Art. 6.
Il terzo comma dell'art. 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , e' abrogato.
Il terzo comma dell'art. 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , e' abrogato.