolo di retribuzione variabile: il patto di stabilità concluso con l'atto del 20.3.2023 risultava, pertanto, privo di corrispettivo (anche alla luce dell'ammontare quasi doppio del bonus percepito per l'anno 2021).
Esso aveva di fatto previsto, sosteneva una penale corrispondente Pt_1 alla retribuzione variabile, dalla stessa ll'anno precedente, in base ad una clausola a suo avviso inefficace.
Veniva evidenziato nell'atto di appello come, dai denunciati errori, fosse disceso il rigetto – altrettanto censurabile – della domanda riconvenzionale, svolta da in primo grado. Pt_1
Con il secondo motivo, si criticava il rigetto della richiesta subordinata, con cui aveva invocato la riduzione della trattenuta al solo importo netto Pt_1 al titolo oggetto di causa, in luogo di quello lordo, preteso in ripetizione dalla società.
A sostegno di tale doglianza, l'appellante richiamava il cedolino di marzo 2023 (doc. 7, fasc. primo grado), in cui il bonus di € 20.000,00 risultava indicato tra le competenze al lordo, con conseguente materiale erogazione del relativo importo netto, pari ad € 12.354,00: l'unico a suo avviso ripetibile in caso di ritenuta legittimità ed efficacia della clausola contenuta nella comunicazione del 20.3.2023.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza e previa sospensione della sua esecutività, accogliesse l'opposizione,
5 dalla stessa proposta in primo grado, revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della clausola contenuta Con nella comunicazione del 20.3.2023, con conseguente condanna di a pagarle l'importo lordo di € 16.799,68, pari ad una somma netta di € 11.749,96.
In via subordinata, domandava che, in caso di accertata legittimità Pt_1 Con ed efficacia della m lausola, il credito di fosse limitato alla minor somma di € 12.354,00, con condanna della società alla restituzione delle somme, eventualmente versate in esecuzione della sentenza impugnata.
In ogni caso, l'appellante invocava il favore di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri e accessori di Legge.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 2.5.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Disposto un rinvio nel vano tentativo di addivenire ad una conciliazione, all'udienza del 18.6.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto. _____________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Con Come esposto in premessa, ha agito in via monitoria per il recupero del residuo di € 8.250,04 (non trattenuto dalle competenze di fine rapporto per incapienza) del “retention bonus” di € 20.000,00, erogato a in base Pt_1 all'accordo del 20.3.2023, con la condizione risolutiva della risoluzione del rapporto prima del settembre 2024, avveratasi a seguito delle dimissioni rassegnate il 25 luglio 2023 con effetto dal 16 settembre 2023.
Tale il contenuto testuale del citato accordo, sottoscritto dalle parti (doc. 6 appellata I gr.):
“la scrivente società ha apprezzato il suo lavoro nel corso del 2022 e intende premiarla riconoscendole – a titolo di retention bonus one-off
- di un importo pari, al lordo delle ritenute di legge, ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), che le verrà versata unitamente alle competenze del corrente mese di Marzo 2023. La predetta erogazione viene effettuata nella prospettiva e a condizione che Lei permanga alle dipendenze della Società per almeno 18 (diciotto) mesi e quindi fino al 20/09/2024. Pertanto, qualora Lei assuma l'iniziativa di risolvere il rapporto di lavoro con la Società nell'arco temporale sopra indicato, sarà tenuto alla restituzione dell'importo erogatole che potrà essere, in tutto o in parte, compensato sulle spettanze di fine rapporto”.
6 Tanto premesso, ritiene il Collegio che le censure, svolte nel primo motivo di gravame con riguardo alla qualificazione dell'erogazione, così pattuita, e alla validità stessa dell'accordo non possano essere condivise.
Del tutto correttamente, infatti, il TRIBUNALE ha ravvisato nel caso di specie un patto di stabilità conforme ai consolidati principi giurisprudenziali, già recepiti da questa stessa Corte, disattendendo la tesi attorea, secondo cui il previsto compenso avrebbe – in realtà – costituito il “corrispettivo variabile per la prestazione dell'anno precedente”.
Certamente inidoneo a sostenere l'invocata qualificazione retributiva appare l'incipit elogiativo del testo negoziale: questo, infatti, secondo i generali canoni interpretativi, va letto nel suo complesso, alla luce della finalità perseguita dalle parti.
Così ha statuito il Supremo Collegio, affermando che “in tema di interpretazione del contratto, in base ai criteri legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., avuto riguardo in primo luogo allo scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto, le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (30.8.2019, n. 21840).
Nel caso di specie, all'apprezzamento per l'opera della dipendente fa immediatamente seguito l'espressa indicazione del titolo di “retention bonus” sotteso all'erogazione, coerentemente assoggettata alla condizione della permanenza in organico fino al 20.9.2024.
Trattasi di pattuizione pienamente legittima.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell'interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore” (Cass. 9.6.2017, n. 14457; conf. Cass. 11.2.1998, n. 1435).
A tale invalso insegnamento questa Corte si è uniformata, con sentenza n. 682/2023 (Pres. MANTOVANI, Est. CASELLA), sulla base delle seguenti motivazioni, condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c.:
7 “in via generale, occorre premettere che il patto di stabilità (o clausola di durata minima) è un negozio giuridico atipico con il quale il prestatore o il datore di lavoro (ovvero entrambi) si obbliga (o si obbligano), per un determinato periodo di tempo, a non recedere dal contratto di lavoro. Tale clausola contrattuale ha, quindi, come oggetto la limitazione del potere di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, riconosciuto ad entrambe le parti dall'art. 2118 c.c. e può essere pattuita in sede di costituzione del rapporto di lavoro ovvero durante lo svolgimento dello stesso. In seguito alla stipulazione del patto, le parti, durante il periodo di vigenza dello stesso, non potranno recedere dal contratto se non per giusta causa, ossia
– secondo la definizione del codice civile – per una causa che “non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. La Suprema Corte ha sempre ribadito “con orientamento consolidato”, che, fuori dalle ipotesi di giusta causa di recesso, nelle quali viene in rilievo la norma inderogabile di cui all'art. 2119 c.c., nessun limite è posto dall'ordinamento all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, purché limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nella ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata. Né si pongono dubbi sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse datoriale sotteso a siffatta pattuizione, che è quello di assicurarsi la continuità della prestazione in vista di un programma aziendale per la cui realizzazione ritenga utile l'apporto di quel dipendente. Tale garanzia è analoga a quella destinata ad operare nel contratto di lavoro a tempo determinato, che consente il recesso anticipato del dipendente solo per giusta causa. Del resto, tale principio è coerente con la riconosciuta disponibilità del diritto al posto di lavoro, quale desumibile dalla ammissibilità di risoluzioni consensuali del contratto e dalla possibilità di consolidamento degli effetti di un licenziamento illegittimo per mancanza di una tempestiva impugnazione”. In relazione alla questione della necessità di un corrispettivo dell'impegno del lavoratore e le modalità della sua determinazione, la Suprema Corte ha chiarito che “per risolvere tali questioni occorre muovere dal principio generale secondo cui nei rapporti a prestazioni corrispettive la reciprocità dell'impegno non va valutata atomisticamente - come contropartita della assunzione di ciascuna delle obbligazioni - bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni. L'equilibrio tra le prestazioni corrispettive, sempre per principio generale, è rimesso - (fuori dalle ipotesi patologiche di vizio del consenso) - alla libera valutazione di ciascun contraente, che nel momento in cui conclude il negozio resta arbitro della convenienza o meno della assunzione della posizione contrattuale. Nel contratto di lavoro subordinato, tuttavia, vi è per il lavoratore il limite alla disponibilità della posizione negoziale costituito dalla inderogabilità del diritto, attribuitogli dall'art. 36 Cost., ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. Tale rilievo ha immediata incidenza nel tema in trattazione;
infatti, nelle fattispecie in cui il trattamento retributivo concordato, complessivamente considerato, non superi il cd. "minimo
8 costituzionale" esso non può compensare, in alcuna misura, (anche) la temporanea rinunzia del lavoratore alla sua facoltà di recesso. Invero in caso diverso sarebbe inevitabile l'effetto della mancanza di proporzionalità della retribuzione, per la misura residua, alla quantità e qualità della prestazione fondamentale di lavoro dipendente. Sicché, rispondendo alla prima questione in esame, deve affermarsi dovuto al lavoratore un corrispettivo della limitazione delle sue facoltà rispetto al tipo contrattuale, affinché non venga inciso il minimo costituzionale dovutogli quale corrispettivo della prestazione fondamentale di lavoro. La corrispettività, tuttavia, venendo così alla seconda questione, deve essere valutata rispetto al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna parte. Nell'equilibrio delle posizioni contrattuali il corrispettivo della clausola di durata minima garantita nell'interesse del datore di lavoro, dunque, è sì necessario ma può essere liberamente stabilito dalle parti e può consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dalle parti ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente in una maggiorazione della retribuzione o in una obbligazione non-monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore. Del resto, la necessità della previsione di un compenso specifico, in deroga al suddetto principio generale, è stata espressamente prevista a pena di nullità ove ritenuta necessaria, come nel caso dell'art. 2125 c.c., per il patto di non concorrenza nel lavoro subordinato e dell'art. 1751 bis c.c. - nel testo introdotto dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23 - per il patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia (vedi Cass., 9-6-2017, n. 14457 e, in tema di agenzia, anche Cass., 10-9-2021, n. 24478)”.
L'applicazione dei principi sopra illustrati al caso di specie consente di condividere la valutazione, operata dal TRIBUNALE in ordine alla piena legittimità dell'accordo in esame, alla luce della delimitazione temporale e della prevista remunerazione del vincolo, delle quali la ricorrente in primo grado non ha specificamente lamentato l'inadeguatezza rispetto alla limitazione della sua autonomia negoziale.
Né rileva in senso contrario la contrarietà della pattuizione alle policy aziendali e alla normativa della banca d'Italia in materia di retribuzione variabile, sostenuta da nell'atto di opposizione al decreto monitorio. Pt_1
A tale riguardo, giova anzitutto evidenziare come i segnalati contrasti – quand'anche fossero stati in ipotesi sussistenti – non avrebbero comunque determinato la nullità dell'accordo, poiché non riferiti a norme imperative ai sensi dell'art. 1418, c.c., ed eventualmente rilevanti (quanto alla regolamentazione del settore creditizio) in sede non pertinente rispetto alla presente controversia civilistica.
Inoltre, l'eventuale nullità del patto, avrebbe determinato in capo all'odierna appellante l'obbligo di integrale restituzione del corrispettivo percepito in
9 attuazione dello stesso, vale a dire il risultato che la ricorrente in primo grado ha inteso contrastare tramite l'azione esperita.
La tesi in esame poggia, peraltro, sul presupposto della qualificazione dell'importo – oggetto di causa – quale retribuzione variabile anziché come corrispettivo del patto di stabilità: presupposto, tuttavia, non condivisibile per le ragioni sopra esposte in ordine alla piena legittimità di quest'ultimo accordo.
Essa, pertanto, non coglie nel segno, né trova conferma nella documentazione in atti.
Con In particolare, la delibera del 24.2.2023, prodotta da in versione integrale il 20.5.2024 su ordine del TRIBUNALE, supera la contr tà del patto alla policy aziendale, lamentata dall'odierna appellante sotto l'aspetto della mancata previsione del retention bonus e della mancata comunicazione dei c.d. gate di accesso alla retribuzione variabile.
Il menzionato provvedimento assembleare è, infatti, basato proprio sull'impossibilità di erogare la retribuzione variabile in ragione del mancato raggiungimento dei parametri (“gate”), dalla stessa previsti, con il conseguente rischio di esodo del personale con minore anzianità.
Si legge, infatti, nel verbale di assemblea che l'Amministratore Delegato e Direttore generale della società, Dott. “informa tutti i presenti che la CP_4
Società chiude l'anno 2022 con una perdita (…): in tale contesto” – prosegue il testo – “sulla base dell'attuale Policy di Remunerazione ed Incentivazione della Società (“Policy”), quest'ultima non procederà al pagamento degli MBO annuali per il proprio personale. La mera applicazione della Policy creerebbe, tuttavia, un forte rischio di esodo con riferimento alle risorse “più junior” dei team di investimento (…), con possibili ripercussioni negative sulle attività di fundraising, investimento e gestione delle partecipate. Allo scopo di ridurre per quanto possibile tali rischi il dott. bertone illustra la proposta di allocazione di un importo pari ad Euro 700 mila (costo aziendale) a titolo di retention bonus one-off per il 2022 da destinare alle risorse “più junior” dei team di investimento (…) Il dott. precisa che la menzionata proposta è CP_4 sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria (…) in quanto – pur essendo possibile in base alle disposizioni del Regolamento Bankit 5 dicembre 2019 il riconoscimento di un c.d. retention bonus, ovverosia di remunerazioni legate alla permanenza del personale in servizio, anche se non collegate a obiettivi di performance della società e dei fondi gestiti – la Policy Remunerazione ed Incentivazione vigente della Società non prevede attualmente la possibilità di remunerare il personale con tale modalità (…)”.
Conclusivamente, “dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti delibera di approvare la proposta di riconoscimento di un Retention Bonus one-off pari ad Euro 700 mila (costo azienda) da attribuire nel 2023 a n. 17 risorse “più junior” dei team d'investimento”.
10 La mancata previsione del retention bonus nella policy aziendale risulta, in tal modo, superata dall'unanimità della delibera societaria, che peraltro espressamente richiama – a sostegno della decisione assunta – la disciplina regolamentare emanata dalla Banca d'Italia.
A quest'ultimo riguardo, basti rilevare l'assoluta genericità dell'eccezione svolta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, privo di alcuna indicazione in ordine alle disposizioni, in ipotesi contrastanti con la pattuizione oggetto di causa.
L'ipotetico contrasto – giova ribadirlo – esula, peraltro, dall'ambito civilistico del presente giudizio.
Parimenti inidonee a sorreggere il gravame appaiono le doglianze riferite alla mancata comunicazione degli obiettivi e dei “gate” preposti all'erogazione della retribuzione variabile ai sensi del contratto individuale di lavoro (art. 7, doc. 3, ric. I gr.) e delle policy aziendali (doc. 4, FII, I gr.).
Tale circostanza non basta, infatti, certamente a legittimare il riconoscimento di tale componente del corrispettivo, la quale avrebbe dovuto formare oggetto di apposita azione risarcitoria, non esperita nel caso di specie.
Come già affermato da questa Corte con sentenza n. 1466/2017, “la mancata fissazione – da parte della datrice di lavoro – degli obiettivi previsti dal contratto di lavoro per l'attribuzione di tale componente variabile della retribuzione non può determinare l'automatico riconoscimento della stessa in virtù della pattuizione intervenuta fra le parti. In tal senso si è condivisibilmente pronunciato il Supremo Collegio, affermando che: “la clausola contrattuale che prevede, in un rapporto di lavoro, nella specie dirigenziale, l'erogazione di un "bonus" "basato su obiettivi di anno in anno concordati" non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale. Infatti, il lavoratore non può invocare la determinazione da parte del giudice ex art. 2099 cod. civ., che comunque presuppone l'esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore, posto che non esiste l'obbligo del datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo "de quo", in mancanza di qualsiasi determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso;
non può darsi il ricorso all'art. 432 cod. proc. civ., in quanto la valutazione equitativa della prestazione ha per oggetto il valore economico e non la determinazione sull'esistenza della prestazione” (Cass. 16.6.09, n. 13953)”.
Come sancito dal Supremo Collegio con sentenza n. 23607 del 28.9.2018, “in caso di omessa determinazione, da parte dell'azienda, degli obiettivi finalizzati all'erogazione della retribuzione variabile, non spetta al lavoratore il risarcimento del danno qualora questi, come nel caso di specie, non abbia fornito la prova del probabile raggiungimento degli obiettivi medesimi, nell'ipotesi della loro effettiva individuazione”.
11 Né la pretesa di trattenere l'importo oggetto di causa è stata basata, dall'opponente in primo grado, sul disposto di cui all'art. 1359, c.c., del quale – peraltro – questa Corte ha escluso l'applicabilità in analoga fattispecie (v. sent. n. 1712/2017).
Sotto nessun aspetto, pertanto, può fondatamente contestare Pt_1
l'obbligo restitutorio assunto con l'a esame, dalla stessa liberamente sottoscritto e chiaramente compreso, essendosi concretizzata – per sua stessa scelta – la prevista condizione risolutiva.
L'importo oggetto di recupero appare, infine, correttamente quantificato, contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di gravame.
Occorre in proposito, anzitutto, disattendere l'eccezione di inammissibilità, svolta dall'odierna appellante con riguardo al prospetto riportato a pag. 31 della memoria difensiva di parte appellata, il quale non costituisce una produzione documentale con finalità probatoria, bensì unicamente “un modello di cedolino” volto ad illustrare le modalità di calcolo del residuo credito azionato dalla società in via monitoria, in ragione dell'incapienza delle competenze di fine rapporto rispetto al totale della pretesa recuperatoria.
Trattasi, pertanto, di mera argomentazione di carattere difensivo, sia pure redatta in forma schematica tramite una riproduzione – quale fac simile – di un cedolino meramente ipotetico, privo della trattenuta oggetto di causa.
Ciò al solo scopo di evidenziare come, in assenza di tale trattenuta, le competenze di fine rapporto sarebbero state pari ad € 2.458,74 e, quindi, insufficienti a soddisfare l'obbligo di restituzione del retention bonus, gravante sulla dipendente dimissionaria.
Ed infatti, proprio la detrazione di tale importo dal totale netto del retention bonus oggetto di ripetizione – indicato dalla società nella somma di € 10.708,78 (peraltro inferiore a quelle riportate al medesimo titolo nell'atto di opposizione, pari ad € 11.749,96 a pag. 8 e ad € 12.354,00 a pag. 11) – dà il risultato pari ad € 8.250,04, corrispondente a quanto ingiunto con il decreto monitorio.
Né in senso contrario può essere interpretata la memoria difensiva di primo grado, la quale – ove menziona gli importi lordi – intende evidenziare come l'importo oggetto di ripetizione sia stato quantificato in base al raffronto di dati omogenei, essendo riportate nelle rispettive colonne delle buste paga (docc. 7 e 9, ric. I gr.), le somme di € 20.000,00.
Il che non significa che sia poi stata azionata la restituzione del lordo, costituendo la posta finale di entrambi i documenti il frutto dell'applicazione – su tutte le voci – delle trattenute di Legge.
12 Anche sotto tale profilo, la decisione del TRIBUNALE appare, pertanto, immune da censura.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 3194/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 18/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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